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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/08/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14424/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORNO MARCO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VIGNA LAURA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 22/07/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villar Pellice il Parte_1 CP_1
27/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio sono nate le figlie: il 19/03/2002, l 09/02/2008 e il 06/06/2011. Per_1 ER R_
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 06/08/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
All'udienza del 12/06/2025, le parti venivano sentite. Il Giudice disponeva un rinvio per consentire alle parti di concordare una eventuale modifica dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore.
Le parti depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano. Nulla può disporsi in punto perdita del cognome del coniuge posto che trattasi di effetto automatico disciplinato dall'art. 5 L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, e ad entrambi i genitori ER R_
(con residenza principale delle stesse presso la madre) che provvederanno ad allevarle, assisterle ed istruirle, consultandosi in ogni caso per l'assunzione delle decisioni di straordinaria amministrazione che concerneranno le Minori stesse.
DISPONE che abbia il domicilio principale presso il padre, con collazione presso la Persona_4 madre, a settimane alterne:
- nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 22:30;
- il sabato dalle ore 09:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30.
DISPONE che abbia la residenza principale presso la madre e trascorra, compatibilmente con R_ la sua volontà e i suoi impegni scolastici e sportivi, con il padre:
- nei week-end di competenza del padre, dal martedì sera antecedente sino alla domenica sera alle ore
22:30.
DISPONE inoltre che le figlie minorenni trascorrano entrambe:
-con la madre dal 23 al 30 dicembre, mentre rimarranno entrambe con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'anno successivo il primo periodo sarà con il padre ed il secondo con la madre e così via;
-metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in occasione delle altre festività infra-settimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore;
-due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, in date da concordarsi, tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che durante il periodo di permanenza delle figlie minorenni con ciascun genitore lo stesso provveda ad accompagnarle ai vari impegni sportivi, scolastici, seguendole nelle varie attività; inoltre, per tutto ciò che concerne le decisioni di straordinaria amministrazione -anche con riferimento a visite sanitarie o risultati scolastici- le decisioni saranno prese di comune accordo fra i genitori.
DISPONE che, atteso l'ugual tempo di permanenza di di presso la madre ed il padre, ER R_ ciascun genitore si accolli integralmente il mantenimento per i giorni in cui le medesime saranno presso l'uno o l'altro genitore;
per contro le spese per l'abbigliamento, mediche, sportive, scolastiche, nonché le altre spese ricreative ed extra-scolastiche, così come individuate dal Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.02.2016, sostenute nell'interesse di e ER
verranno tutte ripartite al 50% fra i genitori;
il genitore che non ha sopportato la spesa sarà R_ tenuto a rimborsare il proprio 50% all'altro entro dieci giorni dalla richiesta accompagnata da pezza giustificativa.
PRENDE ATTO che la madre percepisce l'assegno unico universale e/o qualsivoglia altri contributi statali a favore delle figlie nella misura del 100%.
PRENDE ATTO che madre e padre concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto delle Minori e/o di ogni altro documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.08.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14424/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BORNO MARCO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VIGNA LAURA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 22/07/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villar Pellice il Parte_1 CP_1
27/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio sono nate le figlie: il 19/03/2002, l 09/02/2008 e il 06/06/2011. Per_1 ER R_
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/09/2019.
Con ricorso depositato il 06/08/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
All'udienza del 12/06/2025, le parti venivano sentite. Il Giudice disponeva un rinvio per consentire alle parti di concordare una eventuale modifica dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore.
Le parti depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano. Nulla può disporsi in punto perdita del cognome del coniuge posto che trattasi di effetto automatico disciplinato dall'art. 5 L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, e ad entrambi i genitori ER R_
(con residenza principale delle stesse presso la madre) che provvederanno ad allevarle, assisterle ed istruirle, consultandosi in ogni caso per l'assunzione delle decisioni di straordinaria amministrazione che concerneranno le Minori stesse.
DISPONE che abbia il domicilio principale presso il padre, con collazione presso la Persona_4 madre, a settimane alterne:
- nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 22:30;
- il sabato dalle ore 09:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30.
DISPONE che abbia la residenza principale presso la madre e trascorra, compatibilmente con R_ la sua volontà e i suoi impegni scolastici e sportivi, con il padre:
- nei week-end di competenza del padre, dal martedì sera antecedente sino alla domenica sera alle ore
22:30.
DISPONE inoltre che le figlie minorenni trascorrano entrambe:
-con la madre dal 23 al 30 dicembre, mentre rimarranno entrambe con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'anno successivo il primo periodo sarà con il padre ed il secondo con la madre e così via;
-metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in occasione delle altre festività infra-settimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore;
-due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, in date da concordarsi, tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che durante il periodo di permanenza delle figlie minorenni con ciascun genitore lo stesso provveda ad accompagnarle ai vari impegni sportivi, scolastici, seguendole nelle varie attività; inoltre, per tutto ciò che concerne le decisioni di straordinaria amministrazione -anche con riferimento a visite sanitarie o risultati scolastici- le decisioni saranno prese di comune accordo fra i genitori.
DISPONE che, atteso l'ugual tempo di permanenza di di presso la madre ed il padre, ER R_ ciascun genitore si accolli integralmente il mantenimento per i giorni in cui le medesime saranno presso l'uno o l'altro genitore;
per contro le spese per l'abbigliamento, mediche, sportive, scolastiche, nonché le altre spese ricreative ed extra-scolastiche, così come individuate dal Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.02.2016, sostenute nell'interesse di e ER
verranno tutte ripartite al 50% fra i genitori;
il genitore che non ha sopportato la spesa sarà R_ tenuto a rimborsare il proprio 50% all'altro entro dieci giorni dalla richiesta accompagnata da pezza giustificativa.
PRENDE ATTO che la madre percepisce l'assegno unico universale e/o qualsivoglia altri contributi statali a favore delle figlie nella misura del 100%.
PRENDE ATTO che madre e padre concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto delle Minori e/o di ogni altro documento equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.08.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.