Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1958, n. 13
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 febbraio 1958
Art. 3.
Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:
per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanita'; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1958
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