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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 499/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale
“tunnel carpale a destra”, denunciata in data 23 marzo 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti ad una precedente malattia professionale (“esito cicatriziale da pregresso intervento chirurgico quale esito di M. di De RV alla mano sinistra” denunciata il 18 luglio 2003) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella misura del
1
Sentenza R.G. n° 499/22 7%: cfr. nota del 28 maggio 2017 – CASO N° 501774675) e, CP_1
conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia solo parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “tunnel carpale a destra”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla esposizione a attività che hanno comportato ripetuti movimenti del polso e della mano destra, con azioni di presa e impegno di forza, a causa dello svolgimento delle mansioni di operaia tessile.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalla precedente malattia
2
Sentenza R.G. n° 499/22 professionale (“esito cicatriziale da pregresso intervento chirurgico quale esito di M. di De RV alla mano sinistra”, denunciata il 18 luglio 2003 e riconosciuta nella misura del 7%: cfr. nota del 28 maggio 2017 – CASO CP_1
N° 501774675), determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del
12 (dodici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (23 marzo 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria
3
Sentenza R.G. n° 499/22 della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. 21/12/2005 N° 28298; Pt_2
conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. 28/11/2001 N° 15041). Pt_2
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 23 marzo 2021, di talché l' CP_1
deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non
4
Sentenza R.G. n° 499/22 presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 23 marzo 2021, condanna l' al pagamento CP_1
del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 499/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale
“tunnel carpale a destra”, denunciata in data 23 marzo 2021, considerato altresì il cumulo con le menomazioni conseguenti ad una precedente malattia professionale (“esito cicatriziale da pregresso intervento chirurgico quale esito di M. di De RV alla mano sinistra” denunciata il 18 luglio 2003) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella misura del
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Sentenza R.G. n° 499/22 7%: cfr. nota del 28 maggio 2017 – CASO N° 501774675) e, CP_1
conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia solo parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalla patologia “tunnel carpale a destra”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla esposizione a attività che hanno comportato ripetuti movimenti del polso e della mano destra, con azioni di presa e impegno di forza, a causa dello svolgimento delle mansioni di operaia tessile.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalla precedente malattia
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Sentenza R.G. n° 499/22 professionale (“esito cicatriziale da pregresso intervento chirurgico quale esito di M. di De RV alla mano sinistra”, denunciata il 18 luglio 2003 e riconosciuta nella misura del 7%: cfr. nota del 28 maggio 2017 – CASO CP_1
N° 501774675), determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del
12 (dodici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (23 marzo 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1
la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria
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Sentenza R.G. n° 499/22 della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. 21/12/2005 N° 28298; Pt_2
conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. 28/11/2001 N° 15041). Pt_2
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 23 marzo 2021, di talché l' CP_1
deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non
4
Sentenza R.G. n° 499/22 presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 23 marzo 2021, condanna l' al pagamento CP_1
del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 499/22