Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 09/02/2026, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2026, proposto da LA ON, RA AS, TE RN, LI CI, NN TE, SI OC, RI UC, TR RA NZ, GH RU, MA De MO e ON ES, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Sgobba e Katia Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Conversano (BA), via Vito Macchia, 20;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- dell’esito della prova scritta del profilo Assistenti codice 02, pubblicato sul “portale di reclutamento inPA” del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 28/10/2025, con cui è stato comunicato a ciascuno dei ricorrenti l’esito della prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con la valutazione di “NON IDONEO” per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;
- di tutti gli atti, verbali e griglie di valutazione relativi al concorso per cui si controverte e, nella specie, del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha approvato la formulazione dei quesiti del concorso, tra cui quello ritenuto corretto, ancorché basato su una norma abrogata: “ Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: 1 - mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2 - esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3 - mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione ”;
- ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti tra i candidati idonei;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza;
e per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio in relazione all’annullamento del quesito errato ovvero del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di + 1,00 punti per ognuno dei ricorrenti secondo il seguente criterio: +0,75 in ragione dell’annullamento del quesito, + 0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata, con conseguente declaratoria di idoneità e inserimento nella graduatoria di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- i ricorrenti hanno impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale sono risultati non idonei, avendo tutti riportato un punteggio inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità del seguente quesito: “ Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica (risposta indicata da otto ricorrenti); esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo (risposta indicata da tre ricorrenti); mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)”;
- in particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, ai quali sono stati decurtati 0,25 punti per aver fornito la risposta errata, il quesito in esame sarebbe illegittimo in quanto la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione riprodurrebbe il contenuto dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p., disposizione tuttavia abrogata dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”);
- la somministrazione di un quesito avente ad oggetto una disposizione non più in vigore si tradurrebbe quindi in una grave violazione dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e, soprattutto, in una lesione della par condicio competitorum , risultando così ingiustamente “favoriti” i candidati che, non essendo a conoscenza dell’avvenuta abrogazione della disposizione, hanno tuttavia beneficiato del punteggio aggiuntivo per aver scelto l’opzione, intrinsecamente errata, individuata come corretta dall’Amministrazione;
- per tali ragioni, i ricorrenti chiedono che venga annullato il quesito con conseguente elisione della decurtazione della penalità di 0,25 punti e contestuale assegnazione di 0,75 punti, operazioni che consentirebbero a tutti di raggiungere la soglia di idoneità di 21/30;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previ avvisi alle parti in ordine alla possibile sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso collettivo e circa la possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente in rito che l’eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto nel merito che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato che:
- le notificazioni successive all’imputato non detenuto, prima disciplinate dal comma 8- bis dell’art. 157 c.p.p. (il quale contemplava espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione) sono oggi disciplinate dall’art. 157 bis c.p.p. (come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) ai sensi del quale « In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio »;
- nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di una successione di leggi nel tempo e non di un’abrogazione in senso stretto, in quanto il legislatore ha scelto di dedicare un autonomo articolo alle notificazioni all’imputato non detenuto, modificandone la disciplina: se in passato, infatti, il difensore poteva rifiutare la notifica, oggi, in virtù della novella, questi è obbligato a ricevere l’atto senza alcuna eccezione (nella prima parte dell’art. 157 bis c.p.p. vengono infatti elencati gli atti che devono essere notificati personalmente all’imputato e non al difensore);
Ritenuto che:
- la domanda posta dalla commissione, pertanto, pur presentando un errore materiale nell’indicazione dell’articolo rilevante, non può per ciò solo ritenersi intrinsecamente erronea, in quanto contiene un quesito giuridico formulato correttamente sotto il profilo letterale e tale da consentire al candidato di fornire la risposta esatta alla luce del quadro normativo vigente;
- nello specifico, la risposta corretta, in base all’attuale sistema delle notificazioni all’imputato non detenuto, è “ mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica ” e non quella individuata dalla Commissione, che per l’appunto ricalca la disciplina del previgente comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p.;
Considerato altresì che:
- pur se si volesse condividere l’assunto secondo il quale l’errata indicazione dell’articolo si tradurrebbe tout court in una illegittimità del quesito, la domanda di parte ricorrente non seguirebbe miglior sorti in ragione del profilo in rito soltanto rilevato dal Collegio;
- l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del quiz, infatti, non potrebbe comportare l’assegnazione de plano a beneficio di tutti i ricorrenti del punteggio utile per il raggiungimento della soglia di idoneità, pena la lesione della par condicio competitorum , ma dovrebbe condurre alla c.d. riparametrazione del punteggio (rideterminando, in particolare, il valore punteggio delle risposte esatte ed errate secondo la seguente proporzione: 40:21=39:21 con valore della risposta esatta pari a 0,76923 e della risposta errata pari a 0,25641);
- la riparametrazione del punteggio, tuttavia, condurrebbe alla rilevata inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, sotto il profilo della prova di resistenza, in quanto non tutti raggiungerebbero la soglia di 21/30 (ad esempio, la candidata ON ES, applicando la su menzionata proporzione alle 29 risposte esatte e alle 6 risposte errate date, riporterebbe la votazione di 20,65.../30);
- infine, alla medesima conclusione si perverrebbe in punto di inammissibilità del ricorso collettivo ove si volesse assegnare il punteggio aggiuntivo ai soli candidati che hanno fornito la risposta corretta al quesito, difettando ancora una volta il requisito della omogeneità delle posizioni degli odierni ricorrenti, tre dei quali hanno opzionato la risposta palesemente errata;
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IN LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO | RI CO |
IL SEGRETARIO