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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. RE La LL, all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2025 celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 2756/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Benestare, alla c/da Ricciolio n. 55 presso lo studio dell'avv. Sebastiano ROMEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
IR il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 22, con gli avv.ti Ilaria RAFFANTI e Dario ADORNATO, giusta procura generale alle liti del
22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino, rep.7313, pec: Per_1
t; Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 06.10.2024, ha esposto che negli anni 2017, 2018, Parte_1
2019, 2020, 2021 e 2022 ha lavorato quale bracciante agricolo per 102 giornate annue, con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Azienda agricola Campisi Pag. 1 a 14 , con sede in Benestare alla via Selvaggine;
che l'orario di lavoro era dalle ore 8,00 Pt_1
circa alle ore 16,00 circa, con pausa pranzo;
che ha raggiunto il luogo di lavoro con mezzo proprio e ha eseguito la prestazione lavorativa secondo le direttive del datore di lavoro o di suo delegato;
che l con provvedimenti del 19.12.2023, relativi agli anni in oggetto, gli CP_1 ha comunicato che in seguito di accertamento di ufficio il rapporto di lavoro subordinato espletato negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 alle dipendenze della ditta “Azienda agricola Ditta Campisi CE” è da ritenersi disconosciuto, con conseguente cancellazione delle giornate lavorative per negli anni suddetti;
che avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso, in data 03.02.2024, al Comitato provinciale;
che l' ha rigettato il ricorso CP_1 CP_1 con la seguente motivazione “Visti gli atti istruttori ed in particolare il verbale unico di accertamento e notificazione n 2023003975/DDL del 29-09-2023 relativo all'azienda
valutati gli atti in possesso dell'istituto e le argomentazioni addotte da Parte_1
ricorrente non sono emersi elementi per convalidare il rapporto di lavoro ritenuto che
l'operato dell'istituto è legittimo respinge il ricorso”; che avverso il provvedimento di rigetto, in data 14.05.2024, ha proposto ricorso alla Commissione di secondo grado che ha rigettato il ricorso con provvedimento del 24.06.2024. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
““Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis": Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui disconoscono la sussistenza del rapporto di lavoro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in quanto assolutamente carenti di motivazione e/o in ogni caso infondati. Nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di competenza per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno. Conseguentemente condannare l' alla iscrizione CP_1 dell'istante per gli anni sopra indicati, rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio l' CP_1
che ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziaria per essere decorso il termine di
120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o
Pag. 2 a 14 mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o di cancellazione dai suddetti elenchi, previsto dall'art. 22 comma primo del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83. e nel merito si è riportato alle risultanze emerse dal verbale ispettivo del 29.09.2023 redatto dagli ispettori incaricati nei confronti della ditta Campisi
CE ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, assunta all'udienza del 11.06.2025.
La parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
In via preliminare va valutata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1
in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
L'eccezione è infondata.
È in atti che i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati al ricorrente in data 13 gennaio 2024. Ebbene, in data 3 febbraio, ovvero nel termine di 30 giorni, l'istante ha promosso ricorso amministrativo di primo grado il quale, non essendo stato deciso nei successivi 90 giorni, è stato correttamente impugnato innanzi la commissione centrale CP_1
il 14 maggio 2024 e respinto il successivo 24 giugno. A fronte di tale reiezione, la parte
Pag. 3 a 14 ricorrente ha tempestivamente depositato il presente ricorso il 24 ottobre, ovvero entro il termine di 120 giorni.
Posto quanto sopra, va altresì ricordato che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Pag. 4 a 14 Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate. Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1 difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Pag. 5 a 14 Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_2 nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_2 fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1 retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”.
I poteri d'intervento dell sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere CP_2 costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano
Pag. 6 a 14 rilevate disfunzioni e provvedendo al recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita.
Quanto alle prove espletate, le testimonianze devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Posto che la mancata iscrizione per gli anni di causa è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione per l'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civ. Sez. L. sentenza n. 7178 del 29/11/1980).
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
Pag. 7 a 14 Sul punto occorre rappresentare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nella suddetta azienda, ed hanno illustrato che il numero di lavoratori assunti è risultato sproporzionato per eccesso al fine di ottenere prestazioni assistenziali altrimenti non spettanti.
