Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
N. SENT. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] l'[...], c. f. Parte_1
, con domicilio in via Dalmazia n° 179, 70121 Bari – assistito C.F._1
e difeso dall'avv. CORRADO DE CESARE – c. f. – nonché C.F._2 dall'avv. GIANLUCA DE CESARE – c. f. –; C.F._3
-appellante-
E
– c. f. , con domicilio in corso Trieste n. 29, 70126 Bari – CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARGHERITA DE PASQUALE – c. f.
–; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 10 settembre 2021 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere: a) l'accertamento della natura professionale della patologia lamentata e la condanna dell'Istituto assicurativo al pagamento in suo favore dell'indennizzo per il danno biologico subìto, da quantificarsi nella misura del 12% o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sui ratei maturati e non prescritti;
b) la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente esponeva:
- che aveva lavorato dal 1992 al 2003 in qualità di bracciante agricolo e successivamente come coltivatore diretto;
- che, nello specifico, si era occupato della preparazione dei terreni, della semina e del trapianto di semenze, bulbi e piantine, dell'irrigazione e fertilizzazione dei terreni, delle potature, dello spargimento di insetticidi e diserbanti per la rimozione delle piante infestanti e del trasporto di cassette di prodotti agricoli;
- che lo svolgimento di dette attività aveva comportato quotidianamente (per almeno otto ore al giorno) il sollevamento da parte sua di pesi di notevole entità, la movimentazione di carichi pesanti nonché la conduzione di trattori e l'utilizzo di strumenti meccanici vari;
1
- che per tali ragioni aveva presentato all' la denuncia di malattia professionale, CP_1 rigettata dall'Istituto per la ritenuta insussistenza della patologia stessa;
- che anche i successivi solleciti amministrativi avevano avuto esito infruttuoso. L' , sebbene attinto da regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. A seguito di istruttoria orale, veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il CTU rilevava l'insussistenza di una correlazione causale tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia denunciata;
nello specifico, il consulente – dopo aver acclarato che il era affetto da “spondiloartrosi Parte_1 lombare con discopatie L4-L5 e L5-S1 (protrusioni non evolute in ernie)” – puntualizzava che si trattava di “un'infermità a genesi essenzialmente degenerativa naturale” in cui non appariva dimostrato “un ruolo concausale efficiente e determinante da parte dei fattori legati al lavoro”.
3. Con sentenza n. 14 in data 8 gennaio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari – recependo in toto le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio – rigettava la domanda attorea e nulla dichiarava sulle spese di lite, ponendo quelle di ctu definitivamente a carico dell' . CP_2
4. Con ricorso dell'11 gennaio 2024 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
6. Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio nella quale l'ausiliario era pervenuto a conclusioni negative in ragione del presunto difetto di prova del nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa espletata. Deduce al riguardo che, in ossequio all'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la non ricollegabilità della malattia contratta alla prestazione lavorativa svolta andrebbe provata dall convenuto a fronte di malattie tabellate per le quali CP_2 vige la presunzione legale dell'origine professionale, ragion per cui la sentenza impugnata risulterebbe in contrasto con l'art. 2697, comma 2, c.c. Lamenta, inoltre, che il CTU non avrebbe neppure considerato la preesistente patologia sofferta (nella specie, la “tendinopatia del sovraspinoso” già riconosciuta dall' CP_2 nella misura del 3%) che – a suo dire – attesterebbe incontrovertibilmente la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia lamentata. Infine, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valorizzare la documentazione e le risultanze della prova per testi acquisite in prime cure, da cui a suo dire sarebbe emersa la prova dell'utilizzo abituale e prolungato di strumenti pesanti
2 e vibranti tale da assurgere a causa – o, quanto meno, a concausa - delle menomazioni subìte. 7. Il motivo è nel suo complesso infondato. 7.1. Va premesso che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nei casi di malattia professionale derivante da una lavorazione non tabellata ovvero ad eziologia multifattoriale la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro, necessaria ai fini dell'operatività della tutela assicurativa , grava CP_1 sul lavoratore e dev'essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un “elevato grado di probabilità”, la cui verifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. L, nn. 3523/1997, 4292/2003, 14308/2006, 21021/2007, 8947/2020 e 5816/2021). In particolare, è stato rilevato che “… nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale… il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10970/1993, 2940/1995, 9277/1995, 3602/1998, 9567/2001, 8108/2002, 4665/2003, 9057/2004, 9634/2004, 19047/2006 e 18270/2010). Diversamente, ove la specifica malattia sia inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e l'adibizione alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) affinché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge;
presunzione in ogni caso non assoluta, rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi CP_1 differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. In altri termini, al lavoratore è in tal caso sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass., Sez. L, n. 39751/2021). 7.2. Tanto chiarito in termini generali e venendo al caso di specie, osserva la Corte che la patologia denunciata dal ricorrente (ossia l'“ernia discale lombare”) rientra sì nella vigente tabella delle malattie professionali in agricoltura di cui al D.M. del 9 aprile 2008 ma con specifico riferimento alle “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Il citato decreto, quindi, annovera la suddetta affezione tra le malattie professionali tabellate solo ove contratta in relazione alle specifiche lavorazioni ivi indicate e a
3 condizione che esse siano espletate dal lavoratore in maniera non occasionale, ovvero con carattere di abitualità e per un tempo prolungato. 7.3. Ebbene, nel caso di specie difetta la prova dello svolgimento, da parte dell'odierno appellante, delle lavorazioni incluse nelle tabelle previste ex lege con le caratteristiche ivi descritte, sicché non può operare l'invocata presunzione legale dell'origine professionale della patologia denunciata. Invero, dall'anamnesi lavorativa trasfusa nelle considerazioni del medico in CP_1 data 19 gennaio 2021, che ha dato atto delle notizie riferite direttamente dal lavoratore, emerge l'occasionalità del rischio e la sua inidoneità a costituire fattore causale rispetto alla patologia contratta dall'appellante che, in particolare, nella fase amministrativa ha reso le seguenti dichiarazioni (così riportate nei menzionati documenti): “…dichiara che ha iniziato a lavorare all'età di 18 anni, in qualità di venditore ambulante. Dal 1° gennaio 2003 a tutt'oggi coltivatore diretto. Conduce un'azienda agricola della estensione complessiva di circa sei ettari coltivati a vigneto-tendone per la produzione di uva da mensa, irrigui e dotati di copertura (rete e telo classificato) siti negli agri di Rutigliano e di Turi e un oliveto di circa 20 piante. Possiede autorizzazione per condurre trattrice agricola e acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari. Riferisce che è esposto a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle lavorazioni di potatura invernale tramite cesoia manuale e motosega per potatura, rimozione sarmenti, legatura tralci, potatura verde, acinellatura, circoncisione tralci, defogliazione manuale, cura grappoli d'uva. Inoltre dichiara che è esposto a sovraccarico biomeccanico del rachide in lavorazioni che comportano l'utilizzo abituale della trattrice agricola, della potenza di CV 98 (gasolio agricolo concesso nell'anno 2020: dichiarato litri 2.330), di una motozappa della potenza di 10 CV (diesel) e la movimentazione manuale di carichi sacchi di concime del peso di 25 o 40 Kg/ciascuno (quantitativo annuo utilizzato 8,00 Kg), di attrezzi agricoli vari, raccolta olive (impegno di circa due giornate lavorative all'anno tramite scuotitore a spalla), rimozione sarmenti, movimentazione di teli in plastica e reti anti grandine. Assume operai agricoli stagionali per circa 50 giornate lavorative annue”. Orbene, dalle stesse dichiarazioni di parte attrice emerge nitidamente la presenza in azienda di terze persone (operai agricoli stagionali) in funzione di ausilio nell'esecuzione dei lavori agricoli, con la conseguente limitazione delle mansioni espletate dal ricorrente in prima persona, nonché un utilizzo di macchinari (come, ad esempio, lo scuotitore a spalla per la raccolta delle olive) circoscritto a pochissime giornate nel corso dell'anno (nella specie, solo 2 giornate lavorative all'anno). Sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante e dell'analisi della documentazione in atti il medico dell'Istituto ha concluso disponendo la visita medica collegiale;
quest'ultima, tenutasi in data 5 maggio 2021, ha avuto esito discorde, in quanto l' ha ribadito l'assenza della malattia denunciata: “In definitiva, nel caso di CP_1 specie, non vi sono elementi di carattere sanitario ed amministrativo utili e sufficienti Contr per procedere al riconoscimento della in oggetto”.
4 7.4. Neppure la prova testimoniale espletata in prime cure, di cui il lamenta Parte_1
l'omessa valorizzazione da parte del Tribunale, appare idonea ad asseverare la fondatezza del relativo assunto difensivo in merito allo svolgimento di mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi ed all'esposizione a vibrazioni e scuotimenti in conseguenza dell'uso di mezzi meccanici in modo non occasionale, atteso che:
1. la teste la cui piena attendibilità risulta depotenziata dal legame di Testimone_1 coniugio con il ricorrente – ha riferito circostanze di cui non ha avuto conoscenza diretta, avendo dichiarato che all'epoca dei fatti di causa svolgeva attività lavorativa in un altro settore e che si recava sui terreni del marito per dare una mano con una cadenza temporale non meglio precisata, e comunque soltanto nell'arco temporale affatto circoscritto della raccolta dell'uva (“Sono sposata con dal 2010… pur Parte_1 lavorando in altro settore, con frequenza mi reco nei terreni di mio marito, soprattutto durante la raccolta dell'uva, per dare una mano…”); a tanto ha poi aggiunto anche che il marito era solito avvalersi dell'ausilio di altri lavoratori per l'espletamento delle mansioni che implicavano la movimentazione di carichi pesanti (“… Si occupa, insieme ad altri lavoratori, anche del taglio del prodotto con forbici nonché del confezionamento in casse di circa 25 kg, che poi vengono trasportate a mani sul camioncino che poi va nei magazzini per lo scambio…”);
2. il teste – la cui affidabilità risulta parimenti scalfita dalla mancanza di Tes_2 una posizione di piena equidistanza rispetto al ricorrente, alle cui dipendenze lavorava alla data della deposizione testimoniale – ha riferito esclusivamente in relazione al circoscritto periodo decorrente dal 2012 (anno dal quale era stato assunto), sicché nulla ha potuto confermare sulla tipologia e sul contenuto dell'attività lavorativa espletata dal fin dal 2003; inoltre, ha reso dichiarazioni generiche ed imprecise sulla Parte_1 cadenza temporale e frequenza periodica con cui l'appellante svolgeva l'attività di movimentazione manuale dei carichi e di guida dei mezzi meccanici, atteso che:
2.a. ha confermato che il osservava un orario lavorativo di 7/8 ore al giorno Parte_1 ancorché lui stesso lavorasse per sole sei ore, sicché non si comprende come potesse sapere quanto il ricorrente si trattenesse sui campi e cosa facesse quando non era presente (“… lavora per circa 7/8 ore al dì; preciso che io lavoro per sei ore, mentre il lavora di più…”); Parte_1
2.b. non ha specificato per quante ore al giorno e per quante giornate all'anno il ricorrente usasse la motozappa ed il trattore, riferendo soltanto che “il lavoro, dopo la preparazione e la semina con motozappa e trattore, si concretizza nel tagliare con le forbici il prodotto…”;
2.c. ha confermato che il ricorrente si occupava del posizionamento di cassette di circa 25 Kg sul camioncino senza chiarire – ancora una volta – per quanto tempo svolgesse dette mansioni che, ad ogni modo, afferivano esclusivamente alla fase della raccolta, vale a dire ad un arco temporale del tutto circoscritto (“il prodotto … poi viene messo in cassette dal peso di circa 25 kg, che poi vengono posizionate sul camioncino che poi va al deposito…”);
5 2.d. ha comunque ammesso che le attività descritte venivano svolte dal con Parte_1
l'aiuto suo e di qualche altro operaio, salvo omettere di chiarire quale fosse la reciproca ripartizione delle mansioni (“Questo lavoro si fa prevalentemente a mano e lo esercita il con l'aiuto mio e talvolta di qualche altro operaio”). Parte_1
7.5. Né ulteriori riscontri probatori in merito alla dimensione quantitativa delle mansioni morbigene asseritamente espletate dal emergono dalla disamina Parte_1 della documentazione prodotta in giudizio, essendo stato versato in atti un estratto contributivo da cui risulta che il suo impegno lavorativo annuo era di 156 giornate, vale a dire di soli sei mesi all'anno. 7.6. Significative nel senso di escludere l'esistenza di un nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata dall'appellante risultano altresì le risultanze dell'accertamento peritale eseguito in primo grado;
e, invero, il CTU officiato dal Tribunale, alla luce del materiale istruttorio complessivamente acquisito e all'esito degli accertamenti diagnostici eseguiti sulla base di adeguati procedimenti di esame e di verifica dei dati, con elaborato coerente con i quesiti posti e congruamente motivato, ha - da un lato - accertato che l'istante è affetto da “spondiloartrosi lombare con discopatie L4-L5 e L5-S1 (protrusioni non evolute in ernie)” e - dall'altro - escluso la ricorrenza di un qualche nesso causale tra detta patologia ed il rischio lavorativo. Nello specifico, l'ausiliario nella propria relazione tecnica, dopo aver ricostruito l'anamnesi lavorativa del periziando sulla scorta delle informazioni da lui stesso fornite ed aver dato atto della natura tabellata della patologia denunciata, ha evidenziato subito dopo che: “l'artrosi, di cui anche la discopatia rappresenta un epifenomeno, è una malattia reumatica caratterizzata inizialmente da fenomeni degenerativi della cartilagine articolare e, nei casi più avanzati, da scomparsa dei limiti fra quest'ultima e il tessuto osseo con neoproduzione di formazioni ossificate ai margini articolari (osteofiti). La diminuita capacità di resistenza del tessuto cartilagineo fa sì che nell'età matura molti soggetti presentino manifestazioni artrosiche, le quali possono interessare ogni distretto articolare. Trattasi dunque di patologia estremamente diffusa, la cui frequenza aumenta col crescere dell'età al punto da non risparmiare pressoché alcuno nell'età senile. I fattori implicati nell'eziologia dell'artrosi sono di tipo costituzionale su base genetica, sessuale (relativamente più frequente nelle donne), legati all'invecchiamento, ad alterazioni metaboliche, a malformazioni congenite dei capi articolari, a postumi di eventi traumatici o di processi infiammatori articolari, nonché a sovraccarico meccanico in rapporto a sovrappeso o ad attività particolari. A tale ultimo proposito, pur non potendo sottacersi che posture anomale ripetute e protratte su una o più articolazioni possono determinare uno squilibrio a carico delle strutture articolari, è altresì vero che solo in alcune attività lavorative particolarmente pesanti ciò è dimostrabile con interessamento più precoce dei distretti maggiormente sollecitati dalle specifiche mansioni lavorative”. Muovendo da siffatte considerazioni medico-legali il CTU ha osservato che, nella specie, dall'esame degli atti di causa e dall'anamnesi raccolta non emerge “l'utilizzo costante e significativo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero né l'adibizione significativa a lavorazioni di movimentazione manuale dei
6 carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci”, precisando anche che “trattasi di soggetto con fattori di rischio per le patologie discali lombari (obesità in soggetto con congenita brevità dei peduncoli)”. Per tali ragioni il CTU ha conclusivamente affermato che “…gli aspetti lavorativi (non utilizzo costante e significativo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, non adibizione a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci) e quelli clinici (fattori di rischio per le discopatie lombari quali obesità in soggetto con congenita brevità dei peduncoli), fanno ritenere trattarsi di infermità a genesi essenzialmente degenerativa naturale, in cui non appare dimostrato un ruolo concausale efficiente e determinante da parte di fattori legati al lavoro”. Sulla scorta, dunque, dell'istruttoria espletata e delle conclusioni del CTU officiato in prime cure - che il Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su puntuali accertamenti di fatto e del tutto immuni da vizi logico- giuridici – non vi è evidenza dell'eziologia professionale della patologia denunciata.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Nulla è dovuto dall'appellante a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' , in presenza dell'autodichiarazione CP_1 reddituale di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato l'11 gennaio Parte_1
2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 8 gennaio 2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza:
- dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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