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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3642/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. LENZI SILVIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. GAZZARRI GIACOMO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelnuovo Val di Cecina (PI) il 26 giugno
1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 1999, Parte 2,
Serie A, n. 3.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelnuovo Val di Cecina (PI) il 26
[...]
giugno 1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelnuovo di Cecina,
Anno 1999 Parte 2 Serie A n°3.
2) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
3) La signora SI.ra continuerà a risiedere con i figli maggiorenni, finché lo CP_2
vorranno, in Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla Via Buonarroti n. 23, presso l'immobile di proprietà al 50% con il marito, ex casa coniugale, e detto immobile, comprensivo della autorimessa, è assegnato alla moglie con tutti gli arredi.
Il SI. si è trasferito, dalla fine del mese di ottobre 2024, prelevando dalla casa CP_1
coniugale tutti i beni ed oggetti personali, presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva sita in Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla Via Buonarroti 9.
La SI.ra provvederà al pagamento delle utenze (riscaldamento, luce, gas, acqua e CP_2
telefono/internet) relative all'immobile assegnato ed al cambio dell'intestazione a suo nome, provvederà - inoltre - all'integrale pagamento dei relativi tributi, nonché alla pagina 2 di 6 sostituzione di tutte le chiavi di accesso;
eventuali richieste relative all'Assegno Unico e/o altre provvidenze emergenti tempo per tempo afferenti ai figli maggiorenni conviventi con la madre saranno avanzate dalla SI.ra CP_2
4) I figli, in quanto maggiorenni, concorderanno direttamente col padre tempi e modalità di visita;
i comparenti si impegnano tuttavia ad attivarsi perché i figli, nonostante la maggiore età, possano mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro ed a facilitare il rapporto con l'altro genitore.
5) Il SI. si impegna a versare a decorrere dal mese di novembre 2024 un assegno CP_1
alla SI.ra quale contributo al mantenimento del figlio studente CP_2 Per_1
universitario non economicamente autosufficiente e che coabita con la madre, della somma di € 200,00= (duecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo i vigenti indici
ISTAT, che verranno corrisposti il giorno 15° di ogni mese (valuta di accredito il giorno
15) tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a., Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, intestato alla SI.ra CP_2
ed identificato da IBAN IT25 U063 7070 9800 0001 0002 302
6) Le spese extra assegno relative al figlio saranno corrisposte dai coniugi in misura Per_1
del 50% ciascuno secondo il Protocollo approvato dal CNF in data 29/09/2017 e quindi, a titolo esemplificativo con integrazione per il caso de quo (il figlio frequenta l'università privata telematica e-Campus):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di Università pubbliche o private;
b) libri di testo;
c)
pagina 3 di 6 materiale di corredo universitario di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla università per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla università o necessaria per la frequentazione universitaria ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica o universitaria;
Il coniuge che anticiperà la spesa dovrà chiedere il rimborso della quota spettante all'altro, comunque ogni tre mesi i coniugi regoleranno i rispettivi rapporti di dare/avere.
7) Il SI. si impegna a versare a decorrere dal mese di novembre 2024 un assegno CP_1
alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge della somma di CP_2
€ 400,00= (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo i vigenti indici
ISTAT, che verranno corrisposti il giorno 15° di ogni mese (valuta di accredito il giorno
15) tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a., Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, intestato alla SI.ra CP_2
ed identificato da IBAN IT25 U063 7070 9800 0001 0002 302. Detta somma viene corrisposta dal SI. in quanto la coniuge attualmente è priva di una stabile CP_1
occupazione lavorativa che le consenta l'indipendenza economica. La coniuge
[...]
si impegna, sin d'ora, tuttavia a reperire, anche con l'ausilio del marito che si farà CP_2
parte attiva, un'attività lavorativa che le consenta l'autosufficienza economica e di non essere più a carico del marito.
8) i rapporti di conto corrente e l'investimento in titoli rispettivamente identificati con numeri
023/10000875-4 e 00023/0000040012436 c/o Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.,
Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, sono stati definiti e le somme ivi giacenti, saranno ripartite - secondo le tempistiche dell'Istituto Bancario anzidetto - in parti uguali tra gli stessi coniugi.
9) le autovetture e motocicli e nello specifico:
a) Audi A1 targata FD259FM in comproprietà tra il SI. e figlio Controparte_1 [...]
sarà intestata a quest'ultimo, di comune accordo tra le parti, ed il SI. Parte_1 [...]
provvederà al pagamento del relativo passaggio di proprietà; CP_1
b) BMW X2 targata FS893MN sarà intestata alla SI.ra che provvederà al CP_2
pagamento del relativo passaggio di proprietà;
pagina 4 di 6 c) Suzuki NA targata GR276406 e motociclo Ape Piaggio targato X672YY, già intestati al signor , rimarranno invece in esclusiva proprietà dello stesso;
Controparte_1
I coniugi, dopo aver effettuato le valutazioni delle autovetture suddette - tratte dai listini relativi all'usato - concordano che la signora dovrà corrispondere al CP_2
in compensazione, la somma di € 6.700,00; il pagamento di detta somma sarà CP_1
effettuato contestualmente al passaggio di proprietà della BMW X2 a mezzo assegno circolare.
10) L'importo residuo del finanziamento n.15661408/PF/Protocollo n 4 stipulato dal SI. per l'acquisto di una batteria da cucina, con scadenza nel 2026, sarà pagato Controparte_1
- anticipatamente entro il mese di dicembre - dalla SI.ra con conseguente CP_2
estinzione del suddetto contratto e definitiva proprietà in capo alla coniuge dei beni oggetto del richiamato finanziamento.
11) I coniugi hanno già provveduto a dividere i loro averi, in ordine ai conti correnti aperti personalmente da ciascun coniuge presso gli Istituti di credito gli stessi concordano che detti conti, unitamente agli investimenti finanziari legati ai rapporti di conto corrente bancario, resteranno di appartenenza esclusiva dei rispettivi intestatari, rinunciando espressamente ad avanzare reciproche pretese economiche.
I coniugi, inoltre, dichiarano di non avere posizioni economiche cointestate, sia di natura attiva che passiva, pendenti verso Istituti di credito, ulteriori a quelle sopra evidenziate.
12) I coniugi dichiarano di aver regolato in maniera completa i propri rapporti, anche di natura patrimoniale, e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
13) I coniugi si impegnano a dare efficacia immediata alla regolamentazione dei loro rapporti come concordata col ricorso.
14) I SI.ri e si assumono l'obbligo reciproco di dare Controparte_1 CP_2
tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza o di domicilio.
15) Le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti e senza vincolo di solidarietà, di talché la SI.ra provvederà al pagamento dell'Avv. Giacomo CP_2
Gazzarri ed il SI. dell'Avv. Silvia Lenzi. CP_1
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/02/2025
pagina 5 di 6
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3642/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. LENZI SILVIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. GAZZARRI GIACOMO CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Castelnuovo Val di Cecina (PI) il 26 giugno
1999, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 1999, Parte 2,
Serie A, n. 3.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Castelnuovo Val di Cecina (PI) il 26
[...]
giugno 1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelnuovo di Cecina,
Anno 1999 Parte 2 Serie A n°3.
2) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
3) La signora SI.ra continuerà a risiedere con i figli maggiorenni, finché lo CP_2
vorranno, in Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla Via Buonarroti n. 23, presso l'immobile di proprietà al 50% con il marito, ex casa coniugale, e detto immobile, comprensivo della autorimessa, è assegnato alla moglie con tutti gli arredi.
Il SI. si è trasferito, dalla fine del mese di ottobre 2024, prelevando dalla casa CP_1
coniugale tutti i beni ed oggetti personali, presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva sita in Castelnuovo Val di Cecina (PI) alla Via Buonarroti 9.
La SI.ra provvederà al pagamento delle utenze (riscaldamento, luce, gas, acqua e CP_2
telefono/internet) relative all'immobile assegnato ed al cambio dell'intestazione a suo nome, provvederà - inoltre - all'integrale pagamento dei relativi tributi, nonché alla pagina 2 di 6 sostituzione di tutte le chiavi di accesso;
eventuali richieste relative all'Assegno Unico e/o altre provvidenze emergenti tempo per tempo afferenti ai figli maggiorenni conviventi con la madre saranno avanzate dalla SI.ra CP_2
4) I figli, in quanto maggiorenni, concorderanno direttamente col padre tempi e modalità di visita;
i comparenti si impegnano tuttavia ad attivarsi perché i figli, nonostante la maggiore età, possano mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro ed a facilitare il rapporto con l'altro genitore.
5) Il SI. si impegna a versare a decorrere dal mese di novembre 2024 un assegno CP_1
alla SI.ra quale contributo al mantenimento del figlio studente CP_2 Per_1
universitario non economicamente autosufficiente e che coabita con la madre, della somma di € 200,00= (duecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo i vigenti indici
ISTAT, che verranno corrisposti il giorno 15° di ogni mese (valuta di accredito il giorno
15) tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a., Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, intestato alla SI.ra CP_2
ed identificato da IBAN IT25 U063 7070 9800 0001 0002 302
6) Le spese extra assegno relative al figlio saranno corrisposte dai coniugi in misura Per_1
del 50% ciascuno secondo il Protocollo approvato dal CNF in data 29/09/2017 e quindi, a titolo esemplificativo con integrazione per il caso de quo (il figlio frequenta l'università privata telematica e-Campus):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di Università pubbliche o private;
b) libri di testo;
c)
pagina 3 di 6 materiale di corredo universitario di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla università per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla università o necessaria per la frequentazione universitaria ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica o universitaria;
Il coniuge che anticiperà la spesa dovrà chiedere il rimborso della quota spettante all'altro, comunque ogni tre mesi i coniugi regoleranno i rispettivi rapporti di dare/avere.
7) Il SI. si impegna a versare a decorrere dal mese di novembre 2024 un assegno CP_1
alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge della somma di CP_2
€ 400,00= (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo i vigenti indici
ISTAT, che verranno corrisposti il giorno 15° di ogni mese (valuta di accredito il giorno
15) tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di
Volterra S.p.a., Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, intestato alla SI.ra CP_2
ed identificato da IBAN IT25 U063 7070 9800 0001 0002 302. Detta somma viene corrisposta dal SI. in quanto la coniuge attualmente è priva di una stabile CP_1
occupazione lavorativa che le consenta l'indipendenza economica. La coniuge
[...]
si impegna, sin d'ora, tuttavia a reperire, anche con l'ausilio del marito che si farà CP_2
parte attiva, un'attività lavorativa che le consenta l'autosufficienza economica e di non essere più a carico del marito.
8) i rapporti di conto corrente e l'investimento in titoli rispettivamente identificati con numeri
023/10000875-4 e 00023/0000040012436 c/o Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.,
Agenzia di Castelnuovo Val di Cecina, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, sono stati definiti e le somme ivi giacenti, saranno ripartite - secondo le tempistiche dell'Istituto Bancario anzidetto - in parti uguali tra gli stessi coniugi.
9) le autovetture e motocicli e nello specifico:
a) Audi A1 targata FD259FM in comproprietà tra il SI. e figlio Controparte_1 [...]
sarà intestata a quest'ultimo, di comune accordo tra le parti, ed il SI. Parte_1 [...]
provvederà al pagamento del relativo passaggio di proprietà; CP_1
b) BMW X2 targata FS893MN sarà intestata alla SI.ra che provvederà al CP_2
pagamento del relativo passaggio di proprietà;
pagina 4 di 6 c) Suzuki NA targata GR276406 e motociclo Ape Piaggio targato X672YY, già intestati al signor , rimarranno invece in esclusiva proprietà dello stesso;
Controparte_1
I coniugi, dopo aver effettuato le valutazioni delle autovetture suddette - tratte dai listini relativi all'usato - concordano che la signora dovrà corrispondere al CP_2
in compensazione, la somma di € 6.700,00; il pagamento di detta somma sarà CP_1
effettuato contestualmente al passaggio di proprietà della BMW X2 a mezzo assegno circolare.
10) L'importo residuo del finanziamento n.15661408/PF/Protocollo n 4 stipulato dal SI. per l'acquisto di una batteria da cucina, con scadenza nel 2026, sarà pagato Controparte_1
- anticipatamente entro il mese di dicembre - dalla SI.ra con conseguente CP_2
estinzione del suddetto contratto e definitiva proprietà in capo alla coniuge dei beni oggetto del richiamato finanziamento.
11) I coniugi hanno già provveduto a dividere i loro averi, in ordine ai conti correnti aperti personalmente da ciascun coniuge presso gli Istituti di credito gli stessi concordano che detti conti, unitamente agli investimenti finanziari legati ai rapporti di conto corrente bancario, resteranno di appartenenza esclusiva dei rispettivi intestatari, rinunciando espressamente ad avanzare reciproche pretese economiche.
I coniugi, inoltre, dichiarano di non avere posizioni economiche cointestate, sia di natura attiva che passiva, pendenti verso Istituti di credito, ulteriori a quelle sopra evidenziate.
12) I coniugi dichiarano di aver regolato in maniera completa i propri rapporti, anche di natura patrimoniale, e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
13) I coniugi si impegnano a dare efficacia immediata alla regolamentazione dei loro rapporti come concordata col ricorso.
14) I SI.ri e si assumono l'obbligo reciproco di dare Controparte_1 CP_2
tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza o di domicilio.
15) Le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti e senza vincolo di solidarietà, di talché la SI.ra provvederà al pagamento dell'Avv. Giacomo CP_2
Gazzarri ed il SI. dell'Avv. Silvia Lenzi. CP_1
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/02/2025
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Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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