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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12489/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AR OR, giusta procura in atti
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO GUARNACCIA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 45
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/12/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239000562622/000 notificata il 21/11/2023 dall' Controparte_1
limitatamente alla parte relativa gli avvisi di addebito n. 59320180002217405, n. 59320180006582236 e n. 59320180007938925. Deduceva che detti avvisi di addebito fossero stati oggetto di definizione agevolata AT-29390202301494037180 (rottamazione-quater), in accoglimento della dichiarazione di adesione del 22/6/2023, e che nell'ambito della suddetta procedura lo stesso avesse provveduto al pagamento delle prime due rate, come da documentazione che allegava. Eccepiva dunque l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto comprendente anche gli avvisi di addebito oggetto della definizione agevolata. Rilevava che, in forza dell'art. 1,
comma 240, della legge di bilancio 2023, in pendenza della rateizzazione da definizione agevolata quater non potessero essere avviate procedure cautelari o esecutive, con la previsione che dopo il pagamento della prima rata dovessero essere sospese le attività esecutive in corso;
tutto ciò fin quando la rateizzazione fosse stata regolare, mentre un ritardo superiore a 5 giorni avrebbe determinato la decadenza dal beneficio e la ripresa dell'attività esecutiva, con l'ulteriore conseguenza che dovessero riprendere a decorrere i termini di decadenza e prescrizione interrotti dalla presentazione dell'istanza di definizione. Rilevava quindi che l' avesse emesso l'intimazione Controparte_1
di pagamento in violazione della normativa richiamata, con la conseguenza che detto atto dovesse ritenersi illegittimo e che dovesse essere annullato.
Chiedeva in primo luogo la sospensione dell'esecuzione, stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) ed il pregiudizio che gli sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione avente ad oggetto i medesimi debiti che lo stesso stava provvedendo ad estinguere tramite pagamenti rateali (periculum in mora); nel merito, chiedeva che fosse dichiarata la nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con decreto del 16/12/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
che, a causa del mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, la domanda del ricorrente non fosse meritevole di accoglimento. Rilevava al riguardo che la definizione si perfezionasse solo all'esito dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, avente effetto estintivo del debito residuo e che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, la definizione non producesse effetti ed i versamenti eseguiti dovessero essere acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza determinare l'estinzione del debito residuo, rispetto al quale l'Agente della riscossione dovesse riprendere l'attività di recupero.
Osservava che detta disciplina fosse prevista dall'art. 1, comma 244, della legge n. 197/2022, recepita dalla circolare 8 marzo 2017, n. 2 dell'Agenzia dell'Entrate, e che, in base alla stessa, la definizione si perfezionasse non con la presentazione della dichiarazione e con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
Rilavava che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento dovesse ritenersi valida ed efficace relativamente ai titoli non opposti, dal momento che la stessa riguardasse anche crediti non rientranti nella dedotta definizione agevolata. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte siccome infondate e, in subordine, che l'atto impugnato fosse ritenuto valido ed efficace per i titoli non opposti.
Con note di trattazione del 18/5/2024, l'opponente insisteva nell'illegittimità dell'intimazione impugnata, producendo ulteriori ricevute di pagamento inerenti alla procedura di definizione agevolata nonchè documentazione riguardante ulteriori definizioni agevolate. Osservava che dall'intimazione impugnata dovessero essere espunti i crediti oggetto di definizione agevolata, in quanto già rateizzati prima della notifica dell'intimazione stessa. Insisteva pertanto nell'accoglimento del ricorso e nella richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito indicati.
Con ordinanza del 21/5/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con note del 16/1/2025, il ricorrente produceva un'ordinanza del Tribunale di Perugia,
in base alla quale il perfezionamento della definizione agevolata dovesse ritenersi conseguente al suo accoglimento e al pagamento delle prime rate, circostanze che il ricorrente dichiarava di aver allegato e provato. Pertanto, anche alla luce della suddetta pronuncia, lo stesso insisteva nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato e nella condanna alle spese. Con ordinanza del 23/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza del 15 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Va innanzitutto dichiarata la tempestività del ricorso integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorrente ha infatti eccepito come unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 1,
comma 240, della legge n. 197/2022, deducendo l'insussistenza del diritto dell' Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata. Detto rilievo integra un'opposizione all'esecuzione,
[...]
svincolata dal rispetto di termini decadenziali e, comunque, il ricorso risulta depositato in data
5/12/2023, dopo pochi giorni dalla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'intimazione impugnata,
perfezionatasi il 21/11/2023, al momento della ricezione della raccomandata informativa, come da avviso di ricevimento in atti.
Ciò premesso, si osserva che l'opponente ha provato di aver presentato in data 22/6/2023
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' Controparte_3
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252,
legge n. 197/2022.
Risulta infatti versato in atti il documento AT-29390202301494037180 proveniente dall'Ader,
relativo alla dichiarazione di adesione prot. W-2023062207592942, avente ad oggetto la
“comunicazione delle somme dovute” in relazione ai crediti portati dagli gli avvisi di addebito n.
59320180002217405000, n. 59320180006582236000 e n. 59320180007938925000, recante la data del 28/7/2023. L'opponente ha anche prodotto altre comunicazioni dell'Ader riguardanti le somme dovute in relazione a carichi affidati all'Agente della Riscossione diversi da quelli in oggetto, che dunque non rilevano nella specie.
Ciò posto, considerato che l'opposizione riguarda l'intimazione di pagamento indicata, giova richiamare il disposto dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, a mente del quale “Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'art. 26, di una avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni”.
Alla luce della suddetta norma, è evidente che la notifica dell'avviso di intimazione presuppone la volontà di porre in essere l'espropriazione forzata in quanto atto che prelude alla stessa, volto ad intimare al debitore il pagamento delle somme iscritte a ruolo, avvisandolo che, in caso di mancato pagamento nel termine di cinque giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto della funzione assunta dall'atto in esame, deve ritenersi che lo stesso, pur non avviando l'esecuzione forzata, certamente la preannuncia e la minaccia, ponendo il contribuente di fronte all'obbligo di adempiere integralmente e in un tempo breve.
Ciò posto, procedendo ora all'esame della controversia, si osserva che, considerato che era stata avviata la procedura di definizione agevolata di cui si è detto (giusta accettazione dell'Ader del
28/7/2023), non si concilia con essa la notifica in data 21/11/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata. Con detto atto, infatti, è stato chiesto l'adempimento in una unica soluzione dell'intero credito iscritto a ruolo, quando invece, sulla base della suddetta procedura, non solo il debito da pagare viene ridotto rispetto all'importo del carico originario (cfr. comunicazione della somma dovuta) ma viene anche ripartito in un certo numero di rate indicate dallo stesso debitore in seno alla dichiarazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Inoltre, come già detto, l'intimazione di pagamento, pur non essendo un atto che introduce l'espropriazione forzata prelude certamente ad essa e, in quanto tale, deve ritenersi in contrasto con quanto previsto dall'invocato art. 1, comma 240, lettere d) ed e), della legge n. 197/2022. Il citato comma 240 dispone infatti che “A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto…d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Nel caso in esame, anche se non sono state avviate né proseguite procedure esecutive, la notifica dell'intimazione di pagamento ha, quantomeno, creato la possibilità di un'esecuzione subordinata alla circostanza del mancato adempimento nel termine assegnato. Detto atto presuppone, pertanto, la situazione di inadempienza del debitore (al quale viene concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione nel suddetto termine) e detto presupposto deve ritenersi anch'esso inconciliabile con la normativa in tema di definizione agevolata, nell'ambito della quale il debitore non viene considerato inadempiente. Al riguardo, il citato comma 240, alla lettera f) prevede espressamente che
“il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 29/9/1973,
n. 602”.
Nella specie, peraltro, il ricorrente ha dimostrato di stare provvedendo ai pagamenti sulla base della ripartizione in rate delle somme dovute;
ha infatti prodotto moduli di pagamento pagopa aventi ad oggetto gli importi stabiliti per ciascuna rata, relativi a versamenti eseguiti nelle date del 23/10/2023,
del 27/11/2023, del 26/2/2024, del 29/5/2024, del 28/7/2024 e del 26/11/2024, tutte anteriori alle rispettive date di scadenza. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 21/11/2023, stante l'intervenuto avvio della procedura di definizione agevolata ed il pagamento nei termini della prima rata, l'opponente non poteva essere considerato inadempiente.
A quanto detto si aggiunga che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, gli atti esattoriali si trovano in una situazione di sospensione (cfr. estratti di ruolo allegati), sicchè anche sotto questo profilo non si giustifica la notifica da parte dell'Ader dell'intimazione di pagamento impugnata.
Non può costituire valida giustificazione di detta notifica neanche la prassi, secondo cui gli atti in questione vengono posti in essere ai fini interruttivi della prescrizione. Dall'esame del medesimo comma 240 si evince, infatti, che durante la definizione agevolata i termini di prescrizione sono sospesi e, precisamente: “A seguito della presentazione della dichiarazione….a) sono sospesi i
termini di prescrizione e decadenza”.
Ne discende che non sussisteva nella specie alcuna necessità ed urgenza, da parte del concessionario,
di ricorrere alla notifica dell'atto in questione per evitare il maturarsi della prescrizione.
Si osserva in ogni caso che, anche se lo scopo dell'atto impugnato fosse stato quello di interrompere i termini di prescrizione, ciò non metterebbe al riparo il ricorrente da eventuali azioni esecutive che ben potrebbero essere intraprese nei suoi confronti una volta notificato detto atto e che lo costringerebbero ad agire nuovamente in giudizio.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con la conseguenza che va dichiarata illegittima ed annullata l'intimazione di pagamento impugnata. La
declaratoria di illegittimità non può certamente essere estesa né agli avvisi di addebito oggetto della definizione agevolata né agli altri atti esattoriali sottostanti all'intimazione stessa.
Dichiarata pertanto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, alla soccombenza dell'
[...]
consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
che vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo (tenendo conto che il valore della causa
è pari ad euro 11.138,61) e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto, annulla, confermando gli atti sottostanti alla stessa;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1
nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A.,
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12489/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AR OR, giusta procura in atti
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO GUARNACCIA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 45
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/12/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239000562622/000 notificata il 21/11/2023 dall' Controparte_1
limitatamente alla parte relativa gli avvisi di addebito n. 59320180002217405, n. 59320180006582236 e n. 59320180007938925. Deduceva che detti avvisi di addebito fossero stati oggetto di definizione agevolata AT-29390202301494037180 (rottamazione-quater), in accoglimento della dichiarazione di adesione del 22/6/2023, e che nell'ambito della suddetta procedura lo stesso avesse provveduto al pagamento delle prime due rate, come da documentazione che allegava. Eccepiva dunque l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto comprendente anche gli avvisi di addebito oggetto della definizione agevolata. Rilevava che, in forza dell'art. 1,
comma 240, della legge di bilancio 2023, in pendenza della rateizzazione da definizione agevolata quater non potessero essere avviate procedure cautelari o esecutive, con la previsione che dopo il pagamento della prima rata dovessero essere sospese le attività esecutive in corso;
tutto ciò fin quando la rateizzazione fosse stata regolare, mentre un ritardo superiore a 5 giorni avrebbe determinato la decadenza dal beneficio e la ripresa dell'attività esecutiva, con l'ulteriore conseguenza che dovessero riprendere a decorrere i termini di decadenza e prescrizione interrotti dalla presentazione dell'istanza di definizione. Rilevava quindi che l' avesse emesso l'intimazione Controparte_1
di pagamento in violazione della normativa richiamata, con la conseguenza che detto atto dovesse ritenersi illegittimo e che dovesse essere annullato.
Chiedeva in primo luogo la sospensione dell'esecuzione, stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) ed il pregiudizio che gli sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione avente ad oggetto i medesimi debiti che lo stesso stava provvedendo ad estinguere tramite pagamenti rateali (periculum in mora); nel merito, chiedeva che fosse dichiarata la nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con decreto del 16/12/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
che, a causa del mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, la domanda del ricorrente non fosse meritevole di accoglimento. Rilevava al riguardo che la definizione si perfezionasse solo all'esito dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, avente effetto estintivo del debito residuo e che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, la definizione non producesse effetti ed i versamenti eseguiti dovessero essere acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza determinare l'estinzione del debito residuo, rispetto al quale l'Agente della riscossione dovesse riprendere l'attività di recupero.
Osservava che detta disciplina fosse prevista dall'art. 1, comma 244, della legge n. 197/2022, recepita dalla circolare 8 marzo 2017, n. 2 dell'Agenzia dell'Entrate, e che, in base alla stessa, la definizione si perfezionasse non con la presentazione della dichiarazione e con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
Rilavava che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento dovesse ritenersi valida ed efficace relativamente ai titoli non opposti, dal momento che la stessa riguardasse anche crediti non rientranti nella dedotta definizione agevolata. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte siccome infondate e, in subordine, che l'atto impugnato fosse ritenuto valido ed efficace per i titoli non opposti.
Con note di trattazione del 18/5/2024, l'opponente insisteva nell'illegittimità dell'intimazione impugnata, producendo ulteriori ricevute di pagamento inerenti alla procedura di definizione agevolata nonchè documentazione riguardante ulteriori definizioni agevolate. Osservava che dall'intimazione impugnata dovessero essere espunti i crediti oggetto di definizione agevolata, in quanto già rateizzati prima della notifica dell'intimazione stessa. Insisteva pertanto nell'accoglimento del ricorso e nella richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito indicati.
Con ordinanza del 21/5/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con note del 16/1/2025, il ricorrente produceva un'ordinanza del Tribunale di Perugia,
in base alla quale il perfezionamento della definizione agevolata dovesse ritenersi conseguente al suo accoglimento e al pagamento delle prime rate, circostanze che il ricorrente dichiarava di aver allegato e provato. Pertanto, anche alla luce della suddetta pronuncia, lo stesso insisteva nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato e nella condanna alle spese. Con ordinanza del 23/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha fissato l'udienza del 15 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Va innanzitutto dichiarata la tempestività del ricorso integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorrente ha infatti eccepito come unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 1,
comma 240, della legge n. 197/2022, deducendo l'insussistenza del diritto dell' Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata. Detto rilievo integra un'opposizione all'esecuzione,
[...]
svincolata dal rispetto di termini decadenziali e, comunque, il ricorso risulta depositato in data
5/12/2023, dopo pochi giorni dalla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'intimazione impugnata,
perfezionatasi il 21/11/2023, al momento della ricezione della raccomandata informativa, come da avviso di ricevimento in atti.
Ciò premesso, si osserva che l'opponente ha provato di aver presentato in data 22/6/2023
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' Controparte_3
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252,
legge n. 197/2022.
Risulta infatti versato in atti il documento AT-29390202301494037180 proveniente dall'Ader,
relativo alla dichiarazione di adesione prot. W-2023062207592942, avente ad oggetto la
“comunicazione delle somme dovute” in relazione ai crediti portati dagli gli avvisi di addebito n.
59320180002217405000, n. 59320180006582236000 e n. 59320180007938925000, recante la data del 28/7/2023. L'opponente ha anche prodotto altre comunicazioni dell'Ader riguardanti le somme dovute in relazione a carichi affidati all'Agente della Riscossione diversi da quelli in oggetto, che dunque non rilevano nella specie.
Ciò posto, considerato che l'opposizione riguarda l'intimazione di pagamento indicata, giova richiamare il disposto dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, a mente del quale “Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'art. 26, di una avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni”.
Alla luce della suddetta norma, è evidente che la notifica dell'avviso di intimazione presuppone la volontà di porre in essere l'espropriazione forzata in quanto atto che prelude alla stessa, volto ad intimare al debitore il pagamento delle somme iscritte a ruolo, avvisandolo che, in caso di mancato pagamento nel termine di cinque giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto della funzione assunta dall'atto in esame, deve ritenersi che lo stesso, pur non avviando l'esecuzione forzata, certamente la preannuncia e la minaccia, ponendo il contribuente di fronte all'obbligo di adempiere integralmente e in un tempo breve.
Ciò posto, procedendo ora all'esame della controversia, si osserva che, considerato che era stata avviata la procedura di definizione agevolata di cui si è detto (giusta accettazione dell'Ader del
28/7/2023), non si concilia con essa la notifica in data 21/11/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata. Con detto atto, infatti, è stato chiesto l'adempimento in una unica soluzione dell'intero credito iscritto a ruolo, quando invece, sulla base della suddetta procedura, non solo il debito da pagare viene ridotto rispetto all'importo del carico originario (cfr. comunicazione della somma dovuta) ma viene anche ripartito in un certo numero di rate indicate dallo stesso debitore in seno alla dichiarazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Inoltre, come già detto, l'intimazione di pagamento, pur non essendo un atto che introduce l'espropriazione forzata prelude certamente ad essa e, in quanto tale, deve ritenersi in contrasto con quanto previsto dall'invocato art. 1, comma 240, lettere d) ed e), della legge n. 197/2022. Il citato comma 240 dispone infatti che “A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto…d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Nel caso in esame, anche se non sono state avviate né proseguite procedure esecutive, la notifica dell'intimazione di pagamento ha, quantomeno, creato la possibilità di un'esecuzione subordinata alla circostanza del mancato adempimento nel termine assegnato. Detto atto presuppone, pertanto, la situazione di inadempienza del debitore (al quale viene concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione nel suddetto termine) e detto presupposto deve ritenersi anch'esso inconciliabile con la normativa in tema di definizione agevolata, nell'ambito della quale il debitore non viene considerato inadempiente. Al riguardo, il citato comma 240, alla lettera f) prevede espressamente che
“il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 29/9/1973,
n. 602”.
Nella specie, peraltro, il ricorrente ha dimostrato di stare provvedendo ai pagamenti sulla base della ripartizione in rate delle somme dovute;
ha infatti prodotto moduli di pagamento pagopa aventi ad oggetto gli importi stabiliti per ciascuna rata, relativi a versamenti eseguiti nelle date del 23/10/2023,
del 27/11/2023, del 26/2/2024, del 29/5/2024, del 28/7/2024 e del 26/11/2024, tutte anteriori alle rispettive date di scadenza. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 21/11/2023, stante l'intervenuto avvio della procedura di definizione agevolata ed il pagamento nei termini della prima rata, l'opponente non poteva essere considerato inadempiente.
A quanto detto si aggiunga che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, gli atti esattoriali si trovano in una situazione di sospensione (cfr. estratti di ruolo allegati), sicchè anche sotto questo profilo non si giustifica la notifica da parte dell'Ader dell'intimazione di pagamento impugnata.
Non può costituire valida giustificazione di detta notifica neanche la prassi, secondo cui gli atti in questione vengono posti in essere ai fini interruttivi della prescrizione. Dall'esame del medesimo comma 240 si evince, infatti, che durante la definizione agevolata i termini di prescrizione sono sospesi e, precisamente: “A seguito della presentazione della dichiarazione….a) sono sospesi i
termini di prescrizione e decadenza”.
Ne discende che non sussisteva nella specie alcuna necessità ed urgenza, da parte del concessionario,
di ricorrere alla notifica dell'atto in questione per evitare il maturarsi della prescrizione.
Si osserva in ogni caso che, anche se lo scopo dell'atto impugnato fosse stato quello di interrompere i termini di prescrizione, ciò non metterebbe al riparo il ricorrente da eventuali azioni esecutive che ben potrebbero essere intraprese nei suoi confronti una volta notificato detto atto e che lo costringerebbero ad agire nuovamente in giudizio.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con la conseguenza che va dichiarata illegittima ed annullata l'intimazione di pagamento impugnata. La
declaratoria di illegittimità non può certamente essere estesa né agli avvisi di addebito oggetto della definizione agevolata né agli altri atti esattoriali sottostanti all'intimazione stessa.
Dichiarata pertanto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, alla soccombenza dell'
[...]
consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
che vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo (tenendo conto che il valore della causa
è pari ad euro 11.138,61) e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata che, per l'effetto, annulla, confermando gli atti sottostanti alla stessa;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1
nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A.,
come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio