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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3901/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3901/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietragalla Lucia e dall'Avv. Ilaria De Iacovo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, Via N. Sauro, 102, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 C.F._2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CANZONIERO FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Lamarmora n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni: all'udienza cartolare dell'11.12.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la per sentir accolte le seguenti conclusioni: CP_1
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 1 “voglia l'Onorevole Giudice adito, contrariis rejectis:
- ritenere e dichiarare la obbligata alla riparazione dell'autovettura CP_1 modello 87J-CAPTUR versione E1C AL M-WAVE dCi 90 cv S&S targata EU517RE, acquistata dall'attrice in data 10/03/2014, al fine di renderla idonea all'uso;
- per l'effetto, condannarla all'esecuzione delle opere di riparazione necessarie a rendere l'autovettura idonea all'uso;
- in via gradata, dichiarare risolto il contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore e condannarlo alla restituzione del prezzo o al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa in relazione al valore dell'autovettura ovvero al prezzo di acquisto pari a € 16.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la predetta convenuta alla rifusione delle spese tutte del giudizio, diritti ed onorari di difesa da attribuirsi per dichiarato anticipo ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A tal fine, deduceva:
- di aver acquistato dalla società convenuta, in data 10.03.2014, l'autovettura sopra descritta, consegnata in data 30.05.2014 (all. 1) e che, in data 20.06.2014, la stessa cominciava a produrre rumori atipici, in particolare provenienti dall'avantreno in manovra;
- che in pari data (20.06.2014) si recava presso l'officina della società venditrice per far controllare il veicolo e da tale primo controllo risultava l'esistenza di un rumore proveniente dall'avantreno in manovra, come risultante dalla fattura 196/05 (all.2);
- che, in data 17/10/2014, la convenuta verificava la persistenza del rumore dello sterzo sui dossi e provvedeva agli interventi di cui alla fattura in garanzia n. 363/05 di pari data (doc.3);
- che, ancora, la stessa verifica veniva effettuata dalla convenuta in data 29.12.2014 con gli interventi di cui alla fattura in garanzia n. 474/05 di pari data (doc.4);
- che ulteriori interventi per l'eliminazione del persistente ed accertato rumore venivano effettuati in data 28/04/2015, 29/02/2016, 30/03/2016, come da fatture rispettivamente num. 917/02, 72/05, 835/02, (doc. 5-6-7);
- che, nonostante tali numerosi interventi e l'impegno assunto, la società venditrice non ha provveduto, ad oggi, alla riparazione del veicolo;
- di aver invitato, in data 26/07/2016, tramite lettera raccomandata (doc.8) la società venditrice a provvedere, stante la mancata eliminazione del vizio, alla sostituzione
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 2 dell'autovettura con altra esente da vizi ed idonea all'uso cui è destinata, con avvertenza che in mancanza, il contratto si sarebbe risolto ex art. 1454 c.c. e avrebbe la stessa conseguentemente adito la competente magistratura;
- che, in riscontro, la con lettera raccomandata del 29/08/2016 (doc. 9) CP_1 comunicava la volontà di effettuare un ulteriore intervento per la riparazione dell'auto, il quale veniva espletato in data 21/04/2017 come da fattura n. 154/05 (doc.
10) e non aveva alcun esito positivo;
- di aver rinnovato, in data 25/07/2017, l'invito ad adempiere alla società venditrice, la quale per il tramite dell'Avv. Francesco Canzoniero, in data 31/07/2017 invitava nuovamente l'acquirente a recarsi presso l'officina della concessionaria al fine di effettuare ulteriori verifiche sull'automobile. Tale ulteriore verifica veniva effettuata in data 12/09/2017 come da fattura num. 2211/2 emessa in pari data, durante la quale si riscontrava ancora una volta il rumore anteriore denunciato;
- che nonostante tale ultimo ulteriore intervento prestato dall'odierna convenuta, la stessa non ha provveduto alla riparazione dovuta e quindi, all'adempimento dell'obbligo gravante sulla medesima.
Costituitasi in giudizio ha eccepito: CP_1
- La decadenza dal diritto di garanzia e la conseguente prescrizione dell'azione avendo l'acquirente denunciato “l'esistenza di qualsiasi vizio concernente il processo di produzione, fabbricazione, e di formazione della vettura acquistata” solamente in data 27.07.2016, a fronte della consegna avvenuta in data 30.05.2014;
- La conformità e l'idoneità all'uso dell'autovettura, essendo esente da difetti concernenti il processo di produzione, fabbricazione e formazione della cosa;
- Il considerevole lasso di tempo trascorso tra la consegna del veicolo e la contestazione nonché l'utilizzo del mezzo durante tale periodo, circostanze che depongono per la insussistenza di un difetto strutturale incidente sulla funzionalità e sicurezza del mezzo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonché a mezzo prova testimoniale, disposta CTU tecnica, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
******
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 3 §1. Le eccezioni preliminari.
In primo luogo, vanno respinte le eccezioni di decadenza prescrizione e sollevate dalla società convenuta.
Trattandosi di vendita consumeristica, trova applicazione la disciplina del codice del consumo (d.lgs.
6.09.2005 n. 206) che all'art. 132 co. 2 prevede che “il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130 co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
Ebbene, risulta provato (dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali) e non contestato che l'attrice si recava in officina, lamentando vizi alla parte anteriore della vettura per l'emissione di anomali rumori in sterzata, già in data 20.06.2014, venti giorni dopo la consegna del mezzo avvenuta in data 30.05.2014.
Trattasi di circostanza ammessa dalla stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione, allorché deduce che “in data 18.06.2014 la IG.ra si recava presso Pt_1 la Concessionaria lamentando “rumori all'avantreno in manovra” (doc. 4a); la vettura
(km 1.200) veniva controllata senza che fosse riscontrata nessuna anomalia, come risulta da fattura 196/5 del 20.06.2014 (doc. 4b), senza alcun costo per la cliente e per il tempo necessario veniva fornita un'auto sostitutiva”.
Il fatto che la non abbia lamentato, già dal primo momento, l'esistenza di vizi di Pt_1 produzione, fabbricazione, formazione della vettura è assolutamente irrilevante ai fini della tempestività della denuncia (essendo evidente che la maggiore specificità della successiva nota del 27.06.2016, redatta da un avvocato, non inficia la tempestività della precedente denuncia del vizio riscontrato).
In proposito, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la denunzia dei vizi può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3695), essendo irrilevante la qualificazione del vizio come conseguenza del processo di produzione, fabbricazione, ecc., trattandosi, a ben vedere, sempre del medesimo vizio lamentato dall'acquirente sin dal primo momento.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione che, ai sensi del quarto comma dell'art. 132 cit., matura trascorsi ventisei mesi dalla consegna del bene (salvo l'ipotesi di vizi dolosamente occultati).
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 4 Sul punto, infatti, sovviene quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di azioni edilizie, secondo cui “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con
l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.”.
Applicando il suddetto principio alla fattispecie consumeristica in esame, dunque, alcuna prescrizione dell'azione può ritenersi maturata atteso che, dalla consegna del bene
(30.05.2014) alla contestazione per iscritto con contestuale diffida del venditore all'eliminazione dei vizi (27.06.2016), non sono decorsi i ventisei mesi previsti dalla disposizione in esame.
§2. L'esistenza dei vizi. L'onere della prova. Le risultanze peritali.
§2.1. Secondo il disposto dell' art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato.
Questa tutela specifica, tuttavia, si applica alle sole ipotesi di difetto originario di conformità, mentre, per tutte le altre ipotesi d'inadempimento, resta ferma la necessità che sia allegata e provata la responsabilità del professionista, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.
L'art. 132 co. 3 pone, inoltre, una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dei difetti di conformità del bene che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna già a tale data, presunzione superabile attraverso una prova contraria e finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che, ove il difetto si manifesti entro detto termine, il consumatore gode di una agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la presenza del vizio e gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di compravendita.
Che l'auto presentasse il vizio denunciato dall'attrice (rumorosità dell'avantreno) è circostanza confermata da tutti i testi di parte escussi ( , e ), ma Tes_1 Tes_2 Tes_3
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 5 anche dal teste di parte convenuta responsabile dell'Officina meccanica della CP_2
che ha dichiarato “nel corso del tempo sono stati eseguiti diversi controlli sulla CP_1 vettura della sig.ra spesso la sig.ra si è lamentata di un rumore nella parte Pt_1 anteriore dell'auto; la rumorosità è stata accertata ed è stata risolta sostituendo dei pezzi dell'auto o ingrassando dei componenti della parte anteriore dell'auto”, riconoscendo dunque l'esistenza della problematica.
Il teste ha, ancora, riferito “la rumorosità della macchina era legata all'ordinario utilizzo della stessa ed è per questo che abbiamo sostituito le parti danneggiate;
siamo intervenuti perché vi era un battito in corrispondenza dell'avantreno, che dipendeva dallo stile di guida del cliente;
alla fine abbiamo capito che il battito dipendeva dal portapinze che abbiamo sostituito; il rumore, però, dopo un po' si ripresenta perché è un battito strutturale e dovuto all'utilizzatore del veicolo;
l'ultima volta che ho visionato la macchina è circa 2 anni fa;
preciso che il battito è legato allo spostamento della pasticca dei freni dentro il portapinze, in fase di frenata, spostamento che rappresenta una cosa normale”; “si tratta di un battito che si avverte solo in determinate circostanze, ad esempio in discesa o in curva ripida mentre la macchina si sta per fermare;
posso riferire queste circostanze perché ho provato personalmente la macchina”.
Che la “rumorosità” riscontrata fosse causata dallo stile di guida dell'acquirente, tuttavia,
è circostanza genericamente riferita dal teste, né altrimenti provata dalla convenuta.
§2.2. Il ctu all'uopo nominato ha preliminarmente chiarito di non poter rispondere esaurientemente ai quesiti sottopostigli rilevando come l' “attività peritale purtroppo è assoggettata al grandissimo lasso di tempo che è passato dalla consegna dell'auto e il momento di stesura della presente. Giova evidenziare che la consegna dell'auto è avvenuta a maggio del 2014, ossia ormai 9 anni fa, e che anche la corrente causa giudiziale è sorta e originata nel 2017, ossia comunque già 3 anni dopo la messa in servizio dell'auto. Il lungo lasso di tempo passato dal momento in cui la macchina è stata consegnata e ad ora preclude purtroppo la possibilità di eseguire valutazioni sulle anomalie risalenti ed evidenti all'epoca post-consegna dell'auto mediante accertamenti meccanici specifici. L'auto, come evidenziato negli altri paragrafi della presente, è stata utilizzata negli anni e ha percorso in totale circa 99.000 km, percorrendone oltre 60.000 dal periodo in cui è sorta la controversia nel 2017 quando il chilometraggio era, rilevato dagli atti in fascicolo, all'incirca 38.000, pertanto, qualsiasi verifica specialistica eseguita oggi riporterebbe la condizione attuale delle macchine, ma non potrebbe far rilevare evidenze assolute sulle condizioni delle macchine risalenti a 9 anni (e oltre
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 6 90.000 km) prima della stesura della presente. Anche quanto rilevato durante il secondo accesso, sia durante la prova su strada, che durante la visione dell'auto presso l'officina
è risultato di poca rilevanza proprio perché, dato il tempo passato e la relativa obsolescenza naturale dell'auto, e il suo utilizzo, quanto oggi rilevabile non avrebbe in alcun modo riportato realisticamente alle condizioni dell'auto al momento della consegna. Pertanto, sulla base esclusivamente di questi presupposti, il sottoscritto, per la stesura della presente non ha ritenuto di eseguire interventi meccanici specialistici di grosso rilievo perché questi non sarebbero stati in alcun modo significativi nella stesura della presente la quale ha lo scopo di ricostruire situazioni e circostanze risalenti ai periodi in cui venivano lamentati i vizi, e pertanto, per forza di cose, per quanto pocanzi affermato, la presente si basa principalmente e fondamentalmente sull'analisi degli atti documentali e sulla interpretazione tecnica delle circostanza descritte nei fascicoli presenti in causa”.
Sulla base di tali premesse il consulente rileva “Dall'analisi condotta si evince che l'auto nel periodo dal 2014 al 2016 (periodo di validità della garanzia) è stata portata in officina con la richiesta di intervento per anomali rumori 6 volte, in tutte le 6 circostanze tale anomalia è stata oggetto di intervento, ma a quanto pare, proprio rilevando il numero e la sequenza degli interventi, si deduce che l'anomalia non è mai stata risolta. Un ultimo intervento eseguito dopo il 2016 (dopo fine garanzia) è stato eseguito poi nell'aprile 2017 quando il rapporto tra le parti si stava già tramutando in una controversia giudiziale in quanto erano già stata inviata da parte attrice diffida ad intervenire. I particolari meccanici più rilevanti che sono stati cambiati nei vari interventi tra il 2014 e il 2016, sono sostanzialmente un supporto della barra stabilizzatrice, la scatola guida, e i supporti degli ammortizzatori, l'intervento del 2017, eseguito dopo la diffida della parte attrice, ha visto invece sostanzialmente la sostituzione delle pinze freno. Il sottoscritto rileva che le sostituzioni eseguite non hanno carattere di grossa rilevanza economica, a parte le voci di manodopera e noleggio dell'auto di cortesia, in termini economici i pezzi sostituiti non sono di grosso impatto, si potrebbe stimare (non ci sono gli importi sulle fatture) che il totale dei soli pezzi sostituiti (barra stabilizzatrice, scatola guida, supporti degli ammortizzatori, pinze freno) durante tutti i
7 interventi eseguiti potrebbe aggirarsi tra le 400 e 500 euro”.
Il consulente ancora evidenzia come “Il sottoscritto ctu, non avendo altri elementi se non quelli documentali quali le fatture relative ai singoli interventi, non può far altro che constatare l'aspetto che gli accessi in officina, nati proprio dalla segnalazione di rumore
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 7 sull'avantreno, sono stati numerosi, e altrettanto numerosi sono stati comunque gli interventi di sostituzione di componenti che l'officina ha messo in atto nel tentativo di eliminare la rumorosità anomale. Constatando quanto pocanzi riportato, la più coerente delle interpretazioni che si può dare alla situazione è che l'origine effettiva della rumorosità lamentata non è stata mai individuata con precisione dalla officina stessa.
Tale aspetto viene d'altronde sottolineato proprio dal fatto che le sostituzioni meccaniche effettuate a seguito delle segnalazioni sono state effettivamente diverse e disparate, e sembrano essersi figurate, sostanzialmente, come dei veri e propri tentativi, mai definiti con delle diagnosi meccaniche precise di componenti difettosi. Il sottoscritto sottolinea anche che, probabilmente la segnalazione di un semplice rumore, non costante, e aleatorio nel suo manifestarsi, rendeva effettivamente difficile
l'emissione di una diagnosi precisa, ed è anche comprensibile che la ricerca della soluzione al problema si sia potuta compiere all'inizio per tentativi, ma è altrettanto vero che, nel momento in cui la situazione si stava iniziando a figurare come di più complessa soluzione, e non risolvibile con la strategia a tentativi impiegata, si sarebbe dovuto mettere in piedi un intervento di maggiore impatto, più strutturato e organizzato nella ricerca del reale problema, e che sarebbe stato necessario, in quel frangente temporale, per l'emissione di una corretta diagnosi e di un definitivo intervento di risoluzione. Quindi in sostanza ciò che si rileva nella presente è che gli interventi eseguiti all'epoca dei fatti siano stati di troppo basso rilievo e senza una strategia precisa, e che non si siano condotti in quel frangente tutte le analisi e verifiche che avrebbero potuto far rintracciare la causa reale del problema. Il sottoscritto sottolinea, che l'intervento approfondito di ricerca del problema, ovviamente sarebbe stato provvidenziale nei frangenti inziali di riscontro del problema, in quanto si sarebbe stati alle prese con una vettura nuova e priva da altri vizi dovuti ad usura e obsolescenza meccanica”.
Trattasi di conclusioni sicuramente condivisibili alla luce del materiale probatorio acquisito che ha dimostrato l'esistenza del difetto al momento della consegna, da un lato, ed il carattere non risolutivo degli interventi di riparazione eseguiti dalla convenuta
(circostanza provata oltre che dal numero di interventi diretto a risolvere sempre la stessa problematica, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi).
Parte convenuta ha contestato le conclusioni cui è giunto il CTU, ritenendo che questi non avesse risposto ai quesiti così come posti dal giudicante.
Orbene, in proposito, occorre rammentare che la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 8 o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. III ,
31/03/2025, n. 8498).
Ne discende, dunque, che le difficoltà lamentate dal ctu, in ragione del tempo trascorso, non possano modificare il riparto dell'onere della prova nei termini innanzi chiariti essendo specifico onere della venditrice convenuta dimostrare di aver consegnato un bene privo di difetti di conformità (ricadendo su quest'ultima, dunque, le conseguenze della mancata prova ex art. 2697 cod. civ.)
§2.3. In citazione l'attrice chiedeva la riparazione del bene e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo ovvero il risarcimento del danno.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'acquirente ha ridotto le proprie richieste, alla luce delle risultanze della CTU chiedendo, esclusivamente, “Ritenere e dichiarare la obbligata al risarcimento dei danni pari all'importo di € 1.600 necessario CP_1 per le riparazioni dell'auto o\e alla riduzione del prezzo corrispondente al 10 % del valore iniziale della stessa, come determinato dalla CTU (Punto n. 5, quesito n.
3 -pag.
10 )”.
Trattasi di delimitazione del thema decidendum sicuramente ammissibile, essendo la domanda risarcitoria avanzata sin dall'atto di citazione, atteso anche il carattere sussidiario dei rimedi riconosciuti al consumatore dall'art. 130 citato (cui si aggiunge il generale rimedio del risarcimento del danno, soggetto alle regole ordinarie).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/08/2022, n.25417).
Pertanto, nella specie, va sicuramente accolta la domanda, nella misura indicata dal consulente, avendo la parte implicitamente rinunciato alla pretesa di riparazione del bene e di risoluzione del contratto.
Il consulente, in particolare, ha stimato il costo per la rimozione della problematica in €
1.600,00 osservando che “l'eliminazione dei vizi si sarebbe dovuta fare mediante un intervento straordinario di indagine e risoluzione, dato che gli interventi ordinari
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 9 condotti non avevano avuto gli esiti attesi. La quantificazione delle spese necessarie al risoluzione delle problematiche, eseguita in forma di stanziamento budgettario, viene stimata nella presente con un importo di euro 1.600,00 pari a circa il 10,0% dell'importo iniziale dell'auto”.
Ritenuto che la somma, sebbene stimata dal consulente in modo prognostico, possa comunque essere liquidata, a fronte dell'evidente prova dell'an (sussistenza del vizio e qualificazione in termini di difetto di conformità, stante il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 132 citato, colpa della convenuta che ha eseguito interventi inidonei alla risoluzione della problematica) in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. nella misura indicata dal consulente.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 1.600,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato dalla data di manifestazione del vizio (20.06.2014), nonché interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della decisione e fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.800,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, l'08/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 10
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3901/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietragalla Lucia e dall'Avv. Ilaria De Iacovo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, Via N. Sauro, 102, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 C.F._2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CANZONIERO FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Lamarmora n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni: all'udienza cartolare dell'11.12.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la per sentir accolte le seguenti conclusioni: CP_1
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 1 “voglia l'Onorevole Giudice adito, contrariis rejectis:
- ritenere e dichiarare la obbligata alla riparazione dell'autovettura CP_1 modello 87J-CAPTUR versione E1C AL M-WAVE dCi 90 cv S&S targata EU517RE, acquistata dall'attrice in data 10/03/2014, al fine di renderla idonea all'uso;
- per l'effetto, condannarla all'esecuzione delle opere di riparazione necessarie a rendere l'autovettura idonea all'uso;
- in via gradata, dichiarare risolto il contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore e condannarlo alla restituzione del prezzo o al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa in relazione al valore dell'autovettura ovvero al prezzo di acquisto pari a € 16.150,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la predetta convenuta alla rifusione delle spese tutte del giudizio, diritti ed onorari di difesa da attribuirsi per dichiarato anticipo ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A tal fine, deduceva:
- di aver acquistato dalla società convenuta, in data 10.03.2014, l'autovettura sopra descritta, consegnata in data 30.05.2014 (all. 1) e che, in data 20.06.2014, la stessa cominciava a produrre rumori atipici, in particolare provenienti dall'avantreno in manovra;
- che in pari data (20.06.2014) si recava presso l'officina della società venditrice per far controllare il veicolo e da tale primo controllo risultava l'esistenza di un rumore proveniente dall'avantreno in manovra, come risultante dalla fattura 196/05 (all.2);
- che, in data 17/10/2014, la convenuta verificava la persistenza del rumore dello sterzo sui dossi e provvedeva agli interventi di cui alla fattura in garanzia n. 363/05 di pari data (doc.3);
- che, ancora, la stessa verifica veniva effettuata dalla convenuta in data 29.12.2014 con gli interventi di cui alla fattura in garanzia n. 474/05 di pari data (doc.4);
- che ulteriori interventi per l'eliminazione del persistente ed accertato rumore venivano effettuati in data 28/04/2015, 29/02/2016, 30/03/2016, come da fatture rispettivamente num. 917/02, 72/05, 835/02, (doc. 5-6-7);
- che, nonostante tali numerosi interventi e l'impegno assunto, la società venditrice non ha provveduto, ad oggi, alla riparazione del veicolo;
- di aver invitato, in data 26/07/2016, tramite lettera raccomandata (doc.8) la società venditrice a provvedere, stante la mancata eliminazione del vizio, alla sostituzione
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 2 dell'autovettura con altra esente da vizi ed idonea all'uso cui è destinata, con avvertenza che in mancanza, il contratto si sarebbe risolto ex art. 1454 c.c. e avrebbe la stessa conseguentemente adito la competente magistratura;
- che, in riscontro, la con lettera raccomandata del 29/08/2016 (doc. 9) CP_1 comunicava la volontà di effettuare un ulteriore intervento per la riparazione dell'auto, il quale veniva espletato in data 21/04/2017 come da fattura n. 154/05 (doc.
10) e non aveva alcun esito positivo;
- di aver rinnovato, in data 25/07/2017, l'invito ad adempiere alla società venditrice, la quale per il tramite dell'Avv. Francesco Canzoniero, in data 31/07/2017 invitava nuovamente l'acquirente a recarsi presso l'officina della concessionaria al fine di effettuare ulteriori verifiche sull'automobile. Tale ulteriore verifica veniva effettuata in data 12/09/2017 come da fattura num. 2211/2 emessa in pari data, durante la quale si riscontrava ancora una volta il rumore anteriore denunciato;
- che nonostante tale ultimo ulteriore intervento prestato dall'odierna convenuta, la stessa non ha provveduto alla riparazione dovuta e quindi, all'adempimento dell'obbligo gravante sulla medesima.
Costituitasi in giudizio ha eccepito: CP_1
- La decadenza dal diritto di garanzia e la conseguente prescrizione dell'azione avendo l'acquirente denunciato “l'esistenza di qualsiasi vizio concernente il processo di produzione, fabbricazione, e di formazione della vettura acquistata” solamente in data 27.07.2016, a fronte della consegna avvenuta in data 30.05.2014;
- La conformità e l'idoneità all'uso dell'autovettura, essendo esente da difetti concernenti il processo di produzione, fabbricazione e formazione della cosa;
- Il considerevole lasso di tempo trascorso tra la consegna del veicolo e la contestazione nonché l'utilizzo del mezzo durante tale periodo, circostanze che depongono per la insussistenza di un difetto strutturale incidente sulla funzionalità e sicurezza del mezzo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta nonché a mezzo prova testimoniale, disposta CTU tecnica, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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3901/2017 r.g.a.c. Pag. 3 §1. Le eccezioni preliminari.
In primo luogo, vanno respinte le eccezioni di decadenza prescrizione e sollevate dalla società convenuta.
Trattandosi di vendita consumeristica, trova applicazione la disciplina del codice del consumo (d.lgs.
6.09.2005 n. 206) che all'art. 132 co. 2 prevede che “il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130 co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
Ebbene, risulta provato (dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali) e non contestato che l'attrice si recava in officina, lamentando vizi alla parte anteriore della vettura per l'emissione di anomali rumori in sterzata, già in data 20.06.2014, venti giorni dopo la consegna del mezzo avvenuta in data 30.05.2014.
Trattasi di circostanza ammessa dalla stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione, allorché deduce che “in data 18.06.2014 la IG.ra si recava presso Pt_1 la Concessionaria lamentando “rumori all'avantreno in manovra” (doc. 4a); la vettura
(km 1.200) veniva controllata senza che fosse riscontrata nessuna anomalia, come risulta da fattura 196/5 del 20.06.2014 (doc. 4b), senza alcun costo per la cliente e per il tempo necessario veniva fornita un'auto sostitutiva”.
Il fatto che la non abbia lamentato, già dal primo momento, l'esistenza di vizi di Pt_1 produzione, fabbricazione, formazione della vettura è assolutamente irrilevante ai fini della tempestività della denuncia (essendo evidente che la maggiore specificità della successiva nota del 27.06.2016, redatta da un avvocato, non inficia la tempestività della precedente denuncia del vizio riscontrato).
In proposito, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la denunzia dei vizi può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3695), essendo irrilevante la qualificazione del vizio come conseguenza del processo di produzione, fabbricazione, ecc., trattandosi, a ben vedere, sempre del medesimo vizio lamentato dall'acquirente sin dal primo momento.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione che, ai sensi del quarto comma dell'art. 132 cit., matura trascorsi ventisei mesi dalla consegna del bene (salvo l'ipotesi di vizi dolosamente occultati).
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 4 Sul punto, infatti, sovviene quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di azioni edilizie, secondo cui “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con
l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.”.
Applicando il suddetto principio alla fattispecie consumeristica in esame, dunque, alcuna prescrizione dell'azione può ritenersi maturata atteso che, dalla consegna del bene
(30.05.2014) alla contestazione per iscritto con contestuale diffida del venditore all'eliminazione dei vizi (27.06.2016), non sono decorsi i ventisei mesi previsti dalla disposizione in esame.
§2. L'esistenza dei vizi. L'onere della prova. Le risultanze peritali.
§2.1. Secondo il disposto dell' art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato.
Questa tutela specifica, tuttavia, si applica alle sole ipotesi di difetto originario di conformità, mentre, per tutte le altre ipotesi d'inadempimento, resta ferma la necessità che sia allegata e provata la responsabilità del professionista, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale.
L'art. 132 co. 3 pone, inoltre, una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dei difetti di conformità del bene che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna già a tale data, presunzione superabile attraverso una prova contraria e finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che, ove il difetto si manifesti entro detto termine, il consumatore gode di una agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la presenza del vizio e gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di compravendita.
Che l'auto presentasse il vizio denunciato dall'attrice (rumorosità dell'avantreno) è circostanza confermata da tutti i testi di parte escussi ( , e ), ma Tes_1 Tes_2 Tes_3
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 5 anche dal teste di parte convenuta responsabile dell'Officina meccanica della CP_2
che ha dichiarato “nel corso del tempo sono stati eseguiti diversi controlli sulla CP_1 vettura della sig.ra spesso la sig.ra si è lamentata di un rumore nella parte Pt_1 anteriore dell'auto; la rumorosità è stata accertata ed è stata risolta sostituendo dei pezzi dell'auto o ingrassando dei componenti della parte anteriore dell'auto”, riconoscendo dunque l'esistenza della problematica.
Il teste ha, ancora, riferito “la rumorosità della macchina era legata all'ordinario utilizzo della stessa ed è per questo che abbiamo sostituito le parti danneggiate;
siamo intervenuti perché vi era un battito in corrispondenza dell'avantreno, che dipendeva dallo stile di guida del cliente;
alla fine abbiamo capito che il battito dipendeva dal portapinze che abbiamo sostituito; il rumore, però, dopo un po' si ripresenta perché è un battito strutturale e dovuto all'utilizzatore del veicolo;
l'ultima volta che ho visionato la macchina è circa 2 anni fa;
preciso che il battito è legato allo spostamento della pasticca dei freni dentro il portapinze, in fase di frenata, spostamento che rappresenta una cosa normale”; “si tratta di un battito che si avverte solo in determinate circostanze, ad esempio in discesa o in curva ripida mentre la macchina si sta per fermare;
posso riferire queste circostanze perché ho provato personalmente la macchina”.
Che la “rumorosità” riscontrata fosse causata dallo stile di guida dell'acquirente, tuttavia,
è circostanza genericamente riferita dal teste, né altrimenti provata dalla convenuta.
§2.2. Il ctu all'uopo nominato ha preliminarmente chiarito di non poter rispondere esaurientemente ai quesiti sottopostigli rilevando come l' “attività peritale purtroppo è assoggettata al grandissimo lasso di tempo che è passato dalla consegna dell'auto e il momento di stesura della presente. Giova evidenziare che la consegna dell'auto è avvenuta a maggio del 2014, ossia ormai 9 anni fa, e che anche la corrente causa giudiziale è sorta e originata nel 2017, ossia comunque già 3 anni dopo la messa in servizio dell'auto. Il lungo lasso di tempo passato dal momento in cui la macchina è stata consegnata e ad ora preclude purtroppo la possibilità di eseguire valutazioni sulle anomalie risalenti ed evidenti all'epoca post-consegna dell'auto mediante accertamenti meccanici specifici. L'auto, come evidenziato negli altri paragrafi della presente, è stata utilizzata negli anni e ha percorso in totale circa 99.000 km, percorrendone oltre 60.000 dal periodo in cui è sorta la controversia nel 2017 quando il chilometraggio era, rilevato dagli atti in fascicolo, all'incirca 38.000, pertanto, qualsiasi verifica specialistica eseguita oggi riporterebbe la condizione attuale delle macchine, ma non potrebbe far rilevare evidenze assolute sulle condizioni delle macchine risalenti a 9 anni (e oltre
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 6 90.000 km) prima della stesura della presente. Anche quanto rilevato durante il secondo accesso, sia durante la prova su strada, che durante la visione dell'auto presso l'officina
è risultato di poca rilevanza proprio perché, dato il tempo passato e la relativa obsolescenza naturale dell'auto, e il suo utilizzo, quanto oggi rilevabile non avrebbe in alcun modo riportato realisticamente alle condizioni dell'auto al momento della consegna. Pertanto, sulla base esclusivamente di questi presupposti, il sottoscritto, per la stesura della presente non ha ritenuto di eseguire interventi meccanici specialistici di grosso rilievo perché questi non sarebbero stati in alcun modo significativi nella stesura della presente la quale ha lo scopo di ricostruire situazioni e circostanze risalenti ai periodi in cui venivano lamentati i vizi, e pertanto, per forza di cose, per quanto pocanzi affermato, la presente si basa principalmente e fondamentalmente sull'analisi degli atti documentali e sulla interpretazione tecnica delle circostanza descritte nei fascicoli presenti in causa”.
Sulla base di tali premesse il consulente rileva “Dall'analisi condotta si evince che l'auto nel periodo dal 2014 al 2016 (periodo di validità della garanzia) è stata portata in officina con la richiesta di intervento per anomali rumori 6 volte, in tutte le 6 circostanze tale anomalia è stata oggetto di intervento, ma a quanto pare, proprio rilevando il numero e la sequenza degli interventi, si deduce che l'anomalia non è mai stata risolta. Un ultimo intervento eseguito dopo il 2016 (dopo fine garanzia) è stato eseguito poi nell'aprile 2017 quando il rapporto tra le parti si stava già tramutando in una controversia giudiziale in quanto erano già stata inviata da parte attrice diffida ad intervenire. I particolari meccanici più rilevanti che sono stati cambiati nei vari interventi tra il 2014 e il 2016, sono sostanzialmente un supporto della barra stabilizzatrice, la scatola guida, e i supporti degli ammortizzatori, l'intervento del 2017, eseguito dopo la diffida della parte attrice, ha visto invece sostanzialmente la sostituzione delle pinze freno. Il sottoscritto rileva che le sostituzioni eseguite non hanno carattere di grossa rilevanza economica, a parte le voci di manodopera e noleggio dell'auto di cortesia, in termini economici i pezzi sostituiti non sono di grosso impatto, si potrebbe stimare (non ci sono gli importi sulle fatture) che il totale dei soli pezzi sostituiti (barra stabilizzatrice, scatola guida, supporti degli ammortizzatori, pinze freno) durante tutti i
7 interventi eseguiti potrebbe aggirarsi tra le 400 e 500 euro”.
Il consulente ancora evidenzia come “Il sottoscritto ctu, non avendo altri elementi se non quelli documentali quali le fatture relative ai singoli interventi, non può far altro che constatare l'aspetto che gli accessi in officina, nati proprio dalla segnalazione di rumore
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 7 sull'avantreno, sono stati numerosi, e altrettanto numerosi sono stati comunque gli interventi di sostituzione di componenti che l'officina ha messo in atto nel tentativo di eliminare la rumorosità anomale. Constatando quanto pocanzi riportato, la più coerente delle interpretazioni che si può dare alla situazione è che l'origine effettiva della rumorosità lamentata non è stata mai individuata con precisione dalla officina stessa.
Tale aspetto viene d'altronde sottolineato proprio dal fatto che le sostituzioni meccaniche effettuate a seguito delle segnalazioni sono state effettivamente diverse e disparate, e sembrano essersi figurate, sostanzialmente, come dei veri e propri tentativi, mai definiti con delle diagnosi meccaniche precise di componenti difettosi. Il sottoscritto sottolinea anche che, probabilmente la segnalazione di un semplice rumore, non costante, e aleatorio nel suo manifestarsi, rendeva effettivamente difficile
l'emissione di una diagnosi precisa, ed è anche comprensibile che la ricerca della soluzione al problema si sia potuta compiere all'inizio per tentativi, ma è altrettanto vero che, nel momento in cui la situazione si stava iniziando a figurare come di più complessa soluzione, e non risolvibile con la strategia a tentativi impiegata, si sarebbe dovuto mettere in piedi un intervento di maggiore impatto, più strutturato e organizzato nella ricerca del reale problema, e che sarebbe stato necessario, in quel frangente temporale, per l'emissione di una corretta diagnosi e di un definitivo intervento di risoluzione. Quindi in sostanza ciò che si rileva nella presente è che gli interventi eseguiti all'epoca dei fatti siano stati di troppo basso rilievo e senza una strategia precisa, e che non si siano condotti in quel frangente tutte le analisi e verifiche che avrebbero potuto far rintracciare la causa reale del problema. Il sottoscritto sottolinea, che l'intervento approfondito di ricerca del problema, ovviamente sarebbe stato provvidenziale nei frangenti inziali di riscontro del problema, in quanto si sarebbe stati alle prese con una vettura nuova e priva da altri vizi dovuti ad usura e obsolescenza meccanica”.
Trattasi di conclusioni sicuramente condivisibili alla luce del materiale probatorio acquisito che ha dimostrato l'esistenza del difetto al momento della consegna, da un lato, ed il carattere non risolutivo degli interventi di riparazione eseguiti dalla convenuta
(circostanza provata oltre che dal numero di interventi diretto a risolvere sempre la stessa problematica, anche dalle dichiarazioni dei testi escussi).
Parte convenuta ha contestato le conclusioni cui è giunto il CTU, ritenendo che questi non avesse risposto ai quesiti così come posti dal giudicante.
Orbene, in proposito, occorre rammentare che la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 8 o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. III ,
31/03/2025, n. 8498).
Ne discende, dunque, che le difficoltà lamentate dal ctu, in ragione del tempo trascorso, non possano modificare il riparto dell'onere della prova nei termini innanzi chiariti essendo specifico onere della venditrice convenuta dimostrare di aver consegnato un bene privo di difetti di conformità (ricadendo su quest'ultima, dunque, le conseguenze della mancata prova ex art. 2697 cod. civ.)
§2.3. In citazione l'attrice chiedeva la riparazione del bene e, solo in via subordinata, la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo ovvero il risarcimento del danno.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'acquirente ha ridotto le proprie richieste, alla luce delle risultanze della CTU chiedendo, esclusivamente, “Ritenere e dichiarare la obbligata al risarcimento dei danni pari all'importo di € 1.600 necessario CP_1 per le riparazioni dell'auto o\e alla riduzione del prezzo corrispondente al 10 % del valore iniziale della stessa, come determinato dalla CTU (Punto n. 5, quesito n.
3 -pag.
10 )”.
Trattasi di delimitazione del thema decidendum sicuramente ammissibile, essendo la domanda risarcitoria avanzata sin dall'atto di citazione, atteso anche il carattere sussidiario dei rimedi riconosciuti al consumatore dall'art. 130 citato (cui si aggiunge il generale rimedio del risarcimento del danno, soggetto alle regole ordinarie).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/08/2022, n.25417).
Pertanto, nella specie, va sicuramente accolta la domanda, nella misura indicata dal consulente, avendo la parte implicitamente rinunciato alla pretesa di riparazione del bene e di risoluzione del contratto.
Il consulente, in particolare, ha stimato il costo per la rimozione della problematica in €
1.600,00 osservando che “l'eliminazione dei vizi si sarebbe dovuta fare mediante un intervento straordinario di indagine e risoluzione, dato che gli interventi ordinari
3901/2017 r.g.a.c. Pag. 9 condotti non avevano avuto gli esiti attesi. La quantificazione delle spese necessarie al risoluzione delle problematiche, eseguita in forma di stanziamento budgettario, viene stimata nella presente con un importo di euro 1.600,00 pari a circa il 10,0% dell'importo iniziale dell'auto”.
Ritenuto che la somma, sebbene stimata dal consulente in modo prognostico, possa comunque essere liquidata, a fronte dell'evidente prova dell'an (sussistenza del vizio e qualificazione in termini di difetto di conformità, stante il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 132 citato, colpa della convenuta che ha eseguito interventi inidonei alla risoluzione della problematica) in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. nella misura indicata dal consulente.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 1.600,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato dalla data di manifestazione del vizio (20.06.2014), nonché interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della decisione e fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.800,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, l'08/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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