Decreto cautelare 28 marzo 2022
Decreto presidenziale 28 marzo 2022
Decreto presidenziale 29 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Annarita Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. 881/51-16-2021 del 20 gennaio 2022 del Comando Legione Carabinieri Campania, di sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2022 e depositato il successivo 25 marzo, il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, è insorto avverso il provvedimento con il quale il Comando Legione Carabinieri Campania ne ha disposto la sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4 -ter del d.l. 1 aprile 2021, n.44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 maggio 2021, n. 76, senza percezione della retribuzione né altro compenso o emolumento, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
1.1. Il predetto, ha esposto, in fatto, di -OMISSIS- -OMISSIS- a seguito di infortunio occorso nel 2014, durante l’addestramento, e che, successivamente alla notifica dell’atto impugnato, con il quale è stato accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e quindi sospeso dal servizio, ha prodotto all’amministrazione un certificato del proprio medico “ specialista oculista ” del 25 gennaio 2022, il quale avrebbe sconsigliato, “ in via precauzionale, di eseguire la vaccinazione anti covid 19” ; che, infine, nonostante ciò ” permaneva lo stato di sospensione dal servizio e dalla retribuzione così come già applicato ”.
1.2. In diritto, deduce la illegittimità e la incostituzionalità del provvedimento gravato, sulla base dei motivi così rubricati:
1.2.1. “ Violazione di legge: art.4, co.7 d.l.44/2021 – art.206 bis d.l.vo n.66/2010; Eccesso di potere: illogicità e irragionevolezza, travisamento o erronea valutazione dei fatti, sviamento di potere ”;
1.2.2. “ Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 4 ter commi 3 e 2 D.L. n.44/2021: violazioni degli artt. 2, 3, 4, 32 co. 2, 36, 41 Cost. ”;
2. L’amministrazione, regolarmente intimata, si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale del 14 aprile 2022, n.742, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2022, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 maggio 2025, il ricorso è stato mandato in decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Preliminarmente, occorre precisare che, nonostante il ricorrente sia stato riammesso in servizio in data 25 marzo 2022 non può ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse e quindi dichiararsi la improcedibilità del ricorso.
Il ricorrente, infatti, ha comunque interesse alla pronuncia, perché un eventuale accoglimento del ricorso, per l’effetto ripristinatorio ex tunc della invocata pronuncia di accoglimento, farebbe sorgere il suo diritto alla ricostruzione della carriera giuridico economica.
Il ricorso è, dunque, procedibile.
5.2. Occorre, poi, precisare che il ricorrente, nonostante abbia, come visto, riferito, nelle premesse in fatto al ricorso, delle proprie condizioni di salute e del certificato del medico “ specialista in oculistica ” che gli avrebbe sconsigliato l’assunzione del vaccino, non ha contestato, con i motivi di ricorso, la mancata considerazione di tali circostanze né l’omessa valutazione delle stesse ai fini di un eventuale provvedimento in autotutela (tenuto conto, peraltro, che il certificato è successivo al provvedimento), ma censurato l’azione amministrativa sotto altri e diversi profili.
5.3. Segnatamente, con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione, prima di disporre la contestata sospensione, non abbia verificato la possibilità di adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori, e altresì, a monte, che, ancorché lavoratore del comparto difesa, non svolge attività lavorativa che comporti contatti con il pubblico.
Il motivo è infondato.
Le disposizioni applicate nella vicenda in esame – id est , gli artt. 4 e ss. del d.l. n. 44 del 2021 – hanno prescritto la sospensione generalizzata per determinate categorie di soggetti ove questi abbiano deciso di non sottoporsi al vaccino, senza consentire alla amministrazione di verificare la possibilità di una eventuale assegnazione del dipendente a mansioni diverse o se le effettive mansioni da questi svolte prevedano o meno contatti con il pubblico.
Pertanto, è da escludere che l’amministrazione abbia violato la disciplina normativa, potendosi porre, al più, una questione di legittimità costituzionale, che verrà trattata nel prosieguo.
Ciò detto, sul punto, va osservato, in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale – esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b) – non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio, o al tipo di servizio effettivamente svolto, e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329; Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria.
Su un piano generale, il Collegio ritiene di dover dare seguito all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la piena legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, fra le quali il personale del comparto Difesa, evidenziando che “ le misure contestate si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili ” (Consiglio di Stato sez. III, 28/01/2022, n. 416).
5.4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la contrarietà dell’art. 4 -ter , commi 3 e 2 D.L. n.44/2021 agli artt. 2, 3, 4, 32 co. 2, 36 e 41 della Costituzione.
Si ritiene in merito di poter richiamare, con riferimento al personale del comparto difesa, i principi già affermati dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di rilevare come sia “ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, che introduce l'obbligo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i lavoratori socio-sanitari. Esso costituisce attuazione diretta dei principi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di sicurezza delle cure e del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. ” (Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023 ha, inoltre, chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio (in termini, Tar Lazio, I-bis, 29 aprile 2025, n.8344, cit.).
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
6.1. Le spese di lite possono essere compensate, vista la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.