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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1820/2020 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Signorello, C.F._1 elettivamente domiciliata in Castelvetrano (Tp), Piazza Cavour n. 11, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinta, C.F._2 elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo (Tp), via G. Hopps n. 17, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Vito Signorello per Parte_1
“…insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto d'appello da intendersi integralmente ripetuto e trascritto e per l'accoglimento dello stesso, riportandosi anche alle conclusioni ivi contenute. Per l'effetto insiste per la riforma della sentenza n. 697/2020 pubbl. il 30/11/2020, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Cosentino Rosita – nell'ambito del procedimento R.G. n. 2339/2017 notificata il 01/12/2020, e nell'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure. Insiste perchè venga dichiarato inefficace, illegittimo, nullo il decreto ingiuntivo n. 407/2017 emesso il 25.05.2017 dal Tribunale di Marsala, depositato il giorno dopo nell'ambito del procedimento 1289/17 r.g. per le motivazioni esplicitate nell'atto di parte. Si oppone a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, ivi compreso la richiesta di condanna per lite temeraria, anch'essa inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto”;
avv. Giuseppe Pinta per : Controparte_1
“…insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente ripetuto e trascritto e per l'accoglimento della stessa, riportandosi anche alle conclusioni ivi contenute. Si oppone a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 697/2020 Reg. Sent., del 27
2 ottobre 2020, pubblicata il 30 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2339/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Marsala in data 26 maggio 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di €50.000,00, oltre interessi al tasso di legge Controparte_1
e spese della procedura, quale prezzo convenuto giusta contratto del 23 febbraio 2015 per la cessione di quote della My Land s.r.l..
Esponeva, in particolare, che:
- con contratto di cessione di quote sociali, stipulato il 23 febbraio 2015 presso il Notaio di Mazara del Vallo, Persona_1 CP_1 le aveva ceduto la piena proprietà della propria quota di
[...] partecipazione sociale della società My Land s.r.l., per un ammontare di
€50.000,00 da corrispondere entro due anni dalla cessione;
- successivamente alla stipula, solo per brevissimo tempo l'opponente era
“entrata in possesso delle sue quote e della sua funzione di amministratrice”, in quanto la cedente l'aveva costretta a subire la gestione occulta ed esclusiva del marito , mediante minacce e violenze;
Persona_2
- in particolare, come evincibile dal capo di imputazione elevato dalla Procura della Repubblica di Palermo, l' aveva minacciato di fare a Per_2 pezzi la sua famiglia se lo avessero allontanato dalla gestione della società, nonché impedito alla attrice di accedere agli uffici della compagine e di occuparsi di essa, sostituendo le serrature delle porte di ingresso e le password della casella di posta elettronica e dell'account aziendale e dei sistemi di sorveglianza della sede;
3 - quanto sopra comportava violazione degli obblighi assunti dal venditore giusta art. 1476 c.c., non avendo la venditrice consegnato la cosa al compratore e non avendo garantito l'acquirente dall'evizione della stessa.
All'esito del giudizio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevata la non utilizzabilità dell'estratto della sentenza penale e di alcune visure camerali, depositati oltre i termini consentiti, afferma che le dichiarazioni rese dal teste , marito della attrice, sono Testimone_1 superate dall'intervenuta assoluzione di dal reato di estorsione Persona_2 contestatogli proprio per i comportamenti denunciati anche in sede civile.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto come provato il fatto impeditivo della cessione e, a tal fine, deduce che la fondatezza dell'opposizione si evince, oltre che dalle dichiarazioni di , dalle s.i.t. rese nel giudizio Testimone_1 penale da e dalle quali emerge che Controparte_2 Persona_3 anche dopo la cessione delle quote e frequentavano la sede CP_1 Per_2 sociale, il secondo tranquillizzando i dipendenti sulle sorti della società ed impartendo disposizioni agli stessi.
Richiama notizie giornalistiche sul sopravvenuto arresto di e CP_1 Per_2 in relazione alla loro perdurante gestione della My Land s.r.l. e deduce che la sentenza penale non è divenuta irrevocabile e, in ogni caso, esclude la sussistenza del delitto di estorsione ma non che la sia stata Pt_1 sostanzialmente estromessa dalla società.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene la Corte che l'opposizione al decreto ingiuntivo apparisse infondata già solo in base alla sua prospettazione, indipendentemente dalle risultanze dell'eventuale attività istruttoria.
4 Il trasferimento delle quote sociali fra e Controparte_1 Parte_1
è avvenuto in virtù del semplice consenso manifestato in occasione della sottoscrizione dell'atto notarile stipulato il 23 febbraio 2015 (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 25626/2017).
Gli accadimenti successivi, denunciati dalla opponente e posti a fondamento dell'opposizione ed a giustificazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, non determinerebbero in alcun modo, anche ove provati, il mancato trasferimento delle quote sociali, né l'evizione delle stesse.
In sostanza, i comportamenti imputati all' ed oggetto anche di Per_2 accertamento in sede penale (peraltro con esito negativo, quanto meno nel primo grado di giudizio) rappresenterebbero, al più, un impedimento a che la esercitasse di fatto le prerogative (più che di socio) di amministratrice, Pt_1 ma non possono ricondursi alla previsione di cui all'art. 1476 n. 4 c.c..
La opponente, di fatto, ha regolarmente acquistato le quote vendutele dalla e di esse è sempre rimasta titolare, potendone disporre a suo CP_1 piacimento.
A fronte di tali assorbenti considerazioni, deve in ogni caso osservarsi che, ferma la dichiarata inutilizzabilità dello stralcio della sentenza penale prodotto in primo grado (non avendo nessuna delle parti impugnato sul punto la sentenza), e potendosi valutare soltanto il relativo dispositivo (prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.c.), nonché le prove testimoniali assunte nel presente giudizio ed i verbali di s.i.t. resi in quello penale da CP_2
e la ricostruzione degli accadimenti resa
[...] Persona_3 dall'attrice in opposizione non ha trovato adeguato conforto.
Le dichiarazioni rese da - di per sè meritevoli di Testimone_1 apprezzamento particolarmente prudente, atteso il rapporto di coniugio con la
- a supporto della ricostruzione formulata dall'opponente, hanno Pt_1 ricevuto smentita in quelle rilasciate da (nel corso del Controparte_2 presente giudizio ed a s.i.t. nel procedimento penale) e da Persona_3
(a s.i.t.), all'epoca dipendenti della società, i quali hanno escluso la
[...] verificazione dei fatti imputati all' Per_2
5 Nessun valido elemento di giudizio può rinvenirsi, evidentemente, negli articoli di stampa prodotti dalla appellante.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta, posto che, tenuto anche conto della motivazione della sentenza di primo grado, non può affermarsi che l'opponente abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Inoltre, vi è da considerare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., sez. III, n. 21798/2015; SS.UU., n. 7583/2004).
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€6.800,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la
6 improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 697/2020 Reg. Sent., del Parte_1
27 ottobre 2020, pubblicata il 30 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2339/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1820/2020 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Signorello, C.F._1 elettivamente domiciliata in Castelvetrano (Tp), Piazza Cavour n. 11, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinta, C.F._2 elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo (Tp), via G. Hopps n. 17, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Vito Signorello per Parte_1
“…insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto d'appello da intendersi integralmente ripetuto e trascritto e per l'accoglimento dello stesso, riportandosi anche alle conclusioni ivi contenute. Per l'effetto insiste per la riforma della sentenza n. 697/2020 pubbl. il 30/11/2020, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Cosentino Rosita – nell'ambito del procedimento R.G. n. 2339/2017 notificata il 01/12/2020, e nell'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure. Insiste perchè venga dichiarato inefficace, illegittimo, nullo il decreto ingiuntivo n. 407/2017 emesso il 25.05.2017 dal Tribunale di Marsala, depositato il giorno dopo nell'ambito del procedimento 1289/17 r.g. per le motivazioni esplicitate nell'atto di parte. Si oppone a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, ivi compreso la richiesta di condanna per lite temeraria, anch'essa inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto”;
avv. Giuseppe Pinta per : Controparte_1
“…insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente ripetuto e trascritto e per l'accoglimento della stessa, riportandosi anche alle conclusioni ivi contenute. Si oppone a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 697/2020 Reg. Sent., del 27
2 ottobre 2020, pubblicata il 30 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2339/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Marsala in data 26 maggio 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma di €50.000,00, oltre interessi al tasso di legge Controparte_1
e spese della procedura, quale prezzo convenuto giusta contratto del 23 febbraio 2015 per la cessione di quote della My Land s.r.l..
Esponeva, in particolare, che:
- con contratto di cessione di quote sociali, stipulato il 23 febbraio 2015 presso il Notaio di Mazara del Vallo, Persona_1 CP_1 le aveva ceduto la piena proprietà della propria quota di
[...] partecipazione sociale della società My Land s.r.l., per un ammontare di
€50.000,00 da corrispondere entro due anni dalla cessione;
- successivamente alla stipula, solo per brevissimo tempo l'opponente era
“entrata in possesso delle sue quote e della sua funzione di amministratrice”, in quanto la cedente l'aveva costretta a subire la gestione occulta ed esclusiva del marito , mediante minacce e violenze;
Persona_2
- in particolare, come evincibile dal capo di imputazione elevato dalla Procura della Repubblica di Palermo, l' aveva minacciato di fare a Per_2 pezzi la sua famiglia se lo avessero allontanato dalla gestione della società, nonché impedito alla attrice di accedere agli uffici della compagine e di occuparsi di essa, sostituendo le serrature delle porte di ingresso e le password della casella di posta elettronica e dell'account aziendale e dei sistemi di sorveglianza della sede;
3 - quanto sopra comportava violazione degli obblighi assunti dal venditore giusta art. 1476 c.c., non avendo la venditrice consegnato la cosa al compratore e non avendo garantito l'acquirente dall'evizione della stessa.
All'esito del giudizio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevata la non utilizzabilità dell'estratto della sentenza penale e di alcune visure camerali, depositati oltre i termini consentiti, afferma che le dichiarazioni rese dal teste , marito della attrice, sono Testimone_1 superate dall'intervenuta assoluzione di dal reato di estorsione Persona_2 contestatogli proprio per i comportamenti denunciati anche in sede civile.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto come provato il fatto impeditivo della cessione e, a tal fine, deduce che la fondatezza dell'opposizione si evince, oltre che dalle dichiarazioni di , dalle s.i.t. rese nel giudizio Testimone_1 penale da e dalle quali emerge che Controparte_2 Persona_3 anche dopo la cessione delle quote e frequentavano la sede CP_1 Per_2 sociale, il secondo tranquillizzando i dipendenti sulle sorti della società ed impartendo disposizioni agli stessi.
Richiama notizie giornalistiche sul sopravvenuto arresto di e CP_1 Per_2 in relazione alla loro perdurante gestione della My Land s.r.l. e deduce che la sentenza penale non è divenuta irrevocabile e, in ogni caso, esclude la sussistenza del delitto di estorsione ma non che la sia stata Pt_1 sostanzialmente estromessa dalla società.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Ritiene la Corte che l'opposizione al decreto ingiuntivo apparisse infondata già solo in base alla sua prospettazione, indipendentemente dalle risultanze dell'eventuale attività istruttoria.
4 Il trasferimento delle quote sociali fra e Controparte_1 Parte_1
è avvenuto in virtù del semplice consenso manifestato in occasione della sottoscrizione dell'atto notarile stipulato il 23 febbraio 2015 (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 25626/2017).
Gli accadimenti successivi, denunciati dalla opponente e posti a fondamento dell'opposizione ed a giustificazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, non determinerebbero in alcun modo, anche ove provati, il mancato trasferimento delle quote sociali, né l'evizione delle stesse.
In sostanza, i comportamenti imputati all' ed oggetto anche di Per_2 accertamento in sede penale (peraltro con esito negativo, quanto meno nel primo grado di giudizio) rappresenterebbero, al più, un impedimento a che la esercitasse di fatto le prerogative (più che di socio) di amministratrice, Pt_1 ma non possono ricondursi alla previsione di cui all'art. 1476 n. 4 c.c..
La opponente, di fatto, ha regolarmente acquistato le quote vendutele dalla e di esse è sempre rimasta titolare, potendone disporre a suo CP_1 piacimento.
A fronte di tali assorbenti considerazioni, deve in ogni caso osservarsi che, ferma la dichiarata inutilizzabilità dello stralcio della sentenza penale prodotto in primo grado (non avendo nessuna delle parti impugnato sul punto la sentenza), e potendosi valutare soltanto il relativo dispositivo (prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.c.), nonché le prove testimoniali assunte nel presente giudizio ed i verbali di s.i.t. resi in quello penale da CP_2
e la ricostruzione degli accadimenti resa
[...] Persona_3 dall'attrice in opposizione non ha trovato adeguato conforto.
Le dichiarazioni rese da - di per sè meritevoli di Testimone_1 apprezzamento particolarmente prudente, atteso il rapporto di coniugio con la
- a supporto della ricostruzione formulata dall'opponente, hanno Pt_1 ricevuto smentita in quelle rilasciate da (nel corso del Controparte_2 presente giudizio ed a s.i.t. nel procedimento penale) e da Persona_3
(a s.i.t.), all'epoca dipendenti della società, i quali hanno escluso la
[...] verificazione dei fatti imputati all' Per_2
5 Nessun valido elemento di giudizio può rinvenirsi, evidentemente, negli articoli di stampa prodotti dalla appellante.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta, posto che, tenuto anche conto della motivazione della sentenza di primo grado, non può affermarsi che l'opponente abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Inoltre, vi è da considerare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., sez. III, n. 21798/2015; SS.UU., n. 7583/2004).
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€6.800,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la
6 improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 697/2020 Reg. Sent., del Parte_1
27 ottobre 2020, pubblicata il 30 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2339/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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