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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G. rilevato che l'udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e poi sostituita dal deposito di note scritte per i medesimi incombenti;
lette le note depositate ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 667/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Messina presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Papa che lo rappresenta e difende, come da procura in atti, con l'avv. Simona Arasi
OPPONENTE
CONTRO
con sede sociale in Conegliano (TV), Controparte_1 alla Via Vittorio Alfieri, n. 1 (p.i. ), in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
con sede legale in Verona, alla via Flavio Gioia, n. 39 (c.f. e p.i.
[...]
), giusta procura speciale autenticata dal Notaio in P.IVA_2 Persona_1 data 15.12.2016, n. 2790 Rep., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Laura Palazzolo
OPPOSTA
E corrente in Conegliano (TV), alla via Vittorio Alfieri 1 (c.f. Controparte_3
e p.i. ), e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta P.IVA_3 P.IVA_4 procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
[...]
di Pordenone del 6 maggio 2021, rep. n. 307574/38374 – la Per_2 [...] con sede legale in Conegliano, alla via Controparte_4
Vittorio Alfieri n. 1 (c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in P.IVA_5
2 atti, dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Alessandra De Rosa, sito in Via Largo Mario Ciancia 17
Velletri
INTERVENUTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 9 maggio 2023 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto n. 114/2023 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €
51.901,73 – oltre interessi e spese – in forza del contratto di finanziamento personale n. 20046641915514 per l'importo stipulato con Findomestic Banca e poi ceduto a Controparte_1
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 26 giugno 2023, interveniva documentando di essere la nuova titolare del credito e, Controparte_3 assegnato il termine per la mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente, con ordinanza del 24 luglio 2024 veniva rigettata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non applicabile ratione temporis alla lite e la causa era rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento regolarmente comunicato alle parti dalla Cancelleria il 21 dicembre 2024.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
3 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie ha prodotto il contratto di finanziamento, gli estratti Controparte_1 conto analitici certificati ex art. 50 T.U.B. e ha documentato la cessione da parte di
Findomestic Banca s.p.a. a Banca Ifis s.p.a. nonché quella in suo favore, producendo pure l'estratto pubblicato in G.U. senza che, invero, l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito sia stata mai tempestivamente contestata dall'opponente che non ha neppure censurato la nuova titolarità del credito in capo a Controparte_3 intervenuta in giudizio il 18 dicembre 2023, producendo il contratto di cessione,
l'estratto notarile attestante la cessione dello specifico credito fatto valere in questo giudizio, nonché l'avviso pubblicato in G.U.
L'opponente ha censurato la natura usuraria dei tassi di interesse e la contrarietà a buona fede della condotta di controparte.
Sennonché tali censure si rivelano generiche.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione
– secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. – deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, i.e. il mutuatario-opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
Solo in presenza di tale condizione, infatti, l'attore deve provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass., n. 10860/2011).
Pertanto, il finanziato-opponente, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca – come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite – non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili d'ufficio). A fronte dell'avversa produzione di documenti dalla quale risultino, come nella specie, le condizioni contrattuali pattuite e i tassi applicati colui che contesta il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari ha l'onere di allegare e
4 provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità
In particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di far valere ogni questione inerente al calcolo degli interessi, dovendo specificare in che termini e quando sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Nella fattispecie in esame le contestazioni sono state formulate in modo del tutto generico ed apodittico, risultando prive di ogni riscontro con i dati testuali emergenti dalla documentazione prodotta da parte opposta e già allegata al ricorso monitorio.
Invero l'atto di citazione non circostanzia le deduzioni correlandone a singole appostazioni. si è limitato a sostenere il superamento del tasso soglia Parte_1 senza però specificare alcunché né rispetto alla misura dell'asserita applicazione contrastante con la legge (individuata la quale si sarebbe potuta verificare la bontà del rilievo), né con riferimento ai trimestri rilevanti, né al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo.
La genericità degli atti introduttivi non è stata colmata attraverso un maggior approfondimento nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non depositate.
Di qui l'inammissibilità di un'indagine tecnica d'ufficio (che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa).
Ma vi è di più.
Dalla lettura degli atti emerge che il contratto è stato stipulato nel terzo trimestre
2008 (28 luglio 2008) e che il T.A.E.G. è pari all'11, 39%.
Ora, esaminato il D.M. di riferimento (la cui conoscenza è acquisibile indipendentemente dall'attività svolta dalla parte che invoca la nullità e persino in base alla scienza personale del giudice, così Cass., ord. 13 maggio 2020, n. 8883, §§
4.5-4.8), emerge che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi è pari a (10,38 + 50
% =) 15,57 % e, pertanto, non è superato.
E alla stessa conclusione deve pervenirsi rispetto agli interessi moratori.
Posto che fra interessi moratori e corrispettivi vi è una evidente diversità funzionale
(Cass., n. 26286/2019: “vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo, che opera nella fase fisiologica del rapporto, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., si applica nella fase patologica del rapporto e rappresenta invece il danno
5 conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento. La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi”), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – proprio in ragione di tale diversità funzionale – il principio di simmetria impone di comparare grandezze omogenee e, pertanto, impedisce il confronto tra il tasso effettivamente praticato a titolo di mora e il c.d. tasso soglia rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Sul punto il Supremo Collegio ha pure precisato che la mancata inclusione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – nel cui ammontare sono normalmente computati gli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura – non preclude l'applicazione, ai fini della verifica della loro eventuale usurarietà, dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 laddove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Pertanto, la base per il calcolo del tasso soglia-mora sarà primariamente costituita dal
T.E.G.M. più la media degli interessi moratori rilevati dai decreti.
Alla somma così calcolata si dovranno poi operare incrementi differenti a seconda che il prestito sia stato stipulato nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 oppure a seguito della sua novella ex decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: nel primo caso, bisognerà incrementare il quantum della metà; nel secondo, sarà necessario applicare un primo aumento del 25% e un ulteriore aumento di quattro punti percentuali.
Ora, il D.M. di riferimento chiarisce che “[l]'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
6 Pertanto, considerato che il tasso soglia-mora [(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5] è pari a
18,72%, l'applicazione degli interessi moratori contrattualmente previsti (“in caso di ritardo del cliente del pagamento delle somme dovute in forza della presente clausola, Findomestic potrà addebitare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia un interesse di mora nella misura massima dello 0,040 % al giorno”) non integra gli estremi dell'usura.
Non risultano clausole comportanti un significativo squilibrio tra diritti e oneri tali da qualificarsi come vessatorie. Né invero è stata dimostrata la violazione del canone di buona fede che è regola di comportamento e non già di validità.
L'opposizione va dunque rigettata.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e considerata l'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose e con esclusione della fase istruttoria in difetto di deposito di memorie. Ne va disposto il pagamento nei confronti di e Controparte_1 CP_3
in solido, non essendo stata la prima estromessa dal giudizio e avendo
[...] entrambe svolto la medesima attività con l'assistenza del medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 667/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
114/2023 emesso da questo Tribunale il 14 marzo (dep. 15 marzo) 2023;
2) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 in solido, delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre spese Controparte_3 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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