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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11835/2024 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Pastore del Foro di Bologna e CI
RI, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato C.F._2
e difeso dall'avv. US Di Rosa e dall'avv. Carla Petruso del Foro di Palermo
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il giorno 3 ottobre
2024 nell'interesse dei coniugi e CI RI;
Parte_1
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 25 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 22 settembre 2009 a Palermo e che dalla loro unione sono nati a Bologna due figli, il 12 settembre 2011 e US, il 1° febbraio 2016; Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei due figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ le parti, nel ricorso, avevano altresì convenuto, testualmente, che “la IG.ra
[...]
si obbliga a trasferire al IG. CI RI la quota di un mezzo dell'immobile Pt_1
sito in Palermo, Via Alfonso Amorelli 18, censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune: - F o g l i o 3 9 , p a r t i c e l l a 3 4 3 6 , s u b a l t e r n o 6”, precisando
“che il predetto accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile sia alla risoluzione del rapporto coniugale, sia al raggiungimento della separazione consensuale, qui oggetto di accordo tra le parti”, e chiedendo pertanto
“l'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa”;
- che le stesse hanno successivamente concordato di procedere, con effetto novativo dell'accordo obbligatorio di cui sopra, al trasferimento con immediati effetti reali della
2 citata quota, come risulta anche dall'integrazione del ricorso congiuntamente depositata in data 12 febbraio 2025, e come qui confermano.
Premesso, infine:
- che la signora ha acquistato la porzione del fabbricato di cui sopra, sito Parte_1
a Palermo in via Alfonso Amorelli n. 18, porzione di seguito meglio descritta, con atto a rogito del notaio di Palermo in data 30 gennaio 2014 rep. n. Persona_2
103380/28718, registrato a Palermo il 5 novembre 2014 ed ivi trascritto il 6 novembre
2014 all'art. 34675;
- che in tale atto è stato indicato quale regime patrimoniale vigente tra l'acquirente ed il marito, signor RI CI, quello della comunione legale, mentre il regime vigente tra detti coniugi sin dalla data del matrimonio (22 settembre 2009) è quello della separazione dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in data 14 febbraio 2025, che si allega al presente verbale sotto la lettera
“A”;
- che tale originario errore ha comportato l'inserimento (corretto nella forma ma erroneo nella sostanza) degli incisi, tra loro equivalenti, “in regime di comunione legale” nella nota di trascrizione e “in regime di comunione dei beni” nella voltura catastale, nota e voltura che si allegano al presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere “B” e “C”;
- che pertanto, la signora risulta, è e si dichiara piena ed esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile di cui sopra.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.
cede e trasferisce a RI CI, che accetta e acquista, la quota di Parte_1
comproprietà indivisa di un mezzo, restando proprietaria della residua quota di un mezzo, di porzione del fabbricato sito a Palermo in via Alfonso Amorelli n. 18, costituita da un appartamento al piano terra e distinta al Foglio 39 del catasto fabbricati di detto Comune con la Particella 3436 Sub 6, Rendita: Euro 218,46, Zona censuaria
2, Categoria A/3a), Classe 5, Consistenza 4,5 vani, VIA ALFONSO AMORELLI n. 18
Scala B Interno 2 Piano T, Superficie: Totale: 93 m2 Totale escluse aree scoperte b):
3 91 m2.
In confine con ragioni e ragioni , o rispettivi aventi causa, e corte CP_1 CP_2
comune, salvo altri .
La parte cedente dichiara, e la parte acquirente prende atto, che i menzionati dati catastali e la planimetria depositata al catasto fabbricati che si allega al presente verbale sotto la lettera “D”, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte cedente dichiara che quanto in oggetto le è pervenuto in forza del titolo indicato nelle premesse.
Quanto ceduto comprende, pro quota, ogni ragione, diritto e azione alla parte cedente spettante sull'immobile in oggetto, sue aderenze, pertinenze, sovrastanze, infissi e seminfissi, usi e comunioni, servitù attive e passive e, in particolare, con tutti i patti, obblighi e diritti portati o richiamati nel titolo di provenienza.
La presente vendita è pertanto comprensiva, in ragione della quota millesimale spettante alla porzione come sopra venduta, delle parti comuni dell'edificio tali per legge, usi o convenzioni e, in particolare, delle comunioni indicate nel titolo di provenienza.
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza dell'attuale stato apparente di manutenzione e conservazione dell'immobile, comprensivo degli impianti, e lo accetta.
La parte cedente dichiara che l'edificio cui appartiene l'unità immobiliare in oggetto, e con esso l'unità stessa, è stato edificato in forza della, ma in parziale difformità dalla concessione edilizia n. 337 del 26 ottobre 1989 e che l'immobile è stato successivamente interessato dalla concessione edilizia in sanatoria n. 163 del 14 maggio 2013, prot. n. 392693, rilasciata su domanda presentata il 27 marzo 1996 prot.
n. 3588.
La parte cedente garantisce che l'immobile in oggetto non ha subito interventi o modificazioni tali da richiedere concessioni od autorizzazioni in sanatoria e resta con ciò obbligata a tenere la parte acquirente indenne da qualunque spesa o pregiudizio dipendente da irregolarità edilizie ed urbanistiche.
4 La parte venditrice dichiara, e la parte acquirente prende atto dichiarando di nulla avere da eccepire, che in relazione all'immobile in oggetto non risulta rilasciato alcun certificato di abitabilità.
Si allega al presente verbale, sotto la lettera “E”, l'attestato di certificazione/prestazione energetica n. 20250218-082053-35179, con scadenza il 18 febbraio 2035, ed in relazione al quale la parte cedente dichiara che, successivamente alla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza, e la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato stesso, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Le parti dichiarano di non aver convenuto, per il presente trasferimento, alcuna controprestazione in danaro.
La parte cedente, ai sensi di legge, garantisce che quanto in oggetto:
- le spetta per giusti e legittimi titoli, con la più estesa garanzia per il caso di molestie od evizione;
- non è gravato da oneri o diritti reali o personali;
- non è gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, né altri gravami di qualsiasi genere.
Gli effetti del presente trasferimento decorrono, a condizione che vengano omologati, da oggi e così dalla data odierna sono a favore della parte acquirente, pro quota, le rendite della porzione di fabbricato in contratto ed a suo carico i rispettivi oneri, purché
i relativi titoli di spesa non siano riferibili a periodo precedente.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Le parti, consapevoli delle sanzioni derivanti da dichiarazione mendace, dichiarano di non essersi avvalsi di alcun mediatore e che nulla è stato corrisposto per il trasferimento in oggetto.
Le parti chiedono, infine, l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del Paragrafo 9.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio
2014 ”;
5 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 20 febbraio
2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 25 Parte_1
giugno 1978 e CI RI, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 settembre 2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 98, parte II, serie A, vol. 2579, anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare sita in Sala Bolognese (BO), Via A. Gramsci n. 106, e condotta in locazione in virtù di contratto stipulato tra CI RI, e Parte_1 [...]
in data 24.05.2014, viene assegnata, in virtù della prevalente Controparte_3
collocazione dei figli presso di lei, alla IG.ra , la quale subentrerà ex lege Parte_1
in toto nel suddetto contratto ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 392/1978, volturando a proprio nome le relative utenze;
la IG.ra consente al IG. RI di trasferirsi Pt_1
altrove sin dalla sottoscrizione del presente atto;
Si dà, inoltre, atto della circostanza che il deposito cauzionale relativo al rapporto locativo pari ad € 1.100 corrispondenti
6 a n. 2 mensilità è stato corrisposto dal IG. CI RI, pertanto, si conviene che, una volta cessato il rapporto, le dette somme dovranno essere restituite in suo favore.
2. I figli minori e US saranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso la madre. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: -a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle ore
16,30 nei periodi di vacanza scolastica quando li preleverà dall'abitazione materna, sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21.30 circa, quando li riaccompagnerà dalla madre;
-il mercoledì di ogni settimana dall'uscita da scuola, o dalle ore 16,30 nei periodi di vacanza scolastica quando li preleverà dall'abitazione materna, fino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola e presso l'abitazione materna;
Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12 compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre. Vacanze di Pasqua: tre giorni consecutivi alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre. Vacanze estive (da giugno ad agosto compresi): 3 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre. Per quanto riguarda gli altri giorni festivi e il giorno del compleanno dei figli, i genitori si accorderanno anno per anno e comunque dovrà essere rispettata l'alternanza tra i genitori.
7 3. Il IG. CI RI verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese. Il contributo al Parte_1
mantenimento pattiziamente si conviene dovuto con decorrenza dal mese in cui cade la data di rilascio da parte del IG. RI dell'abitazione familiare. Il signor CI
RI cede inoltre la propria quota dell'assegno unico relativo ai 2 figli - che pertanto verrà integralmente riconosciuto in via esclusiva in favore della madre, sino all'esaurimento del diritto.
4. Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli individuate come da vigente protocollo del Tribunale di Bologna, noto alle parti, che dichiarano di aderirvi, e che di seguito si riporta: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc…) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico
8 frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa (non necessariamente fiscale ad es. in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola). La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire a cura dell'altro genitore tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre
20 (venti) giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5. Al fine di conseguire l'equilibrio nei rapporti patrimoniali fra i coniugi funzionale ed indispensabile sia alla risoluzione della crisi coniugale sia alla definizione delle condizioni per la separazione, nonché per lo scioglimento delle comunioni, i coniugi,
d'accordo tra loro, danno luogo alle seguenti disposizioni patrimoniali: a) Parte_1
cede e trasferisce in piena proprietà esclusiva al signor CI RI l'autovettura targata CV471EV modello Wolkswagen Golf Plus n. telaio AG13809PA05. Essendo
l'autovettura in uso a CI RI sin dall'acquisto il 7.10.2011, eventuali costi e/o oneri per omessi pagamenti, manutenzioni e/o sanzioni amministrative e/o qualsiasi
9 altro costo o spesa che saranno da pagare rimarranno a carico esclusivo di CI
RI.
6. I coniugi convengono che, a decorrere dalla mensilità del mese di agosto 2024, il provento della locazione dell'immobile sito in Palermo, Via Alfonso Amorelli 18, sia bonificato in parti eguali al IG. CI RI ed alla IG.ra (50% Parte_1
ciascuno) sui rispettivi conti correnti;
allo stesso modo i coniugi convengono che le spese relative all'immobile a partire dal mese di agosto 2024 saranno suddivise al 50% tra gli stessi;
7. Le parti si danno atto di aver così regolato, con il presente atto nonché con scritture private separate, ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
8. I genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori. Le spese legali relative alla separazione sono compensate tra le part”;
9. ” cede e trasferisce a RI CI, che accetta e acquista, la quota di Parte_1
comproprietà indivisa di un mezzo, restando proprietaria della residua quota di un mezzo, di porzione del fabbricato sito a Palermo in via Alfonso Amorelli n. 18, costituita da un appartamento al piano terra e distinta al Foglio 39 del catasto fabbricati di detto Comune con la Particella 3436 Sub 6, Rendita: Euro 218,46, Zona censuaria
2, Categoria A/3a), Classe 5, Consistenza 4,5 vani, VIA ALFONSO AMORELLI n. 18
Scala B Interno 2 Piano T, Superficie: Totale: 93 m2 Totale escluse aree scoperte b):
91 m2. In confine con ragioni e ragioni Cardinale, o rispettivi aventi causa, e CP_1
corte comune, salvo altri”. “Le parti dichiarano di non aver convenuto, per il presente trasferimento, alcuna controprestazione in danaro”. “Gli effetti del presente trasferimento decorrono, a condizione che vengano omologati, da oggi e così dalla data odierna sono a favore della parte acquirente, pro quota, le rendite della porzione di fabbricato in contratto ed a suo carico i rispettivi oneri, purché i relativi titoli di spesa non siano riferibili a periodo precedente. La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale”.
10 Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 febbraio
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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