Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1
procura in atti, dall'avv. D'ADDIO ANNALISA, presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in Caserta-Puccianiello (Ce) in data 27/05/2009; che, dallo stesso, non sono nati figli;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 06/06/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegnarsi il domicilio coniugale, ubicato in Macerata Campania (CE) alla Via San
Lorenzo, n. 53, in uno all'arredo, al marito;
la moglie si trasferirà altrove lasciando libera la dimora coniugale;
3. Il sig. svolge attività di lavoro dipendente, è operaio presso un distributore di Parte_1
benzina, mentre la sig.ra risulta al momento disoccupata, Controparte_1
qualche tempo fa prestava assistenza agli anziani;
4. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento e ad ogni altra forma di assistenza;
5. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Pt_1
e in data 27.05.2009 regolarmente trascritto al n. 7,
[...] Controparte_1
serie A, Parte II, anno 2009 del registro di stato civile del Comune di Caserta (CE), giusto certificato che si produce;
6. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 06/06/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta – Puccianiello (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, Uff. I, anno 2009);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese