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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
LE AN, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4446/2020 spedito il 23/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342004005763682000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la CTP di Cosenza R.G.R. n. 2207/04 il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rossano e del Centro Servizi di Salerno, avverso la cartella di pagamento n. 03420040005763682000 eccependone l'illegittimità per tardività e per difetto di motivazione. Tale controversia veniva decisa con Sentenza n. 1843 emessa dalla CTP di Cosenza sezione 13 in data
22/01/14 e depositata in data 17/4/2014 favorevole al contribuente.
Con ricorso in appello depositato il 20/5/2015, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cosenza, impugnava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, n.1843/13/14, del
17/3/2014, lamentando che la stessa avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso inoltrato a mezzo posta in piego chiuso anziché aperto e nel merito affermava che l'atto era debitamente motivato in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Con decisione n. 2986 pronunciata il 13/7/17 e depositata il 2/11/17 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rilevava l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'Agente della Riscossione e l'Amministrazione Finanziaria che gli aveva affidato l'imposta da riscuotere, evidenziando che il ricorso di primo grado risultava proposto esclusivamente contro l'Agenzia delle Entrate, per come si evince dalla lettura dello stesso e dall'epigrafe della impugnata decisione della C.T.P. di Cosenza, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari era affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Pertanto la C.T.R. annullava la sentenza impugnata e rimetteva la causa alla CTP di Cosenza, per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione in applicazione dell'art. 59, lett. B) del D.Lgs 546/92.
Con Ordinanza n. 111/2023 questa Corte preso atto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
n. 2986/17 emessa sull'appello n. 1344/15 proposto dall'Agenzia Entrate di Cosenza, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dalla C.G.T. di Cosenza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166
C.p.c., quale parte convenuta nel giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03420040005763682000 promosso dal Signor Ricorrente_1 nella qualità di ricorrente, identificato con RGR 4446/2020 della stessa C.G.T di Cosenza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c..
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione in ottemperanza all'integrazione del contraddittorio sancito con l'ordinanza sopra citata, insistendo per il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Circa la censura di inammissibilità eccepita dalla parte resistente riferita alla modalità di inoltro del gravame, poiché lo stesso è stato introdotto con modalità diversa da quella indicata dalla norma, la stessa non ha pregio essendosi comunque garantito un completo contraddittorio con la relativa costituzione delle parti convenute. Infatti con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento.
Per quanto attiene l'eccepita eccezione afferente la carenza di motivazione sollevata dalla parte ricorrente la stessa risulta fondata, in quanto l'avviso impugnato riporta una sommaria descrizione della pretesa obbligazione tributaria insieme ad alcuni codici tributi di riferimento, senza riportare la descrizione delle imposte dovute, tenuto conto della rispettiva dichiarazione integrativa e dei relativi versamenti allegati in atti, presentata dal contribuente limitandosi parte convenuta con eccessiva sintesi, ad un omesso o carente versamento, senza specificare se trattasi di carenza oppure di omissione, impedendo di effettuare allo stesso il riscontro di congruità dei valori assunti ai fini della liquidazione dell'imposta pretesa e limitando in tal fatta, il diritto alla difesa del contribuente sancito dalla normativa di specie. Orbene l'Ente convenuto deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico-giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria, in ossequio anche al consolidamento della giurisprudenza della
Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27765/2020; n. 20923/19 e n. 30039/18). Ciò è espressione del più generale diritto di difesa del privato cittadino che può validamente difendersi e contraddire l'amministrazione, soltanto qualora sia posto nelle condizioni di conoscere anticipatamente e concretamente le ragioni del suo agire.
Ma è al tempo stesso espressione dei principi di legalità, economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (ex art. 97 della Costituzione). Orbene nell'ottica di una sempre maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità così evidente tra le due parti del procedimento, non potendosi considerare pertanto legittima la pretesa impositiva che si esaurisca in una astratta enunciazione della imposizione fiscale.
Infatti spetta all'Ente convenuto fornire la prova esauriente dei fatti sui quali si è fondato l'atto introduttivo, non potendo ritenere esauriente il riferimento a semplici presunzioni, giusta quanto sancito dal principio generale statuito dall'art. 2697 del Codice Civile, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa,
l'onere della prova e conseguentemente se la parte che agisce non prova, soccombe ed il fatto affermato e non provato concretamente, deve essere considerato inesistente.
Peraltro la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente convenuto l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto, ove risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 31878/2022 n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni esposte la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre le parti convenute in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 C.p.c..
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
LE AN, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4446/2020 spedito il 23/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342004005763682000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la CTP di Cosenza R.G.R. n. 2207/04 il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rossano e del Centro Servizi di Salerno, avverso la cartella di pagamento n. 03420040005763682000 eccependone l'illegittimità per tardività e per difetto di motivazione. Tale controversia veniva decisa con Sentenza n. 1843 emessa dalla CTP di Cosenza sezione 13 in data
22/01/14 e depositata in data 17/4/2014 favorevole al contribuente.
Con ricorso in appello depositato il 20/5/2015, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cosenza, impugnava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, n.1843/13/14, del
17/3/2014, lamentando che la stessa avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso inoltrato a mezzo posta in piego chiuso anziché aperto e nel merito affermava che l'atto era debitamente motivato in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Con decisione n. 2986 pronunciata il 13/7/17 e depositata il 2/11/17 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rilevava l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'Agente della Riscossione e l'Amministrazione Finanziaria che gli aveva affidato l'imposta da riscuotere, evidenziando che il ricorso di primo grado risultava proposto esclusivamente contro l'Agenzia delle Entrate, per come si evince dalla lettura dello stesso e dall'epigrafe della impugnata decisione della C.T.P. di Cosenza, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari era affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Pertanto la C.T.R. annullava la sentenza impugnata e rimetteva la causa alla CTP di Cosenza, per l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione in applicazione dell'art. 59, lett. B) del D.Lgs 546/92.
Con Ordinanza n. 111/2023 questa Corte preso atto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
n. 2986/17 emessa sull'appello n. 1344/15 proposto dall'Agenzia Entrate di Cosenza, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione, con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dalla C.G.T. di Cosenza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166
C.p.c., quale parte convenuta nel giudizio relativo all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03420040005763682000 promosso dal Signor Ricorrente_1 nella qualità di ricorrente, identificato con RGR 4446/2020 della stessa C.G.T di Cosenza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c..
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione in ottemperanza all'integrazione del contraddittorio sancito con l'ordinanza sopra citata, insistendo per il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Circa la censura di inammissibilità eccepita dalla parte resistente riferita alla modalità di inoltro del gravame, poiché lo stesso è stato introdotto con modalità diversa da quella indicata dalla norma, la stessa non ha pregio essendosi comunque garantito un completo contraddittorio con la relativa costituzione delle parti convenute. Infatti con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento.
Per quanto attiene l'eccepita eccezione afferente la carenza di motivazione sollevata dalla parte ricorrente la stessa risulta fondata, in quanto l'avviso impugnato riporta una sommaria descrizione della pretesa obbligazione tributaria insieme ad alcuni codici tributi di riferimento, senza riportare la descrizione delle imposte dovute, tenuto conto della rispettiva dichiarazione integrativa e dei relativi versamenti allegati in atti, presentata dal contribuente limitandosi parte convenuta con eccessiva sintesi, ad un omesso o carente versamento, senza specificare se trattasi di carenza oppure di omissione, impedendo di effettuare allo stesso il riscontro di congruità dei valori assunti ai fini della liquidazione dell'imposta pretesa e limitando in tal fatta, il diritto alla difesa del contribuente sancito dalla normativa di specie. Orbene l'Ente convenuto deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico-giuridico e fattuale seguito durante l'istruttoria, in ossequio anche al consolidamento della giurisprudenza della
Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 27765/2020; n. 20923/19 e n. 30039/18). Ciò è espressione del più generale diritto di difesa del privato cittadino che può validamente difendersi e contraddire l'amministrazione, soltanto qualora sia posto nelle condizioni di conoscere anticipatamente e concretamente le ragioni del suo agire.
Ma è al tempo stesso espressione dei principi di legalità, economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (ex art. 97 della Costituzione). Orbene nell'ottica di una sempre maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità così evidente tra le due parti del procedimento, non potendosi considerare pertanto legittima la pretesa impositiva che si esaurisca in una astratta enunciazione della imposizione fiscale.
Infatti spetta all'Ente convenuto fornire la prova esauriente dei fatti sui quali si è fondato l'atto introduttivo, non potendo ritenere esauriente il riferimento a semplici presunzioni, giusta quanto sancito dal principio generale statuito dall'art. 2697 del Codice Civile, secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa,
l'onere della prova e conseguentemente se la parte che agisce non prova, soccombe ed il fatto affermato e non provato concretamente, deve essere considerato inesistente.
Peraltro la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Ente convenuto l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto, ove risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 31878/2022 n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni esposte la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre le parti convenute in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 C.p.c..