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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2636/2023 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
MORETTI e dall'avv. ROBERTA MANGIAROTTI
e da
) rappresentato e difeso dall'Avv. VENTURA ILARIA Parte_2 C.F._2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggior interesse per i minori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
c) Nel preminente interesse dei figli minori, la casa familiare, sita in Casalmaiocco -LO-, Via
Sandro Pertini n. 13/B, verrà assegnata in godimento, inclusi gli arredi ivi presenti, alla madre affinchè ella continui ad abitarvi con e , che lì resteranno prevalente collocati, Per_1 Per_2 mantenendo l'attuale residenza anagrafica.
pagina 1 di 6 d) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di e , il padre vedrà e terrà con sé i figli Per_1 Per_2 minori nei seguenti tempi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
- nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina;
- nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, dal martedì pomeriggio sino al giovedì mattina.
I coniugi concordano che, a prescindere dai giorni di rispettiva competenza, in periodo scolastico, entrambi continueranno a farsi carico quotidianamente dell'accompagnamento a scuola dei figli, con l'intesa che un genitore si occuperà di e l'altro di . Per_1 Per_2
e) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei bisogni di e , ciascun genitore vedrà e terrà con sè i figli Per_1 Per_2 minori in base alle seguenti tempistiche:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
f) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di e , sin dal mese Per_1 Per_2 di novembre 2023 e finchè i figli stessi non saranno indipendenti economicamente, corrisponderà alla madre l'assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00) – ossia € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio
–, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici (decorrenza: novembre 2024; base di calcolo: novembre Org_1
2023).
g) I genitori provvederanno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli Per_1
e , con l'intesa che il padre se ne farà carico in misura pari al 75% e la madre vi contribuirà Per_2 per il residuo 25%, il tutto secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida in uso presso il
Tribunale di Milano, siglate in data 14 novembre 2017, a precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati pagina 2 di 6 dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 6 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
h) I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall sarà percepito da entrambi, in CP_1 misura pari al 50% ciascuno.
i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di redditi adeguati e, pertanto, concordano di nulla corrispondersi reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare.
j) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore dei figli minori.
k) I coniugi danno atto che il marito, in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa familiare a fine ottobre 2023, contestualmente asportando i propri beni ed effetti personali, fatta eccezione per gli ulteriori suoi beni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cassapanca di famiglia, baule di colore verde, attrezzatura subacquea e sportiva, vari utensili da lavoro e cassettiera porta utensili) e per il proprio motociclo, che potranno restare ivi depositati, a titolo gratuito, rispettivamente sino al 1° gennaio 2025 e sino al 1° gennaio 2026, date ultime entro le quali egli provvederà a portarli via con sè.
l) I coniugi concordano che i costi delle utenze relative alla casa familiare, oltreché ogni altro inerente onere e/o esborso, a decorrere dal mese di novembre 2023, saranno interamente a carico della moglie, dando atto che quest'ultima ha già provveduto, a proprie spese, alle necessarie volture.
m) Quanto conto corrente cointestato n. 1000/1604 presso la – Filiale Organizzazione_2
08223 Casalmaiocco, il cui saldo alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale era di € 81.743,25, i coniugi danno atto di aver già provveduto alla ripartizione del denaro ivi giacente
– con la precisazione che alla moglie, considerato il prelievo di € 30.000,00 da lei effettuato in precedenza, è stata assegnata la somma di € 10.000,00, mentre al marito è stato attribuito il residuo importo di € 71.743,25 –, nonché alla estinzione del conto corrente medesimo.
n) I coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente, avendo già definito ogni e qualsivoglia questione, anche di carattere economico-patrimoniale, conseguente ovvero, comunque, connessa all'intercorso rapporto matrimoniale.
o) Nell'ambito di siffatta definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il marito si obbliga a cedere, a titolo gratuito, alla moglie, che si obbliga ad accettare, unitamente agli arredi ivi presenti, la quota di sua proprietà, pari a ½, della casa familiare, sita in Casalmaiocco -LO-, Via Sandro Pertini n.
13/B, e precisamente: porzione di fabbricato bifamiliare da cielo a terra, che si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato, composta al piano terra da ampio locale, cucina e bagno, al piano primo da tre locali ed un bagno, al piano interrato da locale cantina e locale autorimessa, oltre a porzione di giardino posta sui lati est, sud e ovest del fabbricato, di sua pertinenza esclusiva. pagina 4 di 6 Il tutto insiste sul mappale 194 del foglio 6 del Catasto dei Terreni ed è censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 6, mappale 194, subalterno 1, Via Sandro Pertini snc, piano T-1-S1, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, r.c. € 600,38 (abitazione);
- foglio 6, mappale 194, subalterno 2, Via Sandro Pertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 1, mq.
28, r.c. € 62,18 (vano autorimessa).
Confini da nord verso est in senso orario: mappale 170, mappale 171, mappale 172 e mappale 193.
Il contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile sopra descritto verrà stipulato, entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, innanzi al Notaio scelto dalla moglie, che si farà interamente carico delle spese dell'atto notarile.
p) I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al punto che precede costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con conseguente applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 5 di 6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Acireale (CT) il 14.06.2008 (con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 131, parte 1, serie A, anno 2008);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 29/01/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2636/2023 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
MORETTI e dall'avv. ROBERTA MANGIAROTTI
e da
) rappresentato e difeso dall'Avv. VENTURA ILARIA Parte_2 C.F._2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
b) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggior interesse per i minori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
c) Nel preminente interesse dei figli minori, la casa familiare, sita in Casalmaiocco -LO-, Via
Sandro Pertini n. 13/B, verrà assegnata in godimento, inclusi gli arredi ivi presenti, alla madre affinchè ella continui ad abitarvi con e , che lì resteranno prevalente collocati, Per_1 Per_2 mantenendo l'attuale residenza anagrafica.
pagina 1 di 6 d) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di e , il padre vedrà e terrà con sé i figli Per_1 Per_2 minori nei seguenti tempi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
- nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina;
- nella settimana che termina con il week end di spettanza materna, dal martedì pomeriggio sino al giovedì mattina.
I coniugi concordano che, a prescindere dai giorni di rispettiva competenza, in periodo scolastico, entrambi continueranno a farsi carico quotidianamente dell'accompagnamento a scuola dei figli, con l'intesa che un genitore si occuperà di e l'altro di . Per_1 Per_2
e) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei bisogni di e , ciascun genitore vedrà e terrà con sè i figli Per_1 Per_2 minori in base alle seguenti tempistiche:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per tre settimane, in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
f) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di e , sin dal mese Per_1 Per_2 di novembre 2023 e finchè i figli stessi non saranno indipendenti economicamente, corrisponderà alla madre l'assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00) – ossia € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio
–, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici (decorrenza: novembre 2024; base di calcolo: novembre Org_1
2023).
g) I genitori provvederanno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli Per_1
e , con l'intesa che il padre se ne farà carico in misura pari al 75% e la madre vi contribuirà Per_2 per il residuo 25%, il tutto secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida in uso presso il
Tribunale di Milano, siglate in data 14 novembre 2017, a precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati pagina 2 di 6 dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 6 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
h) I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall sarà percepito da entrambi, in CP_1 misura pari al 50% ciascuno.
i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo entrambi di redditi adeguati e, pertanto, concordano di nulla corrispondersi reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento o alimentare.
j) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore dei figli minori.
k) I coniugi danno atto che il marito, in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa familiare a fine ottobre 2023, contestualmente asportando i propri beni ed effetti personali, fatta eccezione per gli ulteriori suoi beni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cassapanca di famiglia, baule di colore verde, attrezzatura subacquea e sportiva, vari utensili da lavoro e cassettiera porta utensili) e per il proprio motociclo, che potranno restare ivi depositati, a titolo gratuito, rispettivamente sino al 1° gennaio 2025 e sino al 1° gennaio 2026, date ultime entro le quali egli provvederà a portarli via con sè.
l) I coniugi concordano che i costi delle utenze relative alla casa familiare, oltreché ogni altro inerente onere e/o esborso, a decorrere dal mese di novembre 2023, saranno interamente a carico della moglie, dando atto che quest'ultima ha già provveduto, a proprie spese, alle necessarie volture.
m) Quanto conto corrente cointestato n. 1000/1604 presso la – Filiale Organizzazione_2
08223 Casalmaiocco, il cui saldo alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale era di € 81.743,25, i coniugi danno atto di aver già provveduto alla ripartizione del denaro ivi giacente
– con la precisazione che alla moglie, considerato il prelievo di € 30.000,00 da lei effettuato in precedenza, è stata assegnata la somma di € 10.000,00, mentre al marito è stato attribuito il residuo importo di € 71.743,25 –, nonché alla estinzione del conto corrente medesimo.
n) I coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente, avendo già definito ogni e qualsivoglia questione, anche di carattere economico-patrimoniale, conseguente ovvero, comunque, connessa all'intercorso rapporto matrimoniale.
o) Nell'ambito di siffatta definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il marito si obbliga a cedere, a titolo gratuito, alla moglie, che si obbliga ad accettare, unitamente agli arredi ivi presenti, la quota di sua proprietà, pari a ½, della casa familiare, sita in Casalmaiocco -LO-, Via Sandro Pertini n.
13/B, e precisamente: porzione di fabbricato bifamiliare da cielo a terra, che si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato, composta al piano terra da ampio locale, cucina e bagno, al piano primo da tre locali ed un bagno, al piano interrato da locale cantina e locale autorimessa, oltre a porzione di giardino posta sui lati est, sud e ovest del fabbricato, di sua pertinenza esclusiva. pagina 4 di 6 Il tutto insiste sul mappale 194 del foglio 6 del Catasto dei Terreni ed è censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 6, mappale 194, subalterno 1, Via Sandro Pertini snc, piano T-1-S1, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, r.c. € 600,38 (abitazione);
- foglio 6, mappale 194, subalterno 2, Via Sandro Pertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 1, mq.
28, r.c. € 62,18 (vano autorimessa).
Confini da nord verso est in senso orario: mappale 170, mappale 171, mappale 172 e mappale 193.
Il contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile sopra descritto verrà stipulato, entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, innanzi al Notaio scelto dalla moglie, che si farà interamente carico delle spese dell'atto notarile.
p) I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al punto che precede costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con conseguente applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 5 di 6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Acireale (CT) il 14.06.2008 (con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 131, parte 1, serie A, anno 2008);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 29/01/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
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