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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/09/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. HILA Parte_1 C.F._1
ADRIAN, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
PASETTO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
previa dichiarazione della separazione personale dei coniugi e Parte_1
, disporre: CP_1
1) affido esclusivo della figlia minore alla madre, presso la quale la Per_1
ragazza sarà collocata in via prevalente;
2) assegnazione della casa coniugale sita in S. Bonifacio via Giovanni XXIII n.
13 alla madre affinché continui ad abitarla con la figlia e il figlio;
Per_1 Per_2
3) impegno del padre a continuare a pagare al 100% la rata mensile di mutuo della casa coniugale assegnata alla madre/prole fino ad integrale ammortamento;
4) contributo paterno al mantenimento dei due figli stabilito in € 400,00 per ciascun figlio (totale € 800,00 mensili), rivalutabili annualmente in base all'indice
Istat e da pagarsi mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025 (mese per il quale l'importo di € 800,00 sarà pagato entro il 5 del mese);
5) spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del
Tribunale di Verona;
6) assegno unico universale integralmente in favore della madre, al 100%, per entrambi i figli;
7) visite paterne da stabilirsi sulla base delle valutazioni dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui viene dato incarico di stabilire un calendario di visite, nel primario interesse della minore, tenendo conto dei vissuti della stessa di possibile violenza assistita;
pagina 2 di 7 8) incarica gli operatori dei Servizi:
- di riferire circa l'attuale situazione della minore , valutandone la Per_1
condizione psicologica alla luce del conflitto genitoriale, anche eventualmente avvalendosi del Servizio di neuropsichiatria infantile NPI UOSEE, ed i suoi rapporti con ciascuno dei genitori, descrivendo il contesto socio-ambientale in cui la minore si trova attualmente inserita anche rispetto alle sue relazioni con terzi significativi, previa audizione anche di questi ultimi ove ritenuta necessaria;
- di predisporre un calendario di visite paterne, nel primario interesse della minore, tenendo conto dei vissuti della stessa di possibile violenza assistita;
- di depositare relazione scritta dopo il primo semestre di osservazione direttamente innanzi al Giudice Tutelare del procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. che viene aperto d'ufficio e, successivamente, di semestre in semestre sempre innanzi allo stesso giudice tutelare;
9) dispone l'apertura d'ufficio di un provvedimento di vigilanza innanzi al
Giudice Tutelare ex art. 337 cod.civ., per la verifica del rispetto delle condizioni del presente accordo, anche sotto il profilo delle visite paterne alla figlia minore
; Per_1
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 7 rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono cittadini moldavi);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in
Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19
UE, che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia
di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
pagina 4 di 7 - quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE)
n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto, nel merito, che, all'udienza del 27/03/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni soprariportate e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate per la definizione della lite;
pagina 5 di 7 osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto,
l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà
conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
pagina 6 di 7
ritenuto che
, nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni sopra riportate;
CP_1
2) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (residenza di madre e prole in S. Bonifacio) come in parte motiva;
3) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie
(matrimonio non trascritto in Italia).
Manda altresì alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337
cod.civ..
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. HILA Parte_1 C.F._1
ADRIAN, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
PASETTO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
previa dichiarazione della separazione personale dei coniugi e Parte_1
, disporre: CP_1
1) affido esclusivo della figlia minore alla madre, presso la quale la Per_1
ragazza sarà collocata in via prevalente;
2) assegnazione della casa coniugale sita in S. Bonifacio via Giovanni XXIII n.
13 alla madre affinché continui ad abitarla con la figlia e il figlio;
Per_1 Per_2
3) impegno del padre a continuare a pagare al 100% la rata mensile di mutuo della casa coniugale assegnata alla madre/prole fino ad integrale ammortamento;
4) contributo paterno al mantenimento dei due figli stabilito in € 400,00 per ciascun figlio (totale € 800,00 mensili), rivalutabili annualmente in base all'indice
Istat e da pagarsi mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2025 (mese per il quale l'importo di € 800,00 sarà pagato entro il 5 del mese);
5) spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del
Tribunale di Verona;
6) assegno unico universale integralmente in favore della madre, al 100%, per entrambi i figli;
7) visite paterne da stabilirsi sulla base delle valutazioni dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui viene dato incarico di stabilire un calendario di visite, nel primario interesse della minore, tenendo conto dei vissuti della stessa di possibile violenza assistita;
pagina 2 di 7 8) incarica gli operatori dei Servizi:
- di riferire circa l'attuale situazione della minore , valutandone la Per_1
condizione psicologica alla luce del conflitto genitoriale, anche eventualmente avvalendosi del Servizio di neuropsichiatria infantile NPI UOSEE, ed i suoi rapporti con ciascuno dei genitori, descrivendo il contesto socio-ambientale in cui la minore si trova attualmente inserita anche rispetto alle sue relazioni con terzi significativi, previa audizione anche di questi ultimi ove ritenuta necessaria;
- di predisporre un calendario di visite paterne, nel primario interesse della minore, tenendo conto dei vissuti della stessa di possibile violenza assistita;
- di depositare relazione scritta dopo il primo semestre di osservazione direttamente innanzi al Giudice Tutelare del procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. che viene aperto d'ufficio e, successivamente, di semestre in semestre sempre innanzi allo stesso giudice tutelare;
9) dispone l'apertura d'ufficio di un provvedimento di vigilanza innanzi al
Giudice Tutelare ex art. 337 cod.civ., per la verifica del rispetto delle condizioni del presente accordo, anche sotto il profilo delle visite paterne alla figlia minore
; Per_1
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 7 rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono cittadini moldavi);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in
Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19
UE, che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia
di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
pagina 4 di 7 - quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE)
n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto, nel merito, che, all'udienza del 27/03/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni soprariportate e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate per la definizione della lite;
pagina 5 di 7 osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto,
l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà
conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
pagina 6 di 7
ritenuto che
, nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni sopra riportate;
CP_1
2) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (residenza di madre e prole in S. Bonifacio) come in parte motiva;
3) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie
(matrimonio non trascritto in Italia).
Manda altresì alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337
cod.civ..
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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