Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n°950/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°950 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in tema di responsabilità professionale, vertente
T R A
Parte_1
(con sede legale in Roma, via
[...]
Cassia, 600, C.F. ) in persona del procuratore speciale fra P.IVA_1
, giusta procura ad negotia per Notar del Parte_2 Per_1
18/10/2012, rep. 31865, racc. 11009, e (nato a [...] il Parte_3
23/1/1956, ivi residente via Cilea, 179, C.F. ), C.F._1 rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone, elettivamente domiciliati nel loro studio in Napoli, Piazza Giovanni Bovio, 22, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTI
C O N T R O
con sede in Bologna alla Via Controparte_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott.
[...]
in forza di procura speciale a rogito del dott. CP_2 Per_2 notaio in Bologna del 18.12.2019 – Rep. 935810283,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Italiano e presso il suo studio in
1
Napoli alla via Caracciolo n. 10 elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
N O N C H E'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
25/6/1976 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Felaco e dall'Avv. Ersilio Luca Capone e con questi elettivamente domicilia presso lo studio in Napoli, alla Via Giuseppe Recco 23, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
A V V E R S O la sentenza n°1046/2021 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, depositata in data 3/2/2021, notificata in data 4/2/2021, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_4
e in solido al pagamento in favore di parte
[...] Parte_3 attrice della somma di € 28.917,50 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (30.05.2010) ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat sino al soddisfo, oltre interessi sulla somma di € 28.917,50 sino al soddisfo;
2) Pone a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio;
3) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_4
e in solido al pagamento in favore di parte
[...] Parte_3 attrice della somma di € 500,00 oltre interessi dalla notifica della citazione (12.04.2016) al soddisfo, 4) Rigetta la domanda di manleva nei confronti di;
5) Condanna Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_5 parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 830,00 per spese vive oltre € 7.254,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. Forf. come per legge con clausola di attribuzione al
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procuratore dichiaratosi antistatario;
6) Condanna
[...] al pagamento in favore di parte Controparte_4 [...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi in € 7.254,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb. Forf. come per legge compensandole nella misura del 50%”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 9/4/2016 conveniva in giudizio gli Controparte_3 odierni appellanti per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, ogni contraria deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dall'odierno attore a seguito dell'evento sopra descritto ed in virtù di tutto quanto dedotto in premessa, con conseguente diritto dell'odierno attore al risarcimento di tutti i danni subiti;
per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e secondo le proprie responsabilità a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore sig. a causa ed a Controparte_3 seguito dell'errata diagnosi medica di cui in narrativa nella misura quantificata in € 80.000,00 risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
condannare altresì il dott. Pt_3
e la al pagamento di spese, diritti ed onorari
[...] Parte_1 del presente giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto …”.
A fondamento di tali conclusioni l'attore deduceva: che in data 30/5/2010 si era recato presso il pronto Soccorso del di Controparte_4
Napoli con diagnosi di “Frattura Ap Stiloidea radiale destra. Frattura composta capitello radiale sin-contusioni varie per il corpo”, con prognosi di trenta giorni, venendo effettuata “immobilizzazione del polso”; che purtroppo tale diagnosi era risultata errata e di conseguenza errata era stata pure la terapia adottata;
che il 4/6/2010 era stata applicata una doccia brachiometacarpale ed al controllo del 26/6/2010 veniva riscontrato: “esiti di discreta fase di consolidazione di frattura stiloidea radiale con interessamento del margine esterno della epifisi radiale”; che
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appena due giorni dopo era stato rimosso il gesso al polso ed a causa del permanere del forte dolore in sede di frattura era stata confezionata una nuova doccia gessata per altri 15 giorni;
che il 15/7/2010, a seguito di ennesimo controllo ambulatoriale, rimossa la doccia veniva prescritto riposo per 30 giorni a causa del permanere di sintomatologia dolorosa;
che dopo oltre un anno dal ricovero esso attore, anche a causa del permanere e del forte e continuo dolore al polso destro, anche in fase di riposo, si era rivolto al prof. di Varese il quale aveva Parte_4 certificato: “in data 30/5/2010 incidente della strada con frattura dell'estremità del distale del radio diagnosticata invece come frattura della stiolide radiale polso destro trattata con immobilizzazione per sei settimane”; che per effetto dell'errata diagnosi lo specialista aveva conclamato il deficit funzionale ed anatomico dell'arto interessato con evidenti e permanenti danni consigliando quindi trattamento chirurgico ulteriore che prenotava ed effettuava a Varese;
che operato il 10/1/2014 era stato dimesso il 13/1/2014 con prescrizione di riabilitazione;
che a distanza di due anni, giunto quasi al termine del lungo e faticoso programma di riabilitazione, in sede di controllo di routine gli veniva comunicata l'esigenza di sottoporsi a nuovo intervento chirurgico che si rendeva necessario per fronteggiare una area di osteolisi sviluppatasi a causa di processi di vascolarizzazione dovuti al primo trauma subito e alla conseguita errata diagnosi;
che aveva quindi chiesto anche ad un medico legale, (dott.ssa ), di verificare l'esistenza di una Per_3 condotta colposa per errata diagnosi che aveva condotto a conseguenze molto pesanti, quantificate nel 12% di danno biologico, con personalizzazione che ne avrebbe consentito la determinazione in € 73.183,64, pregiudizio a cui si sarebbe dovuto aggiungere, per nesso di causalità con i fatti accaduti, il danno patrimoniale subito per assenze lavorative prolungate che non gli avevano consentito di raggiungere i target assegnati sul fatturato per ulteriori €. 4.000,00; che vani erano stati i tentativi di composizione bonaria anche a mezzo di procedimento di mediazione.
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Costituitasi, la e il convenuto dott. Parte_1
eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancanza di Pt_3 mediazione obbligatoria, la sua nullità, contestando l'an e il quantum debeatur. La prima chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della per esserne manlevati in caso di riportata Controparte_1 condanna. Anche quest'ultima si costituiva eccependo e invocando l'inoperatività della polizza e facendo rilevare che, per effetto di clausola c.d. “claims made”, alcuna copertura poteva essere invocata dai danneggianti, atteso che, per ottenere l'esecuzione della polizza, la richiesta di indennizzo, rectius la denuncia di sinistro, si sarebbe dovuta notificare all'impresa assicuratrice nella vigenza della polizza dedotta in giudizio.
Esteso allora ed instauratosi il contraddittorio nei termini divisati, conclusasi l'istruttoria di causa, essendo stata disposta ed eseguita C.T.U. medico/legale che aveva fatto chiarezza sull'esatta misura degli indici di inabilità/invalidità conseguenza dell'evento di danno, il Giudice Unico subentrato nella investitura della causa, sulle precisate conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la definiva come da dispositivo in epigrafe.
Avverso la sentenza interponevano appello la e il Parte_1
Dott. , già convenuto. Gli appellanti invocavano la riforma della Pt_3 sentenza impugnata nella parte in cui, escludendo l'operatività della polizza, aveva rigettato la domanda di garanzia formulata dal e Pt_3 dalla . Controparte_6
A sostegno della domanda di riforma si dolevano dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per avere omesso di rilevare la nullità della clausola ex adverso definita claims made, contemplata dalla polizza, laddove vessatoria e, comunque, non meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322 c.c.; in altri termini, il Tribunale si sarebbe immotivatamente discostato dalla giurisprudenza di legittimità in fatto di c.d. “clausole claims made”, (ex multiis, secondo gli appellanti, dal dictum di cui in Cass. Civ Ord. N°8894 del 13.05.2020). concludevano quindi perché, in riforma parziale della sentenza appellata,
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la fosse condannata alla restituzione di quanto ex adverso, CP_1 eventualmente, versato in esecuzione della sentenza in favore dell' già attore, il tutto con vittoria di spese per ambedue i CP_3 gradi di giudizio.
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame ribadendo Controparte_1
l'inoperatività della polizza e facendo rilevare che, per effetto di clausola c.d. “claims made”, alcuna copertura poteva essere invocata dai danneggianti, atteso che, per ottenere la reclamata manleva, la richiesta di indennizzo, rectius la denuncia di sinistro, si sarebbe dovuta notificare all'impresa assicuratrice nella vigenza della polizza dedotta in giudizio.
