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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVIVA PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1302/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
RI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100298 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 13.10.2025 presso questa CGT, la RI SR insorgeva avverso l'accertamento per omesso versamento della ritenuta d'acconto IRPEF per E 39.453,96 in relazione al reddito di capitale di E 151.746,00 corrisposto al socio unico e legale rappresentante Nominativo_1 nell'anno 2020, il tutto a seguito del prodromico accertamento per il corrispondente reddito d'impresa occultato a mezzo di costi di carburante fittizi .
Nel ricorso si insiste nel contestare il presupposto maggior reddito d'impresa, ribadendo l'effettività dei costi di carburante disconosciuti da ADE per E 135.632,61 ( su cui veniva applicato il ricarico dell'
11,88% ), nonostante la pronunzia sfavorevole di questa CGT n. 660/2025 ( non passata in giudicato in quanto ancora suscettibile di gravame ); si contesta inoltre la presunzione di distribuzione al socio unico del maggior utile accertato, ritenendola non sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti .
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio chiedeva il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la piena legittimità dell'accertamento contestato e già confermato dalla CGT di primo grado, nonchè la piena validità della presunzione di distribuzione al socio unico dei maggiori ricavi societari occultati sotto forma di costi fittizi.
All'udienza odierna la causa veniva trattata e decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi rigettato, con integrale conferma dell'accertamento impugnato .
L'attività svolta dalla società ricorrente consiste nell'organizzazione dei trasporti su gomma per conto di grosse aziende committenti, reperendo sul mercato le singole ditte di autotrasporti ( a volte piccole ditte individuali ) e lucrando sulla differenza tra il corrispettivo conseguito dalle committenti e quello fatturato dall'autotrasportatore .
Nel corso della prodromica verifica sociale per l'anno 2020 i funzionari di ADE hanno rilevato a carico della ricorrente costi carburante sopportati per complessivi E 209.905,13, di cui appena E 64.036,00 ribaltati in fattura a carico dei singoli autotrasportatori;
ne hanno tratto la logica conseguenza che la differenza di E 135.632,61 costituisca un costo non inerente all'attività svolta ( che è quella di organizzare i trasporti altrui e non effettuare direttamente gli stessi ), da considerare quindi un ricavo occulto su cui applicare la consueta percentuale di ricarico dell' 11,88, con relativa ripresa a tassazione di IRES-IRAP-
IVA per un totale di maggiori ricavi pari ad E 151.745,76 .
Tale accertamento veniva impugnato davanti a questa CGT, che con sentenza n. 660/2025 ( che si abbia qui integralmente riportata ) lo confermava in pieno, rigettando il ricorso della società con il carico delle spese
La RI SR aveva infatti opposto che la prassi di anticipare il costo carburante ai piccoli autotrasportatori privi di adeguata liquidità, specie se provenienti da fuori regione, corrispondeva ad una precisa politica aziendale tendente ad incentivare la loro disponibilità ad assumere il servizio, così da poter soddisfare le notevoli commesse delle grandi aziende ed assicurare la pronta effettuazione del trasporto, il tutto con conseguente economicità dell'intera gestione aziendale, sempre sostenuta da notevoli fatturati ( per il 2020 pari ad E 5.742.417,00 ) . Tale deduzione difensiva non aveva però convinto questa CGT, poiché non spiegava perché in alcuni casi il costo del carburante era stato ribaltato sui singoli autotrasportatori ( per E 64.036,00 ) ed in altri, ben più consistenti ( E 135.632,61 ), no, tanto più che la stessa società aveva ammesso che l'eventuale minimo sconto ricevuto in alcuni casi dal piccolo autotrasportatore, pari ad E/ton 0,10 , non sempre era correlato all'anticipazione del costo carburante ed in ogni caso non lo compensava affatto .
La CGT confermava quindi l' antieconomicità della prassi di anticipare il costo carburante senza poi ottenere alcun rimborso ( per complessivi E 135.632,61 ), stante anche l'evidente sproporzione tra l'elevato fatturato di oltre cinque milioni di euro ed il minimo utile dichiarato, pari a poco più di E
100.000,00 ( appena il 2% dei ricavi ); sottolineava altresì l'anomala circostanza che nell'anno 2020, a fronte di un fatturato calante rispetto alla precedente annualità, il costo carburante fosse asceso da E
134.565,00 del 2019 a ben E 209.905,00 dell'anno della pandemia, così riducendo drasticamente l'utile da E 472.015,00 ( esercizio 2019 ) ad E 115.522,00 ( esercizio 2020 ) .
In conclusione la CGT nella menzionata sentenza n. 660/2025 ha ritenuto del tutto legittimo l'accertamento sociale ai fini IRES-IRAP-IVA ove erano stati contestati maggiori ricavi per complessivi E
151.745,76 in conseguenza di costi non inerenti all'attività svolta ed assolutamente privi di giustificazione;
tale conclusione ( fatto ovviamente salvo l'eventuale differente esito del giudizio tributario nei successivi gradi di giudizio ) non può qui essere rimessa in discussione e quindi costituisce il necessario e più che valido presupposto dell'ulteriore accertamento qui opposto, che concerne l'omesso versamento della ritenuta d'acconto di E 39.453,96 sul corrispondente reddito da capitale riversato al socio unico e legale rappresentante della RI SR .
Il sig Nominativo_1, socio unico e legale rappresentante della società, come si ammette anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio può ben considerarsi l'effettivo “dominus” della stessa, poiché
“materialmente si occupa di procacciare le commesse relative ai servizi di trasporto da disimpegnare ed organizzare il trasporto” ( cfr p. 3 ), avvalendosi dell'ausilio di soli tre dipendenti e così conseguendo elevati livelli di fatturato .
Non può quindi non applicarsi al caso di specie la presunzione di distribuzione degli utili sociali “in nero”, occultati da costi fittizi, ai soci delle compagini sociali a ristretta base partecipativa, ricorrendone tutti i presupposti in fatto ed in diritto così come delineati nella costante giurisprudenza della S.C. ( cfr ex multis
Cass nn 25559/2024 – 19409/2024 – 27778/2017 ); né la ricorrente nel presente giudizio ha fornito la minima prova che tali maggiori utili siano stati accantonati ovvero diversamente impiegati, sicchè ne esce ulteriormente rafforzata la solida presunzione posta a base del contestato accertamento, che va conclusivamente confermato .
Né a differenti conclusioni potrebbe portare l'espletamento della richiesta prova testimoniale, assolutamente non decisiva né rilevante ai fini della decisione, tanto più che su cinque piccoli autotrasportatori da escutere, tre sono di Comuni della provincia jonica e soltanto due sono di Crotone, il che contraddice l'assunto che le anticipazioni non rimborsate siano state soprattutto effettuate in favore di aziende aventi sede in altre regioni .
Il ricorso va quindi conclusivamente rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore di ADE delle spese di lite, che si liquidano in E 2400,00 oltre accessori ove dovuti
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVIVA PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1302/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
RI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I100298 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 13.10.2025 presso questa CGT, la RI SR insorgeva avverso l'accertamento per omesso versamento della ritenuta d'acconto IRPEF per E 39.453,96 in relazione al reddito di capitale di E 151.746,00 corrisposto al socio unico e legale rappresentante Nominativo_1 nell'anno 2020, il tutto a seguito del prodromico accertamento per il corrispondente reddito d'impresa occultato a mezzo di costi di carburante fittizi .
Nel ricorso si insiste nel contestare il presupposto maggior reddito d'impresa, ribadendo l'effettività dei costi di carburante disconosciuti da ADE per E 135.632,61 ( su cui veniva applicato il ricarico dell'
11,88% ), nonostante la pronunzia sfavorevole di questa CGT n. 660/2025 ( non passata in giudicato in quanto ancora suscettibile di gravame ); si contesta inoltre la presunzione di distribuzione al socio unico del maggior utile accertato, ritenendola non sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti .
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio chiedeva il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la piena legittimità dell'accertamento contestato e già confermato dalla CGT di primo grado, nonchè la piena validità della presunzione di distribuzione al socio unico dei maggiori ricavi societari occultati sotto forma di costi fittizi.
All'udienza odierna la causa veniva trattata e decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi rigettato, con integrale conferma dell'accertamento impugnato .
L'attività svolta dalla società ricorrente consiste nell'organizzazione dei trasporti su gomma per conto di grosse aziende committenti, reperendo sul mercato le singole ditte di autotrasporti ( a volte piccole ditte individuali ) e lucrando sulla differenza tra il corrispettivo conseguito dalle committenti e quello fatturato dall'autotrasportatore .
Nel corso della prodromica verifica sociale per l'anno 2020 i funzionari di ADE hanno rilevato a carico della ricorrente costi carburante sopportati per complessivi E 209.905,13, di cui appena E 64.036,00 ribaltati in fattura a carico dei singoli autotrasportatori;
ne hanno tratto la logica conseguenza che la differenza di E 135.632,61 costituisca un costo non inerente all'attività svolta ( che è quella di organizzare i trasporti altrui e non effettuare direttamente gli stessi ), da considerare quindi un ricavo occulto su cui applicare la consueta percentuale di ricarico dell' 11,88, con relativa ripresa a tassazione di IRES-IRAP-
IVA per un totale di maggiori ricavi pari ad E 151.745,76 .
Tale accertamento veniva impugnato davanti a questa CGT, che con sentenza n. 660/2025 ( che si abbia qui integralmente riportata ) lo confermava in pieno, rigettando il ricorso della società con il carico delle spese
La RI SR aveva infatti opposto che la prassi di anticipare il costo carburante ai piccoli autotrasportatori privi di adeguata liquidità, specie se provenienti da fuori regione, corrispondeva ad una precisa politica aziendale tendente ad incentivare la loro disponibilità ad assumere il servizio, così da poter soddisfare le notevoli commesse delle grandi aziende ed assicurare la pronta effettuazione del trasporto, il tutto con conseguente economicità dell'intera gestione aziendale, sempre sostenuta da notevoli fatturati ( per il 2020 pari ad E 5.742.417,00 ) . Tale deduzione difensiva non aveva però convinto questa CGT, poiché non spiegava perché in alcuni casi il costo del carburante era stato ribaltato sui singoli autotrasportatori ( per E 64.036,00 ) ed in altri, ben più consistenti ( E 135.632,61 ), no, tanto più che la stessa società aveva ammesso che l'eventuale minimo sconto ricevuto in alcuni casi dal piccolo autotrasportatore, pari ad E/ton 0,10 , non sempre era correlato all'anticipazione del costo carburante ed in ogni caso non lo compensava affatto .
La CGT confermava quindi l' antieconomicità della prassi di anticipare il costo carburante senza poi ottenere alcun rimborso ( per complessivi E 135.632,61 ), stante anche l'evidente sproporzione tra l'elevato fatturato di oltre cinque milioni di euro ed il minimo utile dichiarato, pari a poco più di E
100.000,00 ( appena il 2% dei ricavi ); sottolineava altresì l'anomala circostanza che nell'anno 2020, a fronte di un fatturato calante rispetto alla precedente annualità, il costo carburante fosse asceso da E
134.565,00 del 2019 a ben E 209.905,00 dell'anno della pandemia, così riducendo drasticamente l'utile da E 472.015,00 ( esercizio 2019 ) ad E 115.522,00 ( esercizio 2020 ) .
In conclusione la CGT nella menzionata sentenza n. 660/2025 ha ritenuto del tutto legittimo l'accertamento sociale ai fini IRES-IRAP-IVA ove erano stati contestati maggiori ricavi per complessivi E
151.745,76 in conseguenza di costi non inerenti all'attività svolta ed assolutamente privi di giustificazione;
tale conclusione ( fatto ovviamente salvo l'eventuale differente esito del giudizio tributario nei successivi gradi di giudizio ) non può qui essere rimessa in discussione e quindi costituisce il necessario e più che valido presupposto dell'ulteriore accertamento qui opposto, che concerne l'omesso versamento della ritenuta d'acconto di E 39.453,96 sul corrispondente reddito da capitale riversato al socio unico e legale rappresentante della RI SR .
Il sig Nominativo_1, socio unico e legale rappresentante della società, come si ammette anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio può ben considerarsi l'effettivo “dominus” della stessa, poiché
“materialmente si occupa di procacciare le commesse relative ai servizi di trasporto da disimpegnare ed organizzare il trasporto” ( cfr p. 3 ), avvalendosi dell'ausilio di soli tre dipendenti e così conseguendo elevati livelli di fatturato .
Non può quindi non applicarsi al caso di specie la presunzione di distribuzione degli utili sociali “in nero”, occultati da costi fittizi, ai soci delle compagini sociali a ristretta base partecipativa, ricorrendone tutti i presupposti in fatto ed in diritto così come delineati nella costante giurisprudenza della S.C. ( cfr ex multis
Cass nn 25559/2024 – 19409/2024 – 27778/2017 ); né la ricorrente nel presente giudizio ha fornito la minima prova che tali maggiori utili siano stati accantonati ovvero diversamente impiegati, sicchè ne esce ulteriormente rafforzata la solida presunzione posta a base del contestato accertamento, che va conclusivamente confermato .
Né a differenti conclusioni potrebbe portare l'espletamento della richiesta prova testimoniale, assolutamente non decisiva né rilevante ai fini della decisione, tanto più che su cinque piccoli autotrasportatori da escutere, tre sono di Comuni della provincia jonica e soltanto due sono di Crotone, il che contraddice l'assunto che le anticipazioni non rimborsate siano state soprattutto effettuate in favore di aziende aventi sede in altre regioni .
Il ricorso va quindi conclusivamente rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore di ADE delle spese di lite, che si liquidano in E 2400,00 oltre accessori ove dovuti