Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio ed in Qualità di Amministratore Unico della Società “ -OMISSIS- ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Paola-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
i) del provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro, (prot. n. -OMISSIS-) del 21 gennaio 2025, avente ad oggetto “ Istanza per il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di raccolta delle scommesse presso i locali siti a -OMISSIS-. Comunicazione di irricevibilità istanza ”;
ii) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa VA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. “ -OMISSIS- ”, ha riferito che la suddetta società ha acquistato da-OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale “ -OMISSIS- ”, il ramo di azienda avente ad oggetto “ l’esercizio dell’attività di commercio articoli sportivi, gadget e di raccolta delle scommesse sportive, ricevitoria totocalcio, superenalotto ecc. ” in forza di contratto ai rogiti del Notaio -OMISSIS-, registrato il 14 novembre 2024, in relazione ai locali posti nel Comune di -OMISSIS-.
Presso tali locali la signora-OMISSIS- esercita attività di raccolta di scommesse in forza di licenza rilasciata dalla Questura di Catanzaro nell’anno 2013.
In seguito alla suddetta cessione, al fine di perfezionare il necessario subingresso nell’attività e la variazione della titolarità dell’esercizio, il ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2025 alla stessa Questura istanza di rilascio della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
Sennonché, l’Autorità di P.S., con provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato “ irricevibile ” la suddetta istanza in quanto “ l’esame preliminare del carteggio ivi allegato ha evidenziato l’assenza di documenti ritenuti necessari alla valutazione e rilascio dell’autorizzazione in parola (…) si è riscontrata l’assenza di: 1. Nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; 2. Planimetria del locale con esplicita segnalazione dei sistemi di sicurezza passivi/attivi (es. inferriate - telecamere - sensori ecc.) con relazione descrittiva redatta da un tecnico; 3. Documentazione attestante l’installazione di sistema di videosorveglianza; sistema di allarme antifurto (c.d. volumetrici); sistema di allarme antirapina (collegato con le forze di polizia o l’istituto di vigilanza); cassaforte (installata in area allarmata); batteria tampone (collegata a telecamere e impianto di allarme); 4. Certificato di agibilità e destinazione d’uso del locale; 5. Situazione di famiglia autocertificata del richiedente; 6. Copia dello 5 Statuto, se trattasi di società; 7. Autorizzazione all’installazione ed uso dell’impianto di videosorveglianza rilasciata dalla direzione territoriale del lavoro territoriale del lavoro qualora fossero presenti dipendenti ”.
Il ricorrente ha quindi impugnato il suddetto provvedimento adducendo la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Con memoria del 31.1.2025 si è costituita in giudizio l’amministrazione, insistendo per l’inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del ricorso
Con ordinanza del 21.2.2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare ritenuta, alla luce di una cognizione solo sommaria, l’insussistenza del fumus boni iuris .
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.
Parte ricorrente ha presentato un’istanza di rilascio della licenza alla raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 TULSP, mediante un modulo prestampato senza tuttavia allegare alcuna documentazione. Ha quindi lamentato la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, nonché del principio del soccorso istruttorio, pure applicabile al procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 6 lett. b della L. 241/1990.
Quanto al primo aspetto, la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, poiché appunto volta a preannunciare i motivi di rigetto, presuppone che l’amministrazione abbia vagliato la domanda nel merito e si sia determinata a respingerla, così negando il bene della vita. Diversamente, invece, la statuizione di irricevibilità della domanda, attesta l’assenza di quei requisiti minimi necessari affinché una statuizione nel merito possa avere luogo, è una decisione preliminare e di natura eminentemente procedurale, sicché alla stessa non deve applicarsi l’art. 10 bis della L. 241/1990.
Del pari il provvedimento impugnato non risulta illegittimo per la mancata attivazione del soccorso procedimentale.
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento “ può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete …e ordinare esibizioni documentali ”.
Tanto premesso, il soccorso istruttorio, se da un lato risponde al principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, dall’altro incontra dei limiti in altri principi, tra cui quello di auto-responsabilità che altro non è che un precipitato del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art.2 bis della L. 241/1990.
In altri termini, anche fuori dalle procedure selettive, dove questa questione assume maggior rilievo, il privato che voglia ottenere il bene della vita è tenuto, quanto meno, ad allegare quei documenti minimi necessari alla valutazione amministrativa, affinché possa essere ritenuta doverosa l’attivazione del soccorso istruttorio.
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a compilare e sottoscrivere il modello di istanza predisposto dall’amministrazione, senza allegare alcuna documentazione, neppure quella minima indicata nell’ambito del modulo scaricato on line (si legga pagina 5 dell’istanza).
A fronte dell’assoluta carenza di documentazione, quindi, l’amministrazione, in maniera condivisibile, ha ritenuto l’istanza irricevibile e il soccorso istruttorio non attivabile.
Il ricorso pertanto va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della costituzione solo formale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 18 giugno 2025, 21 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RD MA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
VA AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AL | RD MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.