Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
n. 23201 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23201 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SERGIO MIRRA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA VITALE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
1
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 1.10.21 la parte in epigrafe, premesso il matrimonio del
14.05.1987 con la resistente e che dall'unione era nato il figlio il Per_1
20.7.1990, indipendente economicamente ma ancora convivente con la madre presso la casa coniugale, deduceva che era divenuta insostenibile la convivenza per esclusiva colpa della coniuge la quale era venuta meno ai doveri di assistenza morale e materiale, assumendo comportamenti aggressivi, rifiutando di prestargli cure, rifiutando rapporti sessuali negli ultimi anni e quant'altro in atti. Deduceva inoltre essere stato costretto dalla moglie ad allontanarsi dalla casa familiare, in virtù di misura cautelare adottata dall'autorità giudiziaria a seguito di denuncia infondata della stessa e, previa adozione dei provvedimenti urgenti di cui al ricorso, chiedeva a questo Tribunale: “Dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi per colpa della convenuta con addebito ai Controparte_1
sensi dell'art. 151 c. 2 c.civ. Accertare che, di conseguenza, ai sensi 156 c.civ. non vi sono presupposti per l'erogazione di assegni di mantenimento a carico del ricorrente ordinando alla convenuta la restituzione delle somme illegittimamente apprese dal conto cointestato ai coniugi ovvero, in via subordinata, laddove non vengano ritenute provate le ragioni dell'addebito, determinandolo in ragione dei fatti esposti e tenendo conto della avvenuta apprensione da parte della moglie delle somme del patrimonio esclusivo personale del marito nonché della contribuzione del marito all'acquisto della casa coniugale che è rimasta in proprietà esclusiva della moglie e del valore locatizio mensile della proprietà immobiliare di cui è titolare la moglie e del depauperamento del patrimonio personale del ricorrente determinato dai comportamenti della moglie in costanza di matrimonio. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge.”
2 3
Si costituiva la resistente, che deduceva quanto in atti, precisando che l'unione era naufragata a causa del comportamento autoritario, prevaricatore e violento del coniuge, che lo stesso era stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare per aver usato violenza fisica nei suoi confronti e averle procurato lesioni, nonché che pendeva procedimento penale nei confronti dello stesso.
Formulava anch'essa domanda di addebito nonché domanda di assegno di mantenimento, in particolare chiedendo a questo Tribunale:
“1) in via temporanea ed urgente, tenuto anche conto dei provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale Penale di Napoli che ha disposto
l'allontanamento del SI. dalla casa familiare, Parte_1
a) disporre ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente nonché
b) disporre ed ordinare che il SI. e/o l'INPS debitore nei Parte_1
confronti del ricorrente del trattamento pensionistico, versi direttamente alla SI.ra , a partire dal mese di 06 giugno dell'anno 2021 (data Controparte_1
di allontanamento dalla casa familiare) a titolo di contributo di mantenimento la somma di € 1.000,00;
c) disporre l'obbligo immediato per il SI. di restituire alla Parte_1
SI.ra la somma di € 58.250,00 pari al 50% della somma CP_1
indebitamente sottratta med originariamente appostata sul conto corrente contestato n. 1000/96 presso Banca Intesa San Paolo;
2) in via definitiva
- pronunciare la separazione dei coniugi per fatto e colpa imputabile in maniera esclusiva al SI per i fatti esposti in narrativa;
Parte_1
- Rigettare per questo la domanda di addebito per colpa da imputare alla SI.ra
; Controparte_1
- di voler ordinare al SI. di versare un contributo di Parte_1
mantenimento in favore del coniuge SI.ra in misura non Controparte_1
inferiore ad € 1.000,00;
3 4
- disporre ed ordinare che al pagamento della somma di € 1.000,00 e/o la diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere congrua a titolo di contributo di mantenimento in favore della SI.ra , vi Controparte_1
provveda direttamente il soggetto erogatore del trattamento pensionistico
(INPS), debitore nei confronti del SI. ; Parte_1
- di voler disporre e quindi ordinare al SI. di restituire alla Parte_1
SI.ra la somma di € 58.250,00 pari al 50% della somma Controparte_1
indebitamente sottratta ed originariamente appostata sul conto corrente contestato n. 1000/96 presso Banca Intesa San Paolo;
3) in merito alle spese di giudizio l'avv. Vitale rileva che la SI.ra CP_1
ha fatto istanza di ammissione al Gratuito patrocinio ed attende l'esito
[...]
dell'istruttoria della propria richiesta.”
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.12.2021, il Presidente, stante l'infruttuosità del tentativo di conciliazione e preso atto del mancato raggiungimento di accordo, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva un assegno di mantenimento provvisorio in favore della moglie pari ad euro 300,00 mensili, poi aumentato ad € 500,00 in seguito da reclamo dalla stessa proposto alla Corte d'appello.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
Rigettate le richieste di prova orale e ordinata alle parti la produzione di documentazione reddituale, per l'udienza cartolare fissata, sulle conclusioni di cui alle note la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
In particolare, parte ricorrente si riportava a tutti gli atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, mentre parte resistente precisava le seguenti conclusioni:
4 5
“- revocarsi l'ordinanza del 18.10.2022 ed ammettere la prova testimoniale articolata da questa difesa nelle memorie ex art 183 6 comma c.p.c.
n. 2 e 3 e rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dell'incombenza istruttoria;
- in via principale, pronunciare la separazione dei coniugi per fatto e colpa imputabile in maniera esclusiva al SI. per i fatti esposti Parte_1
nella narrativa dei propri atti difensivi;
- Rigettare per questo la domanda di addebito per colpa da imputare alla SI.ra ; Controparte_1
- ordinare al SI. di versare un contributo di Parte_1
mantenimento in favore del coniuge SI.ra in misura non Controparte_1
inferiore ad € 1.000,00 e ciò a partire dal 6 giugno dell'anno 2021 (data di allontanamento dalla casa familiare) ovvero la maggior o minor somma che
l'adito Tribunale dovesse ritenere equa e giusta;
- disporre che la decorrenza dei provvedimenti economici a partire dal
06/06/2021;
- subordinatamente confermare i provvedimenti economici indicati dalla
Corte di Appello di Napoli, adottati nel procedimento NRG 2913/2021 all'esito del reclamo ( accolto), avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale, dott. Scoppa.
- disporre ed ordinare che al pagamento della somma di € 1.000,00 e/o della diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere congrua a titolo di contributo di mantenimento in favore della SI.ra , vi Controparte_1
provveda direttamente il soggetto erogatore del trattamento pensionistico
(INPS), debitore nei confronti del SI. ; Parte_1
- di voler disporre e quindi ordinare al SI. di restituire Parte_1
alla SI.ra la somma di € 58.250,00 pari al 50% della somma Controparte_1
indebitamente sottratta ed originariamente appostata sul conto corrente contestato n. 1000/96 presso Banca Intesa San Paolo;
5 6
- in merito alle spese di giudizio l'avv. Vitale rileva che la SI.ra
ha fatto istanza ed è stata ammessa al Patrocinio a Spese Controparte_1
dello Stato.”
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa dal G.I. sulle richieste istruttorie formulate, in particolare non risultando da un lato specifiche, tempestive e pertinenti le doglianze. In disparte della genericità di talune deduzioni che non consentono di individuare il nesso di causalità fra i lamentati comportamenti e l'improseguibiltà della convivenza, altre circostanze non sono oggetto di specifica contestazione, risultano riferite da entrambe le parti, ovvero accertate in altra sede.
Va altresì osservato che non spetta al giudice la riformulazione dei capi di prova orale con l'espunzione delle parti valutative, nè poteva avere seguito la richiesta di intervento dei servizi sociali che non è mezzo di prova peraltro inammissibilmente finalizzato nella richiesta della parte ad “obbligare le parti ed il figlio delle stesse ad un percorso di valutazione psicologico teso alla mediazione familiare”. Del pari inammissibili le richieste di ctu formulate, perché non costituiscono mezzo di prova e sono esplorative.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il
6 7
venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Orbene, nella vicenda in esame entrambi i coniugi chiedono che sia pronunciata la separazione per colpa dell'altro. Nel tentativo di riassumere le articolate deduzioni delle parti, può dirsi che, da un lato, il ricorrente, nei propri atti difensivi, ha dedotto che la resistente sia venuta meno ai doveri di assistenza morale e materiale, assumendo atteggiamenti aggressivi, rifiutando negli ultimi anni di matrimonio rapporti sessuali, manifestando fastidio per le patologie dallo stesso sofferte, come la psoriasi, e non prestandogli cure quando era affetto da covid, sottoponendolo ad un opprimente controllo, ostacolando i rapporti tra lui e la famiglia d'origine, creando invece un rapporto morboso con il figlio, manifestando contrasto sui termini dell'educazione della prole e quant'altro in atti.
La resistente, nelle proprie difese, ha tra l'altro affermato che il matrimonio
è naufragato a causa del comportamento autoritario, prevaricatore e violento del SI. nonché di essere stata totalmente abbandonata prima, durante e _1
7 8
dopo la prima gravidanza, interrottasi sfortunatamente per la morte del nascituro in grembo all'ottavo mese, e di essere stata sottoposta a continue violenze fisiche, mortificazioni e umiliazioni, per poi decidersi a denunciare il ricorrente a seguito di un pugno sferratole dallo stesso in data 12.4.2021. Ha inoltre dedotto che il ricorrente fosse assente in famiglia e poco propositivo, che fosse una persona irascibile e nervosa e che non si fosse mai curato del figlio.
Il lamenta condotte della , alcune delle quali più _1 CP_1
specificamente descritte, che avrebbero reso insostenibile la convivenza.
Tuttavia, in disparte della prova di tali comportamenti, lo stesso tenore delle deduzioni non consente di individuare il nesso di causalità tra gli stessi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. E ciò tantopiù alla luce della differente versione degli avvenimenti fornita da parte resistente, che trova invece riscontro dapprima nella misura dell'allontanamento del ricorrente adottata in sede giudiziaria e riferita da entrambi e successivamente nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, intervenuta nel procedimento penale pendente tra le stesse parti, scaturito dalla denuncia della resistente che aveva già condotto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale disposta nei confronti del con il quale il ricorrente è stato condannato per i reati di _1
maltrattamenti e lesioni, per fatti antecedenti al deposito del ricorso di separazione.
Ebbene, tale fatti costituiscono un rilevante elemento a sostegno della versione della resistente, che rappresenta la sussistenza di reiterate vessazioni fisiche e psicologiche subite negli anni di convivenza con il dalla _1
, culminate nei fatti denunciati in seguito all'aggressione subita CP_1
nel mese di aprile 2021, oggetto di verifica in sede penale, ancorchè non risulti irrevocabilità della sentenza.
Per quanto concerne le violenze fisiche, esse “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non
8 9
solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
Orbene, nella vicenda in esame, le deduzione della resistente e segnatamente le violenze fisiche perpetrate nei suoi confronti dal ricorrente, oggetto di denuncia hanno trovato pieno riscontro in quanto accertato dal
Tribunale di Napoli, nel giudizio penale R.G.N.R. 14660/21, R.g. Dib. 6180/21, conclusosi con sentenza n. 8115/23, con la quale il è stato _1
condannato per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali, per fatti commessi antecedentemente alla proposizione del ricorso per separazione.
Pertanto, questo Collegio, ritiene che i fatti accertati in sede penale, sono idonei a fondare la domanda di addebito, pur se la sentenza relativa all'accertamento della responsabilità penale non risulta irrevocabile.
Alla luce di tutto quanto esposto, va rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente, mentre vi è prova in atti dell'addebitabilità al della separazione, così va accolta la contrapposta domanda _1
di addebito proposta dalla resistente.
Quanto alla domanda di mantenimento per sè stessa proposta dalla resistente , va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre
2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n.
1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di
9 10
ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle eSIenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n.
9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.
10 11
Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi
(Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla
11 12
prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass.
28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i
Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di
12 13
redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente di contributo al suo mantenimento nei termini che seguono.
Va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, pur fornendo le parti versioni discordanti sui motivi di tale decisione, a differenza del ricorrente, impiegato civile della base NATO di Napoli, successivamente collocato in pensione.
Inoltre, la lunga assenza dal mercato del lavoro della resistente, unitamente all'età della stessa (63 anni al momento della costituzione in giudizio), rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Pur non avendo la resistente aggiornato la propria posizione reddituale, risalendo al 2021 l'ultima certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta, non vi sono deduzioni che la stessa abbia altri redditi, pur valorizzando il
FERRANTE la circostanza che la resistente, proprietaria e nel godimento dell'abitazione adibita a casa coniugale, potenziale fonte di reddito, avrebbe potuto accedere a forme di integrazione del reddito e, comunque, che a breve avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione sociale.
Orbene, tenuto conto di ciò, il tenore di vita durante la convivenza dei coniugi sostanzialmente, attesa la disparità reddituale fondava sui redditi del ricorrente, percettore di reddito da lavoro e poi di pensione, ammontante sulla
13 14
base dell'ultima dichiarazione dei redditi agli atti, a circa € 30.882,00 annui, sostanzialmente costante dalle risultante dei mod 730 prodotti (2021-2023) da cui risulta altresì la titolarità di quota di immobile.
Ritiene così il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, non potendosi ritenere incidere la circostanza che la stessa sia titolare di immobile in cui vive con il figlio autosufficiente, ben potendo anche il ricorrente condividere l'immobile in comunione coì risparmiando le spese abitative che deduce versare alla sorella per altro immobile, ovvero diversamente ricevere un' indennità dal fratello che occupa la casa in comunione.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto di tutto quanto premesso, della lunga durata della convivenza coniugale, trattandosi di matrimonio contratto nel 1987, ritiene il Collegio potersi confermare anche all'esito della fase istruttoria il quantum determinato dalla Corte d'Appello di
Napoli, in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Infatti, tenuto conto delle cospicue giacenze sui conti correnti, aldilà delle questioni restitutorie, certamente i proventi dell'attività lavorativa non erano tutti destinati a sostenere il tenore di vita. Così il Collegio ritiene tutt'ora congruo l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) determinato in sede di reclamo.
La somma andrà versata dal ricorrente alla resistente con decorrenza dalla domanda giudiziale entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge.
Non risultando inadempimenti non risultano i presupposti per disporre il versamento diretto delle somme da parte dell'ente erogatore il trattamento pensionistico alla resistente.
Va infine dichiarata l'inammissibilità in questa sede delle ulteriori domande fra cui le recuperatorie, risarcitorie e restitutorie formulate dalle parti
14 15
atteso che come da questione sottoposta d'ufficio in corso di causa sono inammissibili tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I
n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n.
11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010).
Tenuto conto della non opposizione alla separazione e dell'esito complessivo del giudizio e del procedimento incidentale di reclamo, della reciproca parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con
[...] Controparte_1
addebito a;
Parte_1
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Controparte_1
titolo di contributo al suo mantenimento, all'attualità la somma mensile di €
500,00 (cinquecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da settembre 2025, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3. dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione;
4. rigetta per il resto;
15 16
5. compensa le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 84, parte II, s. A, sez. Q, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
16