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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 8955/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Mario
BA e LE De SI per parte opponente e dall'avv. Renato Sardi per parte intervenuta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8955 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario BA e LE De SI;
- opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso;
- società opposta - e
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi;
- società intervenuta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1922/2022, emesso dal Tribunale di Venezia in data 7.9.2022, pubblicato l'8.9.2022 e notificato il 19.9.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1922/2022, emesso dal Tribunale di Venezia in data 7.9.2022, pubblicato l'8.9.2022 e notificato il 19.9.2022, con cui - su istanza della società opposta, resasi cessionaria del credito de quo - le era stato intimato il pagamento della somma di € 157.080,35, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di mutuo chirografario a medio termine stipulato in data 2.8.2019 da con (poi CP_1 Controparte_4
e stipulato per un importo di € 150.000,00 da rimborsarsi in 48 rate mensili a Controparte_5 decorrere dal 31.8.2019, con tasso di preammortamento del 6,00%, tasso annuo effettivo globale del
7,39% e tasso di mora pari all'interesse corrispettivo aumentato del 2%, nel rispetto dei limiti di cui alla L. 108/1996. Siffatto rapporto era garantito da fideiussione rilasciata in data 2.8.2019 da tale fino alla concorrenza dell'importo di € 195.000,00; inoltre, l'operazione Persona_1 finanziaria in questione era garantita dal Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23/12/1996 n.662 e ss.mm.ii. A tal fine ha dedotto: 1) l'incompetenza per territorio dell'adìto Tribunale;
2) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione;
3) la “insussistenza, infondatezza, inesigibilità totale e/o parziale della pretesa. Carenza di interesse e carenza di legittimazione attiva di , impugnando e disconoscendo i documenti prodotti dalla ingiungente;
4) la Controparte_2
“indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno o più parametri indicati nel contratto e/o nel piano di ammortamento”, contestando il quantum ingiunto. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto innanzi esposte, in via preliminare e pregiudiziale, - dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Venezia a decidere del procedimento monitorio oggetto della presente opposizione in favore del Tribunale di Milano o, in alternativa, del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1922/2022 oggetto della presente opposizione
e revocarlo con ogni conseguenza di legge, anche per le spese e competenze legali;
- subordinatamente, salvo specifico gravame sulla precedente eccezione, dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010; nel merito, accertare e dichiarare, previa ogni necessaria declaratoria di nullità od annullabilità, la carenza di legittimazione attiva e/o
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di 157.080,35, revocando il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge anche per il titolo delle spese ovvero, in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e accertare l'ammontare dell'importo in ipotesi effettivamente dovuto e non coperto dall'escussione della garanzia prestata Contr in favore dell'opposta da da determinarsi in corso di causa tenendo conto dei versamenti eseguiti da alla in ogni caso, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare CP_1 CP_2
e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1922/2022 reso il 07.09.2022 dal Tribunale di Venezia, prima sezione civile, Giudice dott.ssa Daniela Bruni nel procedimento monitorio R.G. n.
5805/2022, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e
CPA come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.3.2023 si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione della CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: - dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5805/2022 emesso in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di
Venezia, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo 5805/2022 emesso in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di Venezia;
in ogni caso condannare al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_2 euro 157.080,35, oltre interessi convenzionalmente pattuiti sino al saldo effettivo, o della diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva
e Cpa, tanto della fase monitoria che dell'opposizione”.
Con comparsa depositata il 19.9.2024 ha spiegato intervento volontario la compagine societaria resasi - nelle more del presente giudizio - cessionaria del credito de quo, la Controparte_3 quale ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, In via principale: respingere l'opposizione proposta e le domande tutte formulate da parte avversa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1922/2022, nel minor importo quantificato in atti dalla cedente di € 55.601,16, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del credito In via subordinata: nella Controparte_3 denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertati i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti delle opponenti, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare la società (C.F. ) al pagamento in favore della cessionaria del credito CP_1 P.IVA_1
dell'importo di € 55.601,16 ovvero della diversa somma, minore o maggiore, Controparte_3 che dovesse essere accertata in corso, oltre interessi come dovuti sino al saldo. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
Esperita con esito negativo la procedura mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto - come tempestivamente formulata dall'odierna opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio - è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sulla scorta delle ragioni di seguito illustrate. Par d'uopo premettere come - ai sensi dell'art. 11 (rubricato “Foro competente”) del regolamento negoziale del contratto di mutuo in esame - “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente
e la in dipendenza del presente contratto, il foro competente è esclusivamente ove ha sede la CP_2
Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto…”. Premesso che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/02/1995,
n. 1499), appare di meridiana evidenza come, nella fattispecie per cui pende il presente procedimento, i contraenti - con pattuizione scritta - abbiano inequivocabilmente ed espressamente individuato nel Tribunale “ove ha sede la Banca” il foro convenzionale competente a conoscere, con carattere di esclusività, di tutte le controversie concernenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto de quo, così venendo ad escludere la competenza territoriale di ogni altro foro, fatta salva, per la sola “la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la CP_2 dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto”. Per mera completezza d'analisi, par d'uopo evidenziare come il carattere “esclusivo” del foro pattiziamente individuato dai contraenti all'art. 11 del contratto rende del tutto inconferenti le allegazioni difensive con cui parte opposta ha dedotto la sussistenza della competenza del Tribunale di Venezia quale forum destinatae solutionis in ragione dell'intervenuta cessione del credito, costituendo ius receptum il principio secondo cui “la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio
l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 01/08/2001, n. 10449).
Da tale complessivo ordine di ragioni è, dunque, agevole concludere come non possa che essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto - dovendo la competenza essere riconosciuta in favore del Tribunale di Milano o del
Tribunale di Roma - ove si consideri che l'istituto mutuante aveva sede legale a Milano e “la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto” è quella di Roma, ove fu concluso il contratto.
2. A tanto non appare ultroneo aggiungere come costituisca jus receptum il principio secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non costituisca una decisione soltanto sulla competenza, ma presenti un duplice contenuto - di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto - con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, primo comma c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012), così richiedendo la pronuncia di una sentenza con la quale venga dichiarata sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e la sua conseguente revoca, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. ex multis, Cass.
16744/2009).
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene - ancorché implicita - la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372).
Inoltre, dovendosi riconoscere che l'originaria domanda monitoria è stata rivolta ad un giudice incompetente, costituirà onere della parte che ne ha interesse riassumere - tempestivamente ed innanzi al giudice indicato come territorialmente competente - il giudizio che verrà a configurarsi come ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dalla ricorrente con il ricorso monitorio, e non già quale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui va disposta la necessaria caducazione con un provvedimento espresso tale da impedire al decreto medesimo di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (profilo - quest'ultimo - che suggerisce l'adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento nella forma della sentenza).
Pertanto, va dichiarata la nullità del provvedimento monitorio opposto, che andrà conseguentemente revocato, con fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., restando così assorbito e superato lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per la fase introduttiva;
€ 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 8955/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia ad emettere il provvedimento monitorio opposto, essendo competente il Tribunale di Milano o il Tribunale di Roma.
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ne dispone la revoca.
3) Assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente.
4) Condanna parte opposta e parte interveniente, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
7.300,00, oltre ad € 406,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 8955/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Mario
BA e LE De SI per parte opponente e dall'avv. Renato Sardi per parte intervenuta,
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8955 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario BA e LE De SI;
- opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso;
- società opposta - e
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi;
- società intervenuta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1922/2022, emesso dal Tribunale di Venezia in data 7.9.2022, pubblicato l'8.9.2022 e notificato il 19.9.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1922/2022, emesso dal Tribunale di Venezia in data 7.9.2022, pubblicato l'8.9.2022 e notificato il 19.9.2022, con cui - su istanza della società opposta, resasi cessionaria del credito de quo - le era stato intimato il pagamento della somma di € 157.080,35, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di mutuo chirografario a medio termine stipulato in data 2.8.2019 da con (poi CP_1 Controparte_4
e stipulato per un importo di € 150.000,00 da rimborsarsi in 48 rate mensili a Controparte_5 decorrere dal 31.8.2019, con tasso di preammortamento del 6,00%, tasso annuo effettivo globale del
7,39% e tasso di mora pari all'interesse corrispettivo aumentato del 2%, nel rispetto dei limiti di cui alla L. 108/1996. Siffatto rapporto era garantito da fideiussione rilasciata in data 2.8.2019 da tale fino alla concorrenza dell'importo di € 195.000,00; inoltre, l'operazione Persona_1 finanziaria in questione era garantita dal Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23/12/1996 n.662 e ss.mm.ii. A tal fine ha dedotto: 1) l'incompetenza per territorio dell'adìto Tribunale;
2) l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione;
3) la “insussistenza, infondatezza, inesigibilità totale e/o parziale della pretesa. Carenza di interesse e carenza di legittimazione attiva di , impugnando e disconoscendo i documenti prodotti dalla ingiungente;
4) la Controparte_2
“indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno o più parametri indicati nel contratto e/o nel piano di ammortamento”, contestando il quantum ingiunto. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto innanzi esposte, in via preliminare e pregiudiziale, - dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Venezia a decidere del procedimento monitorio oggetto della presente opposizione in favore del Tribunale di Milano o, in alternativa, del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1922/2022 oggetto della presente opposizione
e revocarlo con ogni conseguenza di legge, anche per le spese e competenze legali;
- subordinatamente, salvo specifico gravame sulla precedente eccezione, dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010; nel merito, accertare e dichiarare, previa ogni necessaria declaratoria di nullità od annullabilità, la carenza di legittimazione attiva e/o
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di 157.080,35, revocando il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge anche per il titolo delle spese ovvero, in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e accertare l'ammontare dell'importo in ipotesi effettivamente dovuto e non coperto dall'escussione della garanzia prestata Contr in favore dell'opposta da da determinarsi in corso di causa tenendo conto dei versamenti eseguiti da alla in ogni caso, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare CP_1 CP_2
e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1922/2022 reso il 07.09.2022 dal Tribunale di Venezia, prima sezione civile, Giudice dott.ssa Daniela Bruni nel procedimento monitorio R.G. n.
5805/2022, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e
CPA come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.3.2023 si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione della CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: - dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5805/2022 emesso in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di
Venezia, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo 5805/2022 emesso in data 7 settembre 2022 dal Tribunale di Venezia;
in ogni caso condannare al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_2 euro 157.080,35, oltre interessi convenzionalmente pattuiti sino al saldo effettivo, o della diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva
e Cpa, tanto della fase monitoria che dell'opposizione”.
Con comparsa depositata il 19.9.2024 ha spiegato intervento volontario la compagine societaria resasi - nelle more del presente giudizio - cessionaria del credito de quo, la Controparte_3 quale ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, In via principale: respingere l'opposizione proposta e le domande tutte formulate da parte avversa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1922/2022, nel minor importo quantificato in atti dalla cedente di € 55.601,16, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del credito In via subordinata: nella Controparte_3 denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertati i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti delle opponenti, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare la società (C.F. ) al pagamento in favore della cessionaria del credito CP_1 P.IVA_1
dell'importo di € 55.601,16 ovvero della diversa somma, minore o maggiore, Controparte_3 che dovesse essere accertata in corso, oltre interessi come dovuti sino al saldo. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
Esperita con esito negativo la procedura mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto - come tempestivamente formulata dall'odierna opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio - è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sulla scorta delle ragioni di seguito illustrate. Par d'uopo premettere come - ai sensi dell'art. 11 (rubricato “Foro competente”) del regolamento negoziale del contratto di mutuo in esame - “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente
e la in dipendenza del presente contratto, il foro competente è esclusivamente ove ha sede la CP_2
Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto…”. Premesso che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/02/1995,
n. 1499), appare di meridiana evidenza come, nella fattispecie per cui pende il presente procedimento, i contraenti - con pattuizione scritta - abbiano inequivocabilmente ed espressamente individuato nel Tribunale “ove ha sede la Banca” il foro convenzionale competente a conoscere, con carattere di esclusività, di tutte le controversie concernenti l'interpretazione ed esecuzione del contratto de quo, così venendo ad escludere la competenza territoriale di ogni altro foro, fatta salva, per la sola “la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la CP_2 dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto”. Per mera completezza d'analisi, par d'uopo evidenziare come il carattere “esclusivo” del foro pattiziamente individuato dai contraenti all'art. 11 del contratto rende del tutto inconferenti le allegazioni difensive con cui parte opposta ha dedotto la sussistenza della competenza del Tribunale di Venezia quale forum destinatae solutionis in ragione dell'intervenuta cessione del credito, costituendo ius receptum il principio secondo cui “la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio
l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 01/08/2001, n. 10449).
Da tale complessivo ordine di ragioni è, dunque, agevole concludere come non possa che essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto - dovendo la competenza essere riconosciuta in favore del Tribunale di Milano o del
Tribunale di Roma - ove si consideri che l'istituto mutuante aveva sede legale a Milano e “la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto” è quella di Roma, ove fu concluso il contratto.
2. A tanto non appare ultroneo aggiungere come costituisca jus receptum il principio secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non costituisca una decisione soltanto sulla competenza, ma presenti un duplice contenuto - di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto - con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, primo comma c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012), così richiedendo la pronuncia di una sentenza con la quale venga dichiarata sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e la sua conseguente revoca, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. ex multis, Cass.
16744/2009).
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene - ancorché implicita - la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372).
Inoltre, dovendosi riconoscere che l'originaria domanda monitoria è stata rivolta ad un giudice incompetente, costituirà onere della parte che ne ha interesse riassumere - tempestivamente ed innanzi al giudice indicato come territorialmente competente - il giudizio che verrà a configurarsi come ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dalla ricorrente con il ricorso monitorio, e non già quale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui va disposta la necessaria caducazione con un provvedimento espresso tale da impedire al decreto medesimo di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (profilo - quest'ultimo - che suggerisce l'adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento nella forma della sentenza).
Pertanto, va dichiarata la nullità del provvedimento monitorio opposto, che andrà conseguentemente revocato, con fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., restando così assorbito e superato lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per la fase introduttiva;
€ 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 8955/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia ad emettere il provvedimento monitorio opposto, essendo competente il Tribunale di Milano o il Tribunale di Roma.
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ne dispone la revoca.
3) Assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente.
4) Condanna parte opposta e parte interveniente, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere - in favore di opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
7.300,00, oltre ad € 406,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato