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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2540/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattia professionale (“ispessimenti pleurici da inalazione di polveri di asbesto di natura professionale”), a suo dire contratta a causa della propria attività di elettricista manutentore, in stabilimenti industriali dell'area di Portoscuso, comportante esposizione continuativa all'amianto, come da domanda amministrativa del 2 marzo 2020, rigettata dall'Istituto.
Il ricorrente ha precisato che l' in seguito a sentenza del Tribunale di Cagliari prima, e CP_1
della Corte d'Appello poi, ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 per cento per “esiti di emicolectomia” di origine professionale, e ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo da calcolarsi tenendo conto del danno biologico derivato dalla denunciata tecnopatia, da valutarsi unitariamente con quella riconosciuta nel separato procedimento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 3 2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. E' documentalmente dimostrato (allegati 12 e 13 del ricorso) che il Tribunale di
Cagliari, con sentenza n. 1207 del 26 settembre 2018, ha riconosciuto il diritto di Pt_1
a percepire una rendita a carico dell' per “esiti di emicolectomia per
[...] CP_1 adenocarcinoma di natura professionale”, connesso a “molteplici anni in attività” che lo hanno esposto “a sostanze (amianto e olii minerali) riconosciute a sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo” (così testualmente nella pronuncia menzionata, poi confermata dalla locale Corte d'appello, con sentenza n. 42 del 18 febbraio 2020).
2.2. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dell'attività di elettricista manutentore, tra la metà degli anni Settanta e il 2003 circa,
[...] abitualmente esposto all'inalazione di fibre di amianto disperse nell'ambiente lavorativo (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 15 novembre 2024, ha rilevato che “sono presenti a carico dell'apparato respiratorio del ricorrente, delle alterazioni: micronoduli parenchimali localizzati in sede lingulare inferiore, basale laterale destra e antero basale del lobo inferiore di sinistra;
ispessimento pleurico in sede basale destra;
piccoli ispessimenti scissurali bilaterali, che non possiamo considerare patognomoniche della esposizione sopracitata, ma di sicuro compatibili con la stessa. Tale fatto, valutato col criterio civilistico del “più probabile che non” conduce, secondo il parere di questo CTU, ad ammettere la tutela assicurativa della affezione polmonare” (pag. 20 della relazione).
Il consulente ha riconosciuto per la suddetta patologia un danno biologico del 6 per cento, applicando i codici di tabella (d.m. 12 luglio 2000) 331 e 332.
Considerato che il ricorrente gode già di una rendita per un danno biologico del 20 CP_1
per cento, l'ausiliario ha valutato unitariamente i postumi permanenti nella misura complessiva del 25 per cento a far data della domanda amministrativa del 2 marzo 2020.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura del 25 per cento a far data dalla domanda amministrativa del 2 marzo 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente rapportata al danno biologico del 25 percento, con decorrenza di legge dalla pagina 2 di 3 domanda amministrativa del 2 marzo 2020, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 25 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 2 marzo 2020;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2540/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattia professionale (“ispessimenti pleurici da inalazione di polveri di asbesto di natura professionale”), a suo dire contratta a causa della propria attività di elettricista manutentore, in stabilimenti industriali dell'area di Portoscuso, comportante esposizione continuativa all'amianto, come da domanda amministrativa del 2 marzo 2020, rigettata dall'Istituto.
Il ricorrente ha precisato che l' in seguito a sentenza del Tribunale di Cagliari prima, e CP_1
della Corte d'Appello poi, ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 per cento per “esiti di emicolectomia” di origine professionale, e ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo da calcolarsi tenendo conto del danno biologico derivato dalla denunciata tecnopatia, da valutarsi unitariamente con quella riconosciuta nel separato procedimento.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 3 2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. E' documentalmente dimostrato (allegati 12 e 13 del ricorso) che il Tribunale di
Cagliari, con sentenza n. 1207 del 26 settembre 2018, ha riconosciuto il diritto di Pt_1
a percepire una rendita a carico dell' per “esiti di emicolectomia per
[...] CP_1 adenocarcinoma di natura professionale”, connesso a “molteplici anni in attività” che lo hanno esposto “a sostanze (amianto e olii minerali) riconosciute a sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo” (così testualmente nella pronuncia menzionata, poi confermata dalla locale Corte d'appello, con sentenza n. 42 del 18 febbraio 2020).
2.2. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1 dell'attività di elettricista manutentore, tra la metà degli anni Settanta e il 2003 circa,
[...] abitualmente esposto all'inalazione di fibre di amianto disperse nell'ambiente lavorativo (cfr. deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 15 novembre 2024, ha rilevato che “sono presenti a carico dell'apparato respiratorio del ricorrente, delle alterazioni: micronoduli parenchimali localizzati in sede lingulare inferiore, basale laterale destra e antero basale del lobo inferiore di sinistra;
ispessimento pleurico in sede basale destra;
piccoli ispessimenti scissurali bilaterali, che non possiamo considerare patognomoniche della esposizione sopracitata, ma di sicuro compatibili con la stessa. Tale fatto, valutato col criterio civilistico del “più probabile che non” conduce, secondo il parere di questo CTU, ad ammettere la tutela assicurativa della affezione polmonare” (pag. 20 della relazione).
Il consulente ha riconosciuto per la suddetta patologia un danno biologico del 6 per cento, applicando i codici di tabella (d.m. 12 luglio 2000) 331 e 332.
Considerato che il ricorrente gode già di una rendita per un danno biologico del 20 CP_1
per cento, l'ausiliario ha valutato unitariamente i postumi permanenti nella misura complessiva del 25 per cento a far data della domanda amministrativa del 2 marzo 2020.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura del 25 per cento a far data dalla domanda amministrativa del 2 marzo 2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente rapportata al danno biologico del 25 percento, con decorrenza di legge dalla pagina 2 di 3 domanda amministrativa del 2 marzo 2020, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato Parte_1
ad un danno biologico in misura del 25 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 2 marzo 2020;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3