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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4888 /2021, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, proposta
da:
(in qualità di liquidatore nella proc. di liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
e (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Per_1 Controparte_1 C.F._1
Avv. Marina De Giorgi (c.f. ), giusta mandato in atti C.F._2
-ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Controparte_2 C.F._3
Colonna (C.F. , giusta mandato in atti C.F._4
-CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza del 05.06.2024.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 01.06.2021 il dott. quale liquidatore della procedura di Parte_1
sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012 attrice, ha citato in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “1) dichiararsi la inefficacia nei confronti della procedura attrice e comunque revocarsi ad ogni effetto di legge la donazione rogata dinanzi al pubblico Ufficiale notaio del 19.04.2017 ( rep n. 60072 e racc. 17590, trascritta presso Per_2
l'Ufficio provinciale del Territorio – Servizio Pubblicuità Immobiliare al n. 14821 reg. gen- e
11239 reg. part. in data 10.05.2017) con cui i sigg.ri e Persona_1 Controparte_1 donavano alla figlia l'immobile sito in Salice Salentino via G. Garibaldi 17 Controparte_2
composto da piano terra e piano primo con scoperto retrostante di pertinenza esclusiva per complessivi 6 vani catastali e con adiacente vano garage di circa mq. 31 al civico n.19, il tutto con le relative aree solari individuato nel catasto fabbricati al foglio 32, p.lla 673 sub 4 e part.673 sub
5; 2) autorizzarsi il Conservatore dei RR.II a trascrivere la emananda sentenza con esonero da sua responsabilità; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda ha premesso che in sede di redazione della relazione particolareggiata, resa nell'ambito della procedura di liquidazione richiamata, il liquidatore ha rappresentato la presenza della donazione intervenuta in data 19.4.2017 da parte dei sigg.ri e Persona_1 in favore della figlia dell'immobile sito in Salice Salentino, Controparte_1 Controparte_2
alla via Garibaldi 17.
Alla data predetta i coniugi e risultavano debitori nei confronti di Agenzia Entrate Per_1 CP_1
e di varie Banche, enti pubblici e privati, di tal ché l'atto posto in essere andava qualificato atto revocabile in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa e qualitativa del patrimonio tale da renderlo insufficiente al soddisfacimento dei creditori.
In merito alla sussistenza di altri beni immobili nel patrimonio dei coniugi alla data della Per_1 donazione, la liquidatela ha precisato che il bene oggetto dell'atto dispositivo è l'unico immobile che ha un valore economico rilevante essendo l'unico bene libero da oneri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.
Per quanto riguarda, poi, la sussistenza degli altri presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione revocatoria ha richiamato la natura di gratuità dell'atto, la sussistenza del rapporto di parentela, la dismissione dell'unico cespite di valore liberamente cedibile.
pagina 2 di 7 1.2. Regolarmente costituita, ha eccepito, in via preliminare, il difetto e/o carenza Controparte_2
di legittimazione e/o titolarità soggettiva in capo alla procedura di liquidazione del patrimonio ad esperire la interposta azione revocatoria ex art. 2901 c.c. atteso che, “a tutto voler concedere, le uniche azioni che possono essere compiute dal liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, sono solo quelle finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni già ricompresi nel patrimonio della liquidazione ovvero correlate all'attività di amministrazione in senso stretto del patrimonio ex art.14 novies L.3/2012”.
Passando al merito dell'azione ha sostenuto l'insussistenza dei requisiti sia in fatto che in diritto posti a fondamento della invocata azione ex art. 2901 c.c.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
2. Il giudizio è stato istruito con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., e, nessun incombente istruttorio resosi necessario, dopo numerosi rinvii concessi per la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 05.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
3. La domanda merita accoglimento per quanto si dirà infra.
3.1. In via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva in capo alla liquidatela che ha spiegato la presente azione.
Come noto la legge sul sovraindebitamento, ossia la L. n. 3/2012, ha subito importanti modifiche ad opera della Legge n. 176/2020, di conversione dei vari decreti (Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater). Tra queste, per quello che qui interessa,
è stato riscritto l'art. 14-decies, che alla data dell'azione proposta recava il seguente tenore:
"
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore
e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
pagina 3 di 7 È la stessa legge di conversione a prevedere che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto va dichiarata la sussistenza in capo al liquidatore della legittimazione attiva ad esercitare la presente azione revocatoria, giusta autorizzazione del g. d. della procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi - resa in data Per_1 CP_1
25.03.2021.
3.2. Passando al merito della vicenda, dall'esame degli atti emergono pacificamente gli estremi necessari per l'accoglimento della stessa e, perciò, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo in esame;
presupposti che possono compendiarsi:
a. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria (in questa sede rappresentati dalla liquidatela) e il debitore;
b. nella effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
c. nell'esistenza di un certo atteggiamento soggettivo da parte del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (cd. scientia damni o consilium fraudis).
Peraltro, e solo per completezza, va evidenziato come in tema di revocatoria venga accolta una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a ricomprendere pure le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione propria dell'azione ex art. 2901 c.c. di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditorie. Pertanto, risulta sufficiente anche una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (si veda: Cass., Sez. 1, sent. 24.7.2003, n. 11471 e ib., Sez. 2, sent.
18.7.2008, n. 2002).
Nel caso di specie, come già evidenziato, risulta ex actis che al momento del compimento dell'atto di donazione, i sig.ri e avessero contratto debiti per l'importo di circa € Per_1 CP_1
497.079,94. Di tanto vi è evidenza nella relazione particolareggiata datata 08 luglio 2019 redatta dal professionista Liquidatore ed allegata all'atto di citazione e non risulta contrastato dalle difese di parte convenuta.
Attesa l'esistenza di un valido rapporto di credito, nella fattispecie de qua è individuabile, altresì,
l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale ulteriore, requisiti richiesto pagina 4 di 7 per l'esercizio dell'actio pauliana.
Al riguardo va precisato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, la impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (vd. ex multis: Cass. Sez. 3, sent. 17.11.2001, n. 12678 e ib. sent.
27.10.2004, n. 20813). Per cui, una volta che il creditore che agisce in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione, quantitativa o qualitativa, del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass.
Sez.
3. sent. 29.3.2007, n. 7767; ib., sent. 4.7.2006, n. 15265; ib., sent. 18.3.2005, n. 5972).
In tale ottica mentre l'attrice ha dato prova che il cespite donato fosse l'unico bene libero da oneri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e, pertanto, maggiormente idoneo a realizzare gli interessi del ceto creditorio (e non soltanto, dunque, dei creditori privilegiati) parte convenuta si è limitata a richiamare la perizia di stima resa nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare r.g.e.
n. 347/2018 la quale, al contrario, prova l'insufficienza del patrimonio residuo dei coniugi Per_1
- a soddisfare la massa creditoria. CP_1
Quanto, poi, al profilo soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
La circostanza che nel caso di specie le parti contraenti siano legati da uno stretto vincolo di parentela essendo i donanti genitori di implica la più che verosimile conclusione Controparte_2
della conoscenza della situazione di difficoltà in cui versavano i propri congiunti.
D'altra parte, tale conclusione non può dirsi neppure contestata dalla convenuta la quale, piuttosto, ha dedotto la buona fede delle operazioni di donazione compiuta “senza finalità pregiudizievoli delle ragioni creditorie ma finalizzate alla reale esigenza venutasi a determinare per la sig.ra
, la quale entrando in possesso del cespite lo ha utilizzato per intraprendere la Controparte_2 propria attività commerciale”.
Va rilevato, che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere, tanto per gli atti a titolo oneroso che, a maggior ragione, per quelli a titolo gratuito, che “la prova della partecipatio fraudis
pagina 5 di 7 del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord., n. 24499 del 10-
08-2023; in precedenza si veda Cass. civ., Sez. III, 18/01/2019, n. 1286; Cass. n. 5359 del 2009,
Cass. n. 1286 del 2013).
A fronte di tale orientamento, pertanto, la deduzione di una giusta causa nell'atto non esclude in capo alla donataria la conoscenza della situazione di difficoltà economica dei propri genitori e, pertanto, la revocabilità dell'atto stesso.
Pertanto, alla luce di una valutazione comparata tra gli elementi in concreto disponibili ed i consolidati principi di diritto che governano la tematica, deve conclusivamente ritenersi che l'atto di donazione impugnato vada soggetto alla dichiarazione di inefficacia richiesta dalla liquidatela attrice.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. 55/2014 per i giudizi di valore indeterminabili, a bassa complessità, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e con riconoscimento delle fasi effettivamente svolte
(con esclusione, pertanto, della fase istruttoria meramente documentale);
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile a nei confronti della procedura attrice la donazione rogata dinanzi al pubblico
Ufficiale notaio del 19.04.2017 (rep n. 60072 e racc. 17590, trascritta presso Per_2
l'ufficio provinciale del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare al n. 14821 reg. gen-
e 11239 reg. part. In data 10.05.2017) con cui i sigg.ri e Persona_1 [...] donavano alla figlia l'immobile sito in Salice Salentino via g. CP_1 Controparte_2
Garibaldi 17 composto da piano terra e piano primo con scoperto retrostante di pertinenza esclusiva per complessivi 6 vani catastali e con adiacente vano garage di circa mq. 31 al civico n.19 , il tutto con le relative aree solari individuato nel catasto fabbricati al foglio 32,
p.lla 673 sub 4 e part. 673 sub 5, via Giuseppe Garibaldi, 17.
pagina 6 di 7 • Autorizza il Conservatore dei RR.II a trascrivere la emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
• Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte Controparte_2 attrice che si liquidano in € 583,41 per esborsi documentati ed € 2.906,00, oltre 15% di spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 29.03.2025.
Il Giudice unico
Dott. Francesco Ottaviano
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4888 /2021, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, proposta
da:
(in qualità di liquidatore nella proc. di liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
e (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Per_1 Controparte_1 C.F._1
Avv. Marina De Giorgi (c.f. ), giusta mandato in atti C.F._2
-ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Controparte_2 C.F._3
Colonna (C.F. , giusta mandato in atti C.F._4
-CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza del 05.06.2024.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 01.06.2021 il dott. quale liquidatore della procedura di Parte_1
sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012 attrice, ha citato in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “1) dichiararsi la inefficacia nei confronti della procedura attrice e comunque revocarsi ad ogni effetto di legge la donazione rogata dinanzi al pubblico Ufficiale notaio del 19.04.2017 ( rep n. 60072 e racc. 17590, trascritta presso Per_2
l'Ufficio provinciale del Territorio – Servizio Pubblicuità Immobiliare al n. 14821 reg. gen- e
11239 reg. part. in data 10.05.2017) con cui i sigg.ri e Persona_1 Controparte_1 donavano alla figlia l'immobile sito in Salice Salentino via G. Garibaldi 17 Controparte_2
composto da piano terra e piano primo con scoperto retrostante di pertinenza esclusiva per complessivi 6 vani catastali e con adiacente vano garage di circa mq. 31 al civico n.19, il tutto con le relative aree solari individuato nel catasto fabbricati al foglio 32, p.lla 673 sub 4 e part.673 sub
5; 2) autorizzarsi il Conservatore dei RR.II a trascrivere la emananda sentenza con esonero da sua responsabilità; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda ha premesso che in sede di redazione della relazione particolareggiata, resa nell'ambito della procedura di liquidazione richiamata, il liquidatore ha rappresentato la presenza della donazione intervenuta in data 19.4.2017 da parte dei sigg.ri e Persona_1 in favore della figlia dell'immobile sito in Salice Salentino, Controparte_1 Controparte_2
alla via Garibaldi 17.
Alla data predetta i coniugi e risultavano debitori nei confronti di Agenzia Entrate Per_1 CP_1
e di varie Banche, enti pubblici e privati, di tal ché l'atto posto in essere andava qualificato atto revocabile in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa e qualitativa del patrimonio tale da renderlo insufficiente al soddisfacimento dei creditori.
In merito alla sussistenza di altri beni immobili nel patrimonio dei coniugi alla data della Per_1 donazione, la liquidatela ha precisato che il bene oggetto dell'atto dispositivo è l'unico immobile che ha un valore economico rilevante essendo l'unico bene libero da oneri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.
Per quanto riguarda, poi, la sussistenza degli altri presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione revocatoria ha richiamato la natura di gratuità dell'atto, la sussistenza del rapporto di parentela, la dismissione dell'unico cespite di valore liberamente cedibile.
pagina 2 di 7 1.2. Regolarmente costituita, ha eccepito, in via preliminare, il difetto e/o carenza Controparte_2
di legittimazione e/o titolarità soggettiva in capo alla procedura di liquidazione del patrimonio ad esperire la interposta azione revocatoria ex art. 2901 c.c. atteso che, “a tutto voler concedere, le uniche azioni che possono essere compiute dal liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, sono solo quelle finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni già ricompresi nel patrimonio della liquidazione ovvero correlate all'attività di amministrazione in senso stretto del patrimonio ex art.14 novies L.3/2012”.
Passando al merito dell'azione ha sostenuto l'insussistenza dei requisiti sia in fatto che in diritto posti a fondamento della invocata azione ex art. 2901 c.c.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
2. Il giudizio è stato istruito con la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., e, nessun incombente istruttorio resosi necessario, dopo numerosi rinvii concessi per la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 05.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
3. La domanda merita accoglimento per quanto si dirà infra.
3.1. In via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva in capo alla liquidatela che ha spiegato la presente azione.
Come noto la legge sul sovraindebitamento, ossia la L. n. 3/2012, ha subito importanti modifiche ad opera della Legge n. 176/2020, di conversione dei vari decreti (Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater). Tra queste, per quello che qui interessa,
è stato riscritto l'art. 14-decies, che alla data dell'azione proposta recava il seguente tenore:
"
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore
e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
pagina 3 di 7 È la stessa legge di conversione a prevedere che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto va dichiarata la sussistenza in capo al liquidatore della legittimazione attiva ad esercitare la presente azione revocatoria, giusta autorizzazione del g. d. della procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi - resa in data Per_1 CP_1
25.03.2021.
3.2. Passando al merito della vicenda, dall'esame degli atti emergono pacificamente gli estremi necessari per l'accoglimento della stessa e, perciò, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo in esame;
presupposti che possono compendiarsi:
a. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria (in questa sede rappresentati dalla liquidatela) e il debitore;
b. nella effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
c. nell'esistenza di un certo atteggiamento soggettivo da parte del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (cd. scientia damni o consilium fraudis).
Peraltro, e solo per completezza, va evidenziato come in tema di revocatoria venga accolta una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a ricomprendere pure le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione propria dell'azione ex art. 2901 c.c. di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditorie. Pertanto, risulta sufficiente anche una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (si veda: Cass., Sez. 1, sent. 24.7.2003, n. 11471 e ib., Sez. 2, sent.
18.7.2008, n. 2002).
Nel caso di specie, come già evidenziato, risulta ex actis che al momento del compimento dell'atto di donazione, i sig.ri e avessero contratto debiti per l'importo di circa € Per_1 CP_1
497.079,94. Di tanto vi è evidenza nella relazione particolareggiata datata 08 luglio 2019 redatta dal professionista Liquidatore ed allegata all'atto di citazione e non risulta contrastato dalle difese di parte convenuta.
Attesa l'esistenza di un valido rapporto di credito, nella fattispecie de qua è individuabile, altresì,
l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale ulteriore, requisiti richiesto pagina 4 di 7 per l'esercizio dell'actio pauliana.
Al riguardo va precisato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, la impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (vd. ex multis: Cass. Sez. 3, sent. 17.11.2001, n. 12678 e ib. sent.
27.10.2004, n. 20813). Per cui, una volta che il creditore che agisce in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione, quantitativa o qualitativa, del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (vd. in tal senso: Cass.
Sez.
3. sent. 29.3.2007, n. 7767; ib., sent. 4.7.2006, n. 15265; ib., sent. 18.3.2005, n. 5972).
In tale ottica mentre l'attrice ha dato prova che il cespite donato fosse l'unico bene libero da oneri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e, pertanto, maggiormente idoneo a realizzare gli interessi del ceto creditorio (e non soltanto, dunque, dei creditori privilegiati) parte convenuta si è limitata a richiamare la perizia di stima resa nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare r.g.e.
n. 347/2018 la quale, al contrario, prova l'insufficienza del patrimonio residuo dei coniugi Per_1
- a soddisfare la massa creditoria. CP_1
Quanto, poi, al profilo soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
La circostanza che nel caso di specie le parti contraenti siano legati da uno stretto vincolo di parentela essendo i donanti genitori di implica la più che verosimile conclusione Controparte_2
della conoscenza della situazione di difficoltà in cui versavano i propri congiunti.
D'altra parte, tale conclusione non può dirsi neppure contestata dalla convenuta la quale, piuttosto, ha dedotto la buona fede delle operazioni di donazione compiuta “senza finalità pregiudizievoli delle ragioni creditorie ma finalizzate alla reale esigenza venutasi a determinare per la sig.ra
, la quale entrando in possesso del cespite lo ha utilizzato per intraprendere la Controparte_2 propria attività commerciale”.
Va rilevato, che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere, tanto per gli atti a titolo oneroso che, a maggior ragione, per quelli a titolo gratuito, che “la prova della partecipatio fraudis
pagina 5 di 7 del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord., n. 24499 del 10-
08-2023; in precedenza si veda Cass. civ., Sez. III, 18/01/2019, n. 1286; Cass. n. 5359 del 2009,
Cass. n. 1286 del 2013).
A fronte di tale orientamento, pertanto, la deduzione di una giusta causa nell'atto non esclude in capo alla donataria la conoscenza della situazione di difficoltà economica dei propri genitori e, pertanto, la revocabilità dell'atto stesso.
Pertanto, alla luce di una valutazione comparata tra gli elementi in concreto disponibili ed i consolidati principi di diritto che governano la tematica, deve conclusivamente ritenersi che l'atto di donazione impugnato vada soggetto alla dichiarazione di inefficacia richiesta dalla liquidatela attrice.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. 55/2014 per i giudizi di valore indeterminabili, a bassa complessità, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e con riconoscimento delle fasi effettivamente svolte
(con esclusione, pertanto, della fase istruttoria meramente documentale);
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile a nei confronti della procedura attrice la donazione rogata dinanzi al pubblico
Ufficiale notaio del 19.04.2017 (rep n. 60072 e racc. 17590, trascritta presso Per_2
l'ufficio provinciale del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare al n. 14821 reg. gen-
e 11239 reg. part. In data 10.05.2017) con cui i sigg.ri e Persona_1 [...] donavano alla figlia l'immobile sito in Salice Salentino via g. CP_1 Controparte_2
Garibaldi 17 composto da piano terra e piano primo con scoperto retrostante di pertinenza esclusiva per complessivi 6 vani catastali e con adiacente vano garage di circa mq. 31 al civico n.19 , il tutto con le relative aree solari individuato nel catasto fabbricati al foglio 32,
p.lla 673 sub 4 e part. 673 sub 5, via Giuseppe Garibaldi, 17.
pagina 6 di 7 • Autorizza il Conservatore dei RR.II a trascrivere la emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
• Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di parte Controparte_2 attrice che si liquidano in € 583,41 per esborsi documentati ed € 2.906,00, oltre 15% di spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 29.03.2025.
Il Giudice unico
Dott. Francesco Ottaviano
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