TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/09/2025, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2679/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCUTERI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Marcallo con Casone (MI), Via Clerici n. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE SCUTERI;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_1 P.IVA_2
CATERINA, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE, 296 TRANI, presso il difensore avv. VENTURA CATERINA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per IL Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
IN VIA PRINCIPALE accertato l'inadempimento contrattuale da parte di dichiarare risolto il contratto di Controparte_1 fornitura del 03 settembre 2013 per inadempimento della parte convenuta;
condannare la parte convenuta al risarcimento del danno, lucro cessante pari ad € 116.550,00 o comunque nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà anche in via equitativa più corretta;
rigettare le domande riconvenzionali di parte convenuta perché infondate in fatto e diritto, in subordine ridurre l'importo della fattura n. 246 ad € 5.866,78 condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite
Per Controparte_1 Preliminarmente insiste nell' eccezione di decadenza dall'azione ed in quella di prescrizione del diritto alla garanzia; nel merito chiede che l'on.le Tribunale di Milano voglia rigettare le domande attoree per insussistenza dell'inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta eccessiva onerosità del contratto di fornitura di taralli sottoscritto tra le parti il 3.09.2013 e, per l'effetto, dichiarane la risoluzione;
accertato che non ha Parte_1 provveduto al pagamento della fattura n. 246-2340 del 31.03.2023 condannare al versamento in favore di della somma di € 7.4470,16; accertato che ha acquistato CP_1 Controparte_2 materiale per confezionare i prodotti venduti a per il valore di € 8.505,40 oltre IVA, Parte_1 non più utilizzabile per effetto della risoluzione del contratto, condannare quest'ultima al rimborso della predetta somma:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2025 Il conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale Controparte_1 di quest'ultima, di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti il 3 settembre 2013 e la condanna di detta società al risarcimento del danno nei limiti del lucro cessante stimato in euro 116.550,00.
La società attrice deduceva di aver sottoscritto con un contratto avente ad oggetto Controparte_1 la fornitura periodica di taralli, prodotti da quest'ultima, che dovevano essere realizzati in perfetta regola d'arte, attenendosi al ricettario allegato ed impiegando i materiali ivi indicati.
Secondo la società attrice il mancato rispetto, da parte della convenuta, della ricetta prevista contrattualmente integrava un grave inadempimento, dal quale conseguiva una contrazione delle vendite, vista la differente qualità del prodotto, e una diminuzione del proprio guadagno.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, preliminarmente Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della causa petendi; la decadenza della garanzia per i vizi, data la mancata tempestiva denuncia degli stessi nel rispetto di quando previsto ai sensi dell'art. 1495, secondo comma c.c. e la prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495, terzo comma c.c.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del “contratto di fornitura” per eccessiva onerosità sopravvenuta e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 7.470,16, a titolo di corrispettivo per la vendita oggetto della fattura n. 246-2340 del 31.03.2023 di euro 8.505,00 quale rimborso per l'acquisto del materiale di confezionamento per i prodotti destinati a parte attrice. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 nelle forme della trattazione scritta.
*** *** ***
La preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa indicazione della causa petendi non è fondata .
Deve, infatti, osservarsi che la disciplina dettata in materia di editio actionis risponde all'esigenza di garantire al convenuto una difesa consapevole. A tal fine, è necessaria una compiuta delineazione sia del petitum sia della causa petendi nella domanda attorea.
Nella fattispecie in esame, la società convenuta contesta la generica indicazione delle forniture di cui l'attrice lamenta l'assenza di qualità.
Ma la domanda spiegata dall'attrice nei confronti di trova il proprio fondamento Controparte_1 nel contratto del 3 settembre 2013 di cui chiede la stessa chiede la risoluzione, data la difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto quella contrattualmente pattuita e, altresì, il risarcimento del danno nei limiti del lucro cessante, come indicato in citazione.
E' fondata, invece, l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art.1495 c.c. come richiamato dall'art. 1497, secondo comma c.c., data la necessaria riqualificazione del contratto dedotto.
Sul punto devesi osservare che nell'ordinamento giuridico non sussiste il contratto tipico o socialmente tipico c.d. “di fornitura”. Trattasi, evidentemente, di un'espressione di uso comune, utilizzata per indicare rapporti contrattuali anche molto diversi tra loro, sia sotto il profilo strutturale che funzionale. Tra questi rientrano la compravendita (anche a consegne ripartite), l'appalto di servizi e la somministrazione.
In particolare, il contratto di somministrazione di merci, disciplinato dall'art. 1559 c.c., costituisce un contratto di scambio (di prestazioni periodiche o continuative destinate al soddisfacimento dei bisogni del somministrato verso un corrispettivo) e di durata, ad esecuzione continuata (Cass. Sez.
II, Sent. n. 15189/2011).
Tale contratto si distingue dalla vendita a consegne ripartite che, invece, è caratterizzata dall'unicità della prestazione e rispetto, la quale la ripartizione delle consegne incide soltanto sulla fase esecutiva del rapporto (Cass. Sez. III, Ord.,n. 33559/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 7380/1991).
Nella fattispecie in esame il rapporto commerciale intercorso tra le parti trova la propria origine nel
[.. contratto denominato “Contratto di fornitura taralli” concluso il 3 settembre 2013 (doc. 1
). Dall'analisi del contratto de quo si desume la sua natura giuridica, ossia un contratto di Pt_1 somministrazione. Infatti, il contratto prodotto in giudizio prevede una durata, la consegna di beni in base ad un ordine del destinatario ed uno sconto di fine anno, dal quale si desume la periodicità delle prestazioni, tipica della somministrazione.
Inoltre la stessa convenuta assume che le forniture venivano effettuate sulla scorta di richieste formulare dall'attrice, evidenziando così l'assenza di diversi singoli contratti di compravendita per ciascuna consegna.
Ciò posto la disciplina del contratto di somministrazione nulla dice in materia di garanzia per i vizi o mancanza di qualità della cosa somministrata. Pertanto, nel caso di somministrazione di merci in cui beni somministrati difettano della qualità promessa, trova applicazione il rinvio generale operato dall'art.1570 c.c. alle disposizioni del codice civile. Conformemente a quanto sostenuto in giurisprudenza, il rinvio de quo opera anche favore delle norme sulla garanzia in materia di vendita, le quali non risultano essere incompatibili con le disposizioni dedicate alla somministrazione (Cass.
Sez. III, Sentenza n. 14330 del 02/11/2000; Cass. Sez. III, Sentenza n. 2842 del 17/03/1998 ).
L'eccezione proposta dalla convenuta, per quanto esposto, deve essere ricondotta alla più appropriata disciplina della garanzia prevista dall'art. 1497 c.c. che attiene alle qualità essenziali o promesse del bene venduto (rectius: somministrato) al momento della conclusione del contratto.
Infatti, il riferimento al vizio redibitorio nell'eccezione sollevata da parte convenuta pare contraddetta dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, in cui parte attrice lamenta il sapore rancido dei taralli che si presume derivante dal mancato rispetto della ricetta pattuita e dal differente valore di perossidi e grassi rispetto quanto indicato sull'etichetta dei prodotti (doc. 4 il ). Pt_1
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra ( Cass. Sez. II, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016).
Alle distinte categorie dei vizi e della mancanza di qualità corrispondono, a tutela del compratore, due diverse azioni: l'azione redibitoria e l'azione contrattuale. La prima costituisce una garanzia in senso tecnico, mentre l'altra rientra nella disciplina ordinaria degli inadempimenti contrattuali, nonostante anch'essa sia soggetta alla disciplina dell'onere della denuncia e dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 1497, comma secondo c.c.) (Cass. II Ord. 16 dicembre 2019, n.
33149; Cass. II Ord. 16 dicembre 2019, n. 33149). Dunque, nel caso di specie, l'asserita diversità di composizione dei beni consegnati rispetto quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, non risultando del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti. Nel caso in esame, infatti, i taralli oggetto di causa hanno comunque mantenuto una propria capacità funzionale, non essendo privi della generica idoneità allo specifico uso che doveva farne l'acquirente.
Ciò posto la denuncia non risulta essere stata effettuata tempestivamente dall'attrice, ai sensi verificare dell'art. 1495 c.c., che pone a carico del compratore l'onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. Ai fini della verifica della decorrenza del termine, per i vizi apparenti il dies a quo coincide con la consegna della merce;
mentre per i vizi non apparenti – ossia non rilevabili da un esame rapido e sommario della cosa venduta – il termine decorre dal momento in cui il compratore ha acquistato la certezza oggettiva della sussistenza del vizio o della difformità.
Qualora sia eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla scoperta, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.
Ciò posto parte attrice non ha provato, come era suo onere (infra ex multis Cass. II, Ord. 30 settembre 2019, n. 24348; Cass. II, 14 maggio 2008, n. 12130) di avere proposto tempestiva denuncia dalla data di redazione delle analisi (recanti la data 24 aprile 2024) volta a verificare la composizione del prodotto (doc. 4 ), analisi che, secondo prospettazione di parte attrice Parte_1
,avrebbero rilevato la mancanza di qualità nella merce. Solamente in data 11giugno 2024 la società attrice ha comunicato alla convenuta detta mancanza di qualità (doc. 11 ), circostanza CP_1 non contestata dalla stessa attrice.
Né rileva ai fini dell'individuazione del termine da cui decorre la decadenza che il risultato delle analisi sia stato comunicato all'attrice successivamente al 24.4.2024, trattandosi di questione afferente il rapporto tra la società ed il laboratorio di analisi cui si era rivolta
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta avanzata dalla società . CP_1
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467
c.c., la risoluzione del contratto, infatti, richiede la sussistenza di due requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Detti eventi devono poi caratterizzarsi per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cassazione civile sez. II, 22/09/2023, n.27152; conf. C.C. sent. n. 22396/2006).
Ciò posto la convenuta, a fondamento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., ha allegato dei prezzi delle materie prime e costi di produzione, causato dalla pandemia per covid 19 e dallo scoppio del conflitto russo – . CP_3
.In particolare, le allegazioni di sul punto sono assai generiche non essendo stato Controparte_1 fatto specifico riferimento, nella prospettiva di un'analisi quantitativa, a prezzi usuali, percentuali di aumento dei costi di produzione a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime e loro incidenza sull'equilibrio contrattuale, nonché i margini di guadagno attesi.
Inoltre la convenuta non ha fornito alcuna prova sufficiente della sopravvenuta ed eccessiva onerosità della propria prestazione in rapporto a quella della controparte, essendosi limitata a produrre le fatture relative al costo dell'olio, dell'energia elettrica e delle farine (doc. 16,17,18
. Infatti, l'aumento di queste materie prime necessarie per la produzione dei taralli Controparte_1
è un evento estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti originariamente previste e quindi del sinallagma negoziale.
In particolare avrebbe dovuto dedurre e provare che, in seguito alla stipula del Controparte_1 contratto di fornitura, in conseguenza dei fatti imprevedibili ed eccezionali invocati, quale è stata la pandemia da Covid 19 e la guerra russo-ucraina, la società sarebbe andata incontro a consistenti perdite di fatturato, in virtù di un diminuito margine di guadagno. In generale, non ha fornito alcun dato obiettivo da cui desumere un netto peggioramento della propria condizione patrimoniale, tale da provocare un'eccessiva onerosità tale da giustificare la risoluzione del contratto di fornitura.
Risulta, invece , fondata e deve essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice limitatamente al pagamento di euro 5.335,84, e cioè la residua parte di corrispettivo relativo alla fornitura di taralli di cui alla fattura n. 246-2340 del 31.02.2023 (doc. 12 ) CP_1
La convenuta chiede infatti il pagamento del credito formatosi a seguito dell'ordine di acquisto proveniente dalla società (doc. 12 ), la cui merce si presume consegnata non Parte_1 CP_1 avendo parte attrice contestato di averla ricevuta. In realtà, è la stessa società attrice che, a seguito della richiesta di pagamento di parte convenuta della somma di euro 7.470,16, riconosce parzialmente il proprio debito, ritenendo che su tali fatture “aveva versato in acconto l'importo di euro 1.603,38, pertanto il credito sarebbe di euro 5866,78” (pag. 5 prima memoria ). Sul Parte_1 punto è la società attrice che assume di essersi avvalsa dello strumento di autotutela ex art. 1460 c.c. posto che “appare giuridicamente corretto non pagare merce difforme rispetto a quanto premesso in vendita” (pag. 5 prima memoria ). Parte_1 Ma in primo luogo, detta eccezione, com'è noto, consente al contraente che abbia inutilmente atteso l'esatto adempimento della prestazione a lui dovuta di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione fino a quando la controparte inadempiente non provveda ovvero non offra di provvedere al dovuto adempimento.
Inoltre, l'eccezione de qua è un rimedio necessariamente temporaneo che non può mai produrre effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, destinati a incidere transitoriamente sulla vincolatività del contratto. Gli effetti liberatori, infatti, potranno derivare unicamente dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (infra et amplius Cass. III, Ord. 29 marzo
2019, n. 8760).
Nel caso di specie, a fronte della prova del titolo del proprio credito fornito dalla convenuta (doc. 12
), la società ha assolto il proprio onere probatorio producendo delle copie di CP_1 Parte_1 bonifici bancari relativi all'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento della fornitura de qua, per un totale complessivo di euro 2.134,32 (doc. 8 ). Pertanto, il credito vantato da Parte_1
è pari alla differenza tra quanto originariamente dovuto in base alla fattura n. 246- Controparte_1
2340 (euro 7.470,16) e quanto effettivamente pagato da parte attrice (euro 2.134,32), cosicché il corrispettivo dovuto per la fornitura dei taralli relativo alla fattura de qua ammonta ad euro
5.335,84.
Inoltre, l'assenza di qualsivoglia contestazione a tale produzione documentale da parte della società convenuta, può essere utilizzato quale ulteriore argomento di prova per indurre la veridicità di quanto assunto dalla società . Parte_1
Su detta somma decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale a favore della società . CP_1
Deve infine essere respinta la domanda riconvenzionale di condanna al rimborso della somma di euro 8.505,40 oltre IVA.
La convenuta assume di aver acquistato del materiale per confezionare i prodotti venduti alla società , non più utilizzabili a seguito della risoluzione del contratto di fornitura. Parte_1
Secondo detta società, infatti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del 3.09.2013 ed il rifiuto della società di adeguare i prezzi alle attuali condizioni del mercato rendono Parte_1 impossibile la prosecuzione del contratto stesso e, pertanto, l'accordo de quo “deve ritenersi risolto”
(doc. 11 ). CP_1
Ma sul punto devesi osservare che non detta risoluzione non è stata pronunciata e comunque difettano i presupposti di cui all'art 1467 c c
Altresì, la clausola n. 10 del contratto de quo, con riferimento ai corrispettivi relativi alla fornitura dei taralli, prevede che “i prezzi indicati, salvo contraria pattuizione da concordare, comprendono le spese d'imballo, trasporto e quant'altro presso il magazzino del committente” (doc. 1 ). Parte_1
Dunque, in base al contratto di fornitura il prezzo corrisposto dall'attrice per la fornitura della merce
è comprensivo anche del costo di confezionamento dei singoli prodotti.
Pertanto, l'estrema genericità delle allegazioni e l'assenza di un titolo che giustifichi l'imputabilità del costo del materiale inutilizzato in capo a parte acquirente non può che comportare la riconduzione di tali spese all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte convenuta, comprensivo anche del rischio di rimanenze di materiale quale, nella specie, quello di imballaggio.
In considerazione dell'esito della lite sussistono giusti motivi per compensare tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite che per la restante parte sono poste a carico dell'attrice - e sono da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta - e che per l'intero sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attrice;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento di Parte_1 euro 5.335,84 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo effettivo ,a favore di Controparte_1
- Respinge le altre domande riconvenzionali di Controparte_1
- Dichiara compensate nella misura di ¼ tra le parti le spese di lite che per la residua parte pone a carico della attrice con distrazione a favore del procuratore antistatario della società convenuta, e che liquida, per l'intero, nella somma di euro 5401,50 per compenso, oltre IVA
– se dovuta- e CPA ed al 15% per rimborso spese generali.
Milano 28.9.2025
Il Giudice
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCUTERI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Marcallo con Casone (MI), Via Clerici n. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE SCUTERI;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Controparte_1 P.IVA_2
CATERINA, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE, 296 TRANI, presso il difensore avv. VENTURA CATERINA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per IL Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
IN VIA PRINCIPALE accertato l'inadempimento contrattuale da parte di dichiarare risolto il contratto di Controparte_1 fornitura del 03 settembre 2013 per inadempimento della parte convenuta;
condannare la parte convenuta al risarcimento del danno, lucro cessante pari ad € 116.550,00 o comunque nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà anche in via equitativa più corretta;
rigettare le domande riconvenzionali di parte convenuta perché infondate in fatto e diritto, in subordine ridurre l'importo della fattura n. 246 ad € 5.866,78 condannare parte convenuta alla refusione delle spese di lite
Per Controparte_1 Preliminarmente insiste nell' eccezione di decadenza dall'azione ed in quella di prescrizione del diritto alla garanzia; nel merito chiede che l'on.le Tribunale di Milano voglia rigettare le domande attoree per insussistenza dell'inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta eccessiva onerosità del contratto di fornitura di taralli sottoscritto tra le parti il 3.09.2013 e, per l'effetto, dichiarane la risoluzione;
accertato che non ha Parte_1 provveduto al pagamento della fattura n. 246-2340 del 31.03.2023 condannare al versamento in favore di della somma di € 7.4470,16; accertato che ha acquistato CP_1 Controparte_2 materiale per confezionare i prodotti venduti a per il valore di € 8.505,40 oltre IVA, Parte_1 non più utilizzabile per effetto della risoluzione del contratto, condannare quest'ultima al rimborso della predetta somma:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2025 Il conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale Controparte_1 di quest'ultima, di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti il 3 settembre 2013 e la condanna di detta società al risarcimento del danno nei limiti del lucro cessante stimato in euro 116.550,00.
La società attrice deduceva di aver sottoscritto con un contratto avente ad oggetto Controparte_1 la fornitura periodica di taralli, prodotti da quest'ultima, che dovevano essere realizzati in perfetta regola d'arte, attenendosi al ricettario allegato ed impiegando i materiali ivi indicati.
Secondo la società attrice il mancato rispetto, da parte della convenuta, della ricetta prevista contrattualmente integrava un grave inadempimento, dal quale conseguiva una contrazione delle vendite, vista la differente qualità del prodotto, e una diminuzione del proprio guadagno.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta, preliminarmente Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della causa petendi; la decadenza della garanzia per i vizi, data la mancata tempestiva denuncia degli stessi nel rispetto di quando previsto ai sensi dell'art. 1495, secondo comma c.c. e la prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1495, terzo comma c.c.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del “contratto di fornitura” per eccessiva onerosità sopravvenuta e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 7.470,16, a titolo di corrispettivo per la vendita oggetto della fattura n. 246-2340 del 31.03.2023 di euro 8.505,00 quale rimborso per l'acquisto del materiale di confezionamento per i prodotti destinati a parte attrice. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 nelle forme della trattazione scritta.
*** *** ***
La preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa indicazione della causa petendi non è fondata .
Deve, infatti, osservarsi che la disciplina dettata in materia di editio actionis risponde all'esigenza di garantire al convenuto una difesa consapevole. A tal fine, è necessaria una compiuta delineazione sia del petitum sia della causa petendi nella domanda attorea.
Nella fattispecie in esame, la società convenuta contesta la generica indicazione delle forniture di cui l'attrice lamenta l'assenza di qualità.
Ma la domanda spiegata dall'attrice nei confronti di trova il proprio fondamento Controparte_1 nel contratto del 3 settembre 2013 di cui chiede la stessa chiede la risoluzione, data la difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto quella contrattualmente pattuita e, altresì, il risarcimento del danno nei limiti del lucro cessante, come indicato in citazione.
E' fondata, invece, l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art.1495 c.c. come richiamato dall'art. 1497, secondo comma c.c., data la necessaria riqualificazione del contratto dedotto.
Sul punto devesi osservare che nell'ordinamento giuridico non sussiste il contratto tipico o socialmente tipico c.d. “di fornitura”. Trattasi, evidentemente, di un'espressione di uso comune, utilizzata per indicare rapporti contrattuali anche molto diversi tra loro, sia sotto il profilo strutturale che funzionale. Tra questi rientrano la compravendita (anche a consegne ripartite), l'appalto di servizi e la somministrazione.
