Art. 15.
Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 .
La predetta autorizzazione di spesa e', a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 .
La predetta autorizzazione di spesa e', a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.