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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TO DI UO n. RIF CART 29620110027426419000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.01.2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 06.02.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difesa in atti, ricorreva avverso l'estratto di ruolo della cartella di pagamento n. 296 2011 00274264
19, per Irpef anno d'imposta 2004, con sanzioni ed interessi per un totale di €.331.446,32. La ricorrente eccepiva che l'estratto di ruolo da cui risultano debiti relativi a un carico iscritto a ruolo per complessivi
€ 214.980,66, di cui afferma di essere giunto a conoscenza avendo avuto necessità di consultare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario al fine di accedere alla procedura cd. di indebitamento prevista dal D. Lgs. N. 14/2019.
La ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a carichi fiscali per l'anno di imposta 2004 (IVA,
IRPEF, IRAP), lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento e del sottostante avviso di accertamento. Inoltre ha motivato l'interesse all'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo con l'esigenza di definire la propria esposizione debitoria al fine di accedere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs. 14/2019. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del tempo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e violazione dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73. Nel merito, l'Ufficio ha depositato la relata di notifica della cartella (perfezionatasi il 4 luglio 2011) e ha documentato un atto interruttivo della prescrizione (proposta di compensazione) notificato nel luglio 2016.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale sottoposta al vaglio di questa Corte concerne l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.
Occorre ricordare come, in un primo momento, l'orientamento giurisprudenziale prevalente avesse riconosciuto al contribuente la facoltà di impugnare l'estratto di ruolo ogni qualvolta egli sostenesse di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Si riteneva, infatti, che l'estratto costituisse il primo atto tramite cui il cittadino veniva a conoscenza di una pretesa tributaria, garantendo così il diritto costituzionale alla difesa. Tale principio trovava la sua massima espressione nell'affermazione secondo cui l'estratto di ruolo è impugnabile ogni qualvolta il contribuente deduca la mancata notifica della cartella, atteso che la stessa iscrizione a ruolo, seppur non ancora portata a conoscenza tramite notifica, costituisce già di per sé un atto lesivo della sfera giuridica del destinatario.
Tuttavia, il legislatore è intervenuto drasticamente su tale scenario con l'introduzione dell'articolo 12, comma 4-bis, del DPR 602/73. Tale norma ha sancito la generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando la possibilità di contestare la cartella "invalidamente notificata" (conosciuta tramite estratto) a casi tassativi in cui il debitore dimostri di subire un pregiudizio concreto. Tra questi casi, recentemente aggiornati, rientra l'esigenza di partecipare a appalti pubblici, la riscossione di somme dalla Pubblica
Amministrazione e, per quanto qui rileva, le procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Nel caso di specie, sebbene la ricorrente invochi l'intenzione di accedere alle procedure di sovraindebitamento, questa Corte rileva come tale circostanza non sia stata supportata da alcun elemento probatorio concreto che ne attesti l'attualità. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed effettivo, la cui ricorrenza deve essere valutata al momento della pronuncia e non può risolversi in una mera prospettazione ipotetica. Non basta, dunque, dichiarare di "voler accedere" a una procedura, ma occorre dimostrare che l'iscrizione a ruolo stia effettivamente impedendo o pregiudicando il ricorso a tale strumento giuridico.
Sotto un profilo ulteriore, anche volendo superare l'eccezione di inammissibilità, il ricorso appare infondato nel merito. L'Ufficio ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di pagamento n. 296
2011 00274264 19, dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in data 4 luglio 2011 a un familiare convivente della ricorrente, con regolare spedizione della raccomandata informativa. Tale circostanza rende la pretesa tributaria definitiva, precludendo ogni contestazione relativa ai vizi degli atti prodromici o al merito dell'accertamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, essa risulta parimenti infondata. Per i crediti erariali quali
IVA, IRPEF e IRAP, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Nel caso in esame, il termine iniziato a decorrere dalla notifica della cartella (4 luglio 2011) è stato validamente interrotto in data 8 luglio
2016 tramite la notifica della proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/73. Tale atto, contenendo una chiara esplicitazione della pretesa creditoria, costituisce idonea costituzione in mora.
Dalla data di tale interruzione alla presentazione del ricorso non è maturato l'ulteriore decennio richiesto dalla legge.
Relativamente alle sanzioni e agli interessi, deve essere condivisa la tesi della natura unitaria della pretesa fiscale, laddove il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni deve essere di tipo unitario, specie quando queste ultime derivano dallo stesso titolo accertativo dell'imposta.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di prova sul pregiudizio richiesto dalla legge per l'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, infondato stante la regolarità della notifica della cartella e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 07, definitivamente pronunciando:
Dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 4.784,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Palermo 20.01.2026.
Il RE Il Presidente (NO TT) (ZA Lo TO)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- TO DI UO n. RIF CART 29620110027426419000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.01.2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 06.02.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difesa in atti, ricorreva avverso l'estratto di ruolo della cartella di pagamento n. 296 2011 00274264
19, per Irpef anno d'imposta 2004, con sanzioni ed interessi per un totale di €.331.446,32. La ricorrente eccepiva che l'estratto di ruolo da cui risultano debiti relativi a un carico iscritto a ruolo per complessivi
€ 214.980,66, di cui afferma di essere giunto a conoscenza avendo avuto necessità di consultare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario al fine di accedere alla procedura cd. di indebitamento prevista dal D. Lgs. N. 14/2019.
La ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a carichi fiscali per l'anno di imposta 2004 (IVA,
IRPEF, IRAP), lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento e del sottostante avviso di accertamento. Inoltre ha motivato l'interesse all'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo con l'esigenza di definire la propria esposizione debitoria al fine di accedere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs. 14/2019. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del tempo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e violazione dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73. Nel merito, l'Ufficio ha depositato la relata di notifica della cartella (perfezionatasi il 4 luglio 2011) e ha documentato un atto interruttivo della prescrizione (proposta di compensazione) notificato nel luglio 2016.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale sottoposta al vaglio di questa Corte concerne l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.
Occorre ricordare come, in un primo momento, l'orientamento giurisprudenziale prevalente avesse riconosciuto al contribuente la facoltà di impugnare l'estratto di ruolo ogni qualvolta egli sostenesse di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Si riteneva, infatti, che l'estratto costituisse il primo atto tramite cui il cittadino veniva a conoscenza di una pretesa tributaria, garantendo così il diritto costituzionale alla difesa. Tale principio trovava la sua massima espressione nell'affermazione secondo cui l'estratto di ruolo è impugnabile ogni qualvolta il contribuente deduca la mancata notifica della cartella, atteso che la stessa iscrizione a ruolo, seppur non ancora portata a conoscenza tramite notifica, costituisce già di per sé un atto lesivo della sfera giuridica del destinatario.
Tuttavia, il legislatore è intervenuto drasticamente su tale scenario con l'introduzione dell'articolo 12, comma 4-bis, del DPR 602/73. Tale norma ha sancito la generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando la possibilità di contestare la cartella "invalidamente notificata" (conosciuta tramite estratto) a casi tassativi in cui il debitore dimostri di subire un pregiudizio concreto. Tra questi casi, recentemente aggiornati, rientra l'esigenza di partecipare a appalti pubblici, la riscossione di somme dalla Pubblica
Amministrazione e, per quanto qui rileva, le procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Nel caso di specie, sebbene la ricorrente invochi l'intenzione di accedere alle procedure di sovraindebitamento, questa Corte rileva come tale circostanza non sia stata supportata da alcun elemento probatorio concreto che ne attesti l'attualità. La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed effettivo, la cui ricorrenza deve essere valutata al momento della pronuncia e non può risolversi in una mera prospettazione ipotetica. Non basta, dunque, dichiarare di "voler accedere" a una procedura, ma occorre dimostrare che l'iscrizione a ruolo stia effettivamente impedendo o pregiudicando il ricorso a tale strumento giuridico.
Sotto un profilo ulteriore, anche volendo superare l'eccezione di inammissibilità, il ricorso appare infondato nel merito. L'Ufficio ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di pagamento n. 296
2011 00274264 19, dalla quale risulta che l'atto è stato consegnato in data 4 luglio 2011 a un familiare convivente della ricorrente, con regolare spedizione della raccomandata informativa. Tale circostanza rende la pretesa tributaria definitiva, precludendo ogni contestazione relativa ai vizi degli atti prodromici o al merito dell'accertamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, essa risulta parimenti infondata. Per i crediti erariali quali
IVA, IRPEF e IRAP, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Nel caso in esame, il termine iniziato a decorrere dalla notifica della cartella (4 luglio 2011) è stato validamente interrotto in data 8 luglio
2016 tramite la notifica della proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/73. Tale atto, contenendo una chiara esplicitazione della pretesa creditoria, costituisce idonea costituzione in mora.
Dalla data di tale interruzione alla presentazione del ricorso non è maturato l'ulteriore decennio richiesto dalla legge.
Relativamente alle sanzioni e agli interessi, deve essere condivisa la tesi della natura unitaria della pretesa fiscale, laddove il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni deve essere di tipo unitario, specie quando queste ultime derivano dallo stesso titolo accertativo dell'imposta.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di prova sul pregiudizio richiesto dalla legge per l'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, infondato stante la regolarità della notifica della cartella e l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 07, definitivamente pronunciando:
Dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 4.784,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Palermo 20.01.2026.
Il RE Il Presidente (NO TT) (ZA Lo TO)