Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
ED UBBLICA ITALIAS
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Firenze, Sezione I civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10282/2023 R.G. promossa da
"rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Avv. Nicola Boschi in qualità di Parte 1
Fattovich, presso lo studio della quale in Firenze, Viale dei Mille n. 73 è elettivamente domiciliato come da mandato apposta ex art. 83 III c. cpc in calce al ricorso ricorrente contro
interdicendo Parte 1
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: interdizione
Conclusioni: per il ricorrente “lette le conclusioni della CTU che ritiene la misura della ADS sostanzialmente adeguata alla tutela del Pt 1 e dato atto che il Sig. Pt 1 è inserito da circa due mesi presso una RSA di Firenze, Loc. Marignolle, gestita dal Consorzio Zenit, ove tuttavia non rientra tutte le notti, si rimette alla decisione del Collegio per quanto sarà ritenuto più idoneo e opportuno a tutela del Pt 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato alle parti interessate l'Avv. Nicola Boschi, in qualità di amministratore di sostegno di Parte 1 nato a [...] il [...], ha promosso la interdizione del
Parte beneficiario di esponendo che è affetto da gravi problemi psichiatrici e di salute generale correlati all'uso di stupefacenti, che è stato sottoposto a due operazioni chirurgiche di amputazione dell'arto inferiore destro a causa di gravi processi infettivi e che nel gennaio 2024 è stato ricoverato per un ictus. Ha inoltre esposto che non ha una fissa dimora ed ha più volte abbandonato le strutture
amministrazione di sostegno aperta nel 2011.
Integrato il contraddittorio, nessuno si è costituito per l'interdicendo. Il PM nulla ha opposto. Parte All'udienza del 17.04.2024 l'interdicendo veniva sentito dal giudice unitamente all' e anche su richiesta di questi veniva disposta CTU volta ad individuare la natura ed il grado di infermità mentale incidente sulla capacità di intendere e volere del Pt 1 All'esito della CTU, il ricorrente precisava le conclusioni rimettendosi alla decisione del Collegio nell'individuazione della misura più idonea per la tutela del convenuto interdicendo.
La domanda di interdizione di Parte 1 non può trovare accoglimento.
Il CTU che, mediante un ausiliario, ha anche somministrato al Sig. Pt 1 test neuropsicologico per l'esplorazione della funzione cognitiva, ha affermato che lo stesso “è affetto da un disturbo da uso di sostanze grave, che ha determinato nel tempo l'istaurarsi di un deficit cognitivo lieve - moderato"..."per lo più isolato, in assenza di una globale compromissione nel funzionamento quotidiano;
l'uomo inoltre, durante il periodo delle cure ha sempre mantenuto un atteggiamento adeguato e coerente anche nei periodi trascorsi di marginalità e precarietà, come riportato dal suo medico psichiatra di fiducia, con solo sporadici e sfumati sintomi psicotici che hanno avuto scarsa influenza sul suo piano emotivo e comportamentale"... "presenta dal punto di vista psichiatrico un quadro clinico discretamente compensato e stabile seppur cronicizzato: le alterazioni comportamentali sono sempre affiorate nei momenti di astinenza che lo hanno portato ad avere comportamenti finalizzati alla ricerca di sostanze, fra i quali la continua interruzione degli inserimenti presso le varie comunità terapeutiche. L'uomo ha comunque mostrato un atteggiamento collaborante e una buona aderenza alla terapia farmacologica a lui prescritta, anche nei momenti di maggiore disagio e precarietà, mostrando un pensiero coerente ed organizzato e buone capacità relazionali con gli operatori e i medici che lo seguono... ". Nella relazione di consulenza tecnica si legge inoltre che “si può quindi escludere che sia compromessa nel periziando la sua capacità di autodeterminazione, dimostrata anche dal suo ostinato desiderio di voler vivere una vita “libera, senza restrizioni" e si rileva un “sufficiente mantenimento delle proprie capacità di agire in funzione di obbiettivi prefissati".
Il CTU, con motivazione convincente, ha concluso che "nonostante il disturbo si sia cronicizzato al punto tale da presentare nel periziando, dal punto di vista psichiatrico, un quadro clinico sufficientemente compensato, a causa del deterioramento cognitivo l'uomo si trova in una condizione di infermità tale da rendere necessaria una forma di tutela e protezione per la gestione dei propri interessi economici e delle proprie funzioni di vita quotidiana che si può esprimere attraverso la misura dell'Amministrazione di Sostegno con poteri di assistenza e rappresentanza”, e che "altre misure diverse dall'Amministrazione di sostegno, quali l'interdizione, non sarebbero efficaci per la tutela della salute del Sig. Parte 1 e che è "necessario il ricovero presso una "
struttura residenziale dove sia possibile effettuare un monitoraggio delle condizioni fisiche e psichiche del soggetto".
L'interdicendo durante l'esame da parte del giudice è apparso presente ed orientato e chiaro nella espressione delle proprie volontà.
,Parte L' intervenuto ha fatto presente che la richiesta di interdizione è volta a poter scegliere l'intervento socio sanitario più idoneo per il beneficiario.
La misura in atto dell'amministrazione di sostegno appare già, in effetti, efficace ed adeguata per la protezione del beneficiario anche dal punto di vista della sua collocazione, considerato che il ricorrente ha dichiarato che negli ultimi tempi il beneficiario è stato inserito presso una residenza sanitaria assistita di Firenze. Peraltro il Giudice Tutelare, ove ritenuto necessario riguardo all'interesse del beneficiario, in applicazione dell'art. 411 c.c., potrà disporre l'ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno ed estendere al beneficiario determinati effetti o limitazioni previste per l'interdizione.
Tali emergenze inducono a ritenere che non sussistono i presupposti previsti all'art. 414 c.c. per procedere alla dichiarazione di interdizione di Parte 1
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante il carattere costitutivo necessario del presente procedimento. Le spese di CTU vanno poste a carico dell'amministrato, considerato che si è resa necessaria nell'interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di interdizione di Parte 1
2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite e pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'amministrato, considerato che si è resa necessaria nell'interesse dello stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.10.2024 su relazione della Dott.ssa Serena
Lorenzetti.
La Giudice onorario rel. est. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori