TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 09/02/2026, n. 2414
TAR
Sentenza breve 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità quesito basato su norma abrogata

    La Corte rileva che, sebbene vi sia un errore materiale nell'indicazione dell'articolo, il quesito giuridico è formulato correttamente sotto il profilo letterale e consente di fornire la risposta esatta alla luce del quadro normativo vigente (art. 157-bis c.p.p.). La risposta corretta secondo l'attuale normativa è 'mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica', mentre quella indicata come corretta dall'Amministrazione ricalca la disciplina previgente.

  • Inammissibile
    Richiesta di riparametrazione punteggio e riconoscimento idoneità

    Anche condividendo l'assunto dell'illegittimità del quesito, l'accoglimento della domanda non potrebbe comportare l'assegnazione automatica del punteggio utile per il raggiungimento della soglia di idoneità a tutti i ricorrenti, pena la lesione della par condicio competitorum. Una riparametrazione del punteggio condurrebbe all'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, dato che non tutti raggiungerebbero la soglia di idoneità. Inoltre, l'assegnazione del punteggio aggiuntivo ai soli candidati che hanno fornito la risposta corretta al quesito comporterebbe anch'essa l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 09/02/2026, n. 2414
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2414
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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