Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 98/2019
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 25.6.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; viste le note scritte depositate dagli avv.ti Anna M. Ciancico e Francesco Balestrazzi nell'interesse di;
quelle depositate dall'avv. TO Parte_1
Berretta nell'interesse di TO IA ed OS IA;
e quelle depositate dagli avv.ti
Alessio Carabba Tettamanti, Giovanni Di Traglia e Stefania Golisciani nell'interesse di CP_1
; , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Andrea Parte_5 Parte_5
considerato che i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 06.05.19 ai nn. 7771 Reg. Gen. e 6152
Reg. Part. ATTO GIUDIZIARIO Data 24/01/2019 Numero di repertorio 255 Pubblico ufficiale
Part TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Codice fiscale 040 00871 Sede CALTAGIRONE
(CT), e compensazione integrale delle spese tra le parti;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 n. 98 promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
7.2.1958 ), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_1
avv.ti Anna M. Ciancico e Francesco Balestrazzi Email_1
, con domicilio eletto presso lo studio Email_2
professionale sito in Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, come da procura in atti;
ATTORE
Contro
TI TO nato a [...] l'[...] ) e TI C.F._2
ROSARIO, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliati in Catania via Alberto Mario n.68 presso lo C.F._3
studio professionale dell'avv. TO Berretta , che li Email_3
rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTI
e
, Banca Controparte_2
aderente al (P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di AN ), che agisce in persona del proprio Responsabile del Servizio P.IVA_2
Legale e Contenzioso dott. , elettivamente domiciliato in Trapani nella Via Per_1 Controparte_4
Gen. Ameglio n. 37 presso lo studio professionale dell'avv. Roberto Costanza
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
, Email_4
giusta mandato speciale in atti;
CONVENUTO
e nata a [...] il Controparte_5
23.7.1943 ; nato a [...] il C.F._4 Parte_3
14.4.1973 ); nato a [...] il C.F._5 Parte_4
10.11.1978 ); nato a [...] il C.F._6 Parte_5
2.8.1967 ); nato a [...] il C.F._7 Parte_6
9.10.1970 ), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli C.F._8
avv.ti Alessio Carabba Tettamanti ( , Giovanni Di Traglia Email_5 Email_6
e Stefania Golisciani ed elettivamente domiciliati presso lo studio Carabba & Email_7
Partners sito in Roma, Via dei Condotti n. 91, per procura in atti;
CONVENUTI
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data
06.05.19 ai nn. 7771 Reg. Gen. e 6152 Reg. Part. ATTO GIUDIZIARIO Data 24/01/2019
Numero di repertorio 255 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Codice
Part fiscale 040 00871 Sede CALTAGIRONE (CT);
- COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.1.2019¸ ha citato in Parte_1
giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo “- accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha diritto di prelazione sui terreni acquistati dai Sigg.ri IA Parte_1
TO ed IA OS, come sopra indicati, e per l'effetto sostituirlo ai compratori alle stesse effettive condizioni di cui agli atti di trasferimento e specificatamente al Sig. IA OS nella proprietà dei terreni estesi Ha 48.58.07, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Lentini al foglio
15, particelle 7, 10, 52, 164, 268, 270, 271, 275, 279, 411, 416, 416, e al Sig. IA TO nella proprietà dei terreni estesi Ha 13.80.63, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Lentini al foglio
15, particelle 37, 38, 39, 40, 41, 167, 170; - accertare e dichiarare che il prezzo effettivo di acquisto pagato dal Sig. IA TO è di € 202.596,00 e non di € 235.636,00 come indicato nell'atto di trasferimento e, pertanto, il prezzo dovuto dall'attore per il ritratto dei terreni acquistati dal predetto Sig. IA TO sarà di € 202.596,00; - accertare e dichiarare che il prezzo effettivo di acquisto pagato dal Sig. IA OS è di € 722.404,00 e non di € 849.748,00 come indicato nell'atto di trasferimento e, pertanto, il prezzo dovuto dall'attore per il ritratto dei terreni acquistati dal pretto
Sig. IA OS sarà di € 722.404,00; - in subordine accertare e dichiarare che il prezzo dovuto per l'esercizio della prelazione agraria da parte del Sig. è Parte_1 di € 849.748,00 per i terreni acquistati dal Sig. IA OS, estesi Ha 48.58.07, riportati nel
Catasto Terreni del Comune di Lentini al foglio 15, particelle 7, 10, 52, 164, 268, 270, 271, 275, 279,
411, 416, 416, e di € 235.636,00 per i terreni acquistati dal Sig. IA TO estesi Ha 13.80.63, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Lentini al foglio 15, particelle 37, 38, 39, 40, 41, 167,
17; - in ogni caso accertare e dichiarare che per la restitutio in pristinum dei terreni sopra indicati sono necessari lavori per complessivi € 416.900,00 e, pertanto, condannare i convenuti IA TO
e IA OS al risarcimento del danno ed al pagamento di quanto sopra indicato o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, somma di cui si chiede la compensazione con il prezzo dovuto per la prelazione agraria;
- condannare la
[...]
, in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a cancellare le ipoteche iscritte presso l'Ufficio del Territorio di
Siracusa in data 12.2.2018 ai nn. 2196/463 e 2197/464; - in subordine, nella non temuta ipotesi in cui non venga accolta la superiore domanda, condannare i Sigg.ri IA TO ed IA OS
a tenere indenne esso attore da quanto dovrà eventualmente corrispondere alla CP_2 [...]
per la cancellazione delle anzidette Controparte_6 ipoteche”.
Con comparse del 28.5.2019 e del 29.5.2019 si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, contestando tutto quanto dedotto dall'attore, e chiedendo pertanto il rigetto dell'azione proposta.
I convenuti TO IA e OS IA hanno altresì chiesto in via riconvenzionale, “dire tenuto l'odierno attore, OP HE VO EY NB, meglio sopra generalizzato, in caso di accoglimento del retratto agrario, alla refusione di tutte le spese sostenute dai sigg. IA per i miglioramenti effettuati sui fondi dopo l'acquisto che ammontano ad €. 410.909,28 e che se contestati dovranno essere calcolati da apposita Ctu che sin d'ora si chiede, nonché al risarcimento del danno subito dagli odierni istanti dovuti ai maggiori costi sopportati dai germani IA per il sopperimento delle somme non concesse dall'Istituto mutuatario parte del presente giudizio di cui si chiede determinarsi l'ammontare in apposita Ctu”.
La ha chiesto, in Controparte_2 via riconvenzionale trasversale, “nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condannare i signori IA OS ed IA TO - indicati in premessa - in solido tra loro, al pagamento in favore della di , della complessiva di Parte_7 CP_6
€.915.636,00, di cui €.680.000,00 corrispondente al capitale erogato in forza del contratto di mutuo fondiario rep. 15258, racc. 10881 stipulato in data 07/02/2018 in Notar di Persona_2
Caltagirone ed €.235.636,00 importo ottenuto dalla sommatoria del saldo-prezzo della vendita dei terreni agricoli siti in Lentini nella C.da Cucco, di Ha. 13.80.63 (€.202.596,00) e delle spese effettuate dall'acquirente per opere di miglioramento fondiario e poi rifinanziate dalla CP_2
(€.33.040,00) in forza del contratto di mutuo fondiario rep. 15260 racc. 10882 stipulato in data
07/02/2018 in Notar di Caltagirone, e/o della maggiore o minore somma che Persona_2 sarà determinata in corso di causa”.
Assegnati i termini 183 e disposto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, tutte le parti, con istanza congiunta del 29.5.2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ed emettersi ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, depositando all'uopo la scrittura privata di transazione sottoscritta da tutte le parti in causa.
È stata dunque fissata l'udienza indicata in epigrafe, in occasione della quale le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Tanto precisato, giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione;
b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ., n. 2567 del 2007; Cass. civ., n. 26351 del 2005).
Nel caso che ci occupa, considerato che le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo della controversia, deve rilevarsi la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, nel senso sopra specificato, e deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve conseguentemente essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 06.05.19 ai nn. 7771 Reg. Gen. e 6152 Reg. Part. ATTO GIUDIZIARIO
Data 24/01/2019 Numero di repertorio 255 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Part Codice fiscale 040 00871 Sede CALTAGIRONE (CT).
Poiché le parti di sono conciliate, le spese di lite deVOo essere compensate ai sensi del comma terzo dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 26.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore