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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6407/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Milano, Viale Gian Parte_1 C.F._1
Galeazzo n. 3, presso e nello studio dell'Avv. CANADELLI PIETRO del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, presso e nello studio dell'Avv. FERRINI
OV del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, la nullità, annullabilità, invalidità totale e/o parziale del contratto quadro n. 700267 e di tutte le operazioni concluse in forza del medesimo contratto quadro e oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore, delle somme percepite in CP_2 seguito alle operazioni di cui sopra e stimate in € 2.339.803,98 ovvero, in subordine, del minor importo di € 2.197.120,90 cosi come risultante dalla certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 D. Lgs n. 461/1997 prodotta sub doc. 22 ovvero, in ulteriore subordine, dell'importo di € 1.323.625,97 così come risultante a seguito dell'istruttoria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento della per i motivi indicati in narrativa, e Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto quadro e delle singole operazioni concluse in forza del medesimo contratto quadro e oggetto di causa e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t. a risarcire in favore dell'attore l'importo di €2.339.803,98 ovvero, in subordine, il minor importo di €2.197.120,90 cosi come risultante dalla certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 D. Lgs n. 461/1997 prodotta sub doc. 22 ovvero, in ulteriore subordine, l'importo di €1.323.625,97 così come risultante a seguito dell'istruttoria, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver quest'ultima, Controparte_1 scientemente, disatteso l'ordine di esibizione emesso dall'Ill.mo Tribunale omettendo di produrre gli ordini d'acquisto che avrebbero confermato le perdite certificate dalla stessa come da CP_1 certificazione fiscale prodotta e ciò con l'unico fine di rendere più difficoltoso l'accertamento dell'illecito e del danno subito dal Signor il tutto con nocumento di tempo e di risorse del Signor Parte_1 Parte_1
e della giurisdizione in generale;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario al 15 % ex art. 14 D.M. 127/2004), c.p.a., i.v.a. e distrazione delle suddette spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria ricostruzione, ipotesi, produzione, domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare: in via principale: respingersi integralmente perché prescritte, inammissibili ed infondate per le ragioni tutte esposte le domande proposte dall'attore nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese, diritti, onorari e accessori;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulata da parte attrice, eccepita la buona fede della , annullarsi e/o ridursi la pretesa tenuto conto di quanto CP_2 effettivamente e complessivamente investito, delle cedole incassate e del valore dei titoli che dovranno
pagina 2 di 7 essere computati nel richiesto risarcimento ovvero retrocessi alla e del loro assunto CP_2 deprezzamento;
il tutto anche in via di eccepita compensazione nonché ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c.., con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto con Parte_1
in data 13.8.2007 il contratto quadro di investimenti n. 700267 che, alla clausola 4, Controparte_1
prevedeva che gli ordini di investimento dovessero avvenire, a pena di nullità, per iscritto o telefonicamente con registrazione su supporto magnetico;
che quindi tutti gli ordini successivamente effettuati erano nulli per difetto di forma;
che era nullo o annullabile anche il suddetto contratto quadro in quanto non esplicitava il valore del c.d. mark to market né i criteri per determinarlo né ulteriori ed eventuali costi impliciti delle operazioni finanziarie di swap; che ai sensi della clausola 3 punto 3 del contratto quadro de quo, così come ai sensi dell'art. 28, c. 3, del Regolamento Consob n. 11522/1998, gli intermediari autorizzati avrebbero dovuto informare per iscritto l'investitore non appena le operazioni in strumenti derivati avessero generato una perdita effettiva o potenziale pari o superiore al
50% dei valori costituiti a titolo di garanzia o provvista per l'esecuzione delle operazioni di investimento;
che l'inadempimento della ai predetti obblighi aveva impedito di comprendere l'effettiva CP_2
esposizione al rischio degli investimenti compiuti dall'attore per il valore di € 2.339.803,98 complessivamente. chiedeva dunque che il contratto quadro e le singole operazioni Parte_1
di investimento venissero dichiarate invalide o risolte per inadempimento della controparte, con conseguente condanna della a restituire, anche a titolo risarcitorio, la somma di € 2.339.803,98 CP_2
oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda Controparte_1
avversaria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché in via preliminare la decadenza e prescrizione delle pretese attoree. Nel merito, rilevava che la controparte era un imprenditore di alto profilo, che operava anche nel mercato finanziario con un'approfondita esperienza e un'alta propensione al rischio;
che lo stesso era consapevole della rischiosità degli investimenti effettuati, tanto da aver chiesto nel 2009 un'apertura di credito bancario per fronteggiare il maggiore accantonamento dei margini richiesti per il compimento di operazioni estere;
che all'epoca il valore delle potenziali perdite (€ 2.363.010,00) era prossimo al saldo del conto margini (€ 2.384.000,00) per cui il rischio era percepibile nella sua reale entità; che la richiesta risarcitoria avversaria non teneva pagina 3 di 7 conto dei premi incassati;
che sottoscrivendo il contratto quadro la controparte aveva dato atto di aver ricevuto tutte le informazioni sui rischi generali degli investimenti finanziari;
che il vincolo di forma, comunque attinente ai soli ordini di investimento, sussisteva solo per le operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, laddove tuttavia tutti gli ordini de quibus risultavano coerenti e adeguati;
che le operazioni di investimento erano rendicontate sugli estratti conto del conto corrente di riferimento, i quali erano noti all'attore e non erano stati dallo stesso contestati;
che l'esplicitazione del valore mark to market non riguardava gli strumenti finanziari denominati futures e options; che in ogni caso la violazione di obblighi informativi, ossia di una regola comportamentale, non comportava alcuna invalidità contrattuale ma al più un mero obbligo risarcitorio;
che tuttavia controparte non aveva fornito la prova del danno effettivamente subito. La convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande CP_2
avversarie e, in subordine, la riduzione ex art. 1227 c.c. del quantum risarcitorio, anche tenendo conto delle cedole incassate nel corso del rapporto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove veniva dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria medio tempore esperito, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione documentale e espletamento di C.T.U., mentre, a seguito del rigetto delle istanze di prova orale formulate da ambo le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione relativa alla domanda di annullamento del contratto quadro di investimento, essendo decorso un termine superiore al quinquennio dalla data di stipulazione del contratto medesimo e dovendosi dunque applicare l'art. 1442,
c. 3, c.c.
Le domande attoree non investite dall'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta CP_2
rimangono così quella svolta in via principale per la dichiarazione della nullità sia del contratto quadro di investimento sia dei successivi singoli ordini di investimento, quella svolta in via subordinata per l'accertamento della relativa risoluzione negoziale e in ogni caso quella svolta in via conseguenziale per la restituzione delle somme investite o per il risarcimento del danno cagionato dall'altrui pagina 4 di 7 inadempimento. Tali domande sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale che, anche qualora decorresse dalla stipulazione dell'accordo tra le parti, intervenuto in data 13.8.2007, risulta interrotto con la comunicazione e intimazione del 21.4.2017 (doc. 2 attoreo).
Devono essere dunque oggetto di riscontro giudiziale, nell'ottica dell'accertamento della fondatezza delle suindicate domande di nullità e risoluzione negoziale, la verifica del rispetto del vincolo formale degli ordini di investimento, la verifica della determinatezza delle clausole del contratto quadro di investimento e la verifica dell'assolvimento da parte della agli obblighi informativi sulla stessa CP_2
gravanti in base alla normativa di settore. Laddove anche solo uno di tali profili incorresse in un riscontro positivo, dovrebbe seguire la condanna di alla restituzione o al risarcimento di un Controparte_1
quantum debeatur che parimenti deve essere oggetto di rigoroso vaglio giudiziale.
Se tuttavia, come eccepisce la Banca convenuta ancora nelle proprie difese finali, l'accertamento del quantum debeatur risultasse impossibile per ragioni imputabili all'attore, su cui grava il relativo onere probatorio, l'unica soluzione decisoria percorribile sarebbe quella del rigetto delle domande attoree senza previamente approfondire il profilo dell'an debeatur, in quanto tale accertamento rimarrebbe a questo punto del tutto inconducente. Detto altrimenti, l'interesse attoreo alla verifica della fondatezza delle domande svolte in termini di nullità o risoluzione negoziale verrebbe meno per effetto dell'impossibilità di ottenere il ristoro economico del pregiudizio asseritamente subito.
Ebbene, è proprio tale situazione che si ravvisa nel caso di specie.
Il C.T.U. nominato in corso di causa ha motivatamente affermato nel proprio elaborato peritale, depositato in data 2.12.2024, che - mancando le contabili delle le operazioni di investimento effettuate da - è di fatto impossibile quantificare tanto gli esborsi sostenuti per il compimento Parte_1
di ogni singola operazione quanto la perdita economica che sarebbe stata evitata se non avessero avuto luogo gli inadempimenti contestati dall'attore medesimo.
È vero che, non disponendo della documentazione integrale attestante la contabilizzazione degli investimenti de quibus, l'attore ha chiesto che la Banca provvedesse alla sua ostensione ex art. 210 c.p.c., ed è vero che la Banca convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione conseguentemente impartito dal giudicante, dichiarando di non essere più in possesso della documentazione di cui trattasi
(cfr. dep. 11.10.2023).
Tale inottemperanza, tuttavia, non realizza alcuna inversione dell'onere attoreo di dimostrare i fatti pagina 5 di 7 costitutivi dell'azione restitutoria o risarcitoria esperita. Ai sensi dell'art. 119, c. 4, T.U.B., infatti, il cliente di un istituto di credito o di un intermediario finanziario ha diritto a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni effettuate solo se queste sono state realizzate negli ultimi dieci anni.
Le operazioni di investimento per cui è causa sono state effettuate tra il 2007 e il 2009. Alla data dell'intimazione dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 9.9.2023, il decennio di cui al disposto normativo citato era ormai già decorso, né prima dello spirare di tale termine l'attore ha promosso ad esempio ricorso per decreto ingiuntivo di consegna documentale ai sensi dell'art. 633 c.p.c., per cui l'impossibilità di dimostrare l'entità del credito restitutorio o risarcitorio preteso da Parte_1
non può che ricadere su quest'ultimo.
Il quantum debeatur non può essere ricostruito nemmeno mediante la somma algebrica degli importi riportati negli estratti conto del conto corrente di appoggio dei servizi di investimento, come pure sostenuto dalla difesa attorea. Il C.T.U., appositamente interpellato a proposito di tale ipotesi ricostruttiva, ha infatti ribadito che la differenza tra le entrate e le uscite del conto corrente in questione non corrisponde necessariamente al risultato delle operazioni in derivati compiute sulla base del contratto quadro di investimento dedotto in giudizio: tale riferibilità potrebbe essere verificata solo in presenza delle contabili delle singole operazioni, che appunto non sono state prodotte agli atti (cfr. pag.
34-35 e pag. 46 del secondo elaborato peritale).
Nemmeno appare utile a sostenere la posizione di parte attrice la dichiarazione sulle minusvalenze che ha rilasciato ex art. 6, c. 5, D.Lgs. 461/1997 (cfr. pag. 75-76 del primo elaborato peritale). Controparte_1
Ne segue il rigetto delle pretese attoree.
Parimenti va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 2.000.000 a € 4.000.000) con la riduzione ai minimi tariffari in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
24.668,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente Parte_1 Controparte_1
da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI FO
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Milano, Viale Gian Parte_1 C.F._1
Galeazzo n. 3, presso e nello studio dell'Avv. CANADELLI PIETRO del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, presso e nello studio dell'Avv. FERRINI
OV del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, la nullità, annullabilità, invalidità totale e/o parziale del contratto quadro n. 700267 e di tutte le operazioni concluse in forza del medesimo contratto quadro e oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore, delle somme percepite in CP_2 seguito alle operazioni di cui sopra e stimate in € 2.339.803,98 ovvero, in subordine, del minor importo di € 2.197.120,90 cosi come risultante dalla certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 D. Lgs n. 461/1997 prodotta sub doc. 22 ovvero, in ulteriore subordine, dell'importo di € 1.323.625,97 così come risultante a seguito dell'istruttoria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento della per i motivi indicati in narrativa, e Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto quadro e delle singole operazioni concluse in forza del medesimo contratto quadro e oggetto di causa e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del suo CP_2 legale rappresentante p.t. a risarcire in favore dell'attore l'importo di €2.339.803,98 ovvero, in subordine, il minor importo di €2.197.120,90 cosi come risultante dalla certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 D. Lgs n. 461/1997 prodotta sub doc. 22 ovvero, in ulteriore subordine, l'importo di €1.323.625,97 così come risultante a seguito dell'istruttoria, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver quest'ultima, Controparte_1 scientemente, disatteso l'ordine di esibizione emesso dall'Ill.mo Tribunale omettendo di produrre gli ordini d'acquisto che avrebbero confermato le perdite certificate dalla stessa come da CP_1 certificazione fiscale prodotta e ciò con l'unico fine di rendere più difficoltoso l'accertamento dell'illecito e del danno subito dal Signor il tutto con nocumento di tempo e di risorse del Signor Parte_1 Parte_1
e della giurisdizione in generale;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario al 15 % ex art. 14 D.M. 127/2004), c.p.a., i.v.a. e distrazione delle suddette spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria ricostruzione, ipotesi, produzione, domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare: in via principale: respingersi integralmente perché prescritte, inammissibili ed infondate per le ragioni tutte esposte le domande proposte dall'attore nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese, diritti, onorari e accessori;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulata da parte attrice, eccepita la buona fede della , annullarsi e/o ridursi la pretesa tenuto conto di quanto CP_2 effettivamente e complessivamente investito, delle cedole incassate e del valore dei titoli che dovranno
pagina 2 di 7 essere computati nel richiesto risarcimento ovvero retrocessi alla e del loro assunto CP_2 deprezzamento;
il tutto anche in via di eccepita compensazione nonché ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c.., con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver sottoscritto con Parte_1
in data 13.8.2007 il contratto quadro di investimenti n. 700267 che, alla clausola 4, Controparte_1
prevedeva che gli ordini di investimento dovessero avvenire, a pena di nullità, per iscritto o telefonicamente con registrazione su supporto magnetico;
che quindi tutti gli ordini successivamente effettuati erano nulli per difetto di forma;
che era nullo o annullabile anche il suddetto contratto quadro in quanto non esplicitava il valore del c.d. mark to market né i criteri per determinarlo né ulteriori ed eventuali costi impliciti delle operazioni finanziarie di swap; che ai sensi della clausola 3 punto 3 del contratto quadro de quo, così come ai sensi dell'art. 28, c. 3, del Regolamento Consob n. 11522/1998, gli intermediari autorizzati avrebbero dovuto informare per iscritto l'investitore non appena le operazioni in strumenti derivati avessero generato una perdita effettiva o potenziale pari o superiore al
50% dei valori costituiti a titolo di garanzia o provvista per l'esecuzione delle operazioni di investimento;
che l'inadempimento della ai predetti obblighi aveva impedito di comprendere l'effettiva CP_2
esposizione al rischio degli investimenti compiuti dall'attore per il valore di € 2.339.803,98 complessivamente. chiedeva dunque che il contratto quadro e le singole operazioni Parte_1
di investimento venissero dichiarate invalide o risolte per inadempimento della controparte, con conseguente condanna della a restituire, anche a titolo risarcitorio, la somma di € 2.339.803,98 CP_2
oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda Controparte_1
avversaria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché in via preliminare la decadenza e prescrizione delle pretese attoree. Nel merito, rilevava che la controparte era un imprenditore di alto profilo, che operava anche nel mercato finanziario con un'approfondita esperienza e un'alta propensione al rischio;
che lo stesso era consapevole della rischiosità degli investimenti effettuati, tanto da aver chiesto nel 2009 un'apertura di credito bancario per fronteggiare il maggiore accantonamento dei margini richiesti per il compimento di operazioni estere;
che all'epoca il valore delle potenziali perdite (€ 2.363.010,00) era prossimo al saldo del conto margini (€ 2.384.000,00) per cui il rischio era percepibile nella sua reale entità; che la richiesta risarcitoria avversaria non teneva pagina 3 di 7 conto dei premi incassati;
che sottoscrivendo il contratto quadro la controparte aveva dato atto di aver ricevuto tutte le informazioni sui rischi generali degli investimenti finanziari;
che il vincolo di forma, comunque attinente ai soli ordini di investimento, sussisteva solo per le operazioni non adeguate al profilo di rischio del cliente, laddove tuttavia tutti gli ordini de quibus risultavano coerenti e adeguati;
che le operazioni di investimento erano rendicontate sugli estratti conto del conto corrente di riferimento, i quali erano noti all'attore e non erano stati dallo stesso contestati;
che l'esplicitazione del valore mark to market non riguardava gli strumenti finanziari denominati futures e options; che in ogni caso la violazione di obblighi informativi, ossia di una regola comportamentale, non comportava alcuna invalidità contrattuale ma al più un mero obbligo risarcitorio;
che tuttavia controparte non aveva fornito la prova del danno effettivamente subito. La convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande CP_2
avversarie e, in subordine, la riduzione ex art. 1227 c.c. del quantum risarcitorio, anche tenendo conto delle cedole incassate nel corso del rapporto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove veniva dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria medio tempore esperito, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione documentale e espletamento di C.T.U., mentre, a seguito del rigetto delle istanze di prova orale formulate da ambo le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine ridotto a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione relativa alla domanda di annullamento del contratto quadro di investimento, essendo decorso un termine superiore al quinquennio dalla data di stipulazione del contratto medesimo e dovendosi dunque applicare l'art. 1442,
c. 3, c.c.
Le domande attoree non investite dall'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta CP_2
rimangono così quella svolta in via principale per la dichiarazione della nullità sia del contratto quadro di investimento sia dei successivi singoli ordini di investimento, quella svolta in via subordinata per l'accertamento della relativa risoluzione negoziale e in ogni caso quella svolta in via conseguenziale per la restituzione delle somme investite o per il risarcimento del danno cagionato dall'altrui pagina 4 di 7 inadempimento. Tali domande sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale che, anche qualora decorresse dalla stipulazione dell'accordo tra le parti, intervenuto in data 13.8.2007, risulta interrotto con la comunicazione e intimazione del 21.4.2017 (doc. 2 attoreo).
Devono essere dunque oggetto di riscontro giudiziale, nell'ottica dell'accertamento della fondatezza delle suindicate domande di nullità e risoluzione negoziale, la verifica del rispetto del vincolo formale degli ordini di investimento, la verifica della determinatezza delle clausole del contratto quadro di investimento e la verifica dell'assolvimento da parte della agli obblighi informativi sulla stessa CP_2
gravanti in base alla normativa di settore. Laddove anche solo uno di tali profili incorresse in un riscontro positivo, dovrebbe seguire la condanna di alla restituzione o al risarcimento di un Controparte_1
quantum debeatur che parimenti deve essere oggetto di rigoroso vaglio giudiziale.
Se tuttavia, come eccepisce la Banca convenuta ancora nelle proprie difese finali, l'accertamento del quantum debeatur risultasse impossibile per ragioni imputabili all'attore, su cui grava il relativo onere probatorio, l'unica soluzione decisoria percorribile sarebbe quella del rigetto delle domande attoree senza previamente approfondire il profilo dell'an debeatur, in quanto tale accertamento rimarrebbe a questo punto del tutto inconducente. Detto altrimenti, l'interesse attoreo alla verifica della fondatezza delle domande svolte in termini di nullità o risoluzione negoziale verrebbe meno per effetto dell'impossibilità di ottenere il ristoro economico del pregiudizio asseritamente subito.
Ebbene, è proprio tale situazione che si ravvisa nel caso di specie.
Il C.T.U. nominato in corso di causa ha motivatamente affermato nel proprio elaborato peritale, depositato in data 2.12.2024, che - mancando le contabili delle le operazioni di investimento effettuate da - è di fatto impossibile quantificare tanto gli esborsi sostenuti per il compimento Parte_1
di ogni singola operazione quanto la perdita economica che sarebbe stata evitata se non avessero avuto luogo gli inadempimenti contestati dall'attore medesimo.
È vero che, non disponendo della documentazione integrale attestante la contabilizzazione degli investimenti de quibus, l'attore ha chiesto che la Banca provvedesse alla sua ostensione ex art. 210 c.p.c., ed è vero che la Banca convenuta non ha ottemperato all'ordine di esibizione conseguentemente impartito dal giudicante, dichiarando di non essere più in possesso della documentazione di cui trattasi
(cfr. dep. 11.10.2023).
Tale inottemperanza, tuttavia, non realizza alcuna inversione dell'onere attoreo di dimostrare i fatti pagina 5 di 7 costitutivi dell'azione restitutoria o risarcitoria esperita. Ai sensi dell'art. 119, c. 4, T.U.B., infatti, il cliente di un istituto di credito o di un intermediario finanziario ha diritto a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni effettuate solo se queste sono state realizzate negli ultimi dieci anni.
Le operazioni di investimento per cui è causa sono state effettuate tra il 2007 e il 2009. Alla data dell'intimazione dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 9.9.2023, il decennio di cui al disposto normativo citato era ormai già decorso, né prima dello spirare di tale termine l'attore ha promosso ad esempio ricorso per decreto ingiuntivo di consegna documentale ai sensi dell'art. 633 c.p.c., per cui l'impossibilità di dimostrare l'entità del credito restitutorio o risarcitorio preteso da Parte_1
non può che ricadere su quest'ultimo.
Il quantum debeatur non può essere ricostruito nemmeno mediante la somma algebrica degli importi riportati negli estratti conto del conto corrente di appoggio dei servizi di investimento, come pure sostenuto dalla difesa attorea. Il C.T.U., appositamente interpellato a proposito di tale ipotesi ricostruttiva, ha infatti ribadito che la differenza tra le entrate e le uscite del conto corrente in questione non corrisponde necessariamente al risultato delle operazioni in derivati compiute sulla base del contratto quadro di investimento dedotto in giudizio: tale riferibilità potrebbe essere verificata solo in presenza delle contabili delle singole operazioni, che appunto non sono state prodotte agli atti (cfr. pag.
34-35 e pag. 46 del secondo elaborato peritale).
Nemmeno appare utile a sostenere la posizione di parte attrice la dichiarazione sulle minusvalenze che ha rilasciato ex art. 6, c. 5, D.Lgs. 461/1997 (cfr. pag. 75-76 del primo elaborato peritale). Controparte_1
Ne segue il rigetto delle pretese attoree.
Parimenti va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 2.000.000 a € 4.000.000) con la riduzione ai minimi tariffari in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
24.668,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente Parte_1 Controparte_1
da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI FO
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