Art. 10. Riapertura del termine per l'opzione
Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.
Il termine per l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.