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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10985 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 28017/24 all'udienza del 30/10/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Nasello pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/7/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire : accertare e dichiarare che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 31.05.23 al 31.10.2023, era sorto in capo al Controparte_1 ricorrente un credito di euro 4.498,49, dovuto a titolo di indennità di malattia relativa ai mesi di settembre 2023 ed ottobre 2023, le spettanze di fine rapporto quali permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto, interessi e rivalutazione e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.498,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...] sino al soddisfo. Assumeva di aver lavorato dal 31/5/23 al 31/10/23 con contratto a tempo determinato rinnovato per altri tre mesi alla prima scadenza come operaio saldatore inquadrato prima come D2 e dall'1/7/23 come C3 CCNL NI US;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30 come saldatore presso vari cantieri del comune di Roma;
che dal 5/9/23 all'1/10/23 era stato in malattia ma non era stato pagato;
che non aveva ricevuto le buste paga di agosto ,settembre ed ottobre 2023 ; che era dovuta ala somma di euro 4498,49 per indennità malattia permessi(rol ex ex festività ),13^, ferie e Tfr per euro 4.498,49 di cui euro 274,18 erano dovuti a titolo di interessi e rivalutazione . Concludeva come sopra Nessuno si costituiva per la resistente e veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove , escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Il ricorrente chiede il pagamento della somma di euro 4224,31 al netto della rivalutazione ed interessi calcolati nei conteggi , per indennità malattia e competenze fine rapporto : permessi(rol ed ex festività) , 13^,ferie e tfr . In atti è presente il contratto a tempo determinato dal 31/5/23 al 31/7/23 prorogato fino al 31/10/23 con inquadramento al livello D2 ccnl NI US come operaio saldatore fino a giugno 2023 e al livello C3 dal luglio 2023 sempre come operaio saldatore come è dimostrato dal contratto di assunzione e dalle buste paga in atti. Il teste di parte ricorrente dichiarava di aver lavorato insieme al ricorrente a Tes_1
Roma a via Montefalco in un cantiere , non ricordava il nome della società .Il teste aveva iniziato a lavorare il 17/3/23 e il ricorrente era arrivato a maggio ed aveva lavorato fino ad ottobre, faceva il saldatore. Lavoravano dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Il quadro probatorio è stato poi completato dalla mancata risposta della società al deferito interrogatorio formale che se da sola non è idonea a dimostrare i fatti oggetto dell'interrogatorio , unitamente alle altre prove consente di supportare le prove raccolte . Pertanto sulla base del contratto di assunzione in atti , della sua proroga ,delle buste paga , della deposizione del teste e della mancata risposta al deferito interrogatorio, si può ritenere che sia stato dimostrato il periodo del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della resistente le mansioni ,l'inquadramento e l' orario. In atti inoltre vi è il certificato di malattia del ricorrente dal 5/9/23 con prognosi al 1/11/23 ; in relazione a tale periodo 5/9/23-31/10/23 il ricorrente assume non essere stata pagata l'indennità di malattia anticipata dal datore e poi conguagliata con i contributi con l' CP_2
Se il lavoratore ha dimostrato i fatti posti a fondamento delle pretese, il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha mostrato di aver corrisposto le somme dovute al lavoratore, né che il rapporto si sia svolto con modalità e tempistiche diverse da quelle dedotte ,tali da escludere le pretese.
Pertanto il ricorrente ha diritto a percepire a titolo di indennità malattia, permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto, la somma di euro 4224,31 come da conteggi in atti della cui correttezza non vi è motivo di dubitare ,effettuati sulla base del contratto collettivo ,inquadramento e orario full- time applicato dalla società e risultante dalle buste paga e dal contratto di assunzione . Circa le ferie e permessi non usufruiti dalla busta paga di luglio 2023 appare che il ricorrente non aveva usufruito di permessi e ferie , inoltre il teste ha dichiarato che il ricorrente aveva sempre lavorato fino ad ottobre 2023 dal maggio 2023, per cui il ricorrente ha diritto alle pretese inerenti tali voci Deve pertanto condannarsi la resistente al pagamento di euro 4224,31 oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo Le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 31.05.23 al 31.10.2023, il ricorrente ha un credito di euro 4.224,31, Controparte_1 dovuto a titolo di indennità di malattia relativa ai mesi di settembre 2023 ed ottobre 2023, di spettanze di fine rapporto quali permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto e per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 4.224,31 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalle scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 1510,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario oltre iva cpa e spese generali Roma 30/10/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 28017/24 all'udienza del 30/10/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Nasello pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/7/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire : accertare e dichiarare che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 31.05.23 al 31.10.2023, era sorto in capo al Controparte_1 ricorrente un credito di euro 4.498,49, dovuto a titolo di indennità di malattia relativa ai mesi di settembre 2023 ed ottobre 2023, le spettanze di fine rapporto quali permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto, interessi e rivalutazione e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.498,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...] sino al soddisfo. Assumeva di aver lavorato dal 31/5/23 al 31/10/23 con contratto a tempo determinato rinnovato per altri tre mesi alla prima scadenza come operaio saldatore inquadrato prima come D2 e dall'1/7/23 come C3 CCNL NI US;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30 come saldatore presso vari cantieri del comune di Roma;
che dal 5/9/23 all'1/10/23 era stato in malattia ma non era stato pagato;
che non aveva ricevuto le buste paga di agosto ,settembre ed ottobre 2023 ; che era dovuta ala somma di euro 4498,49 per indennità malattia permessi(rol ex ex festività ),13^, ferie e Tfr per euro 4.498,49 di cui euro 274,18 erano dovuti a titolo di interessi e rivalutazione . Concludeva come sopra Nessuno si costituiva per la resistente e veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove , escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Il ricorrente chiede il pagamento della somma di euro 4224,31 al netto della rivalutazione ed interessi calcolati nei conteggi , per indennità malattia e competenze fine rapporto : permessi(rol ed ex festività) , 13^,ferie e tfr . In atti è presente il contratto a tempo determinato dal 31/5/23 al 31/7/23 prorogato fino al 31/10/23 con inquadramento al livello D2 ccnl NI US come operaio saldatore fino a giugno 2023 e al livello C3 dal luglio 2023 sempre come operaio saldatore come è dimostrato dal contratto di assunzione e dalle buste paga in atti. Il teste di parte ricorrente dichiarava di aver lavorato insieme al ricorrente a Tes_1
Roma a via Montefalco in un cantiere , non ricordava il nome della società .Il teste aveva iniziato a lavorare il 17/3/23 e il ricorrente era arrivato a maggio ed aveva lavorato fino ad ottobre, faceva il saldatore. Lavoravano dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Il quadro probatorio è stato poi completato dalla mancata risposta della società al deferito interrogatorio formale che se da sola non è idonea a dimostrare i fatti oggetto dell'interrogatorio , unitamente alle altre prove consente di supportare le prove raccolte . Pertanto sulla base del contratto di assunzione in atti , della sua proroga ,delle buste paga , della deposizione del teste e della mancata risposta al deferito interrogatorio, si può ritenere che sia stato dimostrato il periodo del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della resistente le mansioni ,l'inquadramento e l' orario. In atti inoltre vi è il certificato di malattia del ricorrente dal 5/9/23 con prognosi al 1/11/23 ; in relazione a tale periodo 5/9/23-31/10/23 il ricorrente assume non essere stata pagata l'indennità di malattia anticipata dal datore e poi conguagliata con i contributi con l' CP_2
Se il lavoratore ha dimostrato i fatti posti a fondamento delle pretese, il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha mostrato di aver corrisposto le somme dovute al lavoratore, né che il rapporto si sia svolto con modalità e tempistiche diverse da quelle dedotte ,tali da escludere le pretese.
Pertanto il ricorrente ha diritto a percepire a titolo di indennità malattia, permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto, la somma di euro 4224,31 come da conteggi in atti della cui correttezza non vi è motivo di dubitare ,effettuati sulla base del contratto collettivo ,inquadramento e orario full- time applicato dalla società e risultante dalle buste paga e dal contratto di assunzione . Circa le ferie e permessi non usufruiti dalla busta paga di luglio 2023 appare che il ricorrente non aveva usufruito di permessi e ferie , inoltre il teste ha dichiarato che il ricorrente aveva sempre lavorato fino ad ottobre 2023 dal maggio 2023, per cui il ricorrente ha diritto alle pretese inerenti tali voci Deve pertanto condannarsi la resistente al pagamento di euro 4224,31 oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo Le spese , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 31.05.23 al 31.10.2023, il ricorrente ha un credito di euro 4.224,31, Controparte_1 dovuto a titolo di indennità di malattia relativa ai mesi di settembre 2023 ed ottobre 2023, di spettanze di fine rapporto quali permessi (rol ed ex festività), 13^ mensilità, ferie, trattamento di fine rapporto e per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 4.224,31 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalle scadenze al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 1510,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario oltre iva cpa e spese generali Roma 30/10/25 Il giudice