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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16592 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56397/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Colella, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Capuzzi, come da procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nate le figlie (29/12/2012), (27/3/2014) ed (12/2/2019), che il coniuge era denigratorio, Per_1 Per_2 Per_3 ingiurioso e violento con la moglie anche alla presenza delle minori, nonché nei riguardi di una delle figlie
(che colpiva una volta ripetutamente con tredici schiaffi), che lo stesso distruggeva anche oggetti e si procurava volontariamente lesioni durante i suoi accessi di ira, che abusava di alcool, che si disinteressava della famiglia, allontanandosi anche per mesi per fare rientro nel suo Paese di origine, l'India, comunque non collaborando nella quotidianità quando stava a casa, che al marito erano anche stati prescritti farmaci per la stabilizzazione dell'umore che tuttavia egli non assumeva, e chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
affidarsi le figlie minori alla madre in via esclusiva, con la regolamentazione del regime di visite per il padre come ritenuto opportuno;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
determinarsi un assegno di mantenimento per le figlie a carico del resistente pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per le medesime.
Si costituiva il resistente, contestando le condotte addebitategli, deducendo che la moglie aveva intrattenuto relazioni extraconiugali (aveva anche allo stato un compagno convivente), che lui aveva una “depressione endoreattiva importante, con pensieri auto lesivi, forte ansia, forte riduzione della capacità relazionale con ritiro della relazioni sociali e complessivo decadimento delle capacità occupazionale lavorativa” e che era in terapia presso il CSM, che era la moglie ad essere stata violenta nei suoi confronti oltre che escludente in odine alla dinamiche e decisioni familiari, e chiedeva la separazione con addebito alla moglie, il risarcimento dei danni come meglio indicato in atti, l'affidamento condiviso delle minori, con loro collocamento paritario con ciascun genitore, nonchè l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 29.4.2024 veniva statuito quanto segue: “… Premesso che I coniugi si sono sposati nel 2012 e sono genitori di tre figlie ( n. il 29.12.2012; , n. il 27.03.2014; , Per_1 Per_2 Per_3
n. il 12.02.2019); vivono separati dal mese di novembre del 2022, quando la moglie si è allontanata dalla casa coniugale sita in Roma, via Gauguin n. 5, condotta in locazione, per trasferirsi, unitamente alle tre bambine, nella casa sita in Roma, via Degas n. 98, in comproprietà con il marito (acquistata nel luglio 2022 e gravata da mutuo cointestato con rata mensile di euro 800,00).
Di tale allontanamento le parti hanno offerto una diversa ricostruzione, deducendo la signora che si è trattata di una scelta obbligata conseguente al comportamento violento del marito, nel contesto di una relazione coniugale disgregata da lungo tempo;
deducendo, in senso contrario, il signore che è stato il frutto di una decisione arbitrariamente assunta dalla moglie in violazione dei doveri ex art. 143 c.c..
All'udienza del 17.04.2024, la signora ha descritto un clima di violenze familiari, allegando al ricorso introduttivo il referto del PS dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma del 14.04.2023 (diagnosi “Contusione polso sinistro a seguito di aggressione da parte del marito”, prognosi di giorni 7), unitamente alla consulenza dell'assistente sociale del PS in cui si legge “La paziente appare molto provata dall'evento violento subito da parte del marito e terrorizzata dalla possibilità che l'uomo possa recarsi a scuola a prendere i figli, vista la minaccia espressa alla donna di ripercussione sui bambini. Esprime, durante il colloquio, anche con episodi di pianto, la sua preoccupazione per la condizione familiare che sembrerebbe già essere in carico ai servizi sociali e alla ASL di competenza”; è in atti anche una denuncia della signora del novembre 2023 per un ulteriore episodio di allegata violenza in suo danno. Il signore ha diversamente narrato l'episodio dell'aprile 2023 e ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione, un referto del PS dell'Ospedale Santo Spirito di Roma dell'08.04.2023 (diagnosi “Trauma cranico e polso”, prognosi di giorni 7 –
“Trauma facciale e arto superiore sinistro”, prognosi di giorni 9); ha rappresentato di far uso di psicofarmaci su prescrizione medica (neurolettici e antidepressivi con ipnoinducenti, cfr. certificato medico del 17.02.2024) e di essere in attesa di percepire una pensione di invalidità civile per le sue critiche condizioni di salute.
Il nucleo è seguito dai servizi sociali già da tempo su incarico del TM del dicembre 2022.
Dall'ultima relazione dei servizi del 23.01.2024 emerge la forte conflittualità di coppia e l'incapacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni delle figlie, con difficoltà di condivisione delle informazioni che attengono alla sfera scolastica, extrascolastica e sanitaria;
le minori – sulle quali è stata già effettuata la valutazione cognitiva e psicodiagnostica – hanno buone risorse personali e vanno rassicurate affinché possano utilizzarle appieno per proseguire serenamente sulla loro traiettoria evolutiva, all'interno di un contesto familiare maggiormente incentrato sui loro bisogni emotivi;
è stato suggerito dall'ASL di attivare un percorso di sostegno psicologico per la figlia minore al fine di lavorare Per_1 sulla promozione e gestione della competenza emozionale e sull'incremento del senso di efficacia personale. Nel corso del monitoraggio, sono stati proposti alla coppia incontri di mediazione familiare per supportarli nella definizione di accordi condivisi, poi interrotti attesa la pendenza di un procedimento innanzi al TM aperto in data
30.11.2022 su ricorso del PMM ex artt. 330-336 c.c. su segnalazione dell'Istituto scolastico, con richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre;
la frequentazione padre-figlie si è svolta per un primo periodo liberamente (in particolare, le parti hanno sperimentato diverse modalità: nell'ultimo periodo il padre le vedeva un pomeriggio ogni due settimane e più di recente mezza giornata a domeniche alternate) ed è di fatto sospesa dal novembre 2023, ossia dall'ultimo episodio che ha poi occasionato la denuncia della signora.
Con decreto del TM del 06.12.2022 sono stati disposti accertamenti sull'idoneità genitoriale paterna, allo stato ancora non espletati, e sulla condizione delle minori;
i genitori sono stati entrambi sentiti nel procedimento innanzi al TM nel marzo 2023 e successivamente sono stati convocati i servizi sociali per l'udienza dell'11.01.2024 ai fini di un aggiornamento sul nucleo;
all'udienza predetta i servizi hanno rappresentato quanto segue: “(…) Ogni volta che il padre incontra le figlie nascono motivi di discussione in quanto la madre esprime preoccupazioni sull'adeguatezza del padre. Il padre le vede mezza giornata a domeniche alternate. Il padre asserisce di volerle vedere di più ma di non potere per motivi di lavoro (…). I loro racconti sono sempre discordanti. Entrambi chiedono alle figlie come stanno con i rispettivi genitori, triangolo. Le minori hanno dichiarato più volte di voler vedere il padre. La madre appare preoccupata per l'incolumità delle figlie e tende ad interpretare le comunicazioni con l'ex marito come minacciose. Il servizio ritiene sia necessaria una valutazione sulle competenze genitoriali anche della signora, oltre che del padre, e il profilo di personalità di entrambi (…). Le minori non riteniamo vivano una condizione di pregiudizio grave (…), a scuola vanno bene, sono ben socializzate, vanno a scout, fanno sport, le due grandi a livello agonistico”; non sono in atti gli sviluppi successivi alla predetta udienza innanzi al TM;
non sono ostensibili gli atti del procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572, comma 2,
c.p.c. in cui sono persone offesa la ricorrente e le tre minori (cfr. nota della Procura del 30.01.2024).
Dal punto di vista economico, la moglie (impiegata) ha documentato una situazione reddituale di circa euro 1.600,00 mensili oltre buoni pasto x 14 mensilità, mentre il marito (ad oggi disoccupato e in precedenza occupato con lavori saltuari) non ha documentato redditi, dichiarando di essere in attesa di percepire una pensione di invalidità civile.
All'udienza del 17.04.2024, le parti hanno rappresentato che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale il signore ha corrisposto alla signora mediamente euro 400,00 mensili e la signora ha pagato interamente il mutuo cointestato gravante sulla casa di via Degas.
OSSERVA
Il clima di elevata conflittualità delle parti, unitamente alle allegazioni di violenza e alle condizioni psichiche del padre, rendono allo stato necessario disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, in attesa degli approfondimenti già sollecitati dai servizi sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti le figlie, con esclusione da tali scelte del padre.
In merito al collocamento prevalente delle minori, va disposto presso la madre come da prassi da tempo in uso;
la signora, insieme alle tre minori, occupa legittimamente l'immobile sito in Roma, via Degas n. 98 di cui è comproprietaria unitamente al marito, sul quale tuttavia non può essere emesso alcun provvedimento di assegnazione in quanto il predetto immobile non ha mai costituito il luogo in cui si è svolta la vita della famiglia unita.
Le modalità di frequentazione delle figlie minori con il padre potranno avvenire in spazio neutro, in base alle indicazioni che fornirà il servizio sociale del Municipio territorialmente competente.
I servizi sociali dovranno monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie.
Deve essere posto a carico del padre un assegno per il mantenimento delle figlie di euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
il padre dovrà altresì corrispondere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, la cui effettuazione, in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre, sarà decisa dalla stessa, anche per le spese di maggiore rilevanza;
le spese straordinarie - cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie - vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, sicché, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è comunque richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Quanto alle istanze istruttorie: …
… visto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
Così provvede in via temporanea e urgente:
- autorizza i coniugi a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- affida in modo esclusivo alla madre le figlie minori (n. il 29.12.2012); (n. il 27.03.2014); (n. il Per_1 Per_2 Per_3 12.02.2019), attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per tutte le questioni riguardanti le figlie – istruzione, educazione, salute, residenza, etc. – da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
- dispone il collocamento delle minori presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere le figlie in spazio neutro in base alle indicazioni che fornirà il servizio sociale del
Municipio territorialmente competente;
- manda ai servizi sociali per la prosecuzione del monitoraggio e all'UOC TSDEE ASL per la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, nonché per l'attivazione dei percorsi psicologici per le minori
(specialmente per , con inoltro di un'analitica relazione al Tribunale da depositare entro l'udienza Per_1 dell'11.12.2024 e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie;
- il padre corrisponderà alla madre l'assegno di euro 450,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio di lei, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già versati, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie come da parte motiva;
…”.
Ebbene, quanto alla domanda di separazione, si osserva che il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto, poi, alla domanda di addebito avanzata dalle parti, deve rilevarsi: che non sono stato forniti idonei e sufficienti supporti probatori alle allegazioni di ciascuna;
che, in particolare, le asserite condotte violente reciprocamente addebitate tra le parti sono o totalmente sfornite di prova o pacificamente successive alla fine della loro convivenza (cfr. certificati medici in atti), dunque, quanto a queste ultime, non si ritiene che potrebbero in ogni caso essere valutate quali cause della frattura del vincolo coniugale;
che le denunce non possono in generale, in se stesse considerate, assurgere a prova dei fatti ivi riportati, dovendosi pur sempre considerare atti di parte;
che i testi escussi hanno riferito de relato e, quanto all'episodio in cui il marito inveiva contro la moglie mentre la stessa era in chiamata in smart working, deve rilevarsi che si tratta di un evento che, da solo, non si ritiene sufficiente a poter determinare la crisi matrimoniale, tanto più che sarebbe accaduto a settembre 2022, dunque due soli mesi prima della separazione di fatto quando, a dire della stessa ricorrente, la frattura tra i coniugi era già conclamata da tempo;
che la relazione investigativa allegata dal resistente al fine di provare l'asserito tradimento della moglie con l'attuale suo compagno e convivente non si ritiene sufficiente, intanto non essendo stato sentito l'investigatore quale teste, dunque senza che la prova si sia formata nel contraddittorio tra le parti, e, in ogni caso, dovendosi dare atto che emergeva dalla detta relazione unicamente che la era stata vista in un'occasione parcheggiare Parte_1 nella medesima via dove risiedeva il soggetto detto.
Le domande di addebito svolte dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Deve, poi, essere confermato quanto disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. , che questo
Collegio condivide, con riferimento all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita ed all'assegnazione della casa coniugale, per i motivi ivi indicati, senza che siano successivamente emerse sopravvenienze tali da dover porre in discussione le risultanze già valutate in quella sede;
né il Tribunale per i Minorenni, ai quali sono stati inviati gli atti ex art. 38 disp. att. c.p.c., ha provveduto a definire il giudizio o ad emettere provvedimenti, per quanto ad oggi a conoscenza di questo Collegio.
In aggiunta a quanto già esposto dal G.D., e che, come detto, si condivide, deve osservarsi che dall'ultima relazione dei Servizi Sociali del 23.5.2025, in atti, emergeva quanto segue: gli incontri protetti padre-figlie si erano interrotti in quanto il padre era tornato nel suo Paese di origine per due mesi (da metà gennaio a metà marzo 2025); la figlia da un lato pareva voler ricercare un'attenzione esclusiva da parte del Per_1 padre rispetto alle sorelle e, dall'altro lato, rifuggiva qualsiasi interazione fisica con il padre, mostrandosi anche delusa ed arrabbiata perché non si sentiva ascoltata ed apprezzata dallo stesso (di fronte a questo le sorelle rimanevano distaccate dalla sorella); la figlia pure non si era mostrata disponibile ad un Per_2 contatto fisico con il padre, rimanendo sempre periferica rispetto alla interazione tra loro sorelle ed il padre;
il resistente aveva fornito diverse versioni circa i motivi del suo viaggio in India;
a maggio 2025 dal nuovo colloquio con le minori emergeva quanto segue:
era in corso la valutazione della coppia in relazione alle sue competenze genitoriali;
in conclusione,
Occorre solo specificare: quanto all'affidamento, che le tre figlie minori devono essere affidate alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, non solo per quanto già detto, ma pure in considerazione del fatto che i rapporti padre-figlie sono sostanzialmente inconsistenti da molto tempo, con una frattura tra loro il cui risanamento non è certamente stato agevolato dalla partenza per l'India del padre per due mesi per motivazioni assolutamente non trasparenti e, dunque, non giustificabili, valutato il delicato momento nel rapporto tra il resistente e le tre figlie minori;
quanto agli incontri protetti, che gli stessi potranno riprendere quando ciascuna minore sarà ritenuta pronta dai Servizi Sociali ad affrontarli nuovamente, considerando i percorsi di seguito indicati.
Ritiene, infatti, questo Collegio di dover disporre che le minori siano prese in carico dal per un Parte_2 percorso di supporto psicologico, invitando anche le parti ad intraprendere un percorso individuale di sostegno e di supporto alla genitorialità separato.
Quanto all'aspetto economico, oltre a quanto già esposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., deve rilevarsi, con riferimento alla che dalle buste paga, dagli estratti conto, dalla dichiarazione dei Parte_1 redditi e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al deposito del 7.5.2025, emerge un reddito da attività lavorativa pari ad euro 2.060,00 circa mensili netti (comprensivi dei buoni pasto), oltre ad euro
700,00 mensili a titolo di assegno unico;
il , invece, dichiarava nella dichiarazione sostitutiva di atto CP_1 notorio depositata il 13.5.2025 di non avere redditi da attività lavorativa stabile, ma solo entrate da lavori saltuari per circa euro 350,00/400,00 mensili, deducendo anche di avere chiesto la pensione di invalidità civile, senza allegare, tuttavia, gli estratti di conto corrente che pure dichiarava di avere e nonostante quanto sul punto ordinato dal G.D. con ordinanza del 29.4.2024.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare anche le statuizioni patrimoniali come vigenti.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Roma il 10.11.2012;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00523, parte I, serie A);
-affida le figlie minori alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- dispone che le minori siano prese in carico dal per un percorso di supporto psicologico;
Parte_2
- conferma il vigente assegno di mantenimento per le minori a carico del padre pari ad euro 450,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da versarsi alla madre entro il g. 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie di cui in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Si comunichi anche al T.M.S.R.E.E..
Così deciso in Roma, 12.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.sa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56397/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Colella, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Capuzzi, come da procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nate le figlie (29/12/2012), (27/3/2014) ed (12/2/2019), che il coniuge era denigratorio, Per_1 Per_2 Per_3 ingiurioso e violento con la moglie anche alla presenza delle minori, nonché nei riguardi di una delle figlie
(che colpiva una volta ripetutamente con tredici schiaffi), che lo stesso distruggeva anche oggetti e si procurava volontariamente lesioni durante i suoi accessi di ira, che abusava di alcool, che si disinteressava della famiglia, allontanandosi anche per mesi per fare rientro nel suo Paese di origine, l'India, comunque non collaborando nella quotidianità quando stava a casa, che al marito erano anche stati prescritti farmaci per la stabilizzazione dell'umore che tuttavia egli non assumeva, e chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
affidarsi le figlie minori alla madre in via esclusiva, con la regolamentazione del regime di visite per il padre come ritenuto opportuno;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
determinarsi un assegno di mantenimento per le figlie a carico del resistente pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per le medesime.
Si costituiva il resistente, contestando le condotte addebitategli, deducendo che la moglie aveva intrattenuto relazioni extraconiugali (aveva anche allo stato un compagno convivente), che lui aveva una “depressione endoreattiva importante, con pensieri auto lesivi, forte ansia, forte riduzione della capacità relazionale con ritiro della relazioni sociali e complessivo decadimento delle capacità occupazionale lavorativa” e che era in terapia presso il CSM, che era la moglie ad essere stata violenta nei suoi confronti oltre che escludente in odine alla dinamiche e decisioni familiari, e chiedeva la separazione con addebito alla moglie, il risarcimento dei danni come meglio indicato in atti, l'affidamento condiviso delle minori, con loro collocamento paritario con ciascun genitore, nonchè l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza del 29.4.2024 veniva statuito quanto segue: “… Premesso che I coniugi si sono sposati nel 2012 e sono genitori di tre figlie ( n. il 29.12.2012; , n. il 27.03.2014; , Per_1 Per_2 Per_3
n. il 12.02.2019); vivono separati dal mese di novembre del 2022, quando la moglie si è allontanata dalla casa coniugale sita in Roma, via Gauguin n. 5, condotta in locazione, per trasferirsi, unitamente alle tre bambine, nella casa sita in Roma, via Degas n. 98, in comproprietà con il marito (acquistata nel luglio 2022 e gravata da mutuo cointestato con rata mensile di euro 800,00).
Di tale allontanamento le parti hanno offerto una diversa ricostruzione, deducendo la signora che si è trattata di una scelta obbligata conseguente al comportamento violento del marito, nel contesto di una relazione coniugale disgregata da lungo tempo;
deducendo, in senso contrario, il signore che è stato il frutto di una decisione arbitrariamente assunta dalla moglie in violazione dei doveri ex art. 143 c.c..
All'udienza del 17.04.2024, la signora ha descritto un clima di violenze familiari, allegando al ricorso introduttivo il referto del PS dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma del 14.04.2023 (diagnosi “Contusione polso sinistro a seguito di aggressione da parte del marito”, prognosi di giorni 7), unitamente alla consulenza dell'assistente sociale del PS in cui si legge “La paziente appare molto provata dall'evento violento subito da parte del marito e terrorizzata dalla possibilità che l'uomo possa recarsi a scuola a prendere i figli, vista la minaccia espressa alla donna di ripercussione sui bambini. Esprime, durante il colloquio, anche con episodi di pianto, la sua preoccupazione per la condizione familiare che sembrerebbe già essere in carico ai servizi sociali e alla ASL di competenza”; è in atti anche una denuncia della signora del novembre 2023 per un ulteriore episodio di allegata violenza in suo danno. Il signore ha diversamente narrato l'episodio dell'aprile 2023 e ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione, un referto del PS dell'Ospedale Santo Spirito di Roma dell'08.04.2023 (diagnosi “Trauma cranico e polso”, prognosi di giorni 7 –
“Trauma facciale e arto superiore sinistro”, prognosi di giorni 9); ha rappresentato di far uso di psicofarmaci su prescrizione medica (neurolettici e antidepressivi con ipnoinducenti, cfr. certificato medico del 17.02.2024) e di essere in attesa di percepire una pensione di invalidità civile per le sue critiche condizioni di salute.
Il nucleo è seguito dai servizi sociali già da tempo su incarico del TM del dicembre 2022.
Dall'ultima relazione dei servizi del 23.01.2024 emerge la forte conflittualità di coppia e l'incapacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni delle figlie, con difficoltà di condivisione delle informazioni che attengono alla sfera scolastica, extrascolastica e sanitaria;
le minori – sulle quali è stata già effettuata la valutazione cognitiva e psicodiagnostica – hanno buone risorse personali e vanno rassicurate affinché possano utilizzarle appieno per proseguire serenamente sulla loro traiettoria evolutiva, all'interno di un contesto familiare maggiormente incentrato sui loro bisogni emotivi;
è stato suggerito dall'ASL di attivare un percorso di sostegno psicologico per la figlia minore al fine di lavorare Per_1 sulla promozione e gestione della competenza emozionale e sull'incremento del senso di efficacia personale. Nel corso del monitoraggio, sono stati proposti alla coppia incontri di mediazione familiare per supportarli nella definizione di accordi condivisi, poi interrotti attesa la pendenza di un procedimento innanzi al TM aperto in data
30.11.2022 su ricorso del PMM ex artt. 330-336 c.c. su segnalazione dell'Istituto scolastico, con richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre;
la frequentazione padre-figlie si è svolta per un primo periodo liberamente (in particolare, le parti hanno sperimentato diverse modalità: nell'ultimo periodo il padre le vedeva un pomeriggio ogni due settimane e più di recente mezza giornata a domeniche alternate) ed è di fatto sospesa dal novembre 2023, ossia dall'ultimo episodio che ha poi occasionato la denuncia della signora.
Con decreto del TM del 06.12.2022 sono stati disposti accertamenti sull'idoneità genitoriale paterna, allo stato ancora non espletati, e sulla condizione delle minori;
i genitori sono stati entrambi sentiti nel procedimento innanzi al TM nel marzo 2023 e successivamente sono stati convocati i servizi sociali per l'udienza dell'11.01.2024 ai fini di un aggiornamento sul nucleo;
all'udienza predetta i servizi hanno rappresentato quanto segue: “(…) Ogni volta che il padre incontra le figlie nascono motivi di discussione in quanto la madre esprime preoccupazioni sull'adeguatezza del padre. Il padre le vede mezza giornata a domeniche alternate. Il padre asserisce di volerle vedere di più ma di non potere per motivi di lavoro (…). I loro racconti sono sempre discordanti. Entrambi chiedono alle figlie come stanno con i rispettivi genitori, triangolo. Le minori hanno dichiarato più volte di voler vedere il padre. La madre appare preoccupata per l'incolumità delle figlie e tende ad interpretare le comunicazioni con l'ex marito come minacciose. Il servizio ritiene sia necessaria una valutazione sulle competenze genitoriali anche della signora, oltre che del padre, e il profilo di personalità di entrambi (…). Le minori non riteniamo vivano una condizione di pregiudizio grave (…), a scuola vanno bene, sono ben socializzate, vanno a scout, fanno sport, le due grandi a livello agonistico”; non sono in atti gli sviluppi successivi alla predetta udienza innanzi al TM;
non sono ostensibili gli atti del procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572, comma 2,
c.p.c. in cui sono persone offesa la ricorrente e le tre minori (cfr. nota della Procura del 30.01.2024).
Dal punto di vista economico, la moglie (impiegata) ha documentato una situazione reddituale di circa euro 1.600,00 mensili oltre buoni pasto x 14 mensilità, mentre il marito (ad oggi disoccupato e in precedenza occupato con lavori saltuari) non ha documentato redditi, dichiarando di essere in attesa di percepire una pensione di invalidità civile.
All'udienza del 17.04.2024, le parti hanno rappresentato che successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale il signore ha corrisposto alla signora mediamente euro 400,00 mensili e la signora ha pagato interamente il mutuo cointestato gravante sulla casa di via Degas.
OSSERVA
Il clima di elevata conflittualità delle parti, unitamente alle allegazioni di violenza e alle condizioni psichiche del padre, rendono allo stato necessario disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, in attesa degli approfondimenti già sollecitati dai servizi sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti le figlie, con esclusione da tali scelte del padre.
In merito al collocamento prevalente delle minori, va disposto presso la madre come da prassi da tempo in uso;
la signora, insieme alle tre minori, occupa legittimamente l'immobile sito in Roma, via Degas n. 98 di cui è comproprietaria unitamente al marito, sul quale tuttavia non può essere emesso alcun provvedimento di assegnazione in quanto il predetto immobile non ha mai costituito il luogo in cui si è svolta la vita della famiglia unita.
Le modalità di frequentazione delle figlie minori con il padre potranno avvenire in spazio neutro, in base alle indicazioni che fornirà il servizio sociale del Municipio territorialmente competente.
I servizi sociali dovranno monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie.
Deve essere posto a carico del padre un assegno per il mantenimento delle figlie di euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna figlia), ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
il padre dovrà altresì corrispondere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, la cui effettuazione, in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre, sarà decisa dalla stessa, anche per le spese di maggiore rilevanza;
le spese straordinarie - cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie - vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, sicché, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è comunque richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Quanto alle istanze istruttorie: …
… visto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
Così provvede in via temporanea e urgente:
- autorizza i coniugi a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- affida in modo esclusivo alla madre le figlie minori (n. il 29.12.2012); (n. il 27.03.2014); (n. il Per_1 Per_2 Per_3 12.02.2019), attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per tutte le questioni riguardanti le figlie – istruzione, educazione, salute, residenza, etc. – da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
- dispone il collocamento delle minori presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere le figlie in spazio neutro in base alle indicazioni che fornirà il servizio sociale del
Municipio territorialmente competente;
- manda ai servizi sociali per la prosecuzione del monitoraggio e all'UOC TSDEE ASL per la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, nonché per l'attivazione dei percorsi psicologici per le minori
(specialmente per , con inoltro di un'analitica relazione al Tribunale da depositare entro l'udienza Per_1 dell'11.12.2024 e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie;
- il padre corrisponderà alla madre l'assegno di euro 450,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro 150,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio di lei, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già versati, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie come da parte motiva;
…”.
Ebbene, quanto alla domanda di separazione, si osserva che il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto, poi, alla domanda di addebito avanzata dalle parti, deve rilevarsi: che non sono stato forniti idonei e sufficienti supporti probatori alle allegazioni di ciascuna;
che, in particolare, le asserite condotte violente reciprocamente addebitate tra le parti sono o totalmente sfornite di prova o pacificamente successive alla fine della loro convivenza (cfr. certificati medici in atti), dunque, quanto a queste ultime, non si ritiene che potrebbero in ogni caso essere valutate quali cause della frattura del vincolo coniugale;
che le denunce non possono in generale, in se stesse considerate, assurgere a prova dei fatti ivi riportati, dovendosi pur sempre considerare atti di parte;
che i testi escussi hanno riferito de relato e, quanto all'episodio in cui il marito inveiva contro la moglie mentre la stessa era in chiamata in smart working, deve rilevarsi che si tratta di un evento che, da solo, non si ritiene sufficiente a poter determinare la crisi matrimoniale, tanto più che sarebbe accaduto a settembre 2022, dunque due soli mesi prima della separazione di fatto quando, a dire della stessa ricorrente, la frattura tra i coniugi era già conclamata da tempo;
che la relazione investigativa allegata dal resistente al fine di provare l'asserito tradimento della moglie con l'attuale suo compagno e convivente non si ritiene sufficiente, intanto non essendo stato sentito l'investigatore quale teste, dunque senza che la prova si sia formata nel contraddittorio tra le parti, e, in ogni caso, dovendosi dare atto che emergeva dalla detta relazione unicamente che la era stata vista in un'occasione parcheggiare Parte_1 nella medesima via dove risiedeva il soggetto detto.
Le domande di addebito svolte dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Deve, poi, essere confermato quanto disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. , che questo
Collegio condivide, con riferimento all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita ed all'assegnazione della casa coniugale, per i motivi ivi indicati, senza che siano successivamente emerse sopravvenienze tali da dover porre in discussione le risultanze già valutate in quella sede;
né il Tribunale per i Minorenni, ai quali sono stati inviati gli atti ex art. 38 disp. att. c.p.c., ha provveduto a definire il giudizio o ad emettere provvedimenti, per quanto ad oggi a conoscenza di questo Collegio.
In aggiunta a quanto già esposto dal G.D., e che, come detto, si condivide, deve osservarsi che dall'ultima relazione dei Servizi Sociali del 23.5.2025, in atti, emergeva quanto segue: gli incontri protetti padre-figlie si erano interrotti in quanto il padre era tornato nel suo Paese di origine per due mesi (da metà gennaio a metà marzo 2025); la figlia da un lato pareva voler ricercare un'attenzione esclusiva da parte del Per_1 padre rispetto alle sorelle e, dall'altro lato, rifuggiva qualsiasi interazione fisica con il padre, mostrandosi anche delusa ed arrabbiata perché non si sentiva ascoltata ed apprezzata dallo stesso (di fronte a questo le sorelle rimanevano distaccate dalla sorella); la figlia pure non si era mostrata disponibile ad un Per_2 contatto fisico con il padre, rimanendo sempre periferica rispetto alla interazione tra loro sorelle ed il padre;
il resistente aveva fornito diverse versioni circa i motivi del suo viaggio in India;
a maggio 2025 dal nuovo colloquio con le minori emergeva quanto segue:
era in corso la valutazione della coppia in relazione alle sue competenze genitoriali;
in conclusione,
Occorre solo specificare: quanto all'affidamento, che le tre figlie minori devono essere affidate alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, non solo per quanto già detto, ma pure in considerazione del fatto che i rapporti padre-figlie sono sostanzialmente inconsistenti da molto tempo, con una frattura tra loro il cui risanamento non è certamente stato agevolato dalla partenza per l'India del padre per due mesi per motivazioni assolutamente non trasparenti e, dunque, non giustificabili, valutato il delicato momento nel rapporto tra il resistente e le tre figlie minori;
quanto agli incontri protetti, che gli stessi potranno riprendere quando ciascuna minore sarà ritenuta pronta dai Servizi Sociali ad affrontarli nuovamente, considerando i percorsi di seguito indicati.
Ritiene, infatti, questo Collegio di dover disporre che le minori siano prese in carico dal per un Parte_2 percorso di supporto psicologico, invitando anche le parti ad intraprendere un percorso individuale di sostegno e di supporto alla genitorialità separato.
Quanto all'aspetto economico, oltre a quanto già esposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., deve rilevarsi, con riferimento alla che dalle buste paga, dagli estratti conto, dalla dichiarazione dei Parte_1 redditi e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al deposito del 7.5.2025, emerge un reddito da attività lavorativa pari ad euro 2.060,00 circa mensili netti (comprensivi dei buoni pasto), oltre ad euro
700,00 mensili a titolo di assegno unico;
il , invece, dichiarava nella dichiarazione sostitutiva di atto CP_1 notorio depositata il 13.5.2025 di non avere redditi da attività lavorativa stabile, ma solo entrate da lavori saltuari per circa euro 350,00/400,00 mensili, deducendo anche di avere chiesto la pensione di invalidità civile, senza allegare, tuttavia, gli estratti di conto corrente che pure dichiarava di avere e nonostante quanto sul punto ordinato dal G.D. con ordinanza del 29.4.2024.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare anche le statuizioni patrimoniali come vigenti.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Roma il 10.11.2012;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00523, parte I, serie A);
-affida le figlie minori alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con loro collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- dispone che le minori siano prese in carico dal per un percorso di supporto psicologico;
Parte_2
- conferma il vigente assegno di mantenimento per le minori a carico del padre pari ad euro 450,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da versarsi alla madre entro il g. 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie di cui in parte motiva;
- spese di lite compensate.
Si comunichi anche al T.M.S.R.E.E..
Così deciso in Roma, 12.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.sa Marta Ienzi