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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mesoraca - Via Xx Settembre, 10 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - V.le Stazione 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202590010204200000 IR-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2025 900 10204200000, limitatamente alle cartelle n. 133 2012 0013887823 000, (IR anno 2006), n. 133 2017 0004869255 000 (IR anno
2003), n. 133 2018 0009254891 000 (IR anno 2003), chiedendone l'annullamento.
In relazione alle prime due cartelle, il ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti tributari mentre ha dedotto l'annullamento della terza cartella ad opera della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Crotone n. 909/01/2021.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mesoraca, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Mesoraca, non evocato in giudizio dal ricorrente e privo della qualità di ente impositore rispetto ai tributi per cui è causa.
3. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In relazione alla cartella di pagamento n. 133 2012 0013887823 000, si osserva che essa è stata richiamata nell'intimazione di pagamento n. 133 2021 9001162218000, ritualmente notificata al contribuente in data 23 febbraio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ne consegue che qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento risulta ormai preclusa, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di contestare l'atto esattoriale, in violazione dei principi di certezza del diritto e di stabilità degli atti divenuti definitivi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la data di notificazione della intimazione n. 133 2021 9001162218000 (23 febbraio 2022) e la data di notificazione dell'intimazione impugnata (6 aprile 2025), che, tuttavia, risulta manifestamente infondata, tenuto conto del termine di prescrizione dell'IR (decennale per quanto riguarda il tributo, quinquennale per interessi e sanzioni).
3.2. Per quanto concerne il credito portato dalla cartella n. 133 2017 0004869255 000, il ricorrente ha dedotto che tale atto è stato impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 819/2020; il ricorrente, nel presente giudizio, eccepisce la prescrizione del credito siccome maturata prima della proposizione del ricorso rigettato con la menzionata sentenza n. 819/2020.
Il motivo di ricorso in esame è manifestamente inammissibile, poiché esso avrebbe dovuto farsi valere nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 819/2020. In ogni caso, la cartella n. 133 2017 0004869255 000 è stata richiamata nell'intimazione di pagamento n.
133 2021 9001162218000, sicché anche in tal caso varrebbero le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo.
3.3. Per quanto concerne, infine, la cartella n. 133 2018 0009254891 000, se è vero che la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Crotone ne ha disposto l'annullamento con sentenza n. 909/2021, è altresì vero che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, con sentenza n. 1799/2024, passata in giudicato, ribaltando integralmente il giudizio di primo grado, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento.
Anche in tal caso, dunque, il motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
4. Conclusivamente, il ricorso deve pertanto essere rigettato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e Agenzia delle Entrate e sono liquidate in dispositivo in base al valore della lite (euro 10.130,37), mentre devono essere compensate tra ricorrente e Comune di Mesoraca tenuto conto del difetto di legittimazione di quest'ultimo.
Poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese tra ricorrente e Comune di Mesoraca;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da dall'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.381,60, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
UC NI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mesoraca - Via Xx Settembre, 10 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - V.le Stazione 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202590010204200000 IR-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2025 900 10204200000, limitatamente alle cartelle n. 133 2012 0013887823 000, (IR anno 2006), n. 133 2017 0004869255 000 (IR anno
2003), n. 133 2018 0009254891 000 (IR anno 2003), chiedendone l'annullamento.
In relazione alle prime due cartelle, il ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti tributari mentre ha dedotto l'annullamento della terza cartella ad opera della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Crotone n. 909/01/2021.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mesoraca, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Mesoraca, non evocato in giudizio dal ricorrente e privo della qualità di ente impositore rispetto ai tributi per cui è causa.
3. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In relazione alla cartella di pagamento n. 133 2012 0013887823 000, si osserva che essa è stata richiamata nell'intimazione di pagamento n. 133 2021 9001162218000, ritualmente notificata al contribuente in data 23 febbraio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ne consegue che qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento risulta ormai preclusa, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di contestare l'atto esattoriale, in violazione dei principi di certezza del diritto e di stabilità degli atti divenuti definitivi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la data di notificazione della intimazione n. 133 2021 9001162218000 (23 febbraio 2022) e la data di notificazione dell'intimazione impugnata (6 aprile 2025), che, tuttavia, risulta manifestamente infondata, tenuto conto del termine di prescrizione dell'IR (decennale per quanto riguarda il tributo, quinquennale per interessi e sanzioni).
3.2. Per quanto concerne il credito portato dalla cartella n. 133 2017 0004869255 000, il ricorrente ha dedotto che tale atto è stato impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 819/2020; il ricorrente, nel presente giudizio, eccepisce la prescrizione del credito siccome maturata prima della proposizione del ricorso rigettato con la menzionata sentenza n. 819/2020.
Il motivo di ricorso in esame è manifestamente inammissibile, poiché esso avrebbe dovuto farsi valere nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 819/2020. In ogni caso, la cartella n. 133 2017 0004869255 000 è stata richiamata nell'intimazione di pagamento n.
133 2021 9001162218000, sicché anche in tal caso varrebbero le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo.
3.3. Per quanto concerne, infine, la cartella n. 133 2018 0009254891 000, se è vero che la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Crotone ne ha disposto l'annullamento con sentenza n. 909/2021, è altresì vero che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, con sentenza n. 1799/2024, passata in giudicato, ribaltando integralmente il giudizio di primo grado, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento.
Anche in tal caso, dunque, il motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
4. Conclusivamente, il ricorso deve pertanto essere rigettato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e Agenzia delle Entrate e sono liquidate in dispositivo in base al valore della lite (euro 10.130,37), mentre devono essere compensate tra ricorrente e Comune di Mesoraca tenuto conto del difetto di legittimazione di quest'ultimo.
Poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione è stata difesa da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese tra ricorrente e Comune di Mesoraca;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da dall'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 2.381,60, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
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