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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2132/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2132/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CATALDO CECILIA MARIA AMBRA Parte_1 C.F._1
LU e con domicilio eletto in Pavia, alla via Pusterla 9
RICORRENTE
E
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“disattesa ogni contraria istanza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, con ogni ulteriore provvedimento di legge conseguente.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza del Tribunale di Pavia n.
867/2023, pubblicata in data 3.7.2023 e passata in giudicato, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione celebrata il 18.5.2022. Del resto, all'udienza davanti al
Giudice delegato del 26.2.2025 il ricorrente ha confermato che la controparte vive stabilmente in Texas insieme alla figlia minore, circostanza già attestata nella sentenza di separazione, con la quale in ogni caso intrattiene regolari rapporti telefonici (v. verbale di udienza e doc. n. 3 e 4). Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso depositato Parte_1 in data 30.5.2024:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pavia il 26/06/1998 tra i coniugi Controparte_1
e (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia al n 42, Parte I anno
[...] Parte_1
1998);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2132/2024 R.G. riservata in decisione in data 2.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CATALDO CECILIA MARIA AMBRA Parte_1 C.F._1
LU e con domicilio eletto in Pavia, alla via Pusterla 9
RICORRENTE
E
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“disattesa ogni contraria istanza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, con ogni ulteriore provvedimento di legge conseguente.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia della sentenza del Tribunale di Pavia n.
867/2023, pubblicata in data 3.7.2023 e passata in giudicato, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione celebrata il 18.5.2022. Del resto, all'udienza davanti al
Giudice delegato del 26.2.2025 il ricorrente ha confermato che la controparte vive stabilmente in Texas insieme alla figlia minore, circostanza già attestata nella sentenza di separazione, con la quale in ogni caso intrattiene regolari rapporti telefonici (v. verbale di udienza e doc. n. 3 e 4). Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso depositato Parte_1 in data 30.5.2024:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pavia il 26/06/1998 tra i coniugi Controparte_1
e (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia al n 42, Parte I anno
[...] Parte_1
1998);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato, e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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