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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 5605/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSI Parte_1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via J.
F. Kennedy n. 34 Partinico.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv.to CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito C/O AVVOCATURA INPS, VIA
LAURANA, 59 PALERMO, giusta procura generale in Notaio Per_1
in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Gueli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 146.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 25/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, la sig.ra roponendo Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239027488255/000 notificata addì 08.04.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui ai seguenti avvisi di addebito: - n. 59620180000547962, per un importo di
1 euro 2.305,43 presumibilmente notificata in data 12.05.2018, ed eccependone la prescrizione sopravvenuta stante la mancata notifica dell'avviso di addebito, convenne in giudizio l' e l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Pt_2
“Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29620239027488255/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59620180000547962, nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi
previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi
ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto. Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.”
Resistettero in giudizio l' e l' contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 Pt_2
di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, atteso che da un lato l' ha dedotto e documentato CP_1
l'intervenuta notifica dell'avviso di addebito n. 59620180000547962, avvenuta via PEC il
12.5.2018, e dall'altro, esaminando la documentazione prodotta dall' si evince che Pt_2 il termine di prescrizione decorrente da quest'ultima data è stato ritualmente interrotto, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza Covid, dalla notifica, in data 12.12.2023, dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Quest'ultima, infatti, seppur notificata in data 12.12.2023 deve comunque ritenersi idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, considerata la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale.
Com'è noto, con due disposizioni di carattere eccezionale, motivate dall'emergenza pandemica, il legislatore ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi di
2 previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, prima con l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), quindi con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per la durata di 182 giorni).
In definitiva e in estrema sintesi, il termine di prescrizione è pari a 5 anni+ 311 giorni.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 12.5.2018, destinato a scadere il 12.5.2023 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché
l'intimazione di pagamento notificata il 12.12.2023 era certamente idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
In ultimo non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione delle modalità ed il tasso di interesse applicato, considerato che l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta e riporta chiaramente il riferimento all'avviso di addebito presupposto, nel quale sono espressamente previste le indicazioni circa il calcolo degli interessi e il tasso applicato.
In termini conclusivi, il ricorso deve essere rigettato e dichiarata legittima l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
In rigetto del ricorso, dichiara legittima l'intimazione di pagamento n.
29620239027488255000;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in euro 1000,00 per ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 5605/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSI Parte_1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via J.
F. Kennedy n. 34 Partinico.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv.to CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito C/O AVVOCATURA INPS, VIA
LAURANA, 59 PALERMO, giusta procura generale in Notaio Per_1
in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Gueli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 146.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 25/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, la sig.ra roponendo Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239027488255/000 notificata addì 08.04.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui ai seguenti avvisi di addebito: - n. 59620180000547962, per un importo di
1 euro 2.305,43 presumibilmente notificata in data 12.05.2018, ed eccependone la prescrizione sopravvenuta stante la mancata notifica dell'avviso di addebito, convenne in giudizio l' e l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Pt_2
“Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29620239027488255/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59620180000547962, nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi
previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi
ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto. Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.”
Resistettero in giudizio l' e l' contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 Pt_2
di cui chiesero il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, atteso che da un lato l' ha dedotto e documentato CP_1
l'intervenuta notifica dell'avviso di addebito n. 59620180000547962, avvenuta via PEC il
12.5.2018, e dall'altro, esaminando la documentazione prodotta dall' si evince che Pt_2 il termine di prescrizione decorrente da quest'ultima data è stato ritualmente interrotto, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza Covid, dalla notifica, in data 12.12.2023, dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Quest'ultima, infatti, seppur notificata in data 12.12.2023 deve comunque ritenersi idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, considerata la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale.
Com'è noto, con due disposizioni di carattere eccezionale, motivate dall'emergenza pandemica, il legislatore ha sospeso il decorso dei termini di prescrizione dei contributi di
2 previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, prima con l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), quindi con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per la durata di 182 giorni).
In definitiva e in estrema sintesi, il termine di prescrizione è pari a 5 anni+ 311 giorni.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 12.5.2018, destinato a scadere il 12.5.2023 è stato postergato, in forza della sospensione suddetta, sicché
l'intimazione di pagamento notificata il 12.12.2023 era certamente idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
In ultimo non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione delle modalità ed il tasso di interesse applicato, considerato che l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta e riporta chiaramente il riferimento all'avviso di addebito presupposto, nel quale sono espressamente previste le indicazioni circa il calcolo degli interessi e il tasso applicato.
In termini conclusivi, il ricorso deve essere rigettato e dichiarata legittima l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle,
P.Q.M.
In rigetto del ricorso, dichiara legittima l'intimazione di pagamento n.
29620239027488255000;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in euro 1000,00 per ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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