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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 11/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2504/2023: tra
e rappresentati e difesi dall'avv. DI Parte_1 Parte_2
DONNA LUCA
Appellanti contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2298 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti al fine di sentir dichiarare l'inefficacia e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 2311 del 2021 emessa dall'
[...]
. Controparte_2
2. Avevano dedotto in fatto gli originari ricorrenti che era stata loro contestata la violazione dell'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.lgs.
n. 251/2004, e dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 8/2016, per aver utilizzato mediante somministrazione illecita taluni prestatori di lavoro dipendenti della società
Ristoservice Scarl, nel periodo da 01/05/2015 al 06/11/2015, presso la sede operativa della società con insegna il Gallo Umbro, nonché la Parte_2 violazione dell'art. 3, co. 3, d.l. 12/2002 convertito con modificazioni nella
Legge 23/04/2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, co. 1, d.lgs. 14/09/2015
n. 151, per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio la lavoratrice;
avevano, poi, lamentato l'infondatezza delle Controparte_3 contestazioni, in quanto la aveva concluso con il il Parte_2 Controparte_4
1.5.2015 un contratto di appalto di servizi (avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di catering, come da art. 2 del contratto in atti) che, a sua volta, aveva concluso un contratto di subappalto di servizi con la Controparte_5
, avente il medesimo oggetto;
che, quindi, i lavoratori subordinati
[...] dipendenti di Ristoservice avevano reso e proprie prestazioni lavorative alle dipendenze e sotto la direzione dell'appaltatore presso la sede operativa della con insegna il Gallo Umbro, sita in via Tuscolana 283; Parte_2 CP_1 avevano, in diritto, eccepito la prescrizione quinquennale del credito e il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito alla sussistenza della somministrazione illecita contestata da parte dell' . CP_1
3. Il Tribunale ha respinto il ricorso, valutando infondata la eccepita prescrizione quinquennale, tenuto conto della definizione degli accertamenti che avevano individuato l'illecito in data 19.9.2016 (con verbale unico di
2 accertamento del 19.9.2016), della successiva notifica di tale verbale nei confronti del signor in data 4.10.2016 e della in data Pt_1 Parte_2
23.9.2016, della notifica dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della società
(che estende i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato Parte_1
, ai sensi dell'art. 1310 del c.c.) in data 11.12.2021 e della sospensione
[...] dei termini di prescrizione durante il periodo della pandemia da Covid dal
23.2.2020 al 31.5.2020, per effetto del D.L. n. 18/2020, convertito in legge, e del successivo D.L. n. 23/2020, con la conseguenza che tra la data di notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione non era decorso il termine quinquennale, che si sarebbe compiuto il 10.1.2022; nel merito ha, poi, evidenziato che gli ispettori, nel prodromico verbale unico di accertamento del 19.9.2016, avevano verificato, sulla base dell'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera a favore della società Pt_2 per n. 14 lavoratori dipendenti formalmente della Ristoservice relativamente
[...] al periodo 1.5.2015 – 6.11.2015, anziché di un genuino contratto di appalto di servizi tra la ed il e di un valido contratto di Parte_2 Controparte_4 subappalto tra il e la soc. ; che la soc. coop. Controparte_4 Controparte_5
Ristoservice non aveva assunto alcun rischio di impresa, ma si era limitata alla mera gestione formale dei dipendenti, direttamente utilizzati dalla Parte_2
e gestiti da , legale rappresentate di tale società e che, Parte_1 altresì, i lavoratori della cooperativa erano stati trovati al momento dell'accesso occupati in attività diverse dall'oggetto del contratto (l'ideazione e la realizzazione di un menù per pizzeria e ristorante, ricerca e acquisto degli ingredienti necessari alla preparazione delle pietanze ….), quali banchista e cassiere;
che, poi, quanto alla posizione della lavoratrice , Controparte_3 dai controlli effettuati in sede di accesso ispettivo era risultato che la stessa aveva lavorato dal 1.12.2015 al 22.12.2015 per la società in assenza Pt_2 di preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, continuando ivi a lavorare successivamente alle dimissioni rassegnate alla Ristoservice il 1.12.2015; che, Part conclusivamente, l' aveva assolto l'onere della prova sullo stesso gravante,
3 in assenza peraltro di elementi contrari, non avendo i ricorrenti neanche contestato le allegazioni dell' . CP_1
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti affidato a due motivi:
-erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L.
n. 689/1981, non avendo controparte provato l'interruzione della prescrizione, tenuto conto che l' si era limitato a produrre la ricevuta Controparte_2 di una raccomandata che non ha alcun riferimento certo al “verbale unico” ex adverso invocato;
-erroneità della sentenza che ha ritenuto provate le contestazioni mosse nei confronti degli odierni appellanti, invero smentite dalla mera lettura del contratto di appalto stipulato tra la ed il . Parte_2 Controparte_4
5. Si è costituito l' chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. Infondato è il primo motivo di doglianza, con il quale gli appellanti deducono l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in primo grado, per non avere l' provato l'interruzione della prescrizione con CP_1 la notifica del verbale unico di accertamento del 19.9.2016, producendo al riguardo solo la ricevuta di una raccomandata, priva di un riferimento certo al verbale di accertamento medesimo.
7.1. Rileva il Collegio, al riguardo, che dagli avvisi di ricevimento in atti emerge che il verbale unico di accertamento e notificazione del 19.9.2016 è stato notificato in data 4.10.2016 al signor per compiuta giacenza Parte_1 ed in data 23.9.2016 alla società (v. doc. 3, 3.1. e 3.2 del Parte_2 fascicolo di primo grado dell' ). Controparte_2
7.2 Né rileva, al riguardo, la generica contestazione svolta dagli appellanti circa la mancanza di ogni riferimento nei suddetti avvisi di ricevimento al verbale unico di accertamento e notificazione, tenuto conto che per consolidata
4 giurisprudenza del giudice di legittimità “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass, Ord. n. 24149 del 2018; nello stesso senso Cass. sent. n. 10630 del 2015).
7.3 Nulla, invero, gli odierni appellanti hanno allegato (e provato) in punto di ricezione con i predetti avvisi di una eventuale e diversa corrispondenza, laddove la riferibilità degli avvisi di ricevimento al verbale unico di accertamento del 19.9.2016 è confermata dalla coerenza della data degli avvisi stessi (23.9.2016 e 4.10.2016) rispetto alla data del verbale (19.9.2016 - v., al riguardo, Cass. Sent. n. 17841 del 2023).
8. Quanto, poi, alla dimostrazione delle contestazioni mosse nei confronti degli odierni appellanti, correttamente il Tribunale ha ritenuto assolto da parte dell' l'onere probatorio sullo stesso gravante, alla luce della CP_1 documentazione esaminata in sede ispettiva e delle dichiarazioni ivi raccolte, tenuto altresì conto della assenza di ulteriori istanze istruttorie rilevanti ai fini del decidere e della mancata contestazione da parte degli originari ricorrenti delle allegazioni dell' . CP_1
8.1 Lamentano ancora sul punto gli appellanti che gli indici citati dalla controparte a dimostrazione della sussistenza di una somministrazione illecita, quali la proprietà della società appaltante degli strumenti di produzione e l'assenza di rischio di impresa in capo all'appaltatore, sarebbero smentiti dai contratti di appalto di servizi prodotti in atti, essendosi la Controparte_5 impegnata alla ricerca ed all'acquisto delle materie prime, il cui
[...] prezzo può variare, a fronte di un corrispettivo a somma fissa, e tenuto conto, quanto all'appalto di servizi tra la ed il , che Parte_2 Controparte_4
l'appaltatore – e successivamente il subappaltatore – si erano impegnati a prestare una serie di servizi all'interno dell'attività di gestione del catering
5 attraverso il proprio personale “soggetto esclusivamente al potere datoriale dell'appaltatore” (artt. 2 e 5 del contratto in atti, il cui oggetto coincide con l'oggetto del contratto di subappalto).
8.2 Deve, sul punto, evidenziare il Collegio l'irrilevanza di quanto risultante dalla lettera delle clausole contrattuali relative agli accordi intercorsi tra le parti, stante la prevalenza del concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti stesse, secondo quanto accertato dagli ispettori sulla base delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata;
né, sul punto, gli odierni appellanti hanno avanzato specifiche istanze di prova testimoniale, al fine di comprovare la conformità del concreto svolgersi dei suddetti rapporti alle previsioni di cui alle clausole dei contratti di appalto e di subappalto di servizi prodotti in atti.
8.3 La documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva ha confermato, in ogni caso, l'insussistenza di una organizzazione di mezzi propri in capo alla nonché di un rischio di impresa in capo alla stessa, la Controparte_5 cui attività, sulla base del contratto di servizi, avrebbe dovuto ricomprendere
“la ricerca e l'acquisto degli ingredienti necessari alla preparazione delle pietanze previste ….”, laddove l'acquisto dei beni strumentali e delle materie prime per la preparazione delle pietanze e bevande veniva effettuato – per come emerge dalle fatture prodotte relative all'acquisto dei beni strumentali presenti nel locale e di prodotti per la ristorazione (all. da 10 a 10.16 dell' ) - dalla società circostanza che Controparte_2 Parte_2 conferma gli assunti dell'amministrazione, vale a dire che la Ristoservice si era limitata esclusivamente a fornire il proprio personale alla società committente.
8.4 Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dallo stesso signor Pt_1
, amministratore unico della che – in sede ispettiva– ha
[...] Parte_2 dichiarato in data 6.11.2015 di non avere alcun dipendente e di aver sottoscritto un contratto di appalto con la “per la Parte_4 gestione del personale all'interno del locale Gallo Umbro” (v. dichiarazioni in atti).
6 9. L'appello, per tutto quanto sopra esposto, deve essere conclusivamente respinto.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.
11. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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