In particolare, il contratto di somministrazione di merci, disciplinato dall'art. 1559 c.c., costituisce un contratto di scambio (di prestazioni periodiche o continuative destinate al soddisfacimento dei bisogni del somministrato verso un corrispettivo) e di durata, ad esecuzione continuata (Cass. Sez.
II, Sent. n. 15189/2011).
Tale contratto si distingue dalla vendita a consegne ripartite che, invece, è caratterizzata dall'unicità della prestazione e rispetto, la quale la ripartizione delle consegne incide soltanto sulla fase esecutiva del rapporto (Cass. Sez. III, Ord.,n. 33559/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 7380/1991).
Nella fattispecie in esame il rapporto commerciale intercorso tra le parti trova la propria origine nel
[.. contratto denominato “Contratto di fornitura taralli” concluso il 3 settembre 2013 (doc. 1
). Dall'analisi del contratto de quo si desume la sua natura giuridica, ossia un contratto di Pt_1 somministrazione. Infatti, il contratto prodotto in giudizio prevede una durata, la consegna di beni in base ad un ordine del destinatario ed uno sconto di fine anno, dal quale si desume la periodicità delle prestazioni, tipica della somministrazione.
Inoltre la stessa convenuta assume che le forniture venivano effettuate sulla scorta di richieste formulare dall'attrice, evidenziando così l'assenza di diversi singoli contratti di compravendita per ciascuna consegna.
Ciò posto la disciplina del contratto di somministrazione nulla dice in materia di garanzia per i vizi o mancanza di qualità della cosa somministrata. Pertanto, nel caso di somministrazione di merci in cui beni somministrati difettano della qualità promessa, trova applicazione il rinvio generale operato dall'art.1570 c.c. alle disposizioni del codice civile. Conformemente a quanto sostenuto in giurisprudenza, il rinvio de quo opera anche favore delle norme sulla garanzia in materia di vendita, le quali non risultano essere incompatibili con le disposizioni dedicate alla somministrazione (Cass.
Sez. III, Sentenza n. 14330 del 02/11/2000; Cass. Sez. III, Sentenza n. 2842 del 17/03/1998 ).
L'eccezione proposta dalla convenuta, per quanto esposto, deve essere ricondotta alla più appropriata disciplina della garanzia prevista dall'art. 1497 c.c. che attiene alle qualità essenziali o promesse del bene venduto (rectius: somministrato) al momento della conclusione del contratto.
Infatti, il riferimento al vizio redibitorio nell'eccezione sollevata da parte convenuta pare contraddetta dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, in cui parte attrice lamenta il sapore rancido dei taralli che si presume derivante dal mancato rispetto della ricetta pattuita e dal differente valore di perossidi e grassi rispetto quanto indicato sull'etichetta dei prodotti (doc. 4 il ). Pt_1
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali
(art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra ( Cass. Sez. II, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016).
Alle distinte categorie dei vizi e della mancanza di qualità corrispondono, a tutela del compratore, due diverse azioni: l'azione redibitoria e l'azione contrattuale. La prima costituisce una garanzia in senso tecnico, mentre l'altra rientra nella disciplina ordinaria degli inadempimenti contrattuali, nonostante anch'essa sia soggetta alla disciplina dell'onere della denuncia e dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 1497, comma secondo c.c.) (Cass. II Ord. 16 dicembre 2019, n.
33149; Cass. II Ord. 16 dicembre 2019, n. 33149). Dunque, nel caso di specie, l'asserita diversità di composizione dei beni consegnati rispetto quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, non risultando del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti. Nel caso in esame, infatti, i taralli oggetto di causa hanno comunque mantenuto una propria capacità funzionale, non essendo privi della generica idoneità allo specifico uso che doveva farne l'acquirente.
Ciò posto la denuncia non risulta essere stata effettuata tempestivamente dall'attrice, ai sensi verificare dell'art. 1495 c.c., che pone a carico del compratore l'onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. Ai fini della verifica della decorrenza del termine, per i vizi apparenti il dies a quo coincide con la consegna della merce;
mentre per i vizi non apparenti – ossia non rilevabili da un esame rapido e sommario della cosa venduta – il termine decorre dal momento in cui il compratore ha acquistato la certezza oggettiva della sussistenza del vizio o della difformità.
Qualora sia eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla scoperta, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.
Ciò posto parte attrice non ha provato, come era suo onere (infra ex multis Cass. II, Ord. 30 settembre 2019, n. 24348; Cass. II, 14 maggio 2008, n. 12130) di avere proposto tempestiva denuncia dalla data di redazione delle analisi (recanti la data 24 aprile 2024) volta a verificare la composizione del prodotto (doc. 4 ), analisi che, secondo prospettazione di parte attrice Parte_1
,avrebbero rilevato la mancanza di qualità nella merce. Solamente in data 11giugno 2024 la società attrice ha comunicato alla convenuta detta mancanza di qualità (doc. 11 ), circostanza CP_1 non contestata dalla stessa attrice.
Né rileva ai fini dell'individuazione del termine da cui decorre la decadenza che il risultato delle analisi sia stato comunicato all'attrice successivamente al 24.4.2024, trattandosi di questione afferente il rapporto tra la società ed il laboratorio di analisi cui si era rivolta
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta avanzata dalla società . CP_1
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467
c.c., la risoluzione del contratto, infatti, richiede la sussistenza di due requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Detti eventi devono poi caratterizzarsi per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cassazione civile sez. II, 22/09/2023, n.27152; conf. C.C. sent. n. 22396/2006).
Ciò posto la convenuta, a fondamento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., ha allegato dei prezzi delle materie prime e costi di produzione, causato dalla pandemia per covid 19 e dallo scoppio del conflitto russo – . CP_3
.In particolare, le allegazioni di sul punto sono assai generiche non essendo stato Controparte_1 fatto specifico riferimento, nella prospettiva di un'analisi quantitativa, a prezzi usuali, percentuali di aumento dei costi di produzione a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime e loro incidenza sull'equilibrio contrattuale, nonché i margini di guadagno attesi.
Inoltre la convenuta non ha fornito alcuna prova sufficiente della sopravvenuta ed eccessiva onerosità della propria prestazione in rapporto a quella della controparte, essendosi limitata a produrre le fatture relative al costo dell'olio, dell'energia elettrica e delle farine (doc. 16,17,18
. Infatti, l'aumento di queste materie prime necessarie per la produzione dei taralli Controparte_1
è un evento estraneo alle prestazioni corrispettive delle parti originariamente previste e quindi del sinallagma negoziale.
In particolare avrebbe dovuto dedurre e provare che, in seguito alla stipula del Controparte_1 contratto di fornitura, in conseguenza dei fatti imprevedibili ed eccezionali invocati, quale è stata la pandemia da Covid 19 e la guerra russo-ucraina, la società sarebbe andata incontro a consistenti perdite di fatturato, in virtù di un diminuito margine di guadagno. In generale, non ha fornito alcun dato obiettivo da cui desumere un netto peggioramento della propria condizione patrimoniale, tale da provocare un'eccessiva onerosità tale da giustificare la risoluzione del contratto di fornitura.
Risulta, invece , fondata e deve essere accolta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice limitatamente al pagamento di euro 5.335,84, e cioè la residua parte di corrispettivo relativo alla fornitura di taralli di cui alla fattura n. 246-2340 del 31.02.2023 (doc. 12 ) CP_1
La convenuta chiede infatti il pagamento del credito formatosi a seguito dell'ordine di acquisto proveniente dalla società (doc. 12 ), la cui merce si presume consegnata non Parte_1 CP_1 avendo parte attrice contestato di averla ricevuta. In realtà, è la stessa società attrice che, a seguito della richiesta di pagamento di parte convenuta della somma di euro 7.470,16, riconosce parzialmente il proprio debito, ritenendo che su tali fatture “aveva versato in acconto l'importo di euro 1.603,38, pertanto il credito sarebbe di euro 5866,78” (pag. 5 prima memoria ). Sul Parte_1 punto è la società attrice che assume di essersi avvalsa dello strumento di autotutela ex art. 1460 c.c. posto che “appare giuridicamente corretto non pagare merce difforme rispetto a quanto premesso in vendita” (pag. 5 prima memoria ). Parte_1 Ma in primo luogo, detta eccezione, com'è noto, consente al contraente che abbia inutilmente atteso l'esatto adempimento della prestazione a lui dovuta di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione fino a quando la controparte inadempiente non provveda ovvero non offra di provvedere al dovuto adempimento.
Inoltre, l'eccezione de qua è un rimedio necessariamente temporaneo che non può mai produrre effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, destinati a incidere transitoriamente sulla vincolatività del contratto. Gli effetti liberatori, infatti, potranno derivare unicamente dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (infra et amplius Cass. III, Ord. 29 marzo
2019, n. 8760).
Nel caso di specie, a fronte della prova del titolo del proprio credito fornito dalla convenuta (doc. 12
), la società ha assolto il proprio onere probatorio producendo delle copie di CP_1 Parte_1 bonifici bancari relativi all'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento della fornitura de qua, per un totale complessivo di euro 2.134,32 (doc. 8 ). Pertanto, il credito vantato da Parte_1
è pari alla differenza tra quanto originariamente dovuto in base alla fattura n. 246- Controparte_1
2340 (euro 7.470,16) e quanto effettivamente pagato da parte attrice (euro 2.134,32), cosicché il corrispettivo dovuto per la fornitura dei taralli relativo alla fattura de qua ammonta ad euro
5.335,84.
Inoltre, l'assenza di qualsivoglia contestazione a tale produzione documentale da parte della società convenuta, può essere utilizzato quale ulteriore argomento di prova per indurre la veridicità di quanto assunto dalla società . Parte_1
Su detta somma decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale a favore della società . CP_1
Deve infine essere respinta la domanda riconvenzionale di condanna al rimborso della somma di euro 8.505,40 oltre IVA.
La convenuta assume di aver acquistato del materiale per confezionare i prodotti venduti alla società , non più utilizzabili a seguito della risoluzione del contratto di fornitura. Parte_1
Secondo detta società, infatti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del 3.09.2013 ed il rifiuto della società di adeguare i prezzi alle attuali condizioni del mercato rendono Parte_1 impossibile la prosecuzione del contratto stesso e, pertanto, l'accordo de quo “deve ritenersi risolto”
(doc. 11 ). CP_1
Ma sul punto devesi osservare che non detta risoluzione non è stata pronunciata e comunque difettano i presupposti di cui all'art 1467 c c
Altresì, la clausola n. 10 del contratto de quo, con riferimento ai corrispettivi relativi alla fornitura dei taralli, prevede che “i prezzi indicati, salvo contraria pattuizione da concordare, comprendono le spese d'imballo, trasporto e quant'altro presso il magazzino del committente” (doc. 1 ). Parte_1
Dunque, in base al contratto di fornitura il prezzo corrisposto dall'attrice per la fornitura della merce
è comprensivo anche del costo di confezionamento dei singoli prodotti.
Pertanto, l'estrema genericità delle allegazioni e l'assenza di un titolo che giustifichi l'imputabilità del costo del materiale inutilizzato in capo a parte acquirente non può che comportare la riconduzione di tali spese all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte convenuta, comprensivo anche del rischio di rimanenze di materiale quale, nella specie, quello di imballaggio.
In considerazione dell'esito della lite sussistono giusti motivi per compensare tra le parti nella misura di ¼ le spese di lite che per la restante parte sono poste a carico dell'attrice - e sono da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta - e che per l'intero sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attrice;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento di Parte_1 euro 5.335,84 oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo effettivo ,a favore di Controparte_1
- Respinge le altre domande riconvenzionali di Controparte_1
- Dichiara compensate nella misura di ¼ tra le parti le spese di lite che per la residua parte pone a carico della attrice con distrazione a favore del procuratore antistatario della società convenuta, e che liquida, per l'intero, nella somma di euro 5401,50 per compenso, oltre IVA
– se dovuta- e CPA ed al 15% per rimborso spese generali.
Milano 28.9.2025
Il Giudice
Dott. Susanna Terni