Articolo 10 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 marzo 1980
Art. 10. Riapertura del termine per l'opzione

Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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