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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16756 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16-9-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Napoli, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore, Via Barbarulo n. 41, presso lo studio degli avv.ti
UC OL e RE OL, che la rappresentano e difendono, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 16 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16-9-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
15619/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 17-10-2023, ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio l' Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza, nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere assembleari poste alla base della pretesa creditoria, per le seguenti ragioni:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere:
Rigettare qualsivoglia richiesta e/o concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondata l'odierna opposizione su prova scritta;
Per le motivazioni sopra esposte al punto n. 1) dell'atto introduttivo del giudizio, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Napoli, foro della sede legale della società opponente, ai sensi degli artt.
19-20 c.p.c., in difetto di valida deroga scritta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nullo;
Per le motivazioni esposte ai punti n. 2), n. 3), n. 4), n.
5) dell'atto introduttivo del giudizio, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché improcedibile ed inammissibile, nonché invalido per insussistenza della prova del rapporto associativo e della fondatezza della pretesa, in assenza di idonea prova scritta, sottoscrizione e comunicazione;
Pag. 2 a 16 Accertare l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle asserite delibere assunte per violazione delle norme statutarie e di legge, nonché per mancata comunicazione e convocazione (artt.
2377, 2379 c.c.; Cass. 22 marzo 2024 n. 7874);
Accertare e dichiarare la nullità o la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023 per insussistenza dell'obbligazione contestata, anche in relazione alla morosità ultratriennale e alla mancata delibera di espulsione;
Con ogni consequenziale e/o subordinata statuizione di diritto, anche di accertamento e/o rideterminazione del diritto di credito;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata antistatarietà e con condanna per lite temeraria”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente esponeva che:
- in data 5-12-2023, le aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_1
n. 15619/2023, emesso in data 17-10-2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 48.696,00, oltre interessi legali e spese e compensi della procedura di ingiunzione, a fronte dell'asserito mancato versamento del contributo associativo degli anni
2020/2021/2022/2023;
- secondo , il credito contributivo, derivante dalla propria CP_1 ammissione all'Associazione in qualità di socio aggregato, avutasi in data 18-10-2018, era dovuto nella misura di € 2.400,00 per le annualità 2020 e 2021; di € 47.096,00 per le annualità 2022 e
2023, a cui doveva essere sottratta la somma di € 800,00 già versati;
- il maggior importo dovuto per le annualità 2022 e 2023 derivava dalla modifica del contributo associativo per l'effetto di alcune delibere assembleari (tra cui la delibera del 13-12-2022) mai comunicate e adottate in occasione di riunioni assembleari per le quali non aveva mai ricevuto alcun avviso di convocazione;
- non aveva mai ricevuto da alcuno dei servizi derivanti dalla CP_1 partecipazione all'Associazione. Pag. 3 a 16 Ciò detto, in via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente ad emanare il provvedimento monitorio, ex art. 19
c.p.c., il Tribunale di Napoli, nel cui circondario aveva la propria sede legale, non potendosi radicare la controversia nel domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c.
e 1182 comma 3 c.c., in quanto il credito azionato da non era CP_1 liquido né esigibile.
L'opponente rilevava, poi, che le delibere poste a fondamento del credito ingiunto (tra cui la delibera del 13-12-2022) erano viziate dai seguenti, molteplici, profili di invalidità:
- irregolare convocazione dell'Assemblea per omessa comunicazione della sua indizione alla totalità degli associati (tra cui la deducente società), nei modi e termini di cui all'art. 8 dello statuto;
CP_1
- carenza di prova dell'avvenuto recapito, tramite PEC o altro mezzo tracciabile, delle comunicazioni aventi ad oggetto la convocazione a partecipare alle Assemblee indette e delle delibere adottate in occasione delle relative riunioni assembleari, come richiesto dallo statuto CP_1
- omessa indicazione nel verbale di assemblea delle modalità di convocazione dei soci assenti;
- violazione delle garanzie partecipative e procedurali e degli obblighi di informazione posti dallo statuto e dalla normativa di settore a tutela degli associati e della libera e consapevole partecipazione degli stessi alla vita associativa.
Pertanto, l'opponente, previa declaratoria di annullabilità
e/o nullità, ex art. 23 c.c., delle delibere in contestazione, con conseguente inefficacia delle stesse nei propri confronti, domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023, oggetto di opposizione.
L'opponente, nel motivare la propria domanda di revoca del provvedimento monitorio, specificava inoltre che:
Pag. 4 a 16 - la documentazione prodotta da nel fascicolo monitorio, oltre CP_1 ad essere di dubbia autenticità, era da considerarsi generica, incompleta e inidonea a dimostrare il credito azionato, di talché,
l'opposta non aveva ottemperato all'onere della prova gravante a suo carico;
- la richiesta di pagamento formulata da controparte era, altresì, illegittima poiché i contributi associativi intimati erano errati non solo nell'an, ma anche nel quantum: infatti, per le annualità
2022 e 2023, erano stati calcolati su un numero di dipendenti superiore a quello effettivo (116 dipendenti anziché 5 dipendenti), considerato che la maggior parte dei dipendenti erano stati distaccati presso partner terzo, secondo lo schema del contratto di rete tra imprese;
- inoltre, il credito ingiunto era errato nel quantum anche perché al suo interno era stato computato il contributo associativo per l'anno 2023, senza tener conto che, come da statuto , qualora CP_1 fosse da considerarsi effettiva debitrice dell'opposta, la deducente società nel 2023 era cessata dalla qualità di socio per morosità protrattasi per oltre tre anni (2020/2021/2022).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito
in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata ai sensi dell'art. 164 c.p.c. quanto meno in relazione alla domanda volta a far dichiarare
l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle asserite delibere assunte in quanto del tutto generica e indeterminata, inammissibile e/o improponibile essendo assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3) dell'articolo 163 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
nel merito Pag. 5 a 16 - rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15619/23 rgn 39649/23 e in ogni caso condannare la Parte_1
al pagamento di Euro 48.696,00 o di quella anche maggiore o
[...] minore che dovesse essere ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e spese;
Con ogni consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda onorari, spese e competenze del presente giudizio e con condanna per lite temeraria”.
Domandando la conferma del decreto ingiuntivo n. 15619/2023,
l'opposta, innanzitutto, specificava che la controversia rientrava nella competenza per territorio del Tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 c. 3 c.c., avendo la propria sede legale in Roma e avendo essa agito per il pagamento di una somma di denaro determinata, liquida ed esigibile.
L'opposta domandava, poi, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., sostenendo che controparte non aveva specificato di quali delibere assembleari doveva dichiararsi la nullità e/o annullabilità, compromettendo in tal modo il proprio diritto di difesa.
L'opposta, inoltre, sosteneva la pretestuosità delle avverse doglianze, riferendo che:
- aveva provveduto a convocare le Assemblee dei soci in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale;
- l'Assemblea non aveva modificato l'ordinamento dell' , CP_1 né aveva mai deliberato la modifica delle condizioni economiche previste dallo statuto, le quali, anche con riferimento ai contributi associativi erano rimaste negli anni le medesime, con quote contributive proporzionali al numero di dipendenti di ciascun associato;
- il calcolo dei contributi associativi per il 2022 ed il 2023 (€
47.096,00) era da ritenersi corretto, poiché, pur in presenza di un distacco dei dipendenti della società opponente presso altra Pag. 6 a 16 azienda (di cui non era stata data prova), la
[...] avrebbe dovuto ritenersi responsabile del Parte_1 trattamento economico, normativo e previdenziale a beneficio di ciascun lavoratore distaccato, da considerarsi quindi un suo dipendente;
- il calcolo del contributo associativo era corretto anche per quanto riguarda l'annualità 2023, giacché la sussistenza di una morosità in capo all'opponente non poteva determinare automaticamente la cessazione del rapporto associativo, essendo indispensabile una pronuncia in tal senso da parte del Consiglio
Direttivo, intervenuta in data 26-10-2023, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei contributi dovuti.
Da ultimo, l'opposta domandava la condanna della
[...] per temerarietà della lite, ex art. 96 c. 3 Parte_1
c.p.c.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 21-1-
2025, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 16-9-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione presentata da è Parte_1 fondata, pertanto, deve essere accolta per i motivi di cui infra.
In via preliminare, relativamente alla presente controversia, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Roma, quale giudice naturale della fase monitoria e della fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., dovendosi pertanto respingere l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
Al fine di esaminare adeguatamente il caso concreto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia, il Pag. 7 a 16 cui convenuto sia una persona giuridica, è generalmente attribuita al giudice del luogo in cui vi sia la sede della stessa o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Tuttavia, per le cause relative ai diritti di obbligazione,
l'art. 20 c.p.c. prevede un criterio di collegamento alternativo, di talché l'attore, nel radicare la controversia dinanzi all'organo giudicante, può scegliere altresì il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tale norma, nel caso di obbligazione pecuniaria, deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza dell'obbligazione stessa. Per cui, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 c.c., l'attore può adire il giudice del luogo in cui ha la propria residenza, domicilio o sede.
Il criterio di collegamento di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, tuttavia, la giurisprudenza si è espressa nel senso di limitare il suddetto criterio alle sole obbligazioni pecuniarie che siano effettivamente liquide ed esigibili e che non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione.
Difatti, a partire dalla sentenza n. 17989 del 13-9-2016, pronunciata a Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare circa l'accezione di
“liquidità” del credito rilevante per la competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie (ex artt. 20 c.p.c. e
1182 c. 3 c.c.), la Corte di Cassazione ha continuato a sostenere l'orientamento in base al quale: “In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del “forum destinatae Pag. 8 a 16 solutionis”, ma anche agli effetti della “mora ex re”, la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum”.”(Cfr. ex multis Cass. Civ. n.
39028/2021).
Pertanto, superato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene integrata la liquidità del credito di valuta a fronte di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare da parte dell'attore-creditore al momento della domanda, è possibile affermare che il giudice adito, chiamato a valutare la sussistenza della propria competenza, ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., a dirimere la controversia avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, sia tenuto ad apprezzare se a fondamento della pretesa attorea sia allegato un titolo che indichi espressamente la somma dovuta o perlomeno i criteri per identificarla, sia esso il contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio, un accordo successivo in cui le parti concordano l'ammontare del debito o, anche, una sentenza che liquida la somma dovuta.
Laddove il suddetto controllo (operato allo stato degli atti e senza spingersi ad indagare la fondatezza dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio) dia esito positivo, si rientra nella competenza del giudice del domicilio del creditore, per cui, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, il tribunale adito potrà procedere con l'indagine di merito. Al contrario, nel caso in cui non sia rinvenuto in atti un titolo negoziale debitamente sottoscritto dalle parti o un titolo giudiziale, indicanti la somma di denaro dovuta o i criteri per calcolarla, si deve ritenere che il giudice sia tenuto a declinare la propria
Pag. 9 a 16 competenza in favore del tribunale del luogo in cui ha domicilio il debitore, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c.
Orbene, nel caso di specie, l' , che ha la propria sede CP_1 legale in Roma - Piazza dell'Esquilino n. 29, ha correttamente adito il Tribunale di Roma, quale forum destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., al fine di ottenere l'ingiunzione nei confronti di del Parte_1 pagamento del proprio asserito credito pecuniario, specificamente determinato nella somma di € 48.696,00 (oltre interessi legali e spese e compensi della procedura di ingiunzione) secondo criteri di calcolo dei contributi associativi, per gli anni
2020/2021/2022/2023, indicati nello Statuto generale nello CP_1
Statuto nel Regolamento Contributi nelle CP_2 CP_1
Delibere Assembleari del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-
2021, del 13-12-2022 (prodotti nel fascicolo monitorio e poi riversati nel presente giudizio di opposizione), sul presupposto della partecipazione di all'Associazione a Parte_1 fronte del modulo di adesione dalla stessa sottoscritto in data
18-10-2018, favorevolmente riscontrato da il 29-10-2018 CP_1
(prodotto nel fascicolo monitorio e poi riversato nel presente giudizio di opposizione). Di talché, dovendosi concludere che il credito dedotto in giudizio è liquido ed esigibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, deve affermarsi che la competenza a dirimere la controversia, sia per quanto riguarda la fase monitoria che per la fase di opposizione, spetti all'intestato Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata poiché infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione per indeterminatezza della domanda ai sensi degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., sollevata da sul presupposto che la non abbia CP_1 Parte_1 specificato di quali delibere assembleari debba dichiararsi la nullità e/o annullabilità per omessa convocazione dell'Assemblea nei modi e termini previsti dallo Statuto. Pag. 10 a 16 Infatti, avendo l' fondato già in fase di ingiunzione la CP_1 propria pretesa creditoria sulle Delibere Assembleari del 5-12-
2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021, del 13-12-2022 prodotte nel fascicolo monitorio (oltreché sullo Statuto generale sullo CP_1
Statuto sul Regolamento Contributi e sul CP_2 CP_1 modulo di adesione del 18-10-2018), è ovvio, come del resto si evince da un'indagine complessiva dell'atto di citazione in opposizione, che la abbia specificamente Parte_1 impugnato, ex art. 23 c. 1 c.c., le predette Delibere Assembleari, chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità delle stesse con lo scopo di privare il credito vantato dall'opposta di valido titolo legittimante ed ottenere, in tal modo, la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023.
Dunque, essendo certamente possibile individuare dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione sia il petitum che la causa petendi (art. 163, n. 3 c.p.c.), oltre che le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda (art. 163, n. 4 c.p.c.), deve concludersi che, nel caso di specie, il principio del contraddittorio processuale quale principio ispiratore dell'art. 164 c.p.c. sia stato pienamente rispettato, come dimostra il fatto stesso che l'opposta sia riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese, con ciò elidendo ogni timore in ordine ad eventuali lesioni del proprio diritto di difesa.
Ciò detto, prima di esaminare nel merito la fattispecie concreta, giova evidenziare che l'art. 23 c. 1 c.c. (previsto con espresso riferimento alle associazioni riconosciute, ma analogicamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, salvo diversa previsione convenzionale e nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica), dispone per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea di una associazione contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
Pag. 11 a 16 Per altro verso, occorre ribadire che, per giurisprudenza costante, ciascun associato ha diritto ad essere preventivamente convocato all'assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall'atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come, ad esempio, espressamente previsto dall'art. 2370
c.c. per le società per azioni e dall'art. 2479, comma 5 c.c. per le società a responsabilità limitata: la convocazione dell'associato, è dunque, strumentale all'esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.
Infine, premesso che la funzione tipica assolta dal procedimento di convocazione assembleare è, anche nelle associazioni, quella di informare il socio della fissazione dell'adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto, deve essere altresì evidenziato che, per giurisprudenza unanime, l'onere della prova che l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato ricevuto dall'associato con un preavviso ragionevole e congruo per consentirgli di intervenire alla riunione, spetta all'organo amministrativo dell' . CP_1
Orbene, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è stato accertato che: a) la con Parte_1 richiesta di adesione del 18-10-2018 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e recante il proprio timbro sociale (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), favorevolmente riscontrata dall'opposta il 29-10-2018, si è associata ad a norma degli CP_1 artt. 3/4/5/6/7 dello Statuto sociale, impegnandosi, tra le altre cose, al versamento dei contributi associativi come stabilito dall'art. 26 dello Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, ed è rimasta socia fino al 31-12-2023, allorché è CP_1 stata deliberata dal Consiglio direttivo la risoluzione del rapporto associativo per morosità ex art. 8 punto 1 comma 5 dello
Statuto (cfr. doc. 13 di parte opposta); b) come stabilito dallo Pag. 12 a 16 Statuto generale , artt. 13 punto 8 e 17 punto 10, nonché, CP_1 dall'art. 1 del Regolamento ANAV sui contributi associativi
(versati in atti), ciascun associato è tenuto al pagamento di un contributo associativo ordinario annuale, determinato in relazione a ciascun addetto assunto dall'associato con contratto di lavoro dipendente (anche atipico), nella misura fissata dal Consiglio
Generale nella delibera contributiva annuale, da portare al voto dell'Assemblea perché sia definitivamente approvata;
c) con delibere adottate in data 5-12-2019 e 15-12-2020, l'Assemblea dei soci dell' ha stabilito che la misura del contributo CP_1 associativo minimo annuo dovuto per gli anni 2020 e 2021 dalle imprese associate ammonta ad € 1.200,00 (cfr. docc. n.
3-4 del fascicolo monitorio), mentre, con delibere adottate in data 30-11-
2021 e 13-12-2022, l'Assemblea dei soci dell' ha stabilito che CP_1 la misura del contributo associativo annuo dovuto dalle imprese associate che occupano da n. 101 a n. 500 lavoratori dipendenti, per gli anni 2022 e 2023 è pari alla somma di € 203,00 per ciascun dipendente (cfr. docc. n.
5-6 del fascicolo monitorio); d) l'art. 11 dello Statuto generale (richiamato dall'art. 8 dello CP_1
Statuto afferma al comma 4, che: “L'assemblea CP_2 ordinaria è convocata annualmente dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante lettera circolare da inoltrare a ciascuna associata mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione. Il termine di preavviso è ridotto
a 5 giorni in caso di urgenza”; al comma 5, prevede che: “L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare”; infine, al comma 9 stabilisce che: “la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve intervenire nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'Assemblea ordinaria”; e) non ha assolto all'onere della prova su di sé CP_1 incombente, mancando di dimostrare in giudizio la regolare convocazione, ex artt. 11 dello Statuto generale e 8 dello CP_1
Pag. 13 a 16 Statuto di alle CP_2 Parte_1
Assemblee dei soci del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021 e del 13-12-2022, in occasione delle quali sono state approvate le delibere contributive relative agli anni 2020/2021/2022/2023.
Ciò detto, deve ritenersi che l'associata
[...] non sia stata effettivamente convocata a dette Parte_1 riunioni assembleari, con grave nocumento dei propri diritti sociali, d'intervento e di voto, finalizzati alla consapevole partecipazione all'Associazione; che, in conseguenza, le delibere del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021 e del 13-12-2022, assunte in difetto assoluto di informazione e da dichiararsi pertanto invalide, devono essere annullate ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c.c., stante il mancato rispetto di quanto prescritto dagli artt. 11 dello Statuto generale e 8 dello CP_1
Statuto . CP_2
Concludendo, a fronte dell'annullamento, per i motivi sopra esposti, delle deliberazioni contributive adottate dall'Assemblea dell' in Controparte_1 data 5-12-2019, 15-12-2020, 30-11-2021 e 13-12-2022, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 15619/2023, oggetto di opposizione, mancando un valido titolo legittimante la pretesa creditoria dell'opposta.
Dall'accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] consegue il rigetto della domanda di condanna ex Parte_1 art. 96 c.p.c., formulata da , presupponendo detto CP_1 provvedimento la soccombenza della parte che si assume abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Deve essere altresì respinta la domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata nei confronti di , CP_1 giacché, nonostante l'opposta risulti soccombente, nel caso in esame non sussistono elementi sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta della stessa censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo Pag. 14 a 16 alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Tenuto conto delle domande come innanzi valutate, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'
[...]
i restanti due terzi, liquidati Controparte_1 in ragione dell'accolto.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
annulla, per omessa convocazione di Parte_1
, le deliberazioni contributive adottate dall'Assemblea
[...] dell' in Controparte_1 data 5-12-2019, 15-12-2020, 30-11-2021 e 13-12-2022, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15619/2023 emesso in data 17-10-2023 dal Tribunale Ordinario di Roma;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'
[...] nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., formulata da
[...] nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
condanna l' Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Pag. 15 a 16 dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 16 a 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16-9-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Napoli, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore, Via Barbarulo n. 41, presso lo studio degli avv.ti
UC OL e RE OL, che la rappresentano e difendono, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 16 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16-9-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
15619/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 17-10-2023, ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio l' Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza, nullità, annullabilità e/o inefficacia delle delibere assembleari poste alla base della pretesa creditoria, per le seguenti ragioni:
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così provvedere:
Rigettare qualsivoglia richiesta e/o concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondata l'odierna opposizione su prova scritta;
Per le motivazioni sopra esposte al punto n. 1) dell'atto introduttivo del giudizio, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Napoli, foro della sede legale della società opponente, ai sensi degli artt.
19-20 c.p.c., in difetto di valida deroga scritta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nullo;
Per le motivazioni esposte ai punti n. 2), n. 3), n. 4), n.
5) dell'atto introduttivo del giudizio, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, perché improcedibile ed inammissibile, nonché invalido per insussistenza della prova del rapporto associativo e della fondatezza della pretesa, in assenza di idonea prova scritta, sottoscrizione e comunicazione;
Pag. 2 a 16 Accertare l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle asserite delibere assunte per violazione delle norme statutarie e di legge, nonché per mancata comunicazione e convocazione (artt.
2377, 2379 c.c.; Cass. 22 marzo 2024 n. 7874);
Accertare e dichiarare la nullità o la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023 per insussistenza dell'obbligazione contestata, anche in relazione alla morosità ultratriennale e alla mancata delibera di espulsione;
Con ogni consequenziale e/o subordinata statuizione di diritto, anche di accertamento e/o rideterminazione del diritto di credito;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata antistatarietà e con condanna per lite temeraria”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente esponeva che:
- in data 5-12-2023, le aveva notificato il decreto ingiuntivo CP_1
n. 15619/2023, emesso in data 17-10-2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 48.696,00, oltre interessi legali e spese e compensi della procedura di ingiunzione, a fronte dell'asserito mancato versamento del contributo associativo degli anni
2020/2021/2022/2023;
- secondo , il credito contributivo, derivante dalla propria CP_1 ammissione all'Associazione in qualità di socio aggregato, avutasi in data 18-10-2018, era dovuto nella misura di € 2.400,00 per le annualità 2020 e 2021; di € 47.096,00 per le annualità 2022 e
2023, a cui doveva essere sottratta la somma di € 800,00 già versati;
- il maggior importo dovuto per le annualità 2022 e 2023 derivava dalla modifica del contributo associativo per l'effetto di alcune delibere assembleari (tra cui la delibera del 13-12-2022) mai comunicate e adottate in occasione di riunioni assembleari per le quali non aveva mai ricevuto alcun avviso di convocazione;
- non aveva mai ricevuto da alcuno dei servizi derivanti dalla CP_1 partecipazione all'Associazione. Pag. 3 a 16 Ciò detto, in via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente ad emanare il provvedimento monitorio, ex art. 19
c.p.c., il Tribunale di Napoli, nel cui circondario aveva la propria sede legale, non potendosi radicare la controversia nel domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c.
e 1182 comma 3 c.c., in quanto il credito azionato da non era CP_1 liquido né esigibile.
L'opponente rilevava, poi, che le delibere poste a fondamento del credito ingiunto (tra cui la delibera del 13-12-2022) erano viziate dai seguenti, molteplici, profili di invalidità:
- irregolare convocazione dell'Assemblea per omessa comunicazione della sua indizione alla totalità degli associati (tra cui la deducente società), nei modi e termini di cui all'art. 8 dello statuto;
CP_1
- carenza di prova dell'avvenuto recapito, tramite PEC o altro mezzo tracciabile, delle comunicazioni aventi ad oggetto la convocazione a partecipare alle Assemblee indette e delle delibere adottate in occasione delle relative riunioni assembleari, come richiesto dallo statuto CP_1
- omessa indicazione nel verbale di assemblea delle modalità di convocazione dei soci assenti;
- violazione delle garanzie partecipative e procedurali e degli obblighi di informazione posti dallo statuto e dalla normativa di settore a tutela degli associati e della libera e consapevole partecipazione degli stessi alla vita associativa.
Pertanto, l'opponente, previa declaratoria di annullabilità
e/o nullità, ex art. 23 c.c., delle delibere in contestazione, con conseguente inefficacia delle stesse nei propri confronti, domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023, oggetto di opposizione.
L'opponente, nel motivare la propria domanda di revoca del provvedimento monitorio, specificava inoltre che:
Pag. 4 a 16 - la documentazione prodotta da nel fascicolo monitorio, oltre CP_1 ad essere di dubbia autenticità, era da considerarsi generica, incompleta e inidonea a dimostrare il credito azionato, di talché,
l'opposta non aveva ottemperato all'onere della prova gravante a suo carico;
- la richiesta di pagamento formulata da controparte era, altresì, illegittima poiché i contributi associativi intimati erano errati non solo nell'an, ma anche nel quantum: infatti, per le annualità
2022 e 2023, erano stati calcolati su un numero di dipendenti superiore a quello effettivo (116 dipendenti anziché 5 dipendenti), considerato che la maggior parte dei dipendenti erano stati distaccati presso partner terzo, secondo lo schema del contratto di rete tra imprese;
- inoltre, il credito ingiunto era errato nel quantum anche perché al suo interno era stato computato il contributo associativo per l'anno 2023, senza tener conto che, come da statuto , qualora CP_1 fosse da considerarsi effettiva debitrice dell'opposta, la deducente società nel 2023 era cessata dalla qualità di socio per morosità protrattasi per oltre tre anni (2020/2021/2022).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito
in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata ai sensi dell'art. 164 c.p.c. quanto meno in relazione alla domanda volta a far dichiarare
l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle asserite delibere assunte in quanto del tutto generica e indeterminata, inammissibile e/o improponibile essendo assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3) dell'articolo 163 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
nel merito Pag. 5 a 16 - rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15619/23 rgn 39649/23 e in ogni caso condannare la Parte_1
al pagamento di Euro 48.696,00 o di quella anche maggiore o
[...] minore che dovesse essere ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e spese;
Con ogni consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda onorari, spese e competenze del presente giudizio e con condanna per lite temeraria”.
Domandando la conferma del decreto ingiuntivo n. 15619/2023,
l'opposta, innanzitutto, specificava che la controversia rientrava nella competenza per territorio del Tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 c. 3 c.c., avendo la propria sede legale in Roma e avendo essa agito per il pagamento di una somma di denaro determinata, liquida ed esigibile.
L'opposta domandava, poi, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., sostenendo che controparte non aveva specificato di quali delibere assembleari doveva dichiararsi la nullità e/o annullabilità, compromettendo in tal modo il proprio diritto di difesa.
L'opposta, inoltre, sosteneva la pretestuosità delle avverse doglianze, riferendo che:
- aveva provveduto a convocare le Assemblee dei soci in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale;
- l'Assemblea non aveva modificato l'ordinamento dell' , CP_1 né aveva mai deliberato la modifica delle condizioni economiche previste dallo statuto, le quali, anche con riferimento ai contributi associativi erano rimaste negli anni le medesime, con quote contributive proporzionali al numero di dipendenti di ciascun associato;
- il calcolo dei contributi associativi per il 2022 ed il 2023 (€
47.096,00) era da ritenersi corretto, poiché, pur in presenza di un distacco dei dipendenti della società opponente presso altra Pag. 6 a 16 azienda (di cui non era stata data prova), la
[...] avrebbe dovuto ritenersi responsabile del Parte_1 trattamento economico, normativo e previdenziale a beneficio di ciascun lavoratore distaccato, da considerarsi quindi un suo dipendente;
- il calcolo del contributo associativo era corretto anche per quanto riguarda l'annualità 2023, giacché la sussistenza di una morosità in capo all'opponente non poteva determinare automaticamente la cessazione del rapporto associativo, essendo indispensabile una pronuncia in tal senso da parte del Consiglio
Direttivo, intervenuta in data 26-10-2023, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei contributi dovuti.
Da ultimo, l'opposta domandava la condanna della
[...] per temerarietà della lite, ex art. 96 c. 3 Parte_1
c.p.c.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 21-1-
2025, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 16-9-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione presentata da è Parte_1 fondata, pertanto, deve essere accolta per i motivi di cui infra.
In via preliminare, relativamente alla presente controversia, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Roma, quale giudice naturale della fase monitoria e della fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., dovendosi pertanto respingere l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
Al fine di esaminare adeguatamente il caso concreto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia, il Pag. 7 a 16 cui convenuto sia una persona giuridica, è generalmente attribuita al giudice del luogo in cui vi sia la sede della stessa o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Tuttavia, per le cause relative ai diritti di obbligazione,
l'art. 20 c.p.c. prevede un criterio di collegamento alternativo, di talché l'attore, nel radicare la controversia dinanzi all'organo giudicante, può scegliere altresì il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tale norma, nel caso di obbligazione pecuniaria, deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza dell'obbligazione stessa. Per cui, se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 c.c., l'attore può adire il giudice del luogo in cui ha la propria residenza, domicilio o sede.
Il criterio di collegamento di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, tuttavia, la giurisprudenza si è espressa nel senso di limitare il suddetto criterio alle sole obbligazioni pecuniarie che siano effettivamente liquide ed esigibili e che non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione.
Difatti, a partire dalla sentenza n. 17989 del 13-9-2016, pronunciata a Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare circa l'accezione di
“liquidità” del credito rilevante per la competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie (ex artt. 20 c.p.c. e
1182 c. 3 c.c.), la Corte di Cassazione ha continuato a sostenere l'orientamento in base al quale: “In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del “forum destinatae Pag. 8 a 16 solutionis”, ma anche agli effetti della “mora ex re”, la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum”.”(Cfr. ex multis Cass. Civ. n.
39028/2021).
Pertanto, superato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene integrata la liquidità del credito di valuta a fronte di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare da parte dell'attore-creditore al momento della domanda, è possibile affermare che il giudice adito, chiamato a valutare la sussistenza della propria competenza, ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., a dirimere la controversia avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, sia tenuto ad apprezzare se a fondamento della pretesa attorea sia allegato un titolo che indichi espressamente la somma dovuta o perlomeno i criteri per identificarla, sia esso il contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio, un accordo successivo in cui le parti concordano l'ammontare del debito o, anche, una sentenza che liquida la somma dovuta.
Laddove il suddetto controllo (operato allo stato degli atti e senza spingersi ad indagare la fondatezza dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio) dia esito positivo, si rientra nella competenza del giudice del domicilio del creditore, per cui, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, il tribunale adito potrà procedere con l'indagine di merito. Al contrario, nel caso in cui non sia rinvenuto in atti un titolo negoziale debitamente sottoscritto dalle parti o un titolo giudiziale, indicanti la somma di denaro dovuta o i criteri per calcolarla, si deve ritenere che il giudice sia tenuto a declinare la propria
Pag. 9 a 16 competenza in favore del tribunale del luogo in cui ha domicilio il debitore, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c.
Orbene, nel caso di specie, l' , che ha la propria sede CP_1 legale in Roma - Piazza dell'Esquilino n. 29, ha correttamente adito il Tribunale di Roma, quale forum destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., al fine di ottenere l'ingiunzione nei confronti di del Parte_1 pagamento del proprio asserito credito pecuniario, specificamente determinato nella somma di € 48.696,00 (oltre interessi legali e spese e compensi della procedura di ingiunzione) secondo criteri di calcolo dei contributi associativi, per gli anni
2020/2021/2022/2023, indicati nello Statuto generale nello CP_1
Statuto nel Regolamento Contributi nelle CP_2 CP_1
Delibere Assembleari del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-
2021, del 13-12-2022 (prodotti nel fascicolo monitorio e poi riversati nel presente giudizio di opposizione), sul presupposto della partecipazione di all'Associazione a Parte_1 fronte del modulo di adesione dalla stessa sottoscritto in data
18-10-2018, favorevolmente riscontrato da il 29-10-2018 CP_1
(prodotto nel fascicolo monitorio e poi riversato nel presente giudizio di opposizione). Di talché, dovendosi concludere che il credito dedotto in giudizio è liquido ed esigibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c. 3 c.c., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, deve affermarsi che la competenza a dirimere la controversia, sia per quanto riguarda la fase monitoria che per la fase di opposizione, spetti all'intestato Tribunale.
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata poiché infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione per indeterminatezza della domanda ai sensi degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c., sollevata da sul presupposto che la non abbia CP_1 Parte_1 specificato di quali delibere assembleari debba dichiararsi la nullità e/o annullabilità per omessa convocazione dell'Assemblea nei modi e termini previsti dallo Statuto. Pag. 10 a 16 Infatti, avendo l' fondato già in fase di ingiunzione la CP_1 propria pretesa creditoria sulle Delibere Assembleari del 5-12-
2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021, del 13-12-2022 prodotte nel fascicolo monitorio (oltreché sullo Statuto generale sullo CP_1
Statuto sul Regolamento Contributi e sul CP_2 CP_1 modulo di adesione del 18-10-2018), è ovvio, come del resto si evince da un'indagine complessiva dell'atto di citazione in opposizione, che la abbia specificamente Parte_1 impugnato, ex art. 23 c. 1 c.c., le predette Delibere Assembleari, chiedendo la declaratoria di nullità/annullabilità delle stesse con lo scopo di privare il credito vantato dall'opposta di valido titolo legittimante ed ottenere, in tal modo, la revoca del decreto ingiuntivo n. 15619/2023.
Dunque, essendo certamente possibile individuare dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione sia il petitum che la causa petendi (art. 163, n. 3 c.p.c.), oltre che le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda (art. 163, n. 4 c.p.c.), deve concludersi che, nel caso di specie, il principio del contraddittorio processuale quale principio ispiratore dell'art. 164 c.p.c. sia stato pienamente rispettato, come dimostra il fatto stesso che l'opposta sia riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese, con ciò elidendo ogni timore in ordine ad eventuali lesioni del proprio diritto di difesa.
Ciò detto, prima di esaminare nel merito la fattispecie concreta, giova evidenziare che l'art. 23 c. 1 c.c. (previsto con espresso riferimento alle associazioni riconosciute, ma analogicamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, salvo diversa previsione convenzionale e nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica), dispone per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea di una associazione contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
Pag. 11 a 16 Per altro verso, occorre ribadire che, per giurisprudenza costante, ciascun associato ha diritto ad essere preventivamente convocato all'assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall'atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come, ad esempio, espressamente previsto dall'art. 2370
c.c. per le società per azioni e dall'art. 2479, comma 5 c.c. per le società a responsabilità limitata: la convocazione dell'associato, è dunque, strumentale all'esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.
Infine, premesso che la funzione tipica assolta dal procedimento di convocazione assembleare è, anche nelle associazioni, quella di informare il socio della fissazione dell'adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto, deve essere altresì evidenziato che, per giurisprudenza unanime, l'onere della prova che l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato ricevuto dall'associato con un preavviso ragionevole e congruo per consentirgli di intervenire alla riunione, spetta all'organo amministrativo dell' . CP_1
Orbene, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è stato accertato che: a) la con Parte_1 richiesta di adesione del 18-10-2018 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e recante il proprio timbro sociale (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), favorevolmente riscontrata dall'opposta il 29-10-2018, si è associata ad a norma degli CP_1 artt. 3/4/5/6/7 dello Statuto sociale, impegnandosi, tra le altre cose, al versamento dei contributi associativi come stabilito dall'art. 26 dello Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione, ed è rimasta socia fino al 31-12-2023, allorché è CP_1 stata deliberata dal Consiglio direttivo la risoluzione del rapporto associativo per morosità ex art. 8 punto 1 comma 5 dello
Statuto (cfr. doc. 13 di parte opposta); b) come stabilito dallo Pag. 12 a 16 Statuto generale , artt. 13 punto 8 e 17 punto 10, nonché, CP_1 dall'art. 1 del Regolamento ANAV sui contributi associativi
(versati in atti), ciascun associato è tenuto al pagamento di un contributo associativo ordinario annuale, determinato in relazione a ciascun addetto assunto dall'associato con contratto di lavoro dipendente (anche atipico), nella misura fissata dal Consiglio
Generale nella delibera contributiva annuale, da portare al voto dell'Assemblea perché sia definitivamente approvata;
c) con delibere adottate in data 5-12-2019 e 15-12-2020, l'Assemblea dei soci dell' ha stabilito che la misura del contributo CP_1 associativo minimo annuo dovuto per gli anni 2020 e 2021 dalle imprese associate ammonta ad € 1.200,00 (cfr. docc. n.
3-4 del fascicolo monitorio), mentre, con delibere adottate in data 30-11-
2021 e 13-12-2022, l'Assemblea dei soci dell' ha stabilito che CP_1 la misura del contributo associativo annuo dovuto dalle imprese associate che occupano da n. 101 a n. 500 lavoratori dipendenti, per gli anni 2022 e 2023 è pari alla somma di € 203,00 per ciascun dipendente (cfr. docc. n.
5-6 del fascicolo monitorio); d) l'art. 11 dello Statuto generale (richiamato dall'art. 8 dello CP_1
Statuto afferma al comma 4, che: “L'assemblea CP_2 ordinaria è convocata annualmente dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante lettera circolare da inoltrare a ciascuna associata mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione. Il termine di preavviso è ridotto
a 5 giorni in caso di urgenza”; al comma 5, prevede che: “L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare”; infine, al comma 9 stabilisce che: “la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve intervenire nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'Assemblea ordinaria”; e) non ha assolto all'onere della prova su di sé CP_1 incombente, mancando di dimostrare in giudizio la regolare convocazione, ex artt. 11 dello Statuto generale e 8 dello CP_1
Pag. 13 a 16 Statuto di alle CP_2 Parte_1
Assemblee dei soci del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021 e del 13-12-2022, in occasione delle quali sono state approvate le delibere contributive relative agli anni 2020/2021/2022/2023.
Ciò detto, deve ritenersi che l'associata
[...] non sia stata effettivamente convocata a dette Parte_1 riunioni assembleari, con grave nocumento dei propri diritti sociali, d'intervento e di voto, finalizzati alla consapevole partecipazione all'Associazione; che, in conseguenza, le delibere del 5-12-2019, del 15-12-2020, del 30-11-2021 e del 13-12-2022, assunte in difetto assoluto di informazione e da dichiararsi pertanto invalide, devono essere annullate ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c.c., stante il mancato rispetto di quanto prescritto dagli artt. 11 dello Statuto generale e 8 dello CP_1
Statuto . CP_2
Concludendo, a fronte dell'annullamento, per i motivi sopra esposti, delle deliberazioni contributive adottate dall'Assemblea dell' in Controparte_1 data 5-12-2019, 15-12-2020, 30-11-2021 e 13-12-2022, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 15619/2023, oggetto di opposizione, mancando un valido titolo legittimante la pretesa creditoria dell'opposta.
Dall'accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] consegue il rigetto della domanda di condanna ex Parte_1 art. 96 c.p.c., formulata da , presupponendo detto CP_1 provvedimento la soccombenza della parte che si assume abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Deve essere altresì respinta la domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata nei confronti di , CP_1 giacché, nonostante l'opposta risulti soccombente, nel caso in esame non sussistono elementi sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta della stessa censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo Pag. 14 a 16 alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
Tenuto conto delle domande come innanzi valutate, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'
[...]
i restanti due terzi, liquidati Controparte_1 in ragione dell'accolto.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
annulla, per omessa convocazione di Parte_1
, le deliberazioni contributive adottate dall'Assemblea
[...] dell' in Controparte_1 data 5-12-2019, 15-12-2020, 30-11-2021 e 13-12-2022, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15619/2023 emesso in data 17-10-2023 dal Tribunale Ordinario di Roma;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'
[...] nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., formulata da
[...] nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
condanna l' Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Pag. 15 a 16 dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 16 a 16