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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'udienza del 14.11.2024, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1440/2022 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il giorno 11.10.1942, residente a [...]
Degli Itali n. 43 ( c.f. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1
dall'avvocato Maria Angela Longo nel cui studio di Lamezia Terme, via Dei Mille n. 171
elegge domicilio
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia CP_2 Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente, come da procura generale ad lites in atti
Resistente
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445, comma 6, c.p.c. depositato in data 13.12.2022, Parte_1
, introduceva il giudizio di merito sulle conclusioni cui era pervenuto il CTU
[...] nominato in sede di ATP, dott.ssa , che confermava il giudizio formulato dalla Persona_1
Commissione Medica sulla domanda amministrativa, non riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/80. Non condividendo il parere espresso dal nominato CTU, concludeva chiedendo il rinnovo della consulenza. CP_
2. L' costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 4, 5 e 6 comma non avendo controparte rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso) nonché, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato. Disposta nuova Ctu e acquisita documentazione la causa, lette le note di udienza, veniva decisa a seguito dell' udienza del 14.11.2024 mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale. CP_
3. Tutte le eccezioni preliminari proposte dall' sono generiche e vanno rigettate in quanto inammissibili .
Solo per completezza, si rileva che quanto alla eccezione relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 445 c.p.c il Giudice considerato che il CTU incaricato, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. I° comma aveva provveduto a depositare l'elaborato peritale, assegnava alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione dell'avviso del provvedimento datato 28.10.2022 per contestare le conclusioni del CTU ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. 4° comma.
Parte ricorrente depositava il provvedimento di dichiarazione di dissenso il 25.11.2022, nel rispetto del predetto termine.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, chiedeva, per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di patologie, attestate dalla produzione di certificazione medica, che influivano in maniera determinante sul riconoscimento del beneficio richiesto non avendo il CTU nella fase di ATP tenuto conto della documentazione in atti e dei rilievi avanzati, nonché della certificazione medica allegata che confermava la presenza dei requisiti per ottenere la prestazione richiesta.
In particolare, affermava parte ricorrente che la relazione depositata dalla dott.ssa Per_1 era incompleta e presentava incongruenze, non corrispondendo alle reali condizioni psicofisiche della ricorrente che, per come emergeva dalla documentazione medica in atti, non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
4. Esaminata la ctu della fase ATP, il Tribunale riteneva opportuno, disporre nuova CTU.
Il Consulente medico, dott.ssa nominata per la fase di merito, dopo aver Persona_2 proceduto alla disamina della documentazione medica e sottoposta a visita la ricorrente, concludeva che le condizioni erano tali da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame clinico, affermava nella propria relazione – alla quale integralmente si rinvia - che la ricorrente è affetta da molteplici patologie sia di tipo internistico che osteoarticolare: diabete di tipo II, nefropatia, broncopatia cronica, insufficienza respiratoria, vasculopatia cerebrale cronica con demenza senile e declino cognitivo.
Concludeva quindi, rispondendo positivamente al quesito posto dal giudice ovvero che la ricorrente, dalla visita medica eseguita e dalla valutazione della documentazione specialistica prodotta è chiaramente affetto da più patologie invalidanti che le rendono impossibile compiere gli atti della vita quotidiana a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
5. Le valutazioni operate dal CTU appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale siano state sufficientemente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della ricorrente, il cui grado invalidante accertato, alla luce della documentazione medica in atti, è tale da consentire il riconoscimento richiesto dalla data indicata dal CTU (domanda amministrativa del
31.3.2021).
Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore di del diritto a percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 L. n.18/80, che l' dovrà erogare dalla data della domanda CP_2 amministrativa con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e attesa la non complessità della controversia vengono calcolate sulla base dei parametri minimi di cui al DM
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa. Sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di merito che si liquidano come CP_2 da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso;
b) dichiara che ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex Parte_1 art. 1 L. n. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (31.3.2021) con i ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 1.865 CP_2 complessivi, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
d) pone definitivamente a carico dell' come da separato decreto le spese di C.t.u, per la CP_2 fase di merito.
Lamezia Terme, 6.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara