CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 114/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 114/2021 R.G., pendente tra:
in persona Parte_1 del l.r.p.t., , Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Di
[...]
Cagno, ed elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Criscoli ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLATA
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 3683/2020, pubblicata in data 26 novembre 2020, resa nel procedimento n. 8108/2014 R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 19 settembre 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo racc. a/r il 19/05/2014 la , in persona CP_2 del legale rappresentante, nonché , e Parte_2 Parte_3
, esperivano azione di ripetizione di indebito contro il Parte_3
(già lamentando Controparte_3 Controparte_4
l'applicazione di condizioni economiche illegittime in relazione a tre contratti di conto corrente, nonché ai contratti (mutui e finanziamenti) collegati alla loro gestione, intrattenuti con l'Istituto di credito, con particolare riferimento alle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore, con rinvio al c.d. “uso piazza”, esercizio dello ius variandi in difetto di pattuizione, anatocismo, addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese non documentate e di valuta d'uso, superamento del tasso soglia previsto dalla L.108/1996; chiedevano, dunque, la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma risultante dalla rideterminazione e rettifica dei saldi effettivi dei conti correnti, a mezzo consulenza tecnica, nonché al risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed infine la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate in favore della CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2014 si costituiva in giudizio la contestando l'infondatezza delle avverse pretese, CP_4 peraltro relative a rapporti bancari non estinti e comunque sfornite di prova, al contempo sollevando eccezione riconvenzionale di compensazione di eventuali saldi risultanti a credito della correntista con i crediti vantati dalla nei confronti dell'attrice; sosteneva, poi, la correttezza delle CP_4 condizioni contrattuali praticate, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e decisa con sentenza n. 3683/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “1. rigetta la domanda per intervenuta compensazione del credito accertato a favore degli attori (€ 19949,31) con il maggior credito vantato dalla banca (per € 59.727,58), con conseguente residuo debito a carico degli attori ed in favore dell'istituto di credito per € 39778,27; 2. condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di € 5.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese pag. 2/14 generali (15%), IVA e CAP come per legge;
3. compensa tra le parti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa”. In particolare, il giudice ha richiamato ampiamente la consulenza tecnica, ritenendo di condividerne gli esiti, anche con riferimento alle motivazioni rese dal CTU nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti alla bozza di relazione. Quanto all'integrazione istruttoria invocata dall'attore in relazione ad un contratto di mutuo, ha osservato: “- Nell'atto di citazione, parte attrice ha analiticamente esaminato e contestato i tre rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, senza sollevare alcuna contestazione specifica su altro e distinto contratto di mutuo stipulato tra le parti, con la conseguenza che le eccezioni sollevate ed i supplementi di indagine invocati in corso di giudizio in ordine al contratto di mutuo non possono essere esaminati, perché tardivamente proposti;
Quanto al dedotto collegamento negoziale, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un'operazione negoziale unitaria, trattandosi di contratti separati e distinti;
La domanda relativa al contratto di mutuo rappresenta quindi una domanda nuova per petitum e causa petendi ed è inammissibile perché non contenuta nell'atto introduttivo;
” (pag. 3 della decisione). In conclusione, ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, valorizzando l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla convenuta ed un credito in favore della di €59.727,58, a fronte dell'inferiore credito CP_4 vantato dalla correntista, pari a € 19.949, 31 ed ha rigettato la domanda risarcitoria legata all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ritenendola “formulata peraltro in maniera ampiamente esplorativa” (pag. 3). Infine, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di giudizio, compensando invece quelle della consulenza tecnica, “in ragione della natura della ctu quale ausilio per il Giudice e della soccombenza reciproca”. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello la
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “VOGLIA la
[...]
Ecc.ma Corte adita - annullando e riformando la sentenza impugnata e sostituendone le statuizioni – DICHIARARE E STATUIRE: 1) innanzitutto che gli attori hanno diritto allo svolgimento di un'attività istruttoria, sia tramite ordine di esibizione, sia tramite svolgimento di CTU a mezzo di esperto tecnico non collegato – direttamente o indirettamente - a banche da convenzioni o rapporti di lavoro, e quindi, come ripetutamente chiesto in primo grado, - riformando sul punto la impugnata sentenza – CP_6
pag. 3/14 I) e quindi voglia la Corte adita innanzitutto disporre in via istruttoria, nuova CTU, con altro tecnico non collegato a Banche neppure indirettamente e neppure tramite ospitalità e/o domiciliazione di studio, affinchè il CTU riscontri con risposta esaustiva i quesiti così come formulati, con almeno un calcolo e in ogni ipotesi alternativa, e A) effettui quantomeno in ogni caso la verifica di usura originaria CONTRATTUALE, sia alla data, della promessa , ovvero la mera pattuizione, di ciascun cd contratto, sia dalla data di variazione unilaterale, nei rapporti di c.c., nonché nel mutuo e nel c.c. ipotecario come chiesto;
secondo la formula onnicomprensiva inversa dell'interesse semplice di cui all'art. 644, 4° co., comprendendo ogni onere (anatocismo, cms, spese, etc); B) esponendo in un conteggio, per ogni rapporto in cui sia rilevata usura NEGOZIALE, - originaria contrattuale, o in sede di jus variandi o pattuizione bilaterale o apertura di credito - l'applicazione dell'art. 1815 c.c., con espunzione e riaccredito di ogni interesse, dal primo superamento a qualsiasi titolo del Teg, in contratto o sue variazioni, C) ricostruendo l'ammortamento di ciascun rapporto, di mutuo e c.c. ipotecario a rientro programmato, D) E esponendo un conteggio, almeno in via alternativa, con la sola serie storica dei tassi con variazioni esclusivamente in melius per il cliente, non risultando né valida pattuizione (art. 127 TUB) né comunque alcuna comunicazione e ricezione, ex art. 127 TUB, e 118 3° co. TUB. II) nel merito, accolga la Corte le domande formulate in primo grado, sostituendo in senso conforme le statuizioni della sentenza impugnata, annullando e riformando la stessa, e all'esito, voglia la adita Corte di Appello in particolare accertare e dichiarare: II/)1)“accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, anche parziale ut supra, (anche per violazione degli artt. 1283, 1284, 1325, 1346, 2697 e 1418, co.2, c.c., nonchè dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986) - dei contratti e rapporti tutti su citati, (di c.c. e finanziamenti e negozi collegati, crediti ipotecari e titolo cambiario compreso) e di ogni rapporto accessorio o comunque connesso o collegato e/o ivi confluito - anche se ignorato -, nessuno escluso, per tutti i motivi sopra esposti;
e dichiarando altresì la nullità e inefficacia di ogni pretesa obbligazione accessoria o inerente al rapporto principale, compresa in particolar modo ogni connessa eventuale fideiussione, anche omnibus, il credito ipotecario, e ciascun pegno anche della polizza di cui sopra;
2) accertare e dichiarare la inesistenza di alcun rapporto e credito, e di alcuna valida obbligazione contrattuale, nessuna esclusa, compresa ogni pretesa e/o rinegoziazione e piano di rientro relative a negozi o atti collegati e/o in collegamento funzionale e causale con qualsiasi pretesa pag. 4/14 della banca, con declaratoria di inesistenza e nullità di ogni rapporto o pretesa della banca, nessuna esclusa;
3) accertare e dichiarare la inesistenza e la nullità delle modalità e clausole contrattuali relative ai rapporti di c/c indicati in premessa, che prevedano il computo degli interessi debitori in misura ultralegale con gli usi di piazza, ovvero comunque non in forma scritta specificamente predeterminata o comunque non oggetto di alcuna pubblicazione;
che prevedano altresì la capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi debitori;
nonché l'addebito di commissioni di massimo scoperto o di ogni altro tipo di pretese commissioni, e di valute, spese e competenze, giammai validamente convenute dalle parti nè accettate dai correntisti;
e, di conseguenza, condannare la convenuta, al pagamento in restituzione di tutto CP_4 quanto comunque indebitamente percepito, niente escluso ed eccettuato, e quindi alla restituzione delle somme indicate, o quelle minori o maggiori comunque a risultare secondo quanto censurato nel presente atto e a mezzo dell'espletanda CTU, in favore della correntista. 4) accertare e dichiarare comunque la nullità ed illegittimità e inefficacia delle operazioni di addebito sui c/c e rapporti tutti per cui è causa delle somme per i titoli di cui alla conclusione che precede per tutte le ragioni esposte in narrativa;
5) e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti e c/c per cui è causa previa espulsione delle voci illegittime ut supra, e con la statuizione del diritto al riaccredito e la condanna della convenuta in favore della CP_4
al pagamento” delle somme “comunque nella misura a risultare: CP_2
I) di tutte le somme addebitate in virtù della illegittima applicazione degli interessi ultralegali non validamente pattuiti e/o usurari;
II) di tutti gli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale e annuale, o di ogni altro tipo, degli interessi debitori;
III) di tutti gli addebiti derivanti dalla applicazione di commissioni di massimo scoperto o di ogni altro tipo di pretesa commissione, e IV) di tutti gli addebiti e tutte le pretese voci per valute, spese e competenze, e oneri, nessuno escluso, non legittimamente convenuti né accettati dal correntista;
e di tutti gli oneri comunque connessi ai detti rapporti;
6) dichiarare nullo e comunque annullare, o comunque dichiarare inefficace e risoluto anche per grave inadempimento, e fonte di responsabilità, anche contrattuale e aquiliana, per tutti i motivi esposti, ogni contratto e rapporto connesso o in collegamento funzionale, comprese le garanzie accessorie e fideiussioni pretese dalla banca;
7) e in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta in persona CP_4 del legale rappresentante alla correzione dei saldi contabili dei rapporti tutti oggetto di giudizio e al conseguente pagamento in favore dell'attrice pag. 5/14 oltre agli indennizzi per sovraesposizione in CRI di cui sopra, per CP_2 ciascun attore” “e/o comunque ogni altra diversa o maggior somma a risultare a credito delle parti attrici anche a mezzo di CTU e per ogni altra voce come richiesta, per i titoli tutti di cui in premessa, e tutte le maggiori somme a risultare anche a seguito della verifica dei superamenti delle soglie di usura, e delle valute, - con rivalutazione almeno nei limiti ISTAT e altresì con interessi ex DLGT 231/2002 sulle somme rivalutate ab origine, in forza di quanto dedotto nel presente atto, in relazione a tutti i rapporti intercorsi e che in questa sede si impugnano e contestano in toto, nessuno escluso, all'esito dell'espletanda Consulenza Tecnica di Ufficio, secondo i criteri tutti indicati nel presente atto. 8) condannare quindi altresì la convenuta A) al pagamento del risarcimento e indennizzo dei danni, CP_4 ut supra, in favore di ciascun attore, conseguente a ogni illegittima segnalazione o sovraesposizione in Centrale Rischi, posta in essere a fronte della inesistenza e/o comunque della verificata rilevante minore entità di ogni preteso debito, nella misura a ritenersi di giustizia;
e B) condannare altresì la banca a rettificare ogni illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio erroneamente quantificato”; II/2) In particolare condannare la banca al pagamento in favore della attrice delle somme rettificate, a risultare dalla CTU come anche a integrarsi in sede di Appello, e in subordine altresì quantomeno rettificando in relazione al C/C N. 20939, il saldo finale, da cui consegue un credito del correntista non di € 19.936,87, ma di €. 44.815,13, come rettificato dalla CTU finora svolta in primo grado, come pure si chiede di accertare e dichiarare;
II/3) Infine voglia l'adita Corte ACCERTARE E DICHIARARE, anche d'Ufficio, che tutte le fideiussioni in atti sono redatte secondo la sostanza delle clausole 2,6, e 8 dello Schema ABI, ormai fatto notorio e come riportate pedissequamente, in uno con il provvedimento 55/2005 della banca d'Italia, da Cass. 28910/2017. Per cui se ne chiede la declaratoria di nullità, integrale e rilevabile doverosamente d'ufficio anche in Appello;
II/4) in ogni caso, RIGETTARE LA AVVERSA ECCEZIONE RICONVENZIONALE, e annullare e riformare ogni statuizione in del Tribunale in favore della banca, perché sia generica, sia carente di prova integrale (anche quanto ai contratti costitutivi e alla integrale produzione dei rapporti “eccepiti” in compensazione), e annullare e riformare ogni declaratoria contenuta nella impugnata sentenza sul punto a favore della banca. II/5) e accogliere ogni altra domanda formulata in citazione in primo grado, e rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domanda.
pag. 6/14 III) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado nei confronti di tutte le parti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”. Si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone dunque il rigetto, con vittoria di spese. Introitata in decisione la causa e depositati gli scritti ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 5 -7 novembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare la CTU espletata in prime cure, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 08.02.2008 (rep. 54608/15902) stipulato dalla CP_2
[...]
Depositata la relazione peritale in data 18 marzo 2025, alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha nuovamente riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, da intendersi integralmente richiamate.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per asserita carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge. E ciò in quanto, nonostante il profluvio di argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione, è stato possibile individuare, non senza difficoltà, precise doglianze avverso la decisione di primo grado, in relazione alle quali l' appellato ha CP_7 potuto prendere posizione, opponendo alle stesse contestazioni dirette a denunziarne l'infondatezza. Con un primo nucleo di censure, si contesta l'acritica adesione del primo giudice alle risultanze dell'espletato approfondimento istruttorio, i cui criteri e risultati sarebbero stati oggetto di numerosi rilievi, immotivatamente ignorati dal giudicante, che neppure ha rilevato l'inadeguatezza delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni svolte da parte attrice alla bozza di relazione peritale. È richiesto, dunque, un ulteriore approfondimento istruttorio, al fine di: esaminare il contratto di mutuo ipotecario;
valorizzare l'usura contrattuale in relazione a ciascuna variazione dei tassi, operata dalla in assenza di valida pattuizione CP_4 dello ius variandi, ed utilizzando la formula già proposta nelle osservazioni alla CTU del primo grado;
tener conto dell'esercizio, da parte della CP_4
pag. 7/14 dello ius variandi, pur in assenza di valida pattuizione, con conseguente ricalcolo dei tassi considerando esclusivamente le variazioni in melius per il correntista, ai sensi degli artt. 127 e 118 co.3 T.U.B.; infine, tenere conto della dedotta inesistenza, ovvero mancata consegna al cliente, dei contratti di conto corrente, avendo la banca prodotto dei meri documenti di sintesi, assolutamente non utilizzabili a sostegno dell'eccezione riconvenzionale dalla stessa formulata. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, peraltro, l'appellante lamenta che il giudice non abbia preso atto della rettifica del saldo relativo al c/c n. 20939, contenuto nella valutazione del CTU sulle osservazioni delle parti (pag. 5-6), indicando in sentenza un saldo di € 19.936,87 anziché di € 44.815,31 a credito della correntista, risultante dal ricalcolo ai tassi BOT in assenza di produzione, da parte della del contratto di conto corrente. CP_4
La censura non coglie nel segno: non può dirsi acritica l'adesione del giudice alle risultanze peritali, né possono dirsi ignorate le contestazioni svolte, a riguardo, dagli attori odierni appellanti. Infatti, le contestazioni e richieste contenute nelle osservazioni alla bozza peritale (e sostanzialmente riproposte in sede di appello) hanno trovato analitica risposta da parte del CTU, che ha ampiamente motivato i motivi del proprio dissenso dalla prospettazione attorea. Appare utile, anche ai fini della migliore comprensione della decisione sulle restanti doglianze dell'appellante, richiamare testualmente i passaggi seguiti dal CTU: “- Per quanto riguarda la verifica del TEG, non risulta che il Giudice abbia modificato il punto 2) dei quesiti, come sostiene l'avv. Di Cagno a pag. 9 delle osservazioni: la verifica del tasso soglia è stata condotta attenendosi a quanto richiesto dal G.I. al punto 4) dei quesiti. Va evidenziato, in ogni caso, che la formula del TEG utilizzata dalla sottoscritta nella relazione di C.T.U. è l'unica richiamata dalla normativa in materia;
al contrario la formula inversa dell'interesse semplice, che il legale a pag. 20 delle osservazioni propone di utilizzare, non risulta menzionata nè dalla normativa primaria nè da quella secondaria;
- Il mutuo non era oggetto di accertamento: il quesito chiede di accertare i rapporti dare/avere tra le parti, riferendosi inequivocabilmente ai rapporti di c/c, come è facilmente desumibile (senza sforzo interpretativo) dalla successiva lettura dei punti da 1) a 7); - Per quanto riguarda lo jus variandi, ferma restando l'approvazione della clausola relativa a ciascun contratto, la sottoscritta rammenta che parte attrice ha allegato una serie di comunicazioni inviate dall' al cliente ex art. 118 e 119 D.Lgs. n. CP_7
385/1993, come anche rilevato nella relazione di C.T.U. Quanto al rilievo pag. 8/14 Par sulla mancanza dell' nei contratti si evidenzia che, per i conti correnti, l'obbligo di indicazione sui fogli informativi è stato introdotto a partire dal 26/05/2010 (Provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009 entrato in vigore il 1/1/2010), quindi successivamente alla stipula dei contratti n. 20972 e n. 20939; va invece segnalato che nel contratto di c/c n. 3689 del 2012 è presente l'indicazione del T.A.E.G.; - Per quel che concerne la documentazione allegata dalla Banca, e per la quale il legale lamenta la mancanza dei contratti di c/c per cui è causa e la presenza dei soli documenti di sintesi, con la conseguente nullità delle clausole ivi contenute, la scrivente rileva di aver tenuto conto di tutta la documentazione prodotta agli atti di causa, compresa quella prodotta da parte attrice e, nello specifico: a) Per il c/c n. 20972 parte attrice allega il contratto di apertura di credito di c/c con garanzia ipotecaria del 21/06/2007. Si specifica che la ha allegato agli atti sia il contratto CP_4 di apertura del c/c, sia il documento di sintesi nel quale è indicato che,
“per espresso accordo tra le parti, si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale cui è unito quale frontespizio”. Inoltre nel modulo contrattuale la società dà atto di aver ricevuto una copia del contratto, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati;
b) Per il c/c n. 20939 parte attrice allega il contratto di apertura di c/c del 19/04/2007 ed il contratto di apertura di credito del 08/01/2009. Si specifica che la ha allegato il solo documento di sintesi datato CP_4
19/04/2007; c) Per il c/c n. 3689 parte attrice allega il contratto di apertura rapporti ed il contratto di apertura di credito. Si specifica che l' ha prodotto sia il contratto che il documento di sintesi, nel quale è CP_7 indicato che, “per espresso accordo tra le parti, si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale cui è unito quale frontespizio”. Inoltre nel modulo contrattuale la società dà atto di aver ricevuto una copia del contratto, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati. A pag. 21 delle osservazioni l'avv. Di Cagno lamenta la mancanza dei contratti e tale circostanza sostiene di averla ripetutamente fatta valere nel suo atto di citazione: tuttavia in citazione, egli dà atto anche di aver reperito i contratti e precisamente a pag. 2 per il c/c n. 20972, a pag. 4 per il c/c 20939 e a pag. 8 per il c/c n. 3689. Tenendo in considerazione esclusivamente la documentazione allegata dalla Banca convenuta, la sottoscritta evidenzia che solo per il c/c n. 20939 l' ha allegato il documento di sintesi e non il contratto;
a tale CP_7 scopo si fornisce un calcolo alternativo del c/c n. 20939 (all. sub. 4), in cui si è tenuto conto dei seguenti criteri: 1) Trattandosi di rapporto sorto pag. 9/14 successivamente al 9 luglio 1992, sono stati utilizzati i tassi B.O.T. variati annualmente, massimi per i creditori e minimi per i debitori (quesito sub. 3); 2) E' stata effettuata la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto (quesito sub. 5); 3) Sono stati eliminati le c.m.s. e gli oneri e remunerazioni addebitati sul c/c (quesiti sub. 6 e 7). Il risultato del ricalcolo (all. sub. 4), con il calcolo degli interessi effettuato sino alla data valuta 31/03/2014, è a credito del cliente per un importo pari a € 44.815,31.”. (pag.
3-6 risposta a osservazioni delle parti). Con il secondo motivo, si lamenta che il giudice abbia statuito ultra petita con riferimento all'eccezione riconvenzionale della condannando la CP_4 correntista al pagamento del saldo risultante a suo debito a seguito della richiesta compensazione, in assenza di domanda in tal senso – trattandosi, appunto, di una eccezione, volta esclusivamente a paralizzare la pretesa attorea e peraltro insufficiente, in quanto generica e sfornita di prova, ai fini di una pronuncia dichiarativa dell'asserito debito residuante in capo all'attrice. Infatti, la non indicava quali rapporti riguarderebbe il CP_4 credito vantato, né produceva i contratti relativi ai rapporti oggetto di causa. Anche questo motivo non merita accoglimento. Infatti, il giudice non ha statuito ultra petita, posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di condanna in danno degli attori, odierni appellanti, esclusa quella relativa alle spese di CTU. Dunque, il motivo non coglie nel segno. Riguardo l'asserito difetto di prova del credito vantato dalla ed CP_4 eccepito in compensazione, vi è che il giudice ha semplicemente (e condivisibilmente) aderito alle risultanze della CTU, che ha riscontrato sul c/c 3689 un saldo a debito di € 59.727,58. Sono infondate, infatti, le censure dell'appellante volte a sostenere l'inesistenza dei contratti di c/c in forma scritta e l'insufficienza della produzione documentale della nella valutazione delle osservazioni CP_4 delle parti, il CTU dava atto che “l'avv. Di Cagno lamenta la mancanza dei contratti e tale circostanza sostiene di averla ripetutamente fatta valere nel suo atto di citazione: tuttavia in citazione, egli dà atto anche di aver reperito i contratti e precisamente a pag. 2 per il c/c n. 20972, a pag. 4 per il c/c 20939 e a pag. 8 per il c/c n. 3689.” (pag. 5). A riguardo, è opportuno il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,
pag. 10/14 concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1763 del 17/01/2024).
pag. 11/14 Quanto appena osservato consente anche di superare la censura relativa alla mancata adozione, da parte del giudice, del saldo del c/c n. 20939 per come rettificato dal CTU (€44.815,31) nella valutazione delle osservazioni delle parti. Infatti, il perito procedeva a tale ricalcolo (utilizzando i tassi B.O.T. variati annualmente, massimi per i creditori e minimi per i debitori (quesito sub. 3); con capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto (quesito sub. 5); eliminando le c.m.s. e gli oneri e remunerazioni addebitati sul c/c (quesiti sub. 6 e 7)) in considerazione della mancata produzione, da parte della del relativo contratto di accensione. CP_4
Ebbene, per il principio di acquisizione processuale su richiamato, in considerazione del fatto che tale contratto era stato prodotto, sin dall'introduzione del giudizio, proprio dalla parte attrice che incomprensibilmente, poi, ne nega l'esistenza, non vi è motivo di valorizzare la rettifica contenuta nella valutazione delle osservazioni alla CTU. Con il terzo motivo, si censura l'errore del giudice nel ritenere estranee all'oggetto del giudizio, in quanto sollevate tardivamente, le contestazioni relative al contratto di mutuo dell'8.2.2008, in verità ben presenti sin dall'atto di citazione, tanto che l' convenuto aveva avuto modo di CP_7 difendersi nel merito;
ciononostante, il giudice ha acriticamente aderito alle risultanze della CTU, che ha esaminato i soli rapporti di conto corrente, sostenendo il consulente di fare ciò in adesione al quesito peritale, che, tuttavia, non escludeva affatto dall'indagine il rapporto di mutuo. La censura va accolta per quanto attiene al primo profilo, posto che, come affermato dall'appellante, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si chiedeva accertarsi i rapporti dare-avere in relazione ai tre c/c dedotti, nonché a tutti i negozi ad essi collegati, facendo espressa menzione (cfr. pag. 4 Atto di citazione di primo grado) del mutuo indicato. Nel corso del giudizio di appello, infatti, con ordinanza di questa Corte del 5-7 novembre 2024 è stato disposto, “ai fini dell'acquisizione di ogni elemento utile per la decisione”, un approfondimento istruttorio avente ad oggetto il rapporto di mutuo ipotecario del 08.02.2008 (rep 54608/15902) stipulato dalla CP_2
Perplessità sorgono, in verità, in ordine all'utilizzabilità delle ipotesi di ricalcolo formulate dal consulente e riassunte nella tabella a pag. 39 della CTU (tassi contrattuali, in regime di capitalizzazione semplice e composta;
tassi sostitutivi, in regime di capitalizzazione semplice e composta): infatti, poco dopo il perito precisa che “tali risultati hanno un valore meramente illustrativo in quanto, come già riferito, il finanziamento era a SAL, a tassi pag. 12/14 variabili ed è stato suddiviso, al termine del preammortamento, in lotti.
[…] Per quanto attiene gli 11 lotti non è stato possibile definire esattamente le condizioni previste per il rimborso (tassi, durata, ecc.) e, di conseguenza, redigere i piani di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice (rectius con l'attualizzazione) utilizzando i tassi contrattuali e, in alternativa, i tassi bot, come richiesto dal quesito.” (pag. 40 relazione peritale). D'altro canto, il consulente, una volta “… posti a raffronto gli interessi originariamente addebitati dalla e quelli ottenuti ricalcolando i CP_4 rapporti a tassi BOT (variati trimestralmente)”, evidenzia interessi corrisposti in eccedenza dal mutuatario, e dunque una somma a suo credito, pari a € 30.796,31 (pag. 40) Ebbene, anche a voler considerare tale dato, va rilevato che, degli 11 lotti in cui il mutuo è stato frazionato, la quota n.3 risulta non estinta, con un debito residuo in linea capitale di € 125.531,60. In altri termini, parte appellante non vanta alcun credito nei confronti della neppure a seguito dell'approfondimento istruttorio sul contratto di CP_4 mutuo. Peraltro – e la circostanza è dirimente - mai è stato dimostrato, pur essendo oggetto di contestazione da parte della l'asserito collegamento CP_4 funzionale tra questo mutuo ed il c/c asseritamente viziato da nullità parziale - collegamento che, nella prospettazione attorea, avrebbe giustificato la gratuità del mutuo. Ciò potrebbe permettere di leggere attraverso una diversa lente anche la relazione peritale svolta in primo grado - così consentendo di rigettare il secondo profilo della censura in esame, con cui si lamenta che il CTU abbia immotivatamente escluso il mutuo in esame - ipotizzando che il consulente, nell'evidenziare che “Agli atti è presente il contratto di mutuo ipotecario stipulato l'8/02/2008 mediante accredito sul c/c n. 20939 dell'iniziale somma di € 340.000,00: si specifica che questo mutuo non è oggetto della presente consulenza.” (pag. 12 bozza relazione peritale), abbia implicitamente escluso il collegamento funzionale di tale mutuo con il c/c n. 20939 oggetto di esame. D'altro canto, parte attrice/odierna appellante si è limitata a dedurre tale collegamento, senza mai formulare precise allegazioni, né tantomeno ha mai provato alcunché, come già evidenziato dal primo giudice (“Quanto al dedotto collegamento negoziale, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un'operazione negoziale unitaria, trattandosi di contratti separati e distinti”), con statuizione che non è stata oggetto di specifica censura.
pag. 13/14 Infine, è richiesta la declaratoria di nullità integrale delle fideiussioni stipulate dagli appellanti, in quanto redatte secondo la sostanza delle clausole 2,6, e 8 dello Schema ABI, sanzionato dal provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. A tale riguardo, non può neppure parlarsi di censura alla sentenza impugnata, che non fa parola delle fideiussioni. Ad ogni modo, anche a voler esercitare il rilievo di ufficio invocato dagli appellanti, le relative allegazioni sono assolutamente insufficienti, ancor prima che sfornite di prova. Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2021, da Parte_1 Parte_2
, e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_3
3683/2020, del 26 novembre 2020, del Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in € 9.991,00, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli appellanti;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Cosi deciso in Bari, in data 18 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Alessandra Piliego
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 114/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 114/2021 R.G., pendente tra:
in persona Parte_1 del l.r.p.t., , Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Di
[...]
Cagno, ed elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Criscoli ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLATA
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 3683/2020, pubblicata in data 26 novembre 2020, resa nel procedimento n. 8108/2014 R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 19 settembre 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo racc. a/r il 19/05/2014 la , in persona CP_2 del legale rappresentante, nonché , e Parte_2 Parte_3
, esperivano azione di ripetizione di indebito contro il Parte_3
(già lamentando Controparte_3 Controparte_4
l'applicazione di condizioni economiche illegittime in relazione a tre contratti di conto corrente, nonché ai contratti (mutui e finanziamenti) collegati alla loro gestione, intrattenuti con l'Istituto di credito, con particolare riferimento alle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore, con rinvio al c.d. “uso piazza”, esercizio dello ius variandi in difetto di pattuizione, anatocismo, addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese non documentate e di valuta d'uso, superamento del tasso soglia previsto dalla L.108/1996; chiedevano, dunque, la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma risultante dalla rideterminazione e rettifica dei saldi effettivi dei conti correnti, a mezzo consulenza tecnica, nonché al risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed infine la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate in favore della CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2014 si costituiva in giudizio la contestando l'infondatezza delle avverse pretese, CP_4 peraltro relative a rapporti bancari non estinti e comunque sfornite di prova, al contempo sollevando eccezione riconvenzionale di compensazione di eventuali saldi risultanti a credito della correntista con i crediti vantati dalla nei confronti dell'attrice; sosteneva, poi, la correttezza delle CP_4 condizioni contrattuali praticate, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e decisa con sentenza n. 3683/2020, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “1. rigetta la domanda per intervenuta compensazione del credito accertato a favore degli attori (€ 19949,31) con il maggior credito vantato dalla banca (per € 59.727,58), con conseguente residuo debito a carico degli attori ed in favore dell'istituto di credito per € 39778,27; 2. condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di € 5.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese pag. 2/14 generali (15%), IVA e CAP come per legge;
3. compensa tra le parti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa”. In particolare, il giudice ha richiamato ampiamente la consulenza tecnica, ritenendo di condividerne gli esiti, anche con riferimento alle motivazioni rese dal CTU nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti alla bozza di relazione. Quanto all'integrazione istruttoria invocata dall'attore in relazione ad un contratto di mutuo, ha osservato: “- Nell'atto di citazione, parte attrice ha analiticamente esaminato e contestato i tre rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, senza sollevare alcuna contestazione specifica su altro e distinto contratto di mutuo stipulato tra le parti, con la conseguenza che le eccezioni sollevate ed i supplementi di indagine invocati in corso di giudizio in ordine al contratto di mutuo non possono essere esaminati, perché tardivamente proposti;
Quanto al dedotto collegamento negoziale, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un'operazione negoziale unitaria, trattandosi di contratti separati e distinti;
La domanda relativa al contratto di mutuo rappresenta quindi una domanda nuova per petitum e causa petendi ed è inammissibile perché non contenuta nell'atto introduttivo;
” (pag. 3 della decisione). In conclusione, ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, valorizzando l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla convenuta ed un credito in favore della di €59.727,58, a fronte dell'inferiore credito CP_4 vantato dalla correntista, pari a € 19.949, 31 ed ha rigettato la domanda risarcitoria legata all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ritenendola “formulata peraltro in maniera ampiamente esplorativa” (pag. 3). Infine, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di giudizio, compensando invece quelle della consulenza tecnica, “in ragione della natura della ctu quale ausilio per il Giudice e della soccombenza reciproca”. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello la
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “VOGLIA la
[...]
Ecc.ma Corte adita - annullando e riformando la sentenza impugnata e sostituendone le statuizioni – DICHIARARE E STATUIRE: 1) innanzitutto che gli attori hanno diritto allo svolgimento di un'attività istruttoria, sia tramite ordine di esibizione, sia tramite svolgimento di CTU a mezzo di esperto tecnico non collegato – direttamente o indirettamente - a banche da convenzioni o rapporti di lavoro, e quindi, come ripetutamente chiesto in primo grado, - riformando sul punto la impugnata sentenza – CP_6
pag. 3/14 I) e quindi voglia la Corte adita innanzitutto disporre in via istruttoria, nuova CTU, con altro tecnico non collegato a Banche neppure indirettamente e neppure tramite ospitalità e/o domiciliazione di studio, affinchè il CTU riscontri con risposta esaustiva i quesiti così come formulati, con almeno un calcolo e in ogni ipotesi alternativa, e A) effettui quantomeno in ogni caso la verifica di usura originaria CONTRATTUALE, sia alla data, della promessa , ovvero la mera pattuizione, di ciascun cd contratto, sia dalla data di variazione unilaterale, nei rapporti di c.c., nonché nel mutuo e nel c.c. ipotecario come chiesto;
secondo la formula onnicomprensiva inversa dell'interesse semplice di cui all'art. 644, 4° co., comprendendo ogni onere (anatocismo, cms, spese, etc); B) esponendo in un conteggio, per ogni rapporto in cui sia rilevata usura NEGOZIALE, - originaria contrattuale, o in sede di jus variandi o pattuizione bilaterale o apertura di credito - l'applicazione dell'art. 1815 c.c., con espunzione e riaccredito di ogni interesse, dal primo superamento a qualsiasi titolo del Teg, in contratto o sue variazioni, C) ricostruendo l'ammortamento di ciascun rapporto, di mutuo e c.c. ipotecario a rientro programmato, D) E esponendo un conteggio, almeno in via alternativa, con la sola serie storica dei tassi con variazioni esclusivamente in melius per il cliente, non risultando né valida pattuizione (art. 127 TUB) né comunque alcuna comunicazione e ricezione, ex art. 127 TUB, e 118 3° co. TUB. II) nel merito, accolga la Corte le domande formulate in primo grado, sostituendo in senso conforme le statuizioni della sentenza impugnata, annullando e riformando la stessa, e all'esito, voglia la adita Corte di Appello in particolare accertare e dichiarare: II/)1)“accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, anche parziale ut supra, (anche per violazione degli artt. 1283, 1284, 1325, 1346, 2697 e 1418, co.2, c.c., nonchè dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986) - dei contratti e rapporti tutti su citati, (di c.c. e finanziamenti e negozi collegati, crediti ipotecari e titolo cambiario compreso) e di ogni rapporto accessorio o comunque connesso o collegato e/o ivi confluito - anche se ignorato -, nessuno escluso, per tutti i motivi sopra esposti;
e dichiarando altresì la nullità e inefficacia di ogni pretesa obbligazione accessoria o inerente al rapporto principale, compresa in particolar modo ogni connessa eventuale fideiussione, anche omnibus, il credito ipotecario, e ciascun pegno anche della polizza di cui sopra;
2) accertare e dichiarare la inesistenza di alcun rapporto e credito, e di alcuna valida obbligazione contrattuale, nessuna esclusa, compresa ogni pretesa e/o rinegoziazione e piano di rientro relative a negozi o atti collegati e/o in collegamento funzionale e causale con qualsiasi pretesa pag. 4/14 della banca, con declaratoria di inesistenza e nullità di ogni rapporto o pretesa della banca, nessuna esclusa;
3) accertare e dichiarare la inesistenza e la nullità delle modalità e clausole contrattuali relative ai rapporti di c/c indicati in premessa, che prevedano il computo degli interessi debitori in misura ultralegale con gli usi di piazza, ovvero comunque non in forma scritta specificamente predeterminata o comunque non oggetto di alcuna pubblicazione;
che prevedano altresì la capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi debitori;
nonché l'addebito di commissioni di massimo scoperto o di ogni altro tipo di pretese commissioni, e di valute, spese e competenze, giammai validamente convenute dalle parti nè accettate dai correntisti;
e, di conseguenza, condannare la convenuta, al pagamento in restituzione di tutto CP_4 quanto comunque indebitamente percepito, niente escluso ed eccettuato, e quindi alla restituzione delle somme indicate, o quelle minori o maggiori comunque a risultare secondo quanto censurato nel presente atto e a mezzo dell'espletanda CTU, in favore della correntista. 4) accertare e dichiarare comunque la nullità ed illegittimità e inefficacia delle operazioni di addebito sui c/c e rapporti tutti per cui è causa delle somme per i titoli di cui alla conclusione che precede per tutte le ragioni esposte in narrativa;
5) e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti e c/c per cui è causa previa espulsione delle voci illegittime ut supra, e con la statuizione del diritto al riaccredito e la condanna della convenuta in favore della CP_4
al pagamento” delle somme “comunque nella misura a risultare: CP_2
I) di tutte le somme addebitate in virtù della illegittima applicazione degli interessi ultralegali non validamente pattuiti e/o usurari;
II) di tutti gli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale e annuale, o di ogni altro tipo, degli interessi debitori;
III) di tutti gli addebiti derivanti dalla applicazione di commissioni di massimo scoperto o di ogni altro tipo di pretesa commissione, e IV) di tutti gli addebiti e tutte le pretese voci per valute, spese e competenze, e oneri, nessuno escluso, non legittimamente convenuti né accettati dal correntista;
e di tutti gli oneri comunque connessi ai detti rapporti;
6) dichiarare nullo e comunque annullare, o comunque dichiarare inefficace e risoluto anche per grave inadempimento, e fonte di responsabilità, anche contrattuale e aquiliana, per tutti i motivi esposti, ogni contratto e rapporto connesso o in collegamento funzionale, comprese le garanzie accessorie e fideiussioni pretese dalla banca;
7) e in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta in persona CP_4 del legale rappresentante alla correzione dei saldi contabili dei rapporti tutti oggetto di giudizio e al conseguente pagamento in favore dell'attrice pag. 5/14 oltre agli indennizzi per sovraesposizione in CRI di cui sopra, per CP_2 ciascun attore” “e/o comunque ogni altra diversa o maggior somma a risultare a credito delle parti attrici anche a mezzo di CTU e per ogni altra voce come richiesta, per i titoli tutti di cui in premessa, e tutte le maggiori somme a risultare anche a seguito della verifica dei superamenti delle soglie di usura, e delle valute, - con rivalutazione almeno nei limiti ISTAT e altresì con interessi ex DLGT 231/2002 sulle somme rivalutate ab origine, in forza di quanto dedotto nel presente atto, in relazione a tutti i rapporti intercorsi e che in questa sede si impugnano e contestano in toto, nessuno escluso, all'esito dell'espletanda Consulenza Tecnica di Ufficio, secondo i criteri tutti indicati nel presente atto. 8) condannare quindi altresì la convenuta A) al pagamento del risarcimento e indennizzo dei danni, CP_4 ut supra, in favore di ciascun attore, conseguente a ogni illegittima segnalazione o sovraesposizione in Centrale Rischi, posta in essere a fronte della inesistenza e/o comunque della verificata rilevante minore entità di ogni preteso debito, nella misura a ritenersi di giustizia;
e B) condannare altresì la banca a rettificare ogni illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio erroneamente quantificato”; II/2) In particolare condannare la banca al pagamento in favore della attrice delle somme rettificate, a risultare dalla CTU come anche a integrarsi in sede di Appello, e in subordine altresì quantomeno rettificando in relazione al C/C N. 20939, il saldo finale, da cui consegue un credito del correntista non di € 19.936,87, ma di €. 44.815,13, come rettificato dalla CTU finora svolta in primo grado, come pure si chiede di accertare e dichiarare;
II/3) Infine voglia l'adita Corte ACCERTARE E DICHIARARE, anche d'Ufficio, che tutte le fideiussioni in atti sono redatte secondo la sostanza delle clausole 2,6, e 8 dello Schema ABI, ormai fatto notorio e come riportate pedissequamente, in uno con il provvedimento 55/2005 della banca d'Italia, da Cass. 28910/2017. Per cui se ne chiede la declaratoria di nullità, integrale e rilevabile doverosamente d'ufficio anche in Appello;
II/4) in ogni caso, RIGETTARE LA AVVERSA ECCEZIONE RICONVENZIONALE, e annullare e riformare ogni statuizione in del Tribunale in favore della banca, perché sia generica, sia carente di prova integrale (anche quanto ai contratti costitutivi e alla integrale produzione dei rapporti “eccepiti” in compensazione), e annullare e riformare ogni declaratoria contenuta nella impugnata sentenza sul punto a favore della banca. II/5) e accogliere ogni altra domanda formulata in citazione in primo grado, e rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domanda.
pag. 6/14 III) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado nei confronti di tutte le parti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”. Si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone dunque il rigetto, con vittoria di spese. Introitata in decisione la causa e depositati gli scritti ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 5 -7 novembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per integrare la CTU espletata in prime cure, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 08.02.2008 (rep. 54608/15902) stipulato dalla CP_2
[...]
Depositata la relazione peritale in data 18 marzo 2025, alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha nuovamente riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, da intendersi integralmente richiamate.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale di rito, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per asserita carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge. E ciò in quanto, nonostante il profluvio di argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione, è stato possibile individuare, non senza difficoltà, precise doglianze avverso la decisione di primo grado, in relazione alle quali l' appellato ha CP_7 potuto prendere posizione, opponendo alle stesse contestazioni dirette a denunziarne l'infondatezza. Con un primo nucleo di censure, si contesta l'acritica adesione del primo giudice alle risultanze dell'espletato approfondimento istruttorio, i cui criteri e risultati sarebbero stati oggetto di numerosi rilievi, immotivatamente ignorati dal giudicante, che neppure ha rilevato l'inadeguatezza delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni svolte da parte attrice alla bozza di relazione peritale. È richiesto, dunque, un ulteriore approfondimento istruttorio, al fine di: esaminare il contratto di mutuo ipotecario;
valorizzare l'usura contrattuale in relazione a ciascuna variazione dei tassi, operata dalla in assenza di valida pattuizione CP_4 dello ius variandi, ed utilizzando la formula già proposta nelle osservazioni alla CTU del primo grado;
tener conto dell'esercizio, da parte della CP_4
pag. 7/14 dello ius variandi, pur in assenza di valida pattuizione, con conseguente ricalcolo dei tassi considerando esclusivamente le variazioni in melius per il correntista, ai sensi degli artt. 127 e 118 co.3 T.U.B.; infine, tenere conto della dedotta inesistenza, ovvero mancata consegna al cliente, dei contratti di conto corrente, avendo la banca prodotto dei meri documenti di sintesi, assolutamente non utilizzabili a sostegno dell'eccezione riconvenzionale dalla stessa formulata. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, peraltro, l'appellante lamenta che il giudice non abbia preso atto della rettifica del saldo relativo al c/c n. 20939, contenuto nella valutazione del CTU sulle osservazioni delle parti (pag. 5-6), indicando in sentenza un saldo di € 19.936,87 anziché di € 44.815,31 a credito della correntista, risultante dal ricalcolo ai tassi BOT in assenza di produzione, da parte della del contratto di conto corrente. CP_4
La censura non coglie nel segno: non può dirsi acritica l'adesione del giudice alle risultanze peritali, né possono dirsi ignorate le contestazioni svolte, a riguardo, dagli attori odierni appellanti. Infatti, le contestazioni e richieste contenute nelle osservazioni alla bozza peritale (e sostanzialmente riproposte in sede di appello) hanno trovato analitica risposta da parte del CTU, che ha ampiamente motivato i motivi del proprio dissenso dalla prospettazione attorea. Appare utile, anche ai fini della migliore comprensione della decisione sulle restanti doglianze dell'appellante, richiamare testualmente i passaggi seguiti dal CTU: “- Per quanto riguarda la verifica del TEG, non risulta che il Giudice abbia modificato il punto 2) dei quesiti, come sostiene l'avv. Di Cagno a pag. 9 delle osservazioni: la verifica del tasso soglia è stata condotta attenendosi a quanto richiesto dal G.I. al punto 4) dei quesiti. Va evidenziato, in ogni caso, che la formula del TEG utilizzata dalla sottoscritta nella relazione di C.T.U. è l'unica richiamata dalla normativa in materia;
al contrario la formula inversa dell'interesse semplice, che il legale a pag. 20 delle osservazioni propone di utilizzare, non risulta menzionata nè dalla normativa primaria nè da quella secondaria;
- Il mutuo non era oggetto di accertamento: il quesito chiede di accertare i rapporti dare/avere tra le parti, riferendosi inequivocabilmente ai rapporti di c/c, come è facilmente desumibile (senza sforzo interpretativo) dalla successiva lettura dei punti da 1) a 7); - Per quanto riguarda lo jus variandi, ferma restando l'approvazione della clausola relativa a ciascun contratto, la sottoscritta rammenta che parte attrice ha allegato una serie di comunicazioni inviate dall' al cliente ex art. 118 e 119 D.Lgs. n. CP_7
385/1993, come anche rilevato nella relazione di C.T.U. Quanto al rilievo pag. 8/14 Par sulla mancanza dell' nei contratti si evidenzia che, per i conti correnti, l'obbligo di indicazione sui fogli informativi è stato introdotto a partire dal 26/05/2010 (Provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009 entrato in vigore il 1/1/2010), quindi successivamente alla stipula dei contratti n. 20972 e n. 20939; va invece segnalato che nel contratto di c/c n. 3689 del 2012 è presente l'indicazione del T.A.E.G.; - Per quel che concerne la documentazione allegata dalla Banca, e per la quale il legale lamenta la mancanza dei contratti di c/c per cui è causa e la presenza dei soli documenti di sintesi, con la conseguente nullità delle clausole ivi contenute, la scrivente rileva di aver tenuto conto di tutta la documentazione prodotta agli atti di causa, compresa quella prodotta da parte attrice e, nello specifico: a) Per il c/c n. 20972 parte attrice allega il contratto di apertura di credito di c/c con garanzia ipotecaria del 21/06/2007. Si specifica che la ha allegato agli atti sia il contratto CP_4 di apertura del c/c, sia il documento di sintesi nel quale è indicato che,
“per espresso accordo tra le parti, si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale cui è unito quale frontespizio”. Inoltre nel modulo contrattuale la società dà atto di aver ricevuto una copia del contratto, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati;
b) Per il c/c n. 20939 parte attrice allega il contratto di apertura di c/c del 19/04/2007 ed il contratto di apertura di credito del 08/01/2009. Si specifica che la ha allegato il solo documento di sintesi datato CP_4
19/04/2007; c) Per il c/c n. 3689 parte attrice allega il contratto di apertura rapporti ed il contratto di apertura di credito. Si specifica che l' ha prodotto sia il contratto che il documento di sintesi, nel quale è CP_7 indicato che, “per espresso accordo tra le parti, si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale cui è unito quale frontespizio”. Inoltre nel modulo contrattuale la società dà atto di aver ricevuto una copia del contratto, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati. A pag. 21 delle osservazioni l'avv. Di Cagno lamenta la mancanza dei contratti e tale circostanza sostiene di averla ripetutamente fatta valere nel suo atto di citazione: tuttavia in citazione, egli dà atto anche di aver reperito i contratti e precisamente a pag. 2 per il c/c n. 20972, a pag. 4 per il c/c 20939 e a pag. 8 per il c/c n. 3689. Tenendo in considerazione esclusivamente la documentazione allegata dalla Banca convenuta, la sottoscritta evidenzia che solo per il c/c n. 20939 l' ha allegato il documento di sintesi e non il contratto;
a tale CP_7 scopo si fornisce un calcolo alternativo del c/c n. 20939 (all. sub. 4), in cui si è tenuto conto dei seguenti criteri: 1) Trattandosi di rapporto sorto pag. 9/14 successivamente al 9 luglio 1992, sono stati utilizzati i tassi B.O.T. variati annualmente, massimi per i creditori e minimi per i debitori (quesito sub. 3); 2) E' stata effettuata la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto (quesito sub. 5); 3) Sono stati eliminati le c.m.s. e gli oneri e remunerazioni addebitati sul c/c (quesiti sub. 6 e 7). Il risultato del ricalcolo (all. sub. 4), con il calcolo degli interessi effettuato sino alla data valuta 31/03/2014, è a credito del cliente per un importo pari a € 44.815,31.”. (pag.
3-6 risposta a osservazioni delle parti). Con il secondo motivo, si lamenta che il giudice abbia statuito ultra petita con riferimento all'eccezione riconvenzionale della condannando la CP_4 correntista al pagamento del saldo risultante a suo debito a seguito della richiesta compensazione, in assenza di domanda in tal senso – trattandosi, appunto, di una eccezione, volta esclusivamente a paralizzare la pretesa attorea e peraltro insufficiente, in quanto generica e sfornita di prova, ai fini di una pronuncia dichiarativa dell'asserito debito residuante in capo all'attrice. Infatti, la non indicava quali rapporti riguarderebbe il CP_4 credito vantato, né produceva i contratti relativi ai rapporti oggetto di causa. Anche questo motivo non merita accoglimento. Infatti, il giudice non ha statuito ultra petita, posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di condanna in danno degli attori, odierni appellanti, esclusa quella relativa alle spese di CTU. Dunque, il motivo non coglie nel segno. Riguardo l'asserito difetto di prova del credito vantato dalla ed CP_4 eccepito in compensazione, vi è che il giudice ha semplicemente (e condivisibilmente) aderito alle risultanze della CTU, che ha riscontrato sul c/c 3689 un saldo a debito di € 59.727,58. Sono infondate, infatti, le censure dell'appellante volte a sostenere l'inesistenza dei contratti di c/c in forma scritta e l'insufficienza della produzione documentale della nella valutazione delle osservazioni CP_4 delle parti, il CTU dava atto che “l'avv. Di Cagno lamenta la mancanza dei contratti e tale circostanza sostiene di averla ripetutamente fatta valere nel suo atto di citazione: tuttavia in citazione, egli dà atto anche di aver reperito i contratti e precisamente a pag. 2 per il c/c n. 20972, a pag. 4 per il c/c 20939 e a pag. 8 per il c/c n. 3689.” (pag. 5). A riguardo, è opportuno il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,
pag. 10/14 concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1763 del 17/01/2024).
pag. 11/14 Quanto appena osservato consente anche di superare la censura relativa alla mancata adozione, da parte del giudice, del saldo del c/c n. 20939 per come rettificato dal CTU (€44.815,31) nella valutazione delle osservazioni delle parti. Infatti, il perito procedeva a tale ricalcolo (utilizzando i tassi B.O.T. variati annualmente, massimi per i creditori e minimi per i debitori (quesito sub. 3); con capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto (quesito sub. 5); eliminando le c.m.s. e gli oneri e remunerazioni addebitati sul c/c (quesiti sub. 6 e 7)) in considerazione della mancata produzione, da parte della del relativo contratto di accensione. CP_4
Ebbene, per il principio di acquisizione processuale su richiamato, in considerazione del fatto che tale contratto era stato prodotto, sin dall'introduzione del giudizio, proprio dalla parte attrice che incomprensibilmente, poi, ne nega l'esistenza, non vi è motivo di valorizzare la rettifica contenuta nella valutazione delle osservazioni alla CTU. Con il terzo motivo, si censura l'errore del giudice nel ritenere estranee all'oggetto del giudizio, in quanto sollevate tardivamente, le contestazioni relative al contratto di mutuo dell'8.2.2008, in verità ben presenti sin dall'atto di citazione, tanto che l' convenuto aveva avuto modo di CP_7 difendersi nel merito;
ciononostante, il giudice ha acriticamente aderito alle risultanze della CTU, che ha esaminato i soli rapporti di conto corrente, sostenendo il consulente di fare ciò in adesione al quesito peritale, che, tuttavia, non escludeva affatto dall'indagine il rapporto di mutuo. La censura va accolta per quanto attiene al primo profilo, posto che, come affermato dall'appellante, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si chiedeva accertarsi i rapporti dare-avere in relazione ai tre c/c dedotti, nonché a tutti i negozi ad essi collegati, facendo espressa menzione (cfr. pag. 4 Atto di citazione di primo grado) del mutuo indicato. Nel corso del giudizio di appello, infatti, con ordinanza di questa Corte del 5-7 novembre 2024 è stato disposto, “ai fini dell'acquisizione di ogni elemento utile per la decisione”, un approfondimento istruttorio avente ad oggetto il rapporto di mutuo ipotecario del 08.02.2008 (rep 54608/15902) stipulato dalla CP_2
Perplessità sorgono, in verità, in ordine all'utilizzabilità delle ipotesi di ricalcolo formulate dal consulente e riassunte nella tabella a pag. 39 della CTU (tassi contrattuali, in regime di capitalizzazione semplice e composta;
tassi sostitutivi, in regime di capitalizzazione semplice e composta): infatti, poco dopo il perito precisa che “tali risultati hanno un valore meramente illustrativo in quanto, come già riferito, il finanziamento era a SAL, a tassi pag. 12/14 variabili ed è stato suddiviso, al termine del preammortamento, in lotti.
[…] Per quanto attiene gli 11 lotti non è stato possibile definire esattamente le condizioni previste per il rimborso (tassi, durata, ecc.) e, di conseguenza, redigere i piani di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice (rectius con l'attualizzazione) utilizzando i tassi contrattuali e, in alternativa, i tassi bot, come richiesto dal quesito.” (pag. 40 relazione peritale). D'altro canto, il consulente, una volta “… posti a raffronto gli interessi originariamente addebitati dalla e quelli ottenuti ricalcolando i CP_4 rapporti a tassi BOT (variati trimestralmente)”, evidenzia interessi corrisposti in eccedenza dal mutuatario, e dunque una somma a suo credito, pari a € 30.796,31 (pag. 40) Ebbene, anche a voler considerare tale dato, va rilevato che, degli 11 lotti in cui il mutuo è stato frazionato, la quota n.3 risulta non estinta, con un debito residuo in linea capitale di € 125.531,60. In altri termini, parte appellante non vanta alcun credito nei confronti della neppure a seguito dell'approfondimento istruttorio sul contratto di CP_4 mutuo. Peraltro – e la circostanza è dirimente - mai è stato dimostrato, pur essendo oggetto di contestazione da parte della l'asserito collegamento CP_4 funzionale tra questo mutuo ed il c/c asseritamente viziato da nullità parziale - collegamento che, nella prospettazione attorea, avrebbe giustificato la gratuità del mutuo. Ciò potrebbe permettere di leggere attraverso una diversa lente anche la relazione peritale svolta in primo grado - così consentendo di rigettare il secondo profilo della censura in esame, con cui si lamenta che il CTU abbia immotivatamente escluso il mutuo in esame - ipotizzando che il consulente, nell'evidenziare che “Agli atti è presente il contratto di mutuo ipotecario stipulato l'8/02/2008 mediante accredito sul c/c n. 20939 dell'iniziale somma di € 340.000,00: si specifica che questo mutuo non è oggetto della presente consulenza.” (pag. 12 bozza relazione peritale), abbia implicitamente escluso il collegamento funzionale di tale mutuo con il c/c n. 20939 oggetto di esame. D'altro canto, parte attrice/odierna appellante si è limitata a dedurre tale collegamento, senza mai formulare precise allegazioni, né tantomeno ha mai provato alcunché, come già evidenziato dal primo giudice (“Quanto al dedotto collegamento negoziale, non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un'operazione negoziale unitaria, trattandosi di contratti separati e distinti”), con statuizione che non è stata oggetto di specifica censura.
pag. 13/14 Infine, è richiesta la declaratoria di nullità integrale delle fideiussioni stipulate dagli appellanti, in quanto redatte secondo la sostanza delle clausole 2,6, e 8 dello Schema ABI, sanzionato dal provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. A tale riguardo, non può neppure parlarsi di censura alla sentenza impugnata, che non fa parola delle fideiussioni. Ad ogni modo, anche a voler esercitare il rilievo di ufficio invocato dagli appellanti, le relative allegazioni sono assolutamente insufficienti, ancor prima che sfornite di prova. Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2021, da Parte_1 Parte_2
, e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_3
3683/2020, del 26 novembre 2020, del Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in € 9.991,00, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli appellanti;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Cosi deciso in Bari, in data 18 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Alessandra Piliego
pag. 14/14