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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.VG. 12050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12050/2024
promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI MATILDE che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 19.06.2025.
Per il P.M.: “nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 09.09.1995
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 331 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.03.2000 ed il 30.11.2002, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 14.05.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 639/24 del 29.11.2024, pubblicata il 03.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DÀ ATTO che il SI. continuerà a risiedere nella casa coniugale condotta in locazione, Parte_2 con gli arredi che la compongono, sita in Torino, corso De Nicola n. 28;
DÀ ATTO che la SI.ra si è già allontanata dalla casa coniugale sita a Torino in corso Parte_1
De Nicola n. 28 ed ha trasferito la propria residenza in Torino in via Monte Vodice n. 2, unitamente al figlio . Persona_2
DÀ ATTO che l'autoveicolo IA HE tg. CP472KS e lo scooter Peugeot tg. DE 18327 rimangono di proprietà esclusiva del SI. Parte_2
DÀ ATTO che, all'atto del trasferimento della SI.ra , il figlio andrà a coabitare Parte_1 Per_2 con la madre, mentre il figlio continuerà a coabitare con il padre;
Per_1
DISPONE che entrambi i genitori si facciano carico dell'integrale pagamento delle spese ordinarie per il mantenimento del figlio che ciascuno avrà con sé;
DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo di Torino” del 15 marzo
2016 in conformità alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal ConSIlio Nazionale Forense, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi nella misura del 50%. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa invierà il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 luglio
2025.
Il Presidente rel.- est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12050/2024
promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI MATILDE che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 19.06.2025.
Per il P.M.: “nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 09.09.1995
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 331 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.03.2000 ed il 30.11.2002, maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 14.05.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 639/24 del 29.11.2024, pubblicata il 03.12.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
DÀ ATTO che il SI. continuerà a risiedere nella casa coniugale condotta in locazione, Parte_2 con gli arredi che la compongono, sita in Torino, corso De Nicola n. 28;
DÀ ATTO che la SI.ra si è già allontanata dalla casa coniugale sita a Torino in corso Parte_1
De Nicola n. 28 ed ha trasferito la propria residenza in Torino in via Monte Vodice n. 2, unitamente al figlio . Persona_2
DÀ ATTO che l'autoveicolo IA HE tg. CP472KS e lo scooter Peugeot tg. DE 18327 rimangono di proprietà esclusiva del SI. Parte_2
DÀ ATTO che, all'atto del trasferimento della SI.ra , il figlio andrà a coabitare Parte_1 Per_2 con la madre, mentre il figlio continuerà a coabitare con il padre;
Per_1
DISPONE che entrambi i genitori si facciano carico dell'integrale pagamento delle spese ordinarie per il mantenimento del figlio che ciascuno avrà con sé;
DISPONE che le spese straordinarie, così come individuate dal “Protocollo di Torino” del 15 marzo
2016 in conformità alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal ConSIlio Nazionale Forense, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi nella misura del 50%. I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa invierà il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24 luglio
2025.
Il Presidente rel.- est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.