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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/08/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1483/23 Oggi 29 agosto 2025 alle ore 11,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Guido Angelini, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Massai, per la parte ricorrente, l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' e l'Avv.ta Maria Elisabetta Porcu, nota all'Ufficio, per Ade-R. I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Porcu chiede che la decisione si uniformi a quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
20476/25. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia insistendo per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. gli Avv.ti Angelini e
Porcu, chiedendo tutti i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,29 alle ore 13,09 per cause R.G. 425/25 e 575/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,08).
Alle ore 16,50 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,51
Il Giudice Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1483 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a [...] elettivamente domiciliato in Torrita di Siena (SI) Parte_1
Loc. Foenna n. 10 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Massai dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avvocato Maria Elisabetta Porcu, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Cagliari nella via San Benedetto n. 13, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA anche
contro
:
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato avverso l'intimazione di pagamento n.
10420229002109659000 ha convenuto in giudizio l' e l' , in persona Parte_1 CP_4 CP_1
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, sez. Lavoro adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa per tutte le motivazioni sopra svolte Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte nonché l'avviso di intimazione n.
10420229002109659000 emesso dall' Controparte_5
, per intervenuta prescrizione del credito e relativo diritto ad esigerne il pagamento, stante la
[...]
fondatezza dei motivi di opposizione e del pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno in via preventiva che determina la possibilità di agire in executivis “periculum in mora” in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto, “fumus boni iuris”, di cui in narrativa;
In via principale nel merito Dichiarare e accertare
l'intervenuta prescrizione del credito e di tutti i crediti e delle relative cartella di pagamento sopra menzionate e precisamente - Cartella n. 10420070000110444000 asseritamente notificata il
16/11/2007, Facente parte integrante dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avente n. 10420229002109659000 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte per prescrizione del diritto azionato, essendo ampiamente maturata la stessa per inattività della parte istante creditrice, , per i motivi Controparte_5
dedotti in narrativa, ordinando altresì la cancellazione dal ruolo, essendo i tributi e imposte richieste decisamente prescritti. Nel merito, in via subordinata Accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte per mancanza di tempestiva notifica dell'atto impugnato;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario iva e cap di legge, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 cpc”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendo i requisiti previsti dalla legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione per i motivi illustrati in espositiva per tardività e per non avere il ricorrente impugnato gli atti esattoriali precedenti all'atto oggetto di opposizione;
Nel merito - accertare e dichiarare che nessuna prescrizione si è verificata e ritenere legittimo l'operato di
[...]
mandando assolta la resistente da qualsiasi avversa pretesa, rigettando il Controparte_5 ricorso;
(D) - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. “
Si è costituito in giudizio anche l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: - nel merito : respingere tutte le domande promosse da;
- Parte_1
in ogni caso : condannare il ricorrente al pagamento di onorari e spese del giudizio;
- in ogni caso, nella residuale ipotesi di accoglimento delle domande attoree, mandare esente il presente Istituto dal pagamento delle spese di giudizio ed onorari, per i motivi di cui in narrazione.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 29 agosto 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento10420229002109659000 assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico Cartella n.
10420070000110444000 inerente i crediti per omessi versamenti di contributi IVS relativi CP_1 all'anno 2003 eccependo l'intervenuta prescrizione ed insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato e l'accertamento dell'insussistenza del credito originario.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 contestando le avverse difese e pretese eccependo la tardività ed inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre 40 gg. dalla notifica dell'atto, nonchè l'inammissibilità dell'opposizione in presenza di notifiche di precedenti intimazioni di pagamento definitive ed altri atti esattoriali, mai opposti, con conseguente cristallizzazione del credito. Ha, infine, contestato l'intervenuta prescrizione a fronte della presenza di atti validamente notificati ed idonei ad interromperne il decorso della stessa, con contestuale cristallizzazione del credito, non avendo il ricorrente impugnato gli atti prodromici regolarmente notificati.
Si è costituito l , in persona del legale rappresentante pro tempore evidenziando di aver CP_1 correttamente e tempestivamente notificato gli atti prodromici, ecependo la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione inistendo per il rigetto del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta
Si evidenzia che la presente decisione viene presa in base al principio della ragione più liquida.
Emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente era a conoscenza del debito avverso l' ben prima della notifica dell'atto oggi impugnato, dato che ha persino depositato CP_1 istanza di definizione agevolata, oltretutto accolta, contenente anche il credito per cui è causa. CP_1
A fronte di ciò va rilevato come l'eccezione di intervenuta prescrizione andava sollevata impugnando il primo atto con cui era venuto a conoscenza del detto debito, ma emerge per tabulas che ciò non è stato fatto, anzi con il deposito dell'istanza di definizione agevolata il ricorrente ha per legge espressamente rinunciato ad impugnare in giudizio lo stesso, né emerge dagli atti che tale istanza sia stata fatta (ma si ribadisce è impossibile per legge) al solo fine di evitare un'esecuzione e con riserva di ripetizione.
A ciò si aggiunga che non è stata effettuata alcuna contestazione in ordine alla effettiva sussistenza o insussistenza del debito con ciò solo ammettendo per mancata espressa contestazione nel merito ex art. 115 c.p.c. le omissioni contributive contestate.
Del resto, sulla inammissibilità ed infondatezza della domanda relativa alla richiesta di declaratoria di prescrizione del credito non formulata nel primo atto utile si è espressa, confermando il già costante orientamento sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 20476/25 dello scorso luglio
La cristallizzazione del credito e l'esistenza documentata di atti prodromici ritualmente notificati comporta, quindi, il rigetto della domanda e la conferma dell'atto impugnato con condanna del ricorrente al pagamento delle somme tutte ivi richieste.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 1.769,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri accessori se dovuti somma che il ricorrente dovrà versare in favore di ciascuna parte resistente e per ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. CP_4
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento di tutte le somme ingiunte con l'atto impugnato che conferma integralmente;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese di lite che liquida in in complessivi €. 1.769,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri accessori se dovuti somma che il ricorrente dovrà versare in favore di ciascuna parte resistente e per ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore CP_4 antistatario;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 29/08/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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