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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3209/2023 RGL, promosso da
Pt_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.30 è comparso l'avv. Simonetta Di Vitale in sostituzione dell'avv.
IN AR IA . Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Di Vitale si riporta al ricorso in opposizione e precisa che la sentenza di prima grado posta da controparte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è stata riformata dalla corte di Appello in senso favorevole all' . Da ciò ne consegue CP_2 che l'obbligo al pagamento è ormai insistente. Insiste nella revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella condanna alle spese del giudizio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3209 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. IN AR IA Pt_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. ALABASTRO FABIO Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2023
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.03.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 113/2023, emesso dal Tribunale di Palermo – Giudice del Lavoro, il
30.01.2023, e notificato il 02.02.2023, con il quale è ingiunto all' il pagamento Pt_1
immediato della somma di € 13.794,60, a titolo di ratei per assegno sociale, oneri accessori ed € 700,00 .
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando il ricorso in opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata decisa all'udienza odierna. Il decreto ingiuntivo trae origine dalla sentenza che aveva dichiarato irripetibile la somma di € 44.110,25 chiesta in restituzione con provvedimento del 25.6.2020 e condannato l' Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Sentenza che è stata oggetto di appello e che è stata riformata dalla locale corte di Appello, come documentato nel corso del giudizio dall' Pt_1
E' evidente che nel caso de quo il credito oggetto del decreto ingiuntivo ricollegato alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 840/2022 è stato completamente riformato dalla sentenza della Corte di Appello n. 537/2024 del 09.09.2024 e pertanto, nulla è più dovuto dall' alla opposta. Pt_1
Le spese di lite appare equo compensarle alla luce del fatto che la resistente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo prima della proposizione dell'appello nel convincimento delle proprie ragioni.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23.10.2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3209/2023 RGL, promosso da
Pt_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.30 è comparso l'avv. Simonetta Di Vitale in sostituzione dell'avv.
IN AR IA . Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Di Vitale si riporta al ricorso in opposizione e precisa che la sentenza di prima grado posta da controparte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è stata riformata dalla corte di Appello in senso favorevole all' . Da ciò ne consegue CP_2 che l'obbligo al pagamento è ormai insistente. Insiste nella revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella condanna alle spese del giudizio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3209 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. IN AR IA Pt_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. ALABASTRO FABIO Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2023
Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.03.2023 l' proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 113/2023, emesso dal Tribunale di Palermo – Giudice del Lavoro, il
30.01.2023, e notificato il 02.02.2023, con il quale è ingiunto all' il pagamento Pt_1
immediato della somma di € 13.794,60, a titolo di ratei per assegno sociale, oneri accessori ed € 700,00 .
Parte opposta si costituiva in giudizio contestando il ricorso in opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata decisa all'udienza odierna. Il decreto ingiuntivo trae origine dalla sentenza che aveva dichiarato irripetibile la somma di € 44.110,25 chiesta in restituzione con provvedimento del 25.6.2020 e condannato l' Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Sentenza che è stata oggetto di appello e che è stata riformata dalla locale corte di Appello, come documentato nel corso del giudizio dall' Pt_1
E' evidente che nel caso de quo il credito oggetto del decreto ingiuntivo ricollegato alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 840/2022 è stato completamente riformato dalla sentenza della Corte di Appello n. 537/2024 del 09.09.2024 e pertanto, nulla è più dovuto dall' alla opposta. Pt_1
Le spese di lite appare equo compensarle alla luce del fatto che la resistente ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo prima della proposizione dell'appello nel convincimento delle proprie ragioni.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 23.10.2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio