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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro ON ET pronuncia la seguente
SENTENZA Ex art. 127 -ter cpc previo deposito di note scritte nella causa iscritta al n.3325/ 2025 r.g. lavoro promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC C.F._2
, AB AN (C.F. PEC Email_1 C.F._3
, LA PI (C.F. , PEC: Email_2 C.F._4
e GI NA (C.F. Email_3
, PEC , ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I
RICORRENTE Contro
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Come in atti
In fatto e in diritto
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il per domandare il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro relativi agli anni per i quali il bonus è stato richiesto (docc. nn. 1, allegato al ricorso). Co Il non si è costituito nonostante la rituale notifica e deve essere dichiarato contumace.
Non richiedendo la controversia attività istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza fissata in data 27 novembre 2025.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta:
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento dellaP.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continuanondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi, Il diritto alla percezione della carta docente deve essere quindi riconosciuto . Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento daltariffario professionale , considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
PER QUESTI MOTIVI
la Giudice del Lavoro,definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc: ACCERTA E DICHIARA Il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, per l'importo di €500,00 per ciascuna annualità oltre la maggior somma fra rivalutazione ed interessi per ciascun anno e conseguentemente ND il convenuto in persona del pro-tempore a mettere a disposizione della parte CP_1 CP_3 ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. ND Il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di CP_1
€1314,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Genova,27/12/2025 La Giudice
ON ET