Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Allamprese, Mario Ginetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo AR, Questura AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di AR, notificato in data 18.12.2024 con il quale è stato fatto divieto al dott. -OMISSIS- di detenere armi e munizioni e del Decreto del Questore della Provincia di AR notificato in data 31.12.2024 di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro al volo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo AR e di Questura AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2026 il dott. LI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Considerato che:
-il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di AR, contenente il divieto di detenere armi e munizioni, nonché l’ordine di provvedere alla cessione delle armi detenute, entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento, con l’avvertimento che, in difetto, saranno confiscate e successivamente rottamate; nonché il decreto del Questore di AR di revoca del porto di fucile per uso sportivo;
- il medesimo era infatti titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo e detentore di due fucili e una pistola calibro 9 x 21;
-il provvedimento oggetto del presente giudizio origina da un rapporto dei carabinieri in ordine alla non corretta custodia di quest’ultima pistola;
- dal rapporto dei carabinieri in atti, si evince che: lo stesso ricorrente li ha chiamati nelle prime ore del 1° luglio 2024, rappresentando di aver subito un furto presso la sua abitazione; i carabinieri riferiscono inoltre di aver accertato che ignoti si erano introdotti all’interno dell’abitazione, ma senza effrazioni, cioè mediante le chiavi che erano state lasciate inserite all’esterno della porta d’ingresso; i ladri avrebbero rubato la pistola regolarmente detenuta e due caricatori contenenti 15 cartucce ciascuno dello stesso calibro, il tutto all’interno di un cinturone lasciato incustodito su una sedia del salotto; il ricorrente in quella occasione aveva sparato tre colpi con uno dei fucili, “ posto nel medesimo luogo della pistola ”, ed esplodeva a scopo intimidatorio tre cartucce; dunque i militari procedevano al sequestro penale del fucile e dei tre bossoli residui delle cartucce esplose, mentre l’altro fucile veniva sottoposto a ritiro cautelare e così pure la licenza di porto di fucile; il G.I.P. del Tribunale di AR non convalidava il sequestro del fucile, ordinandone la restituzione all’avente diritto, con la motivazione che l’esplosione dei colpi a scopo intimidatorio (703 cp) sarebbe scriminata da legittima difesa; i militari operavano il dissequestro, ma poi procedevano al ritiro cautelare anche di quest’altro fucile e alla denuncia in stato di libertà del ricorrente per l’ulteriore reato di cui all’art. 20 bis co. 2 della Legge 110/1975;
- giova sottolineare sin d’ora che da tale rapporto, tra l’altro, non si comprende univocamente se il fucile era stato trovato, all’arrivo dei carabinieri, vicino al luogo dove era la pistola prima del furto, oppure se, con l’espressione “ posto nel medesimo luogo della pistola ” ci si riferisce al fatto che il fucile era ordinariamente conservato, insieme alla pistola e dunque all’altro fucile, al piano di sopra dell’abitazione, nella stanza ove il ricorrente ha collocato un cavo metallico di sicurezza per impedire l’asporto delle armi detenute, come da foto in atti, dalle quali però non si evince la presenza di un vero e proprio “ armadietto blindato ” di cui pure ha riferito il ricorrente, riferendosi al luogo di detenzione dei fucili, come si esporrà a breve ( di regola i fucili e la pistola vengono custoditi al piano primo dell’abitazione all’interno di un armadietto blindato i primi e legata con un cavo d’acciaio fornito dalla casa madre la seconda) ;
-sempre dal medesimo rapporto, che in sostanza costituisce la base istruttoria dei provvedimenti gravati, si evince che le ragioni della ritenuta sopravvenuta inidoneità al porto e detenzione di armi si compendiano nella circostanza che il ricorrente avrebbe mancato di diligenza nella custodia delle armi regolarmente detenute “ per averle lasciate alla portata di chiunque pronte all’uso nel salotto di casa e con le chiavi inserite nella parte esterna della serratura della porta d’ingresso alla sua abitazione ”;
- entrambi i provvedimenti, del Questore e del Prefetto, oggi all’esame, richiamano infatti ampiamente le considerazioni e i rilievi dei carabinieri, non ritenendo sufficienti le giustificazioni del ricorrente, e affermano conseguentemente il venir meno del requisito dell’affidabilità ai fini dell’uso e della custodia delle armi;
- la versione dei fatti fornita dal ricorrente nel presente giudizio è la seguente: “ nel mentre era in bagno al primo piano, il ricorrente avvertiva la presenza di estranei all’interno del piano terra dove nel frattempo aveva spostato provvisoriamente, posizionandoli su una sedia del salotto, la pistola ER e due caricatori contenenti n. 15 cartucce custodite all’interno di un cinturone, (di regola i fucili e la pistola vengono custoditi al piano primo dell’abitazione all’interno di un armadietto blindato i primi e legata con un cavo d’acciaio fornito dalla casa madre la seconda). In quell’occasione, però, dovendo restare sveglio durante la notte per assistere la madre, il ricorrente aveva spostato l’arma al piano terra al fine di utilizzarla solo a scopo intimidatorio nel caso di eventuali attacchi di lupi e cinghiali le cui incursioni, in una zona di aperta campagna, sono sempre più frequenti. Avvertiti rumori provenienti dalla zona del salotto, nelle cui vicinanze si trovava la madre (in cucina), il -OMISSIS-, sganciava i sistemi di sicurezza del fucile “Breda” collocato, come detto, nella stanza del piano superiore all’interno di una camera blindata mediante serrature a tamburo e si precipitava al piano terra e, dopo aver notato che la porta d’ingresso era aperta e che fuori dall’uscio vi era la presenza di un soggetto con il volto coperto da passamontagna, non esitava a sparare un colpo in aria a scopo intimidatorio. Rientrato nell’abitazione, il -OMISSIS- si accorgeva che la pistola ER e due caricatori contenenti n. 15 cartucce custodite all’interno di un cinturone erano stati sottratti. A quel punto, minacciato dal pericolo che ignoti criminali, in piena notte, potessero aprire il fuoco contro di lui con la medesima pistola sottrattagli, lo -OMISSIS- sparava in aria altri colpi. ”;
- il ricorrente, nel presente giudizio, denuncia: la carenza di motivazione (le Autorità emananti si sarebbero adagiate sul rapporto dei carabinieri senza tenere in adeguato conto le giustificazioni) e di istruttoria; la mancanza dei presupposti per la ascrizione di un comportamento di negligente custodia; non poteva ritenersi in particolare omessa la custodia di un’arma sottratta da ignoti entrati furtivamente in casa, mentre questa era tenuta in salone al piano di sotto dell’abitazione, allorquando il ricorrente era in casa e si era momentaneamente recato al piano di sopra solo per recarsi in bagno; anzi dai fatti in questione sarebbe emersa una perizia e diligenza del ricorrente nell’uso delle armi, come avrebbe rilevato il Gip nel decreto di archiviazione (“ essendosi l'indagato limitato - con prudenza, diligenza e perizia - ad esplodere (verosimilmente tre) colpi di fucile in aria senza concreta possibilità di attingere alcuno e - soprattutto - senza volontà di fare ciò ”);
- nelle more del presente giudizio è stata accolta la istanza cautelare sospendendo i provvedimenti impugnati limitatamente all’ordine di distruzione delle armi, così motivando: “-allo stato, non tutte le circostanze in fatto appaiono chiare (a es. se vi era la possibilità dell’anziana madre di alzarsi in modo autonomo dal letto; le ragioni per le quali le chiavi erano state lasciate inserite all’esterno dell’abitazione; dove si trovava invece il fucile al momento dell’ingresso dei ladri; eventuali riscontri oggettivi alle dichiarazioni del ricorrente, ecc…); - vi è inoltre un decreto penale di condanna per la omessa custodia che risulta oggetto di opposizione; - l’ulteriore svolgimento del procedimento penale potrebbe chiarire gli aspetti della vicenda, e le responsabilità del ricorrente stesso; -allo stato pertanto, nelle more della decisione di merito, una cautela sufficiente, nel doveroso contemperamento degli interessi in gioco in una fase anteriore alla valutazione della piena meritevolezza di tutela, appare essere quella di sospendere solo l’obbligo di vendere o avviare a distruzione le armi, cioè il compimento di atti irreversibili, fermo restando il sequestro amministrativo, e dunque senza restituire al ricorrente le armi stesse ;”;
- alla camera di consiglio del 13 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
- il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito illustrati;
-nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza di assoluzione del ricorrente per il reato contestato di omessa custodia delle armi, resa peraltro a seguito di rito abbreviato, quindi sulla base degli atti delle indagini preliminari che erano stati posti alla base della istruttoria dei provvedimenti qui gravati;
- dalla sentenza in questione emerge che: il ricorrente potrebbe aver lasciato le chiavi inserite nella porta di casa, ma prima di arrivare a questa vi era una ulteriore porta, forse blindata, che potrebbe essere stata chiusa, impedendo un libero accesso senza effrazione (circostanza, quella della effrazione, il cui accertamento sarebbe stato omesso in sede di sopralluogo, benché le dichiarazioni dell’imputato siano apparse contraddittorie e comunque non valutabili in sede penale); in più parti della sentenza si dà conto di una certa lacunosità degli accertamenti compiuti in sede di sopralluogo in ordine alla sussistenza e natura dei presidi di sicurezza dell’abitazione; il distacco della pistola dal cavo di sicurezza (sul cui accertamento il verbale è altresì lacunoso) sarebbe comunque giustificato dalla esigenza di tenerla pronta all’uso per la notte;
-ciò premesso, ai fini che qui rilevano, trova dunque diretta conferma, anche dalla motivazione della sentenza penale, proprio la lacunosità e non completezza della istruttoria, già del resto valutata in sede cautelare in questo giudizio;
- nel caso di specie, il giudicato penale non ha effetto diretto nel presente giudizio, per una serie di ragioni;
- innanzitutto la sentenza non è stata pronunciata a seguito di dibattimento come previsto dall’articolo 652 cpp (CGARS sentenza 20 del 2023); inoltre l’assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 530 comma 2 e non comma 1;
- a tale ultimo proposito, è ben vero che l'art. 652 c.p.p. non distingue espressamente tra sentenza di assoluzione basata sulla esclusione di prove a carico, da quella basata sul dubbio (Cassazione sentenza 842 del 2006);
- tuttavia, l’efficacia della sentenza penale nel giudizio amministrativo non attiene alla valutazione delle conseguenze giuridiche di fatti accertati, ma alla vincolatività della esclusione o affermazione dei fatti stessi statuita in sede penale;
- dunque la sentenza di assoluzione “per insufficienza di prove” può avere anch’essa effetto preclusivo nel giudizio amministrativo, ma solo allorché, pur derivando l’assoluzione dal dubbio su alcuni fatti, escluda o accerti invece proprio quei fatti che sono rilevanti nel giudizio amministrativo (vi sia cioè comunque un “pieno accertamento” su fatti rilevanti in sede amministrativa);
- tali circostanze vanno desunte dalla motivazione della sentenza assolutoria (solo in questi termini può convenirsi dunque con quanto sostenuto in giurisprudenza circa il tendenziale più limitato effetto del giudicato assolutorio ex articolo 530 comma 2 cpp, Consiglio di Stato, sentenza 2614 del 2026);
- in altre parole, la incertezza su parte del compendio probatorio restringe in casi simili l’ampiezza dei fatti accertati in quella sede e teoricamente vincolanti nel giudizio amministrativo (pur ove l’accertamento fosse avvenuto a seguito di dibattimento); dunque non può escludersi un’autonoma rivalutazione di quei fatti in sede amministrativa;
- nel caso di specie, con queste precisazioni, la sentenza penale non conferisce certezza ai fatti rilevanti nel presente giudizio; ma dalla motivazione di essa trova conferma la circostanza della lacunosità degli accertamenti compiuti nella fase di indagine/istruttoria procedimentale;
- ne consegue l’accoglimento del ricorso, ma solo per insufficienza della motivazione e della istruttoria, come emerso in sede penale, con la conseguenza che l’Amministrazione non potrà riprovvedere senza ripetere l’istruttoria, tenuto conto di quanto indicato in motivazione, al fine di colmare in modo univoco gli accertamenti che allo stato, proprio per la mancanza delle verifiche necessarie, non consentono di dimostrare neanche con il grado di prova richiesto nel presente giudizio (più probabile che non) una condotta negligente di parte ricorrente;
- le spese possono essere compensate in ragione dei motivi di accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei termini e limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
LI BA, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LI BA | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.