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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr.
CE TO, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 44566 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lucci come da delega Parte_1
allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,
Piazza di Novella n. 11
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e Controparte_1
Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza come da procura generale alle liti, a rogito del Notaio in Roma, del Persona_1
21/07/2015, Rep. n. 80974 – Rog. N. 21569, elettivamente domiciliata in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , sito in Roma alla Via Cesare CP_1
Beccaria, 29
RESISTENTE
1 OGGETTO: ratei assegno invalidità ex art. 1 L. 222/1984
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver promosso procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 2221984. Con decreto di omologa del 23.5.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto al beneficio richiesto a decorrere dalla domanda amministrativa del 7.7.2022.
In data 29.5.2024 il predetto decreto era stato notificato all' (all. 2) e in data CP_1
12.6.2024 a mezzo patronato aveva anche inviato all'Istituto la documentazione necessaria per l'esecuzione della predetta omologa (all. 3).
Esponeva quindi che nonostante fossero decorsi ben più di 120 giorni dalla notifica degli atti appena menzionati all' la prestazione non era stata erogata. CP_1
Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità, con la decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e quindi dal mese di agosto 2022, la condanna dell' a CP_1
liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l , rappresentando di non aver ancora proceduto alla CP_1
liquidazione di quanto dovuto in ragione della necessità di verificare la titolarità dell'Iban sul quale accreditare le somme ed eccependo che il ricorrente non avrebbe trasmesso, contrariamente a quanto documentato dal la necessaria Parte_1
dichiarazione reddituale.
Fissata l'udienza del 14.5.2025, con note depositate il 2.5.2025, l' depositava la CP_1
2 comunicazione di liquidazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale prestazione n. 07472578 Cat. Invciv con decorrenza dall'1.6.2013 e significava che nelle more della fissazione di prima udienza, era stato liquidato l'assegno di invalidità
n. 002-700917953101 Cat. IO, con decorrenza dal 1° agosto 2022 come da Decreto di
Omologa RG 23492/23 come da prospetto allegato. Precisava inoltre che “la prima rata sarà posta in pagamento il 20.05.2025. L'importo mensile dell'assegno alla decorrenza è pari ad euro 162,70. Gli arretrati €. 6.440,65 sono in lavorazione”.
Chiedeva pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, istanza formulata anche all'odierna udienza.
All'udienza fissata per la discussione, il difensore di parte ricorrente, riconoscendo che la prestazione in oggetto era stata effettivamente pagata in data 20.5.2025, chiedeva pronuncia di cessazione della materia del contendere con favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' circostanza pacifica che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L. 222/1984, con la decorrenza indicata nel decreto di omologa, tanto che lo stesso di ha adottato il relativo CP_1 CP_1
provvedimento di liquidazione.
Considerato che l' – come riconosciuto dal difensore di parte ricorrente – ha CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato
e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento, con corresponsione
3 anche gli arretrati, solo dopo l'introduzione del presente giudizio e la notifica del ricorso introduttivo.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che il provvedimento di liquidazione della prestazione assistenziale è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo, se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese che liquida in € 1.750,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali in misura del 15%.
Roma, 10.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
CE TO
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