CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8754/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso avvocatura@pec.regione.campania.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023030650000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023030650000 BOLLO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120026709737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204114618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226912537000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140232964388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245985154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120063915090000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese, da attribuirsi ai difensori, dichiaratisi antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249023030650000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella esattoriale n. 09720120026709737000, per l'importo di € 165,51, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
2) cartella esattoriale n. 09720120204114618000, per l'importo di € 68,75, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009;
3) cartella esattoriale n. 09720130226912537000, per l'importo di € 47,40, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010;
4) cartella esattoriale n. 09720140232964388000, per l'importo di € 494,46, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008; 5) cartella esattoriale n. 09720110245985154000, per l'importo di € 230,84, , relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
6) cartella esattoriale n. 09720120063915090000, per l'importo di € 170,40, relativa al mancato pagamento del diritto annuale della Camera di commercio di Roma per l'anno 2009.
Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza degli Enti impositori, concludendo che le pretese tributarie avanzate con la ridetta intimazione di pagamento devono essere dichiarate prescritte. Per l'ipotesi in cui fosse data prova della notifica dei suddetti atti prodromici, ha eccepito comunque la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra le date della presunta notifica delle cartelle indicate e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
2. La Regione Lazio si è costituita sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate;
che per alcune di esse sono stati notificati atti interruttivi;
che la mancata impugnazione delle cartelle ha determinato l'irretrattabilità dei relativi crediti.
3. La Camera di commercio di Roma si è costituita affermando che gli adempimenti a sua cura sono stati tempestivamente eseguiti e che la prescrizione del diritto annuale -tributo appartenente alla categoria generalizzata dei "tributi di ogni genere e specie"-, non prevedendo la normativa specifica un diverso termine, è quella ordinaria, cioè decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., come da giurisprudenza costante e confermata anche di recente dalla CGT di Roma. La Camera si è detta estranea alle contestazioni di cui al ricorso riguardanti le attività di competenza del Concessionario per i tempi e ritualità delle notifiche delle cartelle impugnate, sicché deve andare indenne nel caso di accoglimento del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione sostenendo che le cartelle sottese alla intimazione opposta sono state ritualmente notificate e non opposte nei termini. La cartella n.
09720120026709737000 è stata notificata il 18.04.2012; quella n. 09720120204114618000 è stata notificata il 15.12.2012; la cartella n 09720130226912537000 è stata notificata il 03.07.2014; la cartella n. 09720140232964388000 è stata notificata il 17.05.2015; la cartella n. 09720110245985154000 è stata notificata il 03.03.2012; la cartella n. 09720120063915090000 è stata notificata il 18.04.2012. Tutte le cartelle sono state seguite dalla notifica il 24.01.2017 dell'avviso di intimazione n.09720179000593521000 e, il 28.08.2018, dalla comunicazione preventiva d'ipoteca n.09776201800014774000 (per le cartelle 09720120026709737000 09720140232964388000). Il
29.04.2019 il ricorrente ha presentato la definizione agevolata “rottamazione ter”. Infine, si deve tener conto della sospensione della prescrizione operata dai vari provvedimenti per l'Emergenza Covid 19 che si sono succeduti nel tempo, prorogando l'attività dell'Agente della riscossione ,e sospendendo i termini di prescrizione, sino al 31 agosto 2021 (D.L.34/20,104/20,125/20,183/20,41/21 e ultimo 73/21).
Specificatamente l'art.68 comma IV bis del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) ha previsto la proroga di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ne consegue che i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel
2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. L'Agente della riscossione ha dato dimostrazione della notificazione di tutte le cartelle sottese all'intimazione qui impugnata, sicché non possono essere poste in discussione la debenza o una eventuale decadenza dell'ente impositore maturata prima della notifica di tali atti.
1.2. Secondo quanto emerge dall'esame della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, in essa sono state richiamate – tra quelle qui di interesse - le cartelle n. 09720130226912537000, per l'importo di
€ 47,40, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010 e la cartella esattoriale n. 09720140232964388000, per l'importo di € 494,46, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008.
La comunicazione è stata notificata il 28.8.2018; non risulta impugnazione e vale pertanto, mutatis mutandi, quanto sopra esposto, salvo il fatto che il riferimento deve intendersi alla prescrizione e non alla decadenza. Inoltre, va rilevato che il (successivo) termine triennale di prescrizione sarebbe decorso il
28.8.2021; sarebbe perché va considerata la sospensione del termine disposto con la normativa pandemica.
1.3. Come è noto, la legislazione emergenziale ha introdotto norme tese a garantire la salute pubblica ed alcune di esse hanno preso in considerazione tanto gli adempimenti tributari che le attività dei diversi uffici. Il quadro che ne è derivato non è di agevole ricostruzione.
Anticipando le conclusioni di quella adottata in questa sede, si deve affermare che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, in primo luogo è stata stabilita una sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre 2020; si vedano, al proposito, il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020; il decreto-legge n. 23 del 2020; il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio;
il decreto-legge n. 104 del 2020; il decreto-legge n. 137 del 2020; il decreto-legge n. 149 del 2020; il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così specificamente disposto: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.
Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Da tale complesso articolato emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19, abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine, parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La norma in esame ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Essa interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Va poi rammentato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l.
17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021 - che all'art. 157, co. 1 prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi “naturalmente” in scadenza al 31 dicembre
2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il 31 dicembre 2020; l'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l. 18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo 2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Per l'effetto di tali previsioni, il termine di prescrizione ancora pendente si è fermato l'8 marzo 2020, ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021, determinando una spostamento in avanti del termine di prescrizione.
Peraltro, non va taciuto che il legislatore ha previsto anche una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento;
in specie, di due anni ai sensi del comma 4 bis lettera b dell'articolo 68 legge citata.
Infatti l'articolo 4-bis ha previsto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, veniva ulteriormente spostato a distanza di 24 mesi dalla scadenza del termine ordinario conseguente agli effetti della sospensione della prescrizione, essendo compatibile la sospensione della prescrizione con la proroga del termine stesso, nel caso di specie, di ventiquattro mesi.
1..4. Quanto alle restanti cartelle, esse sono state oggetto dell'avviso di intimazione notificato il 24.1.2017 (e vale ancora una volta quanto già esposto circa l'inammissibilità di censure che avrebbero dovuto essere avanzate con l'impugnazione di tale atto).
Il diritto della Camera di commercio conosce una prescrizione quinquennale (non decennale;
la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 trova conferma nella disposizione specifica contenuta nell'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, che al comma 2 prevede analogo termine in materia di sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, venendo in rilievo il principio di unitarietà del termine entro il quale far valere tanto l'obbligazione principale tributaria quanto quella accessoria relativa alle sanzioni: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 02). Il termine era pertanto ancora pendente nel momento in cui è intervenuta la sospensione dello stesso.
1.5. Per contro, i restanti crediti soggetti a prescrizione triennale – ovvero le tasse automobilistiche per l'anno 2007 e per l'anno 2009 - si sono estinti con il decorso del 24.1.2020, ovvero prima che iniziasse lo stato emergenziale e quindi non possono giovarsi della sospensione pandemica. Di talché il ricorso è fondato limitatamente a tali crediti.
2. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato;
lo è in relazione ai crediti vantati per la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2007 e 2009; è infondato nel resto. Tanto conduce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8754/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso avvocatura@pec.regione.campania.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023030650000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249023030650000 BOLLO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120026709737000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204114618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226912537000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140232964388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110245985154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120063915090000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese, da attribuirsi ai difensori, dichiaratisi antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249023030650000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella esattoriale n. 09720120026709737000, per l'importo di € 165,51, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
2) cartella esattoriale n. 09720120204114618000, per l'importo di € 68,75, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009;
3) cartella esattoriale n. 09720130226912537000, per l'importo di € 47,40, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010;
4) cartella esattoriale n. 09720140232964388000, per l'importo di € 494,46, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008; 5) cartella esattoriale n. 09720110245985154000, per l'importo di € 230,84, , relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
6) cartella esattoriale n. 09720120063915090000, per l'importo di € 170,40, relativa al mancato pagamento del diritto annuale della Camera di commercio di Roma per l'anno 2009.
Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza degli Enti impositori, concludendo che le pretese tributarie avanzate con la ridetta intimazione di pagamento devono essere dichiarate prescritte. Per l'ipotesi in cui fosse data prova della notifica dei suddetti atti prodromici, ha eccepito comunque la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra le date della presunta notifica delle cartelle indicate e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
2. La Regione Lazio si è costituita sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate;
che per alcune di esse sono stati notificati atti interruttivi;
che la mancata impugnazione delle cartelle ha determinato l'irretrattabilità dei relativi crediti.
3. La Camera di commercio di Roma si è costituita affermando che gli adempimenti a sua cura sono stati tempestivamente eseguiti e che la prescrizione del diritto annuale -tributo appartenente alla categoria generalizzata dei "tributi di ogni genere e specie"-, non prevedendo la normativa specifica un diverso termine, è quella ordinaria, cioè decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., come da giurisprudenza costante e confermata anche di recente dalla CGT di Roma. La Camera si è detta estranea alle contestazioni di cui al ricorso riguardanti le attività di competenza del Concessionario per i tempi e ritualità delle notifiche delle cartelle impugnate, sicché deve andare indenne nel caso di accoglimento del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione sostenendo che le cartelle sottese alla intimazione opposta sono state ritualmente notificate e non opposte nei termini. La cartella n.
09720120026709737000 è stata notificata il 18.04.2012; quella n. 09720120204114618000 è stata notificata il 15.12.2012; la cartella n 09720130226912537000 è stata notificata il 03.07.2014; la cartella n. 09720140232964388000 è stata notificata il 17.05.2015; la cartella n. 09720110245985154000 è stata notificata il 03.03.2012; la cartella n. 09720120063915090000 è stata notificata il 18.04.2012. Tutte le cartelle sono state seguite dalla notifica il 24.01.2017 dell'avviso di intimazione n.09720179000593521000 e, il 28.08.2018, dalla comunicazione preventiva d'ipoteca n.09776201800014774000 (per le cartelle 09720120026709737000 09720140232964388000). Il
29.04.2019 il ricorrente ha presentato la definizione agevolata “rottamazione ter”. Infine, si deve tener conto della sospensione della prescrizione operata dai vari provvedimenti per l'Emergenza Covid 19 che si sono succeduti nel tempo, prorogando l'attività dell'Agente della riscossione ,e sospendendo i termini di prescrizione, sino al 31 agosto 2021 (D.L.34/20,104/20,125/20,183/20,41/21 e ultimo 73/21).
Specificatamente l'art.68 comma IV bis del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) ha previsto la proroga di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ne consegue che i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel
2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. L'Agente della riscossione ha dato dimostrazione della notificazione di tutte le cartelle sottese all'intimazione qui impugnata, sicché non possono essere poste in discussione la debenza o una eventuale decadenza dell'ente impositore maturata prima della notifica di tali atti.
1.2. Secondo quanto emerge dall'esame della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, in essa sono state richiamate – tra quelle qui di interesse - le cartelle n. 09720130226912537000, per l'importo di
€ 47,40, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010 e la cartella esattoriale n. 09720140232964388000, per l'importo di € 494,46, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008.
La comunicazione è stata notificata il 28.8.2018; non risulta impugnazione e vale pertanto, mutatis mutandi, quanto sopra esposto, salvo il fatto che il riferimento deve intendersi alla prescrizione e non alla decadenza. Inoltre, va rilevato che il (successivo) termine triennale di prescrizione sarebbe decorso il
28.8.2021; sarebbe perché va considerata la sospensione del termine disposto con la normativa pandemica.
1.3. Come è noto, la legislazione emergenziale ha introdotto norme tese a garantire la salute pubblica ed alcune di esse hanno preso in considerazione tanto gli adempimenti tributari che le attività dei diversi uffici. Il quadro che ne è derivato non è di agevole ricostruzione.
Anticipando le conclusioni di quella adottata in questa sede, si deve affermare che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, in primo luogo è stata stabilita una sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre 2020; si vedano, al proposito, il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020; il decreto-legge n. 23 del 2020; il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio;
il decreto-legge n. 104 del 2020; il decreto-legge n. 137 del 2020; il decreto-legge n. 149 del 2020; il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così specificamente disposto: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.
Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Da tale complesso articolato emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19, abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine, parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La norma in esame ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Essa interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Va poi rammentato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l.
17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021 - che all'art. 157, co. 1 prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi “naturalmente” in scadenza al 31 dicembre
2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il 31 dicembre 2020; l'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l. 18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo 2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Per l'effetto di tali previsioni, il termine di prescrizione ancora pendente si è fermato l'8 marzo 2020, ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021, determinando una spostamento in avanti del termine di prescrizione.
Peraltro, non va taciuto che il legislatore ha previsto anche una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento;
in specie, di due anni ai sensi del comma 4 bis lettera b dell'articolo 68 legge citata.
Infatti l'articolo 4-bis ha previsto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, veniva ulteriormente spostato a distanza di 24 mesi dalla scadenza del termine ordinario conseguente agli effetti della sospensione della prescrizione, essendo compatibile la sospensione della prescrizione con la proroga del termine stesso, nel caso di specie, di ventiquattro mesi.
1..4. Quanto alle restanti cartelle, esse sono state oggetto dell'avviso di intimazione notificato il 24.1.2017 (e vale ancora una volta quanto già esposto circa l'inammissibilità di censure che avrebbero dovuto essere avanzate con l'impugnazione di tale atto).
Il diritto della Camera di commercio conosce una prescrizione quinquennale (non decennale;
la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 trova conferma nella disposizione specifica contenuta nell'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, che al comma 2 prevede analogo termine in materia di sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, venendo in rilievo il principio di unitarietà del termine entro il quale far valere tanto l'obbligazione principale tributaria quanto quella accessoria relativa alle sanzioni: Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 02). Il termine era pertanto ancora pendente nel momento in cui è intervenuta la sospensione dello stesso.
1.5. Per contro, i restanti crediti soggetti a prescrizione triennale – ovvero le tasse automobilistiche per l'anno 2007 e per l'anno 2009 - si sono estinti con il decorso del 24.1.2020, ovvero prima che iniziasse lo stato emergenziale e quindi non possono giovarsi della sospensione pandemica. Di talché il ricorso è fondato limitatamente a tali crediti.
2. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato;
lo è in relazione ai crediti vantati per la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2007 e 2009; è infondato nel resto. Tanto conduce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.