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni;
di poi, con ordinanza resa all'esito della disposta e celebratasi trattazione scritta nelle forme cartolari, considerato che con le note la difesa appellante, rappresentato che nelle more del giudizio era intervenuto tra la e la CP_7 Parte_1
, nell'ambito di un più vasto contenzioso, un accordo transattivo
[...] prevedente rinuncia alla domanda di manleva con compensazione delle spese di lite sicché, rientrando la causa in tale accordo, aveva chiesto darsi atto della cessata materia del contendere, attesa la insistenza dell'appello sul solo motivo dato dalla inoperatività della garanzia assicurativa a seguito della presenza nella polizza della clausola claims made, oggetto di travagliata interpretazione che aveva condotto, sostanzialmente, a dichiararne la liceità, e rilevato che l'appellato dal canto suo, sempre con le predette note, preso atto di CP_3 quanto rappresentato dagli appellanti, aveva ritenuto che le note di trattazione depositate dalla controparte avessero il contenuto di rinuncia all'atto di appello chiedendo che parte rinunciante fosse condannata al pagamento delle spese di lite, ha riservato la decisione, da rendere comunque con sentenza nella adombrata ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere, previa assegnazione ai contendenti dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
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Non vi è dubbio che, esplicitamente ammessa dagli stessi appellanti e non affatto contestata, la transazione raggiunta con l'appellata impresa assicuratrice abbia in concreto determinato, essendo la impugnazione circoscritta nei termini precisati, (inoperatività della garanzia assicurativa), la totale cessazione della materia del contendere. Ed invero, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cassazione civile, sez. II, 31/10/2023, n°30251, Giustizia Civile Massimario 2023, rv 669310 – 01). L'assunto di parte appellata, , per il quale le note di trattazione del CP_3
04/09/2024 depositate da parte appellante avrebbero avuto il contenuto di rinuncia all'atto di appello, ex art. 390 c.p.c. (?), comportando la condanna della parte al pagamento delle spese di lite, (art. 391 c.p.c.), non può essere seguito. “L'acquiescenza alla sentenza di primo grado è configurabile solo come comportamento anteriore alla proposizione dell'impugnazione, in quanto manifestazione di una volontà contraria alla caducazione della sentenza;
essa, perciò, non può essere manifestata dopo avere impugnato quest'ultima, rimanendo in tal caso possibile solo la rinuncia al gravame, non efficace se non espressa nelle forme di legge e non accettata. …” (Cassazione civile, sez. un., 12/11/1999, n°763, Giust. civ. Mass. 1999, 2228). Nella fattispecie la rinuncia alla impugnazione, neppure in qualche modo espressamente enunciata dall'appellante difesa ancora in comparsa conclusionale, è sostanzialmente resistita dalla cessata materia del contendere, di cui la
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medesima difesa ha chiesto darsi atto, con tutto quanto consegue in punto di governo delle spese processuali. Né è a dire che la richiesta declaratoria implica, in quanto tale, che le spese in parola restino a carico di ciascuna delle parti che le ha anticipate, come pure vorrebbe la predetta difesa. Il criterio da seguire, come è ben noto, è invece quello improntato, alla c.d. soccombenza virtuale. Vale a dire che “… la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cassazione civile, sez. I, 16/06/2023, n°17256, Redazione Giuffrè 2023, 205; così pure Corte appello Roma, sez. lav., 03/10/2023, n°3342, Redazione Giuffrè 2024, 27: “Se il giudizio si conclude con l'integrale vittoria di una parte, seppur con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non può essere disposta la compensazione delle spese: infatti gli oneri processuali devono essere totalmente posti a carico della parte soccombente "virtuale", secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c.”). Ebbene, stando alla prognosi sul verosimile esito della impugnazione e dovendo la valutazione giudiziale farsi allo stato degli atti, non potrebbe che attribuirsi alla prima connotazione negativa. La motivazione che aveva infatti retto la ritenuta inoperatività della garanzia assicurativa appare reggere alle censure mosse con la impugnazione, posto che già sul piano logico, ancora prima che su quello giuridico, il convincimento pieno ed incondizionato della bontà delle ragioni diffusamente articolate con quest'ultima avrebbe dovuto distogliere da qualsiasi accordo transattivo, nella cui natura ed essenza
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è comunque insito, come si sa, un aliquid datum e un aliquid retentum. Detto ciò, il motivo d'appello con cui si è sostenuta l'erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale si era pronunciato favorevolmente alla liceità, validità ed efficacia della clausola “claims made”, non avendo compiuto alcun vaglio di meritevolezza della stessa alla stregua di quanto previsto dall'art. 1322 c.c. non sembra cogliere nel segno. Il giudice a quo aveva debitamente argomentato circa la meritevolezza della clausola;
ciò posto, pur quando si scorgesse un vacuum motivazionale, si dovrebbe comunque propendere per la legittimità della clausola, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Nel caso del rapporto assicurativo intercorso tra la e l'appellata Assicuratrice, invero, si riscontra la Parte_1 piena legittimità dell'adozione della predetta clausola, tenuto conto che la funzione della stessa è quella di consentire una precisa circoscrizione dell'oggetto contrattuale. Dal lato dell'Assicurazione, la clausola consente a questa di delimitare temporalmente la garanzia prestata con tutto quanto ne consegue in termini di esatta determinazione delle riserve necessarie per la liquidazione di eventuali sinistri. Parallelamente, l'assicurato beneficia di tale delimitazione in termini di congruità del premio a pagarsi. Ergo, la clausola in questione deve ritenersi valida ed efficace;
d'altronde, l'appellante difesa insiste nel dare un'interpretazione della nozione di sinistro non più al passo con la giurisprudenza: per sinistro, infatti, nel caso di clausola derogatoria del tipo dedotto in giudizio, deve oggi intendersi non l'evento di danno bensì la richiesta di indennizzo rivolta all'Impresa assicuratrice o altro atto equipollente. Né inficia la giustezza della motivazione della sentenza impugnata il richiamo fatto ad una omessa considerazione di quanto al dictum di Cass. Civ. ord. n°8894/2020, ove gli EL si sono pronunciati contrariamente alla validità di tali clausole. Si tratta di orientamento episodico, tenuto conto del dato giurisprudenziale per cui la stessa S.C. ha superato tale arresto già in Cass. civ., sez. III, ord. 31.5.2021 n°15096, ove viene accertata l'efficacia di una clausola claims made perfettamente identica a quella dibattuta nell'odierno giudizio. Nello specifico, la S.C. ha ritenuto "non inadeguata", ai sensi dell'articolo
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1322, comma primo, c.c., la clausola la quale escludeva dall'indennizzabilità i danni causati dall'assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, per i quali però la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato fosse pervenuta dopo la scadenza del contratto. –
[c.f.r. anche Cassazione civile, sez. III, 12/03/2024, n°6490, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670385 – 01: “In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una "sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto. (Affermando tale principio in relazione a clausola claims made con previsione di ultrattività annuale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ne aveva dichiarato la nullità senza valutare la specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa)”; e Cassazione civile, sez. III, 26/07/2024, n°21036, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671839 – 01: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe”]. Parimenti infondato si dovrebbe ritenere il motivo d'appello con cui la ed il hanno obiettato la CP_8 Pt_3 vessatorietà della clausola claims made alla stregua dell'art. 1341 cc, invocandone la nullità per conseguenza. Tale doglianza avrebbe postulato l'attribuzione alla Assicurata della qualità di “contraente debole”, cosa ontologicamente improbabile tenuto conto dello spessore finanziario, aziendale e professionale della ospedaliera Pt_5 appellante. Ma a far ritenere fondata la doglianza inerente alla
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vessatorietà della clausola non sarebbe neppure valsa una paventata omissione di obblighi informativi in sede precontrattuale da parte della
Nel corso del giudizio di primo grado nulla era stato eccepito, CP_1 allegato e provato dalla a riprova di un presunto Parte_1 contegno omissivo tenuto dalla Assicuratrice in sede pre-contrattuale. Va aggiunto ancora che alcun abuso del diritto si sarebbe potuto imputare alla appellata assicuratrice in ordine all'inserimento nel contratto della clausola controversa;
la pattuizione era funzionale al perseguimento di un fine lecito, ovvero la delimitazione dell'oggetto del contratto in un'ottica di corretta stima del rischio assicurato ed esatta quantificazione delle risorse eventualmente necessarie alla liquidazione di sinistri.
La delineata soccombenza virtuale degli appellanti fa sì che nel rapporto processuale incardinatosi con l'appellata i primi debbano Controparte_1 dunque sopportare il carico delle spese del grado, nella misura come liquidata d'ufficio in dispositivo.
Nel rapporto radicatosi invece fra appellanti e appellato ifetta CP_3 il presupposto di una pronuncia sulle spese medesime atteso che, al di là di ogni qualificazione fornita dalla stessa appellante difesa, deve ravvisarsi nella evocazione in giudizio del secondo una mera denunciatio lites; questo perché, come riconosciuto del resto dalla stessa difesa dell' “Nel giudizio svoltosi con una pluralità di parti scindibili, CP_3 in altre parole cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione assolve alla funzione di litis denuntiatio volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo. Ne consegue che la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte” (Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2019, n°4352, Diritto & Giustizia 2019).
P. Q. M.
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La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla Parte_1 nonché da nei confronti
[...] Parte_3 della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e di con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data Controparte_3
1.3.21, così provvede:
1°) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta transazione;
2°) Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata impresa assicuratrice, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 5.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) nulla per le spese nel rapporto radicatosi fra appellanti e appellato
CP_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.6.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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