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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che poSA ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 121/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: ALTRI CONTRATTI ATIPICI, pendente
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , con sede legale in Lusciano (CE), alla Via della Libertà n. 36, Parte_2 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Caduti di Nassiriya -
Victoria Park, Scala B, presso lo studio dell'Avv. Foglia Mauro (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._1 ricorso;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/04/1965, residente in [...], in qualità di gestore della ditta individuale Miami Lounge Bar di SO VI (p. iva ), P.IVA_2 elettivamente domiciliato in San Nicola La Strada (CE), alla Via S. Pertini n. 25/D, pal.
Pertini, presso lo studio degli Avv.ti Cristofaro Antonio (C.F. ) e C.F._3
Ascione Paolo (C.F. ), che lo rappresentano e difendono in virtù C.F._4 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore;
CONVENUTO
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CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 16/04/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato nei confronti di , in qualità di CP_1 rappresentante della ditta individuale Miami Lounge Bar di SO VI, la
[...] esponeva che: Parte_1
- in data 08/06/2016 la stipulava con il resistente un contratto di Parte_1
comodato di attrezzature e fornitura di caffè, con durata quinquennale;
- con l'art. 4, il resistente si impegnava a ritirare per cinque anni 3.900 chili di caffè al prezzo di € 16,00 al chilo;
- l'art. 6 riconosceva alla ricorrente il diritto di ottenere un risarcimento di € 5,00 per ogni kg di caffè al di sotto dei 780 annui;
- avendo il resistente provveduto a ritirare soltanto kg 163 in luogo della quantità minima di kg 2.340 per il periodo dal 08/06/2016 al 08/06/2019, l'istante ha diritto alla somma di € 10.885,00.
Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice di:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte del resistente sig. nato a [...]
ST OR (CE) il 25.04.1965, e residente in [...],
C.F. , nella qualità di titolare della omonima ditta individuale Miami Lounge C.F._2
Bar di SO VI, con sede in Succivo (CE) alla Via C. Augusto n. 54, C.A.P.: 81030, P.
IVA: per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo resistente P.IVA_2 al risarcimento dei danni come espreSAmente indicati nell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data
08.06.2016 e quantificati nella somma di euro 10.855,00#, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche alla luce delle risultanze processuali, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per Legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa del 28/09/2020 si costituiva tempestivamente nel giudizio , CP_1 deducendo che:
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- il contratto prodotto dalla ricorrente non è mai stato sottoposto al resistente né da lui firmato, per cui se ne disconoscono le firme presenti e l'autenticità;
- un incaricato della ricorrente proponeva al SO una prova per delle attrezzature per l'erogazione di caffè e del relativo caffè per un certo periodo, al fine di appurarne qualità e convenienza;
il SO accettava di provare tali attrezzature, fornite il 08/06/2016 insieme alla prima tranche di caffè, che veniva pagata;
- contestualmente veniva pattuita una quantità di kg 5 a settimana per € 80,00 (ossia
€ 16,00 al chilo), senza vincoli di durata o quantità;
- il SO pagava regolarmente le forniture sino al 05/01/2017, quando l'attività commerciale veniva presa in gestione da un altro titolare, con cui la Parte_1 stipulava contratto di comodato e fornitura avente ad oggetto le stesse attrezzature presenti nel locale.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
- “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria «compleSA» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario;
per l'effetto fiSAndo ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 del codice di rito;
- nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza e produzione, Voglia il Tribunale adito respingere la domanda proposta dalla giacché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, per le ragioni esplicate in premeSA, dalle quali si evince chiaramente che il contratto non è autentico, per essere le firme apocrife e, quindi, caducato e inesistente;
- ancor nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla società CP_1
ricorrente per le causali di cui in narrativa.
- In via gradata, dichiarare l'inefficacia e/o l'inesistenza e/o l'inapplicabilità di qualsivoglia pretesa e denegata clausola penale asseritamente richiamata nel medesimo contratto e/o asseritamente reclamata oralmente dalla controparte.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
Istruita la controversia, espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto prodotto dalla la causa Parte_1 veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16/04/2025.
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1. Sul merito.
La domanda è infondata e deve essere disattesa per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente, premesso di aver stipulato con il resistente un contratto per la fornitura di caffè, chiedeva, in applicazione della clausola di cui all'art. 6 del predetto contratto, condannarsi il SO al pagamento della complessiva somma di € 10.855,00. Come esposto nell'atto introduttivo, tale disposizione contrattuale riconoscerebbe alla Parte_1
“il diritto di chiedere un risarcimento di € 5,00 per ogni chilogrammo di caffè al di sotto di 780
[...] chilogrammi per anno” (cfr. “contratto di comodato attrezzature e fornitura” del 08/06/2016), sicché, avendo il resistente provveduto a ritirare soltanto kg 163 a fronte della quantità minima di kg 2.340, la Società ricorrente avrebbe diritto ad € 5,00 per ognuno dei kg 2.177 non ritirati dal resistente nel periodo compreso tra il 08/06/2016 ed il 08/06/2019.
A sostegno della domanda, la produceva il richiamato contratto, Parte_1 asseritamente sottoscritto da entrambe le parti, nonché il Documento Di Trasporto n.
94/16 del 08/06/2016, attestante la consegna dei macchinari concessi in comodato al resistente.
Nel costituirsi nel presente giudizio, tuttavia, il SO ha espreSAmente disconosciuto il contenuto del contratto prodotto da controparte e la firma apposta in calce allo stesso, sostenendo che le parti avevano stipulato un accordo verbale avente ad oggetto, oltre al comodato d'uso delle attrezzature, soltanto la fornitura di una quantità di kg 5 di caffè a settimana a fronte del pagamento della somma di € 80,00, senza alcun vincolo di durata o quantità. Secondo il resistente, i termini dell'accordo così come appena riportati sarebbero stati regolarmente onorati sino al 05/01/2017, momento in cui l'attività commerciale del resistente veniva presa in gestione da un terzo soggetto, con il quale la Parte_1 aveva poi stipulato un contratto di comodato e fornitura.
[...]
Orbene, l'esito delle attività peritali svolte dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, DO.SA , ha consentito di appurare che le firme apposte in calce al Per_1 menzionato contratto “non sono autografe, ma imitazioni a mano libera”.
Ed invero, le conclusioni rassegnate dall'Ausiliario devono ritenersi certamente condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il
Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del
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convincimento del giudice in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni presenti sul contratto di comodato e fornitura del 08/06/2016.
Dopo una approfondita premeSA di natura tecnica riguardo la scienza della grafologia e gli strumenti tecnici concretamente adoperati per l'analisi dei documenti in verifica, cui si rimanda, la DO.SA appurava che “le firme a nome del signor sul contratto Per_1 CP_1 in verifica, non presentano le stesse modalità di rappresentazione del gesto grafico delle firme in comparazione” (cfr. p. 23 della CTU). Alcuni dei tratti caratterizzanti la firma del resistente, infatti, non sono presenti nelle sottoscrizioni apposte sul contratto oggetto della lite, come ad esempio “il taglio della doppia “t” (che) tende ad essere orizzontale ed a non elevarsi”, ovvero “la rappresentazione delle “s” del cognome (…) e la rappresentazione della lettera “V iniziale del nome, differenti tra le firme in verifica e quelle in comparazione”, nonché “la rappresentazione del gruppo finale “rio” del nome che nelle firme in verifica viene quasi stilizzato, mentre in tutte le firme in comparazione è sempre molto definito e chiaro” (cfr. pp. 26-28 della CTU).
Acclarato dunque che le firme attribuite al SO sono in realtà soltanto imitazioni, non può ritenersi validamente stipulato tra le parti un rapporto contrattuale secondo le modalità e le condizioni dedotte nell'atto introduttivo dalla , la quale, Parte_1
d'altro canto, non ha allegato alcun ulteriore elemento concreto che consenta di ritenere che tali condizioni fossero state accettate dal resistente.
In altri termini, pur potendosi pacificamente ritenere che le parti abbiano effettivamente raggiunto un accordo per il comodato di attrezzature da bar e per la fornitura di modeste quantità di caffè, come d'altronde ammesso dallo stesso , è rimasto del CP_1 tutto indimostrato l'assunto secondo cui quest'ultimo avrebbe assunto l'impegno di acquistare periodicamente specifiche quantità del prodotto, così come non vi è prova che le parti abbiano mai pattuito una penale per l'ipotesi in cui tali quantità non fossero state rispettate.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda di parte ricorrente.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico della in osservanza del principio Parte_1 di soccombenza, e liquidate in favore della parte resistente come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il
03/04/2014 ed applicabile ai procedimenti in corso: cfr. Cass. n. 16581/12; Cass. n.
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17406/12; C. Cost. n. 261/13), avendo riguardo al valore della controversia e dell'attività effettivamente prestata.
Le spese di CTU, fermo restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del
Consulente in base al decreto di liquidazione emesso il 06/12/2022 (Cass., n.
25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente con il Parte_1 conseguente diritto del resistente di ripetere dalla ricorrente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
121/20 del R.G.A.C., pendente tra e , ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del Consulente in base al decreto di liquidazione emesso il
06/12/2022, a carico esclusivo della con il Parte_1 conseguentediritto di di ripetere dalla soccombente le somme CP_1 eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 23/04/2025
Il Giudice
DO. Luigi Aprea
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