Dalla lettura del verbale ispettivo si apprende che “…I frutti della terra vengono tutti consumati in famiglia, non vi è nessuna commerciabilità del prodotto. Dall'esame delle fatture – analiticamente esposte in dettaglio – in ordine alle causali ed agli importi, è più che evidente che il totale delle stesse, detratte le spese accorse per l'acquisto del materiale aziendale, non è nemmeno minimamente sufficiente ad erogare le suddette retribuzioni. Se si considera che tali somme occorrono anche a versare la contribuzione, oltre che a consentire allo stesso titolare aziendale un dignitoso tenore di vita, ne deriva la contraddittorietà degli elementi tutti rappresentati in ordine alle retribuzioni dichiarate come erogate a tutto il personale dipendente, atteso che tali somme dall'anno 2017 all'anno 2022 ammontano ad oltre 300.000 euro. (398.911,00, come da tabella esposta in premessa in corrispondenza delle
7.182 giornate dichiarate all' dal 2017 al 2022). A tutto questo si aggiunge il fatto che CP_1
le giornate di lavoro dichiarate vanno ben oltre il fabbisogno effettivo dei terreni. Inoltre è stato accertato che in favore del personale assunto l'azienda ha provveduto a registrare sul libro unico anche giornate lavorative mai effettuate come da chiare risultanze del presente atto e come espressamente precisato dal titolare aziendale e dai lavoratori escussi, ed in particolare le seguenti giornate: - Sabato - Domenica - Giorni festivi – Giornate di pioggia”.
Di particolare interesse appaiono le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal datore di lavoro, (nonno del ricorrente), rispetto ai dipendenti nominati, tra i quali Parte_1
figura anche il ricorrente. Questi ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Assumo dal mese di maggio al mese di dicembre…Trattandosi di lavoratori parenti, si organizzano autonomamente nella gestione e coltivazione dei terreni io mi limito solo ad indicare le località in cui gli stessi devono andare ma per il resto si gestiscono da soli sia per quanto riguarda gli stranieri li controllo quando vanno e comunque anche loro sono pratici sui campi. I miei familiari mi aiutano come familiari ovvero in quanto tali come se fossero i padroni del terreno ma il lavoro lo svolgo, tuttavia lo stesso viene svolto con modalità familiare e sotto forma di aiuto all'azienda agricola che conduco. I miei dipendenti non lavorano sempre ma solo al bisogno e pertanto non vi è una continuità nello svolgimento del
Pag. 8 a 14 rapporto di lavoro e questo vale per tutti. Nessuno ha mai lavorato tanto meno nei giorni di festa, né si lavora mai nei giorni di sabato e domenica, questo vale per tutti i lavoratori… La mia produzione all'anno è seguente: - 2000 litri all'anno di vino che consumiamo in famiglia, talvolta qualcosa si vende ma poca robba;
- 700 litri di olio, che viene consumato in famiglia ma poi neanche si vende ma talvolta capita una vendita di olio di 200 litri nell'anno ma non sempre - (pomodoro, melanzane) che consumo in famiglia insieme a tutti i dipendenti Per_2 familiari che assumo diretti ed affini (ovvero per parte di mia moglie); Poi ho 12 / 13 mucche che producono latte pei vitelli e quindi non l'ho mai vendute. Comunque ogni anno vendiamo dai 5 ai 10 vitelli all'anno, ma non sempre, dipende anche dal fatto che talvolta le mucche abortiscono o appena dopo il parto la mucca muore e quindi anche la nascita dei vitelli e la loro vendita è molto bassa...”.
Il complesso indiziario sin qui esaminato non consente di apprendere elementi sintomatici della subordinazione poiché, per quanto oggettivamente documentato e per la sostanza delle dichiarazioni rilasciate non è emerso affatto un quadro univoco che possa legittimare le pretese attoree.
A tal fine, è bene dar conto di quanto dichiarato dal ricorrente, in data 28.09.2023, agli ispettori: “…collaboro sui terreni di mio nonno quando posso. Dal mese di giugno al mese di dicembre del 2017 sempre così in tali periodi e sino alla data odierna. Quando posso vado
a lavorare sui terreni di mio nonno…Compenso giornaliero netto 50…quando capita do un'occhiata agli operai in quanto si tratta di un'azienda di famiglia e diamo tutti una mano...”.
Ciò che dunque si palese non è l'assoluta carenza di una prestazione lavorativa, che pure è stata certamente espletata, ma che essa difetti dei requisiti strutturali di un rapporto di lavoro subordinato. Le affermazioni rilasciate in sede ispettive lasciano candidamente trasparire che l'attività lavorativa è solo saltuaria e che i tempi in cui essa è realizzata sono rimessi alla decisione unilaterale del prestatore-nipote.
Se è un fatto notorio che il lavoro in agricoltura viene realizzato secondo modalità particolari, ed ovvero secondo un calendario dettato dalle necessità delle coltivazioni, è altresì certo che questo assetto mal si combacia con l'affermazione per cui il ricorrente abbia ammesso di lavorare quando egli poteva. Del resto, tale affermazione impedisce ogni forma
Pag. 9 a 14 di controllo sul reale numero di giornate lavorative effettivamente realizzate, di talchè, anche sotto tale versante, la domanda si profila destituita di fondamento.
È bene ricordare che a prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
Non meno opportuno, anche in ragione delle doglianze di parte ricorrente, è ricordare che con il ricorso in esame non si invoca una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo.
Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
Per quanto detto, l'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass.
n.10529/1996, n.9292/2000).
Pag. 10 a 14 A tale fine va ricordato che la documentazione prodotta (lettera di assunzione, busta paga) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di lavoro subordinato necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
É opportuno dunque dare conto delle risultanze testimoniali.
In tal senso, le deposizioni del teste non hanno mutato il quadro in Testimone_1
esame. Egli ha infatti dichiarato “.... Conosco il ricorrente perché siamo vicini, io ho la proprietà vicino a quella del AD Io l'ho visto a lavorare presso l'azienda di Pt_1
da anni, direi da sette o otto anni, anche di più, lo dico perché i terreni di Parte_1 questa azienda sono sulla strada che conducono ad una mia proprietà. AD Il Parte_1 di cui sto parlando quale lavoratore avrà 25, 26 o 27 anni. Io di solito lo vedo a
[...]
lavorare da giugno luglio in poi. AD Lui fa lavori agricoli, i lavori di agricoltura. Non so dire quante ore di lavoro fa, 7 o 8, non so. AD Non so se è stato pagato. AD Io nei miei terreni ho mille piante di ulivo, i vigneti, bergamotti ed anche seminativo. AD Io vedo solo che lavorano AD Non so dire quanto è grande l'azienda di AD Non so Parte_1
dire se il datore impartiva ordini, io li solo vedevo lavorare. AD Conosco Parte_1 il datore di lavoro, da 55 anni”.
Esaminando la successiva deposizione, il teste ha dichiarato: “... Testimone_2
Conosco che avrà venti anni perché limita con il mio terreno. AD Lui Parte_1 lavora per il nonno. AD Specifico che in questa azienda ci sono oliveto e vigneto. AD i terreni sono nel comune di Casignana. AD Non so dire quanti anni sono che il ricorrente lavora per il nonno. AD Posso dire di vederlo lavorare di solito da settembre a febbraio.
AD Io vedo 5 o 6 operai di solito. AD Il terreno di il datore di lavoro è Parte_1 grande, c'è vigneto, uliveto, fieno, e anche seminativo e fanno anche piantine di pomodori.
AD Non so se è stato pagato. AD Lui abita sopra il nonno, loro abitano in una palazzina che non so se ricade nel comune di Benestare o San Luca. I terreni sono a due o tre chilometri
Pag. 11 a 14 dall'abitazione. AD E' il nonno che comanda in azienda, quando non c'è il nonno c'è il nipote. Lui dice cosa devono fare gli operai e poi se ne va, anche se non sempre”.
Dall'analisi di tali dichiarazioni emerge l'assoluta genericità e vaghezza delle stesse, non vi sono dettagli in ordine alla continuità o meno dell'attività lavorativa in favore dell'azienda, ed inoltre vi è assoluta confusione per quanto concerne i periodi in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata resa. Per il teste , infatti, il ricorrente avrebbe Tes_1 lavorato da giugno-luglio in poi, mentre il teste riferisce di averlo visto lavorare da Tes_2 settembre a febbraio. Sempre in tema di subordinazione, non è neppure emersa la spia sintomatica dell'esercizio del potere gerarchico da parte del datore, poiché, come confermato dal primo testimone escusso “Non so dire se il datore impartiva ordini”, ed in particolar modo, non si è appreso nulla in ordine alla retribuzione, altro elemento fondante il rapporto giuridico dedotto in giudizio, poiché, come riferisce il medesimo teste: “Non so se è stato pagato”.
In buona sostanza, in giudizio non si è formata una prova rigorosa ed idonea a fondare il convincimento in ordine al superamento delle conclusioni rappresentate nel verbale ispettivo, le quali invero, appaiono pienamente corroborate. Emergono infatti dichiarazioni che non raggiungono quel grado di completezza ed esaustività dei fatti storici oggetto di causa che invece avrebbero potuto consentire una valutazione positiva in ordine alle risultanze probatorie.
Non è emersa alcuna precisa indicazione in ordine agli anni di lavoro, all'orario e ai mesi durante i quali si svolgeva la prestazione. Le dichiarazioni assunte dai testi escussi non appaiono idonee a confutare gli esiti degli accertamenti ispettivi e ad assurgere a prove positive dell'attività lavorativa svolta in qualità di lavoratore subordinato.
Si palesa, quindi, una assoluta incompatibilità tra allegazioni e riscontro probatorio della documentazione già in atti e, pertanto, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto il prescritto onere probatorio. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura.
Tali asserzioni sono vieppiù corroborate ove si consideri il rapporto di parentela in linea retta tra datore e ricorrente, essendo il primo il nonno del preteso lavoratore.
Pag. 12 a 14 Ebbene, in via generale, quando si instaura un rapporto di lavoro tra parenti, il lavoro familiare si considera presuntivamente gratuito, il che comporta che la prestazione dell'attività lavorativa viene svolta in assenza di un qualsiasi intento negoziale;
infatti, il lavoro familiare è normalmente ispirato da una “affectionis vel benevolentiae causa”, costituendo un'attitudine alla solidarietà e all'assistenza reciproca fra i componenti della famiglia.
Sul punto il D.Lgs. n. 276/2003, all'art. 74, prevede che “con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale
o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
La disciplina di legge non esclude di per sé la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ove i soggetti del rapporto siano legati da vincoli di parentela, tuttavia ha aggravato l'onere probatorio, che si contraddistingue per una rigorosa prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell'orario di lavoro, l'inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, l'esistenza di direttive e controlli datoriali (cfr., in tal senso, Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sentenza, 20/09/2025, n. 963, per cui “In tema di prestazioni lavorative rese nell'ambito agricolo da parenti fino al sesto grado, l'art.
74 del D.Lgs. n. 276 del 2003 prevede una presunzione legale di gratuità. Tale presunzione può essere superata esclusivamente mediante prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra cui la continuità, l'onerosità, e l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro”).
Orbene, tali elementi nel caso in esame sono radicalmente assenti, ed anzi risultano fondate le determinazioni amministrative per cui la conduzione dei terreni è a gestione esclusivamente familiare e non vi è alcuna organizzazione di tipo aziendale o esercizio di attività commerciale, se non in modo occasionale ed assolutamente marginale.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Pag. 13 a 14 Dunque, premesso che non è stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, non sussiste il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per 102 giornate lavorative annue.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00 di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
A tal riguardo, occorre precisare che a nulla vale la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. prodotta in atti, poiché, oltre ad essere priva di sottoscrizione, essa non può esplicare alcuna efficacia nella materia in esame.
Ed infatti, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del
04/08/2020 n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).”
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso formulato da Parte_1
2. - condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Locri, 9 novembre 2025
Il Giudice
RE La LL
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