Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 628
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impugnazione dell'estratto di ruolo per omessa notifica cartella

    La Corte ritiene che la ricorrente non abbia fornito prova concreta dell'attualità della sua intenzione di accedere alle procedure di sovraindebitamento, elemento necessario per giustificare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo in assenza di notifica della cartella. La giurisprudenza richiede la dimostrazione di un interesse ad agire concreto ed effettivo.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decennale, iniziato a decorrere dalla notifica della cartella nel 2011, sia stato validamente interrotto nel 2016 con la notifica di una proposta di compensazione. Non è maturato l'ulteriore decennio dalla data di interruzione alla presentazione del ricorso. La natura unitaria della pretesa fiscale si estende anche a sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Regolarità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la cartella di pagamento è stata consegnata in data 4 luglio 2011 a un familiare convivente della ricorrente, con regolare spedizione della raccomandata informativa. Questa circostanza rende la pretesa tributaria definitiva, precludendo contestazioni relative ai vizi degli atti prodromici o al merito dell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 628
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 628
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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