Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 3501 2023 promosso da
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI MICHELE Parte 1 C.F. 1 "
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
" rappresentato e difeso dall'Avv. C.F. 2 Controparte_1
PARLANTE CECILIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 06/02/2025, davanti al Giudice Marina Righi, sono comparsi per l'attrice l'avv. BIANCHINI
MICHELE e per parte convenuta l'avv. PARLANTE CECILIA oggi sostituito dall'avv. Osvaldo
Zanesco.
L'avv. Bianchini rappresenta che il fatto è incontestato;
la responsabilità ex art. 2052 cc ha carattere oggettivo e la condotta eventualmente tenuta da Pt 1 ha natura irrilevante, poiché il caso fortuito,
per interrompere il nesso causale, deve avere un carattere di assoluta eccezionalità.
La ctu ha inoltre confermato quasi del tutto gli esiti della consulenza di parte.
La domanda deve quindi essere accolta.
L'avv. Zanesco rappresenta di aver depositato sentenza del G.d.P. che ha assolto il sig. CP_1
la sentenza conterrebbe delle dichiarazioni confessorie del sig. Pt 1 e sarebbe rilevante ai fini del
L'avv. Bianchini contesta le risultanze del procedimento penale, che in questa sede non potrebbero essere utilizzate e riporta la decisione di cui alla sentenza Cass. 10402/2016 ha riconosciuto la responsabilità del padrone di un cane che ha morso la vicina di casa che si era introdotta nella casa del proprietario dell'animale e lo accarezzava.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni l'attore nel merito come in prima memoria integrativa del 19.10.23 e in via istruttoria come da seconda memoria
9.11.23 e terza memoria, ed il convenuto come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria insistendo per l'accoglimento delle istanze non accolte.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'attore espone di vivere in un immobile facente parte dello stesso condominio in cui vive il convenuto, proprietario di un cane di razza IT chiamato AK.
La sera del 25 agosto 2021, verso le ore 20.30 circa, nell'area antistante il condominio, si erano riuniti alcuni condomini e taluni di questi erano in compagnia del proprio cane, come anche il sig.
CP_1
Controparte 1 (al guinzaglio o con una corda, afferma Il cane AK veniva tenuto dal sig.
l'attore) e non indossava la museruola.
Part Espone l'attore che sfuggito alla sorveglianza del proprio padrone lo ha morso al volto.
Il fatto deve considerarsi pacifico in quanto non viene negato né contestato dal convenuto. Egli precisa soltanto che l'attore non si trovava dietro l'animale, ma che si era posizionato testa contro testa con lo stesso.
L'attore, quindi, ha invocato la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del proprietario del cane e chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La causa è stata istruita a mezzo dello svolgimento di una ctu medica.
***
1) Del fatto.
Il fatto storico non è stato contestato da parte convenuta e deve ritenersi, quindi, pacifico.
Il cane di proprietà del sig. CP 1 ha morso al volto il sig. Pt 1 .
Alla luce delle evidenze probatorie deve concludersi per la riconducibilità della condotta dell'animale alla sfera giuridica del convenuto.
2) Della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che quest'ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito.
Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto di uso dell'animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale
La giurisprudenza riconduce la responsabilità in esame al principio cuius comoda et incommoda
(Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307).
Perché si abbia la responsabilità del proprietario di animale non si deve aver riguardo alla condotta dell'animale, ma al fatto materiale da esso posto in essere, cioè al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale. La responsabilità in esame ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto,
con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778). Nel caso di specie, non può dubitarsi della riconducibilità alla norma di cui all'art. 2052 cod. civ. del fatto in esame.
Il convenuto è responsabile quale proprietario ed utilizzatore del cane che ha morso l'attore (nel senso di soggetto che ne trae utilità, ovvero di compagnia, trattandosi di animale da affezione o da guardia,
come nel caso in esame, ragionevolmente).
Non è in discussione nemmeno la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno patito,
essendo incontestato e provato che l'animale ha morso l'attore e che le lesioni lamentate dallo stesso siano conseguenza immediata e diretta di tale comportamento (come del resto confermato in sede di perizia medico legale).
2.1) Della prova liberatoria
La dottrina ritiene che la prova liberatoria di cui all'art. 2052 cod. civ. abbia un fondamento oggettivo,
da ricondursi ad eventi assolutamente straordinari ed imprevedibili.
Il caso fortuito, infatti, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ.,
sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742) e che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto,
soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo.
Siamo, quindi, in presenza di una responsabilità a carattere puramente oggettivo, in quanto il caso fortuito non coincide con la dimostrazione dell'impossibilità di impedire il danno cagionato dall'animale.
In altri termini, la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta ed è fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero (tra le più recenti: Corte d'Appello
Roma, sez. III, 29 maggio 2018).
La prova del caso fortuito può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità con conseguente onere per il convenuto, al fine di liberarsi da responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, al di là dell'uso della comune diligenza nella custodia dell'animale.
Secondo la giurisprudenza, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito anche nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso (Cass. civ., 6 gennaio 1983, n. 75).
Nel caso di specie alcuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto.
La ricostruzione dei fatti così come riportata da parte convenuta e ribadita anche in sede di discussione, sulla base della depositata sentenza penale, che riporterebbe dichiarazioni confessorie dell'attore, mettendo in luce circostanze utili al fine del riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, non può condurre all'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Non è infatti allegata, né provata, alcuna condotta imprevedibile o eccezionale del sig. Pt 1, tale da interrompere il nesso causale o da indurre al riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato.
Egli, che si fosse trovato dietro l'animale o che avesse avvicinato il proprio volto alla testa del cane,
non ha tenuto una condotta assolutamente eccezionale.
Il suo intento era quello di accarezzare l'animale o comunque di prestargli attenzione, condotta più
consueta per una persona che possiede anch'egli un cane. Se anche il sig. CP 1 avesse avvertito il sig. Pt 1 di prestare attenzione al cane e questi non l'avesse ascoltato, tuttavia l'essersi avvicinato all'animale, condotto dal suo stesso proprietario all'interno di un gruppo di persone, tra cui alcuni con il proprio animale, senza museruola, non potrebbe essere ritenuta una condotta imprevedibile o eccezionale.
Il concorso di colpa non può quindi essere riconosciuto.
3) Del danno patito
3.1) Del danno non patrimoniale L'attore e ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del morso.
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività
quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio
1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio,
dott.ssa Per 1 (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato una ferita lacera alla guancia destra e altre più minute lesioni, della quali ancora oggi si trova traccia in regione zigomatica destra e sotto mandibolare sinistra, compatibile con le modalità di accadimento del fatto e strumentalmente accertate.
Ne è conseguito - secondo la ricostruzione del c.t.u. un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi quarantadue giorni, di cui i primi 12 al 75%, i successivi 15 al 50%, ulteriori 15 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 7 %. Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
"tabelle" in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 7 %, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
14.172,00 (con punto base pari ad € 2.089,92 adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Ina ragione delle conclusioni del ctu si ritiene di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva.
Non si ravvisano, inoltre, profili di personalizzazione del danno poiché i pregiudizi ulteriori allegati dall'attore non esulano dalle normali conseguenze delle lesioni di questo tipo e, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi di cui sopra.
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di euro € 1.035 per i dodici giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, €
862,50 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine € 431,25 per i residui 15
giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 2.238,75.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, pertanto, essere liquidato nella misura di €. 16.500,75.
3.2) Del danno patrimoniale
Per quanto attiene infine alle spese mediche il ctu ha riconosciuto il solo esborso per la perizia di parte, che può essere presa in considerazione avendo la parte depositato in giudizio una fattura attestante l'avvenuto pagamento.
Il totale è quindi pari ad euro 400,00.
3.3) Della rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma,
devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta ("data della spesa": Cass.
civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo. 5) Delle spese di lite
Le spese di lite relative alla domanda principale di risarcimento svolta dall'attore, seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che, nella liquidazione delle spese di lite, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa - dell'importo complessivo effettivamente liquidato, con riferimento alle prime tre fasi processuali, in assenza di deposito di memorie conclusionali.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 23.8.24, sono definitivamente poste a carico del convenuto, come anche le spese di ctp.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
accertata l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del convenuto Controparte_1
condanna lo stesso a pagare all'attore la somma di € 16.500,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 400,00, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore di Parte 1 , delle spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, € 3.376,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 23.8.24 e quelle di ctp.
Treviso, 06/02/2025
Il Giudice
Marina Righi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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