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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TE Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17707/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRESUTTI IVANA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI FABIOLA che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 12/12/2025.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 01/12/2025:
“-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor;
Controparte_1 Parte_1
-confermare l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 la madre;
disporre che il papà incontrerà liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a fine settimana alterni dal sabato alle 11.00 alla domenica alle 21.00 con prelievo ed accompagnamento presso la residenza nonchè due giorni infrasettimanali dalle 14.00 fino alle ore 21.00 con accompagnamento presso la residenza;
-i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre la settimana dal 23 al 30 dicembre alle 21.00 o quella dal 30 dicembre al 6 gennaio, per il 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre;
-i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze pasquali (per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il papà); durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordi i minori trascorreranno con il papà o con la mamma ad anni alterni il mese di luglio e il mese di agosto, iniziando l'alternanza per il
2026 con il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. Le parti prestano sin da ora il consenso affinchè i minori possano trascorrere le vacanze all'estero, ed in particolare in Marocco, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente i figli, all'estero, almeno 1 volta al giorno;
-i minori, quando, sono con il padre, dovranno avere il permesso di soggiorno e tessera sanitaria;
dichiarare tenuto il signor al pagamento di un importo mensile pari a € 300,00 a titolo Parte_1 mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche (al netto dei bonus scuola) e ricreative e straordinarie, previamente concordate ovvero necessitate e documentate come da Protocollo di Intesa del 15 marzo;
-la signora percepirà al 100% l'assegno unico o altra agevolazione di pari natura ed il CP_1 signor si impegna ad espletare eventuali incombenze burocratiche necessarie affinchè questo Parte_1 avvenga;
spese di lite compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 18/05/2007. Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/06/2011 e il Persona_3 Persona_4
07/03/2024.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 11/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti e domandando altresì l'assunzione di provvedimenti in punto affido dei due figli minori, diritto di visita del padre ed in ordine al contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili a carico di parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/05/2025 si costituiva in giudizio CP_1 nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio, affidamento condiviso dei minori
[...] ed in ordine al diritto di visita come indicato da parte ricorrente. Domandava, invece, di statuirsi un diverso contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 350,00 mensili a suo carico esprimendo, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la sua autorizzazione ai viaggi dei minori con la madre in
Marocco per quantomeno un mese all'anno.
Nelle more del giudizio pervenivano, come richiesto con decreto di fissazione udienza del
21/10/2024, le relazioni dei Servizi incaricati.
All'udienza del 04/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, parte resistente accettava la proposta transattiva del Giudice di cui al verbale di udienze mentre, parte ricorrente, chiedeva termine per valutare tale proposta. Il Giudice, pertanto, provvedeva ad assegnare termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Entrambe le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, compendiato nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 01/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne
(il cui ascolto appare superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 co. 2 c.p.c.) e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, CP_1
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2 madre;
DISPONE che il papà incontrerà liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal sabato alle 11.00 alla domenica alle 21.00 con prelievo ed accompagnamento presso la residenza nonchè due giorni infrasettimanali dalle 14.00 fino alle ore 21.00 con accompagnamento presso la residenza;
• i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre la settimana dal 23 al 30 dicembre alle 21.00 o quella dal 30 dicembre al 6 gennaio, per il 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre;
• i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze pasquali (per il 2025 i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il papà);
• durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordi i minori trascorreranno con il papà o con la mamma ad anni alterni il mese di luglio e il mese di agosto, iniziando l'alternanza per il
2026 con il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre.
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso affinchè i minori possano trascorrere le vacanze all'estero, ed in particolare in Marocco, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente i figli, all'estero, almeno 1 volta al giorno;
DÀ ATTO che i minori, quando, sono con il padre, dovranno avere il permesso di soggiorno e tessera sanitaria;
DISPONE che il signor sia tenuto al pagamento di un importo mensile pari a € 300,00 a titolo Parte_1 mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche (al netto dei bonus scuola) e ricreative e straordinarie, previamente concordate ovvero necessitate e documentate come da Protocollo di Intesa del 15 marzo;
DÀ ATTO che la signora percepirà al 100% l'assegno unico o altra agevolazione di pari CP_1 natura ed il signor si impegna ad espletare eventuali incombenze burocratiche necessarie Parte_1 affinchè questo avvenga;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE TE Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17707/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRESUTTI IVANA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GRIMALDI FABIOLA che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 12/12/2025.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 01/12/2025:
“-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor;
Controparte_1 Parte_1
-confermare l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso Per_1 Per_2 la madre;
disporre che il papà incontrerà liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a fine settimana alterni dal sabato alle 11.00 alla domenica alle 21.00 con prelievo ed accompagnamento presso la residenza nonchè due giorni infrasettimanali dalle 14.00 fino alle ore 21.00 con accompagnamento presso la residenza;
-i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre la settimana dal 23 al 30 dicembre alle 21.00 o quella dal 30 dicembre al 6 gennaio, per il 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre;
-i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze pasquali (per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il papà); durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordi i minori trascorreranno con il papà o con la mamma ad anni alterni il mese di luglio e il mese di agosto, iniziando l'alternanza per il
2026 con il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. Le parti prestano sin da ora il consenso affinchè i minori possano trascorrere le vacanze all'estero, ed in particolare in Marocco, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente i figli, all'estero, almeno 1 volta al giorno;
-i minori, quando, sono con il padre, dovranno avere il permesso di soggiorno e tessera sanitaria;
dichiarare tenuto il signor al pagamento di un importo mensile pari a € 300,00 a titolo Parte_1 mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche (al netto dei bonus scuola) e ricreative e straordinarie, previamente concordate ovvero necessitate e documentate come da Protocollo di Intesa del 15 marzo;
-la signora percepirà al 100% l'assegno unico o altra agevolazione di pari natura ed il CP_1 signor si impegna ad espletare eventuali incombenze burocratiche necessarie affinchè questo Parte_1 avvenga;
spese di lite compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 18/05/2007. Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/06/2011 e il Persona_3 Persona_4
07/03/2024.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 11/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti e domandando altresì l'assunzione di provvedimenti in punto affido dei due figli minori, diritto di visita del padre ed in ordine al contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili a carico di parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/05/2025 si costituiva in giudizio CP_1 nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio, affidamento condiviso dei minori
[...] ed in ordine al diritto di visita come indicato da parte ricorrente. Domandava, invece, di statuirsi un diverso contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 350,00 mensili a suo carico esprimendo, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la sua autorizzazione ai viaggi dei minori con la madre in
Marocco per quantomeno un mese all'anno.
Nelle more del giudizio pervenivano, come richiesto con decreto di fissazione udienza del
21/10/2024, le relazioni dei Servizi incaricati.
All'udienza del 04/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, parte resistente accettava la proposta transattiva del Giudice di cui al verbale di udienze mentre, parte ricorrente, chiedeva termine per valutare tale proposta. Il Giudice, pertanto, provvedeva ad assegnare termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Entrambe le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, compendiato nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 01/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne
(il cui ascolto appare superfluo ai sensi dell'art. 473 bis.4 co. 2 c.p.c.) e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, CP_1
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2 madre;
DISPONE che il papà incontrerà liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal sabato alle 11.00 alla domenica alle 21.00 con prelievo ed accompagnamento presso la residenza nonchè due giorni infrasettimanali dalle 14.00 fino alle ore 21.00 con accompagnamento presso la residenza;
• i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre la settimana dal 23 al 30 dicembre alle 21.00 o quella dal 30 dicembre al 6 gennaio, per il 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre;
• i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze pasquali (per il 2025 i minori trascorreranno le vacanze pasquali con il papà);
• durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 30 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordi i minori trascorreranno con il papà o con la mamma ad anni alterni il mese di luglio e il mese di agosto, iniziando l'alternanza per il
2026 con il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre.
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso affinchè i minori possano trascorrere le vacanze all'estero, ed in particolare in Marocco, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente i figli, all'estero, almeno 1 volta al giorno;
DÀ ATTO che i minori, quando, sono con il padre, dovranno avere il permesso di soggiorno e tessera sanitaria;
DISPONE che il signor sia tenuto al pagamento di un importo mensile pari a € 300,00 a titolo Parte_1 mantenimento dei minori oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche (al netto dei bonus scuola) e ricreative e straordinarie, previamente concordate ovvero necessitate e documentate come da Protocollo di Intesa del 15 marzo;
DÀ ATTO che la signora percepirà al 100% l'assegno unico o altra agevolazione di pari CP_1 natura ed il signor si impegna ad espletare eventuali incombenze burocratiche necessarie Parte_1 affinchè questo avvenga